Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 D.Lgs. 22/2015 – Domanda e decorrenza della prestazione

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In sintesi

  • La domanda di NASpI si presenta esclusivamente in via telematica all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • Il termine di sessantotto giorni è un termine di decadenza: decorso inutilmente, il diritto alla prestazione si estingue.
  • Se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione stessa.
  • Se la domanda è presentata dopo l'ottavo giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, con perdita retroattiva dei giorni non coperti.
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La domanda di NASpI: forma e termini

L'articolo 6 del D.Lgs. 22/2015 disciplina le modalità di presentazione della domanda di NASpI e stabilisce quando la prestazione inizia a decorrere. Sono due aspetti apparentemente procedurali ma di rilevanza pratica enorme: sbagliare il termine o ignorare la regola sulla decorrenza può costare settimane o addirittura mesi di prestazione non percepita.

La presentazione in via telematica

Il comma 1 stabilisce che la domanda di NASpI è presentata all'INPS esclusivamente in via telematica. Esistono tre canali: il portale web dell'INPS (accesso con SPID, CIE o CNS), il patronato (che può presentare la domanda per conto del lavoratore gratuitamente) e il contact center INPS. Non è più possibile presentare domanda allo sportello fisico dell'INPS come avveniva in passato. Il lavoratore deve anche presentare contestualmente - o preventivamente, tramite il portale ANPAL/MyANPAL o i Centri per l'impiego - la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro, che attesta lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e che costituisce requisito di accesso (articolo 3, comma 1, lettera a).

Il termine di decadenza: sessantotto giorni

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un termine perentorio: decorso senza che il lavoratore abbia presentato domanda, il diritto alla NASpI si estingue definitivamente. Il termine di decadenza non è prorogabile né sospendibile, salvo casi del tutto eccezionali riconosciuti dall'INPS (ad esempio, forza maggiore documentata). La scelta di un termine di sessantotto giorni - anziché i sessanta della precedente ASpI - è una piccola ma significativa misura di favore per il lavoratore, che dispone di poco più di due mesi per attivarsi.

La decorrenza della prestazione: la regola generale

Il comma 2 stabilisce quando la NASpI inizia a essere erogata. La regola base è che la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il «periodo di carenza» di sette giorni riflette la logica per cui il lavoratore è spesso retribuito fino all'ultimo giorno di lavoro (liquidazione, TFR, indennità sostitutiva del preavviso) e non ha bisogno immediato di sostegno nei primissimi giorni di disoccupazione.

La decorrenza ritardata in caso di domanda tardiva

Se però il lavoratore presenta la domanda dopo l'ottavo giorno dalla cessazione, la prestazione non decorre retroattivamente dall'ottavo giorno, ma dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Questo significa che per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda rispetto all'ottavo giorno dalla cessazione, il lavoratore perde un giorno di prestazione. Ad esempio, chi presenta la domanda al cinquantesimo giorno dalla cessazione non riceverà la NASpI per i quarantadue giorni trascorsi tra l'ottavo giorno e la presentazione della domanda. Si tratta di una perdita economica diretta e irrecuperabile. Il messaggio pratico è chiaro: bisogna presentare la domanda il prima possibile, preferibilmente entro i primi otto giorni dalla cessazione, per ottenere la piena copertura.

Riepilogo operativo per il lavoratore

Dal punto di vista pratico, il lavoratore che perde il lavoro deve ricordare due date-chiave: entro 8 giorni dalla cessazione per non perdere nemmeno un giorno di prestazione; entro 68 giorni dalla cessazione come termine ultimo di decadenza. Presentare la domanda in patronato è la scelta più comune e più sicura: il patronato conosce le procedure, si occupa della DID e monitora che tutto sia corretto, senza oneri per il lavoratore.

Casi pratici

Caso 1: Il lavoratore che presenta la domanda entro otto giorni e riceve la NASpI senza perdite

Tizio viene licenziato il 3 marzo 2025 e si reca immediatamente al patronato. Il 7 marzo - quarto giorno dalla cessazione - il patronato presenta la domanda di NASpI in via telematica. La NASpI decorrerà dall'11 marzo (ottavo giorno successivo al 3 marzo), senza perdita di alcun giorno di prestazione. Tizio ha rispettato la finestra ottimale: domanda nei primi otto giorni, piena copertura.

Caso 2: Il lavoratore che aspetta e perde settimane di prestazione

Caio viene licenziata il 1° febbraio 2025 e, disorientata, aspetta di capire cosa fare. Presenta la domanda solo il 20 marzo, cioè al quarantasettesimo giorno dalla cessazione. La NASpI decorre dal 21 marzo - il giorno successivo alla domanda - e non dal 9 febbraio (ottavo giorno dalla cessazione). Caio perde quaranta giorni di prestazione (dal 9 febbraio al 20 marzo), che non le verranno mai rimborsati. Con un importo di 900 euro mensili, la perdita è di circa 1.200 euro.

Caso 3: Il lavoratore che aspetta troppo e decade dal diritto

Sempronio viene licenziato il 5 gennaio 2025. Convinto che il datore lo riassumerà a breve, attende e non presenta domanda. Il termine di sessantotto giorni scade il 13 marzo 2025. Sempronio si reca al patronato il 20 marzo: è troppo tardi. Il diritto alla NASpI per quell'evento di disoccupazione è definitivamente decaduto. L'INPS non può concedere proroghe e Sempronio non potrà recuperare la prestazione perduta.

Domande frequenti

Entro quando bisogna fare domanda di NASpI?

Entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un termine di decadenza: superato questo limite, il diritto alla NASpI si estingue definitivamente. È consigliabile presentare la domanda entro i primi otto giorni per non perdere alcun giorno di prestazione.

Come si presenta la domanda di NASpI?

Esclusivamente in via telematica: tramite il portale INPS (con SPID, CIE o CNS), tramite patronato (consigliato, gratuito) o tramite il contact center INPS. Non è più possibile presentare domanda allo sportello fisico.

Da quando decorre la NASpI?

Se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno dalla cessazione, la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione. Se la domanda è presentata dopo quel termine, la NASpI decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, con perdita dei giorni non coperti.

Cosa succede se presento la domanda in ritardo ma entro i 68 giorni?

Si perde la copertura per i giorni intercorsi tra l'ottavo giorno dalla cessazione e la data di presentazione della domanda. La NASpI decorrerà solo dal giorno successivo alla domanda. Non è possibile recuperare retroattivamente i giorni persi.

Serve la DID (dichiarazione di disponibilità al lavoro) per chiedere la NASpI?

Sì. Lo stato di disoccupazione - che implica la presentazione della DID - è un requisito di accesso alla NASpI (art. 3, comma 1, lett. a). Oggi la DID può essere rilasciata contestualmente alla domanda di NASpI tramite il portale INPS o i Centri per l'impiego.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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