Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 22/2015 – Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'articolo: equiparazione piena per due categorie atipiche
L'articolo 13 del D.Lgs. 22/2015 interviene su un profilo specifico ma non secondario: la misura dell'indennità NASpI per soggetti che, pur intrattenendo un rapporto di lavoro subordinato, appartengono a categorie tradizionalmente considerate «speciali» dal sistema previdenziale. Si tratta dei soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e del personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Per entrambe queste categorie, a decorrere dal 1° maggio 2015, la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.
Il rinvio all'articolo 4 è integrale e non parziale: significa che il meccanismo di calcolo - retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 - si applica senza deroghe, così come la soglia del 75% della retribuzione media mensile, la formula incrementale per le retribuzioni superiori alla soglia e il massimale mensile rivalutabile. Allo stesso modo si applica il decalage del 3% mensile previsto dal comma 3 dell'articolo 4.
I soci lavoratori delle cooperative: il D.P.R. 602/1970
Le cooperative di produzione e lavoro disciplinate dal D.P.R. 602/1970 sono quelle in cui il socio svolge attività lavorativa all'interno della cooperativa stessa in forza di un rapporto mutualistico che si affianca, ma non sostituisce, il contratto di lavoro subordinato. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/2015, questi lavoratori potevano trovarsi in una situazione di incertezza circa le tutele previdenziali applicabili in caso di perdita del lavoro, in particolare per quanto riguarda la misura della prestazione di disoccupazione. L'articolo 13 risolve questa incertezza in modo netto: la misura è quella standard dell'articolo 4, senza alcuna riduzione o diversa parametrazione.
È importante precisare che i soci lavoratori restano destinatari della NASpI ai sensi dell'articolo 2 del decreto, nella misura in cui intrattengano un rapporto di lavoro subordinato. L'articolo 13 non incide sulla platea dei beneficiari, ma esclusivamente sulla misura della prestazione. Pertanto, le condizioni di accesso - stato di disoccupazione, contribuzione minima di tredici settimane nel quadriennio, domanda telematica entro sessantotto giorni - rimangono quelle generali.
Il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
L'altra categoria espressamente menzionata dall'articolo 13 è il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, attori, cantanti, musicisti, ballerini e tecnici dello spettacolo che operano con contratti di lavoro subordinato presso teatri, produzioni cinematografiche, emittenti televisive e simili. Il settore dello spettacolo presenta storicamente caratteristiche peculiari: discontinuità dei rapporti di lavoro, pluralità di datori di lavoro nel corso dell'anno, retribuzioni molto variabili in funzione degli ingaggi.
Prima della NASpI, il personale artistico con rapporto subordinato accedeva alle prestazioni di disoccupazione attraverso regole parzialmente differenziate. Con l'articolo 13, il legislatore ha scelto l'equiparazione integrale alla misura ordinaria dell'articolo 4. Questo non significa che tutte le specificità del settore siano state eliminate - la gestione INPS competente, ad esempio, può variare - ma che il calcolo dell'importo segue le stesse regole di qualsiasi lavoratore dipendente.
Portata sistematica: semplificazione e uniformità
Nel quadro complessivo del D.Lgs. 22/2015, l'articolo 13 esprime un principio di semplificazione e uniformità che è uno dei tratti caratteristici della riforma NASpI rispetto alle previgenti ASpI e mini-ASpI. Il legislatore ha inteso ridurre la frammentazione delle tutele, sostituendo un sistema con prestazioni differenziate per categoria con uno strumento tendenzialmente uniforme per tutti i lavoratori subordinati che perdono involontariamente l'occupazione.
Dal punto di vista operativo, l'equiparazione alla misura dell'articolo 4 comporta che l'INPS calcola la NASpI per i soci lavoratori delle cooperative ex D.P.R. 602/1970 e per il personale artistico subordinato esattamente come per qualsiasi altro lavoratore dipendente: verifica i contributi versati nel quadriennio di riferimento, determina la retribuzione media settimanale, applica le percentuali di legge, verifica il massimale e programma il decalage mensile a partire dal quinto o dal settimo mese (a seconda delle modifiche successive introdotte con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per i lavoratori over 55).
L'articolo va letto in combinazione con l'articolo 14, che prevede l'applicazione in via residuale delle disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili: ciò significa che, per aspetti non esplicitamente disciplinati dal D.Lgs. 22/2015, anche i soci lavoratori e il personale artistico possono fare riferimento alla normativa previgente, purché compatibile con il nuovo impianto.
Casi pratici
Caso 1: Il socio lavoratore di una cooperativa di facchinaggio perde il posto
Tizio è socio lavoratore di una cooperativa di facchinaggio disciplinata dal D.P.R. 602/1970. La cooperativa perde un importante appalto e riduce l'organico: il rapporto mutualistico e il contratto di lavoro subordinato di Tizio vengono entrambi risolti. Tizio aveva maturato tre anni di contributi previdenziali regolari. Presenta domanda NASpI entro i sessantotto giorni e l'INPS calcola la prestazione applicando integralmente l'articolo 4: la retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni viene divisa per le settimane contributive e moltiplicata per 4,33, ottenendo la retribuzione media settimanale. Poiché questa è superiore alla soglia rivalutata, l'importo è pari al 75% della soglia più il 25% dell'eccedenza, nel rispetto del massimale mensile. Il decalage scatta dal sesto mese. Tizio percepisce la stessa indennità che avrebbe ottenuto un qualsiasi dipendente con la medesima storia contributiva.
Caso 2: L'attrice di teatro con contratto subordinato stagionale
Sempronia è un'attrice scritturata da un teatro pubblico con contratto di lavoro subordinato stagionale della durata di otto mesi. Al termine della stagione il contratto non viene rinnovato. Sempronia vanta contributi previdenziali per i quattro anni precedenti, sommando più rapporti di lavoro subordinato con diversi datori. Presenta domanda NASpI all'INPS in via telematica: l'ente calcola l'importo secondo l'articolo 4, tenendo conto di tutti i versamenti previdenziali degli ultimi quattro anni indipendentemente dalla loro provenienza. L'equiparazione sancita dall'articolo 13 garantisce a Sempronia la stessa misura di tutela prevista per qualsiasi lavoratore dipendente, senza penalizzazioni legate alla natura artistica del rapporto di lavoro.
Caso 3: Il musicista di un'orchestra sinfonica licenziato per riduzione organico
Caio suona in un'orchestra sinfonica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'ente gestore dell'orchestra avvia una procedura di riduzione del personale per ragioni finanziarie e Caio viene licenziato. La sua retribuzione mensile degli ultimi anni era superiore alla soglia rivalutata prevista dall'articolo 4. L'INPS, ricevuta la domanda, applica la formula prevista dal comma 2 dell'articolo 4: l'indennità è pari al 75% della soglia più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e la soglia, nel rispetto del massimale mensile. Caio non subisce alcuna decurtazione aggiuntiva rispetto a un qualsiasi lavoratore dipendente con la medesima retribuzione: l'articolo 13 garantisce la piena equiparazione.
Domande frequenti
Un socio lavoratore di cooperativa ha diritto alla NASpI piena o a una versione ridotta?
Ha diritto alla NASpI nella misura piena prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 22/2015, senza riduzioni né deroghe specifiche legate alla qualità di socio. L'articolo 13 dispone espressamente l'equiparazione, a condizione che la cooperativa rientri tra quelle disciplinate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, e che il lavoratore abbia un rapporto di lavoro subordinato (non solo mutualistico).
Quali artisti rientrano nell'ambito dell'articolo 13?
Rientrano tutti i soggetti qualificabili come «personale artistico con rapporto di lavoro subordinato»: attori, cantanti, musicisti, ballerini, registi e tecnici dello spettacolo che operano con un contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi coloro che svolgono attività artistica in forma autonoma o con contratti di collaborazione, i quali possono accedere eventualmente alla DIS-COLL (articolo 15) se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Dal punto di vista del calcolo, c'è differenza tra la NASpI di un socio lavoratore e quella di un dipendente ordinario?
No. L'articolo 13 rinvia integralmente all'articolo 4: stessa formula di calcolo basata sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, stesse percentuali (75% fino alla soglia, formula incrementale sopra), stesso massimale mensile rivalutabile annualmente e stesso decalage del 3% mensile a partire dal quinto o settimo mese a seconda della data dell'evento e dell'età del beneficiario.
L'articolo 13 riguarda anche la durata della NASpI o solo la misura?
Riguarda solo la misura dell'indennità, cioè l'importo mensile. La durata della NASpI è disciplinata dall'articolo 5 e si applica a tutti i destinatari del decreto allo stesso modo: un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. L'articolo 13 non introduce deroghe alla durata.
I requisiti di accesso (13 settimane di contributi, stato di disoccupazione, domanda entro 68 giorni) sono gli stessi?
Sì. I requisiti di accesso restano quelli generali previsti dagli articoli 3 e 6 del D.Lgs. 22/2015: perdita involontaria dell'occupazione, stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente (il requisito delle trenta giornate effettive è stato eliminato per gli eventi dal 1° gennaio 2022) e presentazione della domanda telematica all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione.