leggeinchiaro.it

Categoria: NASpI e disoccupazione

Disciplina della NASpI, nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego (D.Lgs. 22/2015): destinatari, requisiti, calcolo, durata e decadenza dell indennità di disoccupazione, articolo per articolo.

  • Art. 13 D.Lgs. 22/2015 — Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

    Art. 13 D.Lgs. 22/2015 — Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4.

  • Art. 14 D.Lgs. 22/2015 — Rinvio

    Art. 14 D.Lgs. 22/2015 — Rinvio

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 D.Lgs. 22/2015 — Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

    Art. 15 D.Lgs. 22/2015 — Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’ articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

    2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

    3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

    4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

    5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

    6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

    7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

    8. La domanda di DIS-COLL è presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

    9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

    10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’ articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

    11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’ articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

    12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

    13. I soggetti di cui all’ articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

    14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

    15. All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l’anno 2017, 39 milioni di euro per l’anno 2018, 39,6 milioni di euro per l’anno 2019, 40,2 milioni di euro per l’anno 2020, 40,8 milioni di euro per l’anno 2021, 41,4 milioni di euro per l’anno 2022, 42 milioni di euro per l’anno 2023, 42,7 milioni di euro per l’anno 2024, 43,3 milioni di euro per l’anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 15-quater. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI

  • Art. 16 D.Lgs. 22/2015

    Art. 16 D.Lgs. 22/2015

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    Articolo abrogato.

  • Art. 17 D.Lgs. 22/2015 — Contratto di ricollocazione

    Art. 17 D.Lgs. 22/2015 — Contratto di ricollocazione

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’ articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 18 D.Lgs. 22/2015 — Copertura finanziaria

    Art. 18 D.Lgs. 22/2015 — Copertura finanziaria

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l’anno 2015, 1.574 milioni di euro per l’anno 2016, 1.902 milioni di euro per l’anno 2017, 1.794 milioni di euro per l’anno 2018, 1.707 milioni di euro per l’anno 2019, 1.706 milioni di euro per l’anno 2020, 1.709 milioni di euro per l’anno 2021, 1.712 milioni di euro per l’anno 2022, 1.715 milioni di euro per l’anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l’anno 2015 e a 200 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell’esercizio finanziario.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 19 D.Lgs. 22/2015 — Entrata in vigore

    Art. 19 D.Lgs. 22/2015 — Entrata in vigore

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente