Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 5 D.Lgs. 22/2015 – Durata

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • La NASpI è erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni.
  • I periodi contributivi già utilizzati per precedenti prestazioni di disoccupazione non vengono conteggiati ai fini della durata.
  • Maggiore è la storia contributiva del lavoratore, più lunga sarà la NASpI: un lavoratore con quattro anni pieni di contributi ottiene il massimo teorico di due anni (104 settimane).
  • Il calcolo della durata è strettamente connesso a quello dei requisiti di accesso: le stesse settimane che danno diritto alla prestazione ne determinano anche la lunghezza.
Indice dei contenuti

La durata della NASpI: il principio della proporzionalità contributiva

L'articolo 5 del D.Lgs. 22/2015 definisce per quanto tempo spetta la NASpI. La regola è semplice nella sua formulazione ma di grande importanza pratica: la NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Questa scelta legislativa riflette un principio di proporzionalità tra contribuzione versata e protezione ricevuta: chi ha lavorato di più e pagato più contributi ottiene una tutela più lunga.

La formula di calcolo della durata

La formula applicata dall'INPS è la seguente: si sommano tutte le settimane di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione maturate nel quadriennio precedente la data di inizio della disoccupazione (gli stessi quattro anni rilevanti per il requisito di accesso di cui all'articolo 3); il risultato viene diviso per due. Ad esempio, un lavoratore che nel quadriennio ha maturato 104 settimane (due anni) di contribuzione otterrà una NASpI della durata di 52 settimane (un anno). Un lavoratore che ha maturato 52 settimane (un anno) di contribuzione riceverà la NASpI per 26 settimane (sei mesi). La durata massima teorica è di 104 settimane (due anni), ottenibile solo da chi ha contribuito per l'intero quadriennio senza interruzioni.

Il meccanismo anti-cumulo: i periodi già «bruciati»

La norma prevede un'importante clausola di salvaguardia della sostenibilità finanziaria del sistema: ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di prestazioni di disoccupazione. In altre parole, se un lavoratore ha già percepito una precedente NASpI (o ASpI) sulla base di certi periodi contributivi, quegli stessi periodi non possono essere «riutilizzati» per calcolare la durata di una nuova prestazione. Questo meccanismo impedisce che il lavoratore possa contare più volte sulle stesse settimane di contribuzione per accedere a successive indennità. Il monitoraggio spetta all'INPS, che tiene traccia della storia previdenziale del lavoratore attraverso il casellario previdenziale.

Il confronto con le discipline precedenti

Rispetto alla vecchia ASpI, la NASpI ha introdotto una modifica sostanziale nel metodo di calcolo della durata. L'ASpI prevedeva una durata fissa (fino a dodici mesi, con soglie diverse per età) non direttamente proporzionale alla contribuzione del singolo lavoratore. La NASpI, al contrario, personalizza la durata su base individuale: ogni lavoratore riceve una protezione commisurata alla propria storia contributiva. Questo cambiamento avvantaggia i lavoratori con carriere lunghe e continue (che possono arrivare ai due anni massimi) ma può risultare meno favorevole per chi ha avuto carriere brevi o molto discontinue. La mini-ASpI, invece, era riservata a chi aveva pochi contributi e aveva una durata molto breve; con la NASpI questo dualismo è stato superato, applicando la stessa formula a tutti.

Implicazioni pratiche per la pianificazione del lavoratore

Comprendere la durata attesa della NASpI prima ancora di perdere il lavoro è utile per pianificare il periodo di transizione. Un lavoratore con quattro anni continui di rapporto (e quindi circa 208 settimane di contribuzione nel quadriennio) otterrebbe teoricamente 104 settimane, ossia due anni. Tuttavia, occorre verificare se nel quadriennio ci sono stati periodi di disoccupazione pregressa già «bruciati». In caso di carriera discontinua con più eventi di disoccupazione ravvicinati, la durata effettiva può essere sensibilmente inferiore alle aspettative del lavoratore.

Casi pratici

Caso 1: Il lavoratore con quattro anni pieni di contribuzione che ottiene la durata massima

Tizio ha lavorato ininterrottamente per gli ultimi quattro anni prima del licenziamento, maturando circa 208 settimane di contribuzione senza aver mai percepito prestazioni di disoccupazione. Il calcolo INPS divide 208 per 2: la NASpI spetterà per 104 settimane, ossia due anni. Tizio pianifica il periodo di disoccupazione sapendo di avere quasi due anni di copertura, durante i quali il decalage del 3% mensile (dal sesto mese) ridurrà progressivamente l'importo.

Caso 2: Il lavoratore con contribuzione discontinua e periodi già utilizzati

Caio, nei quattro anni prima del nuovo licenziamento, ha maturato 78 settimane di contribuzione. Tuttavia, 26 di quelle settimane erano già state «consumate» da una precedente NASpI percepita due anni prima. Le settimane computabili sono quindi solo 52. La durata della nuova NASpI è pari a 26 settimane (sei mesi). Caio resta sorpreso dall'esito, ma l'INPS gli spiega che la contribuzione già «bruciata» non può essere conteggiata due volte.

Caso 3: Il confronto tra due lavoratori con contribuzione diversa

Sempronia e la sua collega Fulvia vengono entrambe licenziate lo stesso giorno dallo stesso datore. Sempronia, con dieci anni di anzianità, nel quadriennio ha maturato 200 settimane di contribuzione (senza periodi già utilizzati): ottiene una NASpI di 100 settimane, quasi due anni. Fulvia, assunta da soli due anni, ha maturato 96 settimane: ottiene 48 settimane di NASpI, circa undici mesi. La differenza dipende esclusivamente dalla storia contributiva individuale, non dall'anzianità aziendale.

Domande frequenti

Quanto dura la NASpI?

La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nei quattro anni precedenti la disoccupazione. Ad esempio, con due anni di contribuzione si ottengono un anno di NASpI. La durata massima è di due anni (104 settimane), per chi ha contribuito per l'intero quadriennio. I periodi già usati per precedenti prestazioni non vengono conteggiati.

Chi ha lavorato poco riceve una NASpI più breve?

Sì, la durata della NASpI è strettamente proporzionale alla contribuzione: chi ha poche settimane di contributi riceve una prestazione più breve. Con il minimo di tredici settimane si ottiene circa sei-sette settimane di NASpI. Non esiste una durata minima garantita indipendente dalla storia contributiva.

Se ho già percepito la NASpI in passato, quante settimane mi restano?

L'INPS sottrae automaticamente, dal conteggio della contribuzione utile, i periodi già utilizzati per erogare precedenti prestazioni di disoccupazione. Questo vale anche per le vecchie ASpI e mini-ASpI. Per conoscere le settimane effettivamente disponibili è possibile consultare il proprio estratto previdenziale sul portale INPS.

La durata massima della NASpI è due anni?

Sì. La norma prevede che la durata sia pari alla metà delle settimane contributive nel quadriennio. Con quattro anni pieni (208 settimane circa), il massimo teorico è 104 settimane, ossia due anni. Non è possibile superare questo limite.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.