Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 22/2015 – Copertura finanziaria
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l’anno 2015, 1.574 milioni di euro per l’anno 2016, 1.902 milioni di euro per l’anno 2017, 1.794 milioni di euro per l’anno 2018, 1.707 milioni di euro per l’anno 2019, 1.706 milioni di euro per l’anno 2020, 1.709 milioni di euro per l’anno 2021, 1.712 milioni di euro per l’anno 2022, 1.715 milioni di euro per l’anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l’anno 2015 e a 200 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l’anno 2015, a valere sulle risorse di cui all’articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell’esercizio finanziario.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In sintesi
Indice dei contenuti
La copertura finanziaria come elemento strutturale della riforma
L'articolo 18 del D.Lgs. 22/2015 assolve alla funzione che, in ogni provvedimento normativo con oneri a carico del bilancio pubblico, costituisce un requisito di validità e non una mera formalità: la copertura finanziaria. Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e delle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. L'articolo 18 ottempera a questo obbligo costituzionale per l'insieme del D.Lgs. 22/2015.
La disposizione si articola in tre commi: il comma 1 quantifica gli oneri e indica le fonti di copertura; il comma 2 istituisce un meccanismo di monitoraggio e correzione affidato al Ministero dell'economia e delle finanze; il comma 3 autorizza le variazioni di bilancio. È un articolo di natura tecnico-finanziaria, ma la sua lettura è istruttiva per comprendere la portata economica della riforma e il giudizio del legislatore sulla sua sostenibilità nel tempo.
La quantificazione degli oneri: dal 2015 al regime a regime
Il comma 1 offre una proiezione pluriennale degli oneri derivanti dalla NASpI e dalle altre misure del decreto. Per gli articoli da 1 a 15 (il nucleo sostanziale della riforma, dalla istituzione della NASpI alla DIS-COLL), gli oneri sono valutati in 751 milioni per il 2015, con una crescita significativa negli anni successivi: 1.574 milioni nel 2016, 1.902 milioni nel 2017 (il picco), per poi stabilizzarsi intorno a 1.700-1.718 milioni annui a regime (a decorrere dal 2024). Per gli articoli 16 e 17 (strumenti accessori, in parte poi abrogati), gli oneri aggiuntivi ammontano a 232 milioni per il 2015 e 200 milioni per il 2016.
La progressione degli oneri riflette la struttura della NASpI: essendo corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive, nei primi anni di vigenza il sistema paga le prestazioni calcolate su storie contributive maturate in parte sotto il vecchio regime; a regime, quando la contribuzione si accumula interamente sotto la NASpI, il costo si stabilizza. Il picco del 2017 corrisponde al momento in cui il maggior numero di beneficiari potenziali ha maturato il diritto a prestazioni di durata più lunga.
Le fonti di copertura: il fondo della legge di stabilità 2015
Il comma 1 individua due fonti di copertura. La prima, pari a 114 milioni per il 2015, è rappresentata dalle risorse già stanziate per il finanziamento delle precedenti tutele dei collaboratori coordinati e continuativi, richiamate dall'articolo 15, comma 14 (i fondi già previsti dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 e dall'articolo 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012 per la tutela dei co.co.co.). Poiché la DIS-COLL sostituisce quelle tutele per l'anno 2015, è coerente che le risorse già stanziate per le vecchie misure finanzino la nuova prestazione.
La seconda fonte - per la parte restante degli oneri - è la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Questo fondo era stato istituito proprio in previsione dell'attuazione della delega Jobs Act: il legislatore aveva accantonato risorse nella legge di bilancio sapendo che sarebbero stati emanati decreti delegati con oneri a carico del bilancio pubblico. L'utilizzo di questo fondo per coprire la NASpI è quindi la materializzazione di una scelta politica già compiuta in sede di legge di stabilità.
Il monitoraggio e la clausola di salvaguardia
Il comma 2 è la clausola di salvaguardia della norma: il Ministero dell'economia e delle finanze monitora gli effetti finanziari del decreto e, se si verificano o stanno per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, è tenuto ad adottare «tempestivamente» iniziative legislative correttive. Il riferimento è all'articolo 17, comma 13, della legge n. 196/2009 (che disciplina le clausole di salvaguardia nelle leggi di spesa) e all'articolo 11, comma 3, lettera l), della stessa legge (che disciplina l'inserimento delle clausole in sede di legge di bilancio).
La clausola di salvaguardia svolge una funzione di garanzia per i conti pubblici: assicura che il Parlamento e il Governo possano reagire tempestivamente se i costi della NASpI risultassero superiori alle stime. Questo meccanismo è particolarmente rilevante per una prestazione come la NASpI, il cui costo dipende da variabili macroeconomiche difficilmente prevedibili (andamento del mercato del lavoro, numero di licenziamenti, durata media della disoccupazione). In periodi di crisi economica, il costo effettivo della NASpI può discostarsi significativamente dalle proiezioni effettuate in condizioni ordinarie.
Le variazioni di bilancio: la delega al Ministero
Il comma 3 conferisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie. Si tratta di una disposizione tecnica di natura contabile: consente di adeguare le poste di bilancio senza dover ricorrere a un provvedimento legislativo per ogni singola variazione, garantendo la flessibilità necessaria alla gestione concreta degli stanziamenti.
Nel complesso, l'articolo 18 rispecchia la consapevolezza del legislatore delegato che la NASpI comportava costi significativi e crescenti per il bilancio pubblico, e che era necessario predisporre non solo le fonti di copertura immediate ma anche un meccanismo di vigilanza e correzione capace di assorbire eventuali scostamenti nel tempo.
Casi pratici
Caso 1: Il responsabile finanziario di una grande impresa valuta gli impatti del contributo di licenziamento
Alfa S.p.A. sta pianificando una ristrutturazione che comporterà la cessazione di cinquanta rapporti di lavoro. Il responsabile finanziario di Alfa deve stimare il costo complessivo dell'operazione e, tra gli oneri, include il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92/2012, che confluisce nel sistema di finanziamento della NASpI e delle politiche attive. Comprendere come lo Stato abbia costruito la copertura finanziaria della NASpI (articolo 18) aiuta il responsabile a contestualizzare il contributo che l'impresa è tenuta a versare come parte del più ampio sistema di tutela della disoccupazione. L'importo versato da Alfa alimenta il sistema che garantirà ai cinquanta lavoratori il sostegno al reddito durante il periodo di ricerca di un nuovo impiego.
Caso 2: Il consulente che spiega la sostenibilità della NASpI a un sindacato
Un'organizzazione sindacale chiede a Tizio, consulente di diritto del lavoro, di spiegare se la NASpI sia sostenibile nel lungo periodo. Tizio illustra la struttura dell'articolo 18: la previsione di oneri crescenti fino al 2017 (picco di 1.902 milioni) e poi stabilizzanti, la copertura tramite il fondo della legge di stabilità 2015, e soprattutto la clausola di salvaguardia del comma 2, che obbliga il Governo a intervenire legislativamente se i costi reali dovessero superare le stime. Questa architettura normativa, spiega Tizio, offre garanzie sia ai lavoratori (la prestazione è finanziata) sia ai conti pubblici (c'è un meccanismo di correzione). La NASpI non è una promessa priva di copertura.
Caso 3: Il giornalista economico che analizza lo scostamento tra previsioni e costi reali
Caio, giornalista specializzato in economia del lavoro, sta scrivendo un approfondimento sui costi della NASpI a dieci anni dall'istituzione. Confronta le stime dell'articolo 18 (circa 1.700 milioni di euro annui a regime) con i costi effettivi rilevati nei bilanci INPS degli anni successivi. Nota che in alcuni anni - quelli di maggiore crisi occupazionale - i costi sono stati superiori alle stime, attivando la clausola di salvaguardia del comma 2 e portando a interventi correttivi di finanza pubblica. In altri anni, con mercato del lavoro più dinamico, i costi sono stati inferiori alle previsioni. L'analisi di Caio mostra come l'architettura finanziaria dell'articolo 18, con il suo meccanismo di monitoraggio e correzione, abbia consentito al sistema di assorbire queste fluttuazioni senza mettere a rischio la sostenibilità della prestazione.
Domande frequenti
Quanto costa la NASpI allo Stato?
Secondo le stime dell'articolo 18, il costo degli articoli da 1 a 15 del D.Lgs. 22/2015 è di 751 milioni nel 2015, in crescita fino a circa 1.900 milioni nel 2017, e stabilizzato intorno a 1.700-1.718 milioni di euro annui a partire dal 2024. Il costo effettivo può variare in funzione dell'andamento del mercato del lavoro: più licenziamenti e disoccupazione più lunga aumentano la spesa, meno disoccupazione la riduce.
Come viene finanziata la NASpI?
La NASpI è finanziata principalmente attraverso la contribuzione obbligatoria versata dai datori di lavoro per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI/NASpI), che rientra nei contributi previdenziali ordinari. La copertura iniziale prevista dall'articolo 18 attinge a fondi già stanziati dalla legge di stabilità 2015 e alle risorse delle precedenti tutele per i collaboratori. Il contributo di licenziamento versato dai datori alimenta il sistema delle politiche attive.
Cosa succede se i costi della NASpI superano le previsioni?
Il comma 2 dell'articolo 18 prevede una clausola di salvaguardia: il Ministero dell'economia e delle finanze monitora gli effetti finanziari e, se si verificano scostamenti rispetto alle previsioni, è tenuto ad adottare tempestivamente iniziative legislative correttive. Questo può tradursi in modifiche ai parametri della prestazione o in stanziamenti aggiuntivi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Il comma 3 dell'articolo 18 a cosa serve?
Autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per dare esecuzione al decreto. È una disposizione tecnico-contabile che evita di dover ricorrere a un provvedimento legislativo per ogni singola variazione di bilancio, garantendo flessibilità nella gestione degli stanziamenti.