Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 D.Lgs. 22/2015 – Contratto di ricollocazione

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’ articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • L'articolo 17 incrementa per il 2015 di 32 milioni di euro il Fondo per le politiche attive del lavoro (istituito dalla legge n. 147/2013), attingendo al gettito del contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92/2012.
  • Riconosce alle regioni la facoltà di attuare e finanziare il contratto di ricollocazione nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, secondo i principi del decreto e la delega della legge n. 183/2014.
  • I commi 2-7, che avrebbero disciplinato nel dettaglio il contratto di ricollocazione, sono stati abrogati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che ha riorganizzato l'intera materia delle politiche attive del lavoro.
  • La disposizione residua (comma 1) ha valore principalmente finanziario e di indirizzo programmatico: fornisce risorse e una base normativa per gli interventi regionali di ricollocazione.
Indice dei contenuti

Il contratto di ricollocazione nel contesto del Jobs Act

L'articolo 17 del D.Lgs. 22/2015 si inserisce nel più ampio disegno riformatore del Jobs Act, che non si è limitato a ridisegnare le prestazioni di sostegno al reddito (la NASpI, appunto) ma ha inteso costruire anche un sistema di politiche attive più efficace, capace di accompagnare i lavoratori disoccupati verso una nuova occupazione anziché limitarsi a indennizzarli per il periodo di inattività. Il contratto di ricollocazione era uno degli strumenti chiave di questa visione.

L'articolo, nel testo vigente, si compone di un solo comma effettivo, essendo i commi da 2 a 7 stati abrogati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - il decreto che ha riorganizzato complessivamente il sistema delle politiche attive del lavoro, istituendo l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e ridisegnando il contratto di ricollocazione. Il comma 1 mantiene però un contenuto normativo preciso: l'incremento del Fondo per le politiche attive del lavoro e la facoltà delle regioni di attuare il contratto di ricollocazione.

Il Fondo per le politiche attive del lavoro: l'incremento di 32 milioni

Il Fondo per le politiche attive del lavoro è stato istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). L'articolo 17, comma 1, prevede che per il 2015 tale fondo venga incrementato di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Il contributo di licenziamento è quello che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS in caso di licenziamento di lavoratori destinatari della NASpI: è una misura che impone un onere economico al datore che cessa il rapporto, incentivando la stabilità occupazionale e finanziando al contempo le tutele per i lavoratori licenziati.

La scelta di finanziare le politiche attive con i proventi del contributo di licenziamento ha una logica sistematica: chi perde il lavoro non deve essere soltanto indennizzato economicamente (funzione della NASpI), ma deve anche ricevere supporto concreto nella ricerca di una nuova occupazione (funzione delle politiche attive). I due filoni - passivo e attivo - si alimentano entrambi dallo stesso flusso di risorse generato dal mercato del lavoro.

La facoltà regionale di attuare il contratto di ricollocazione

Il comma 1 riconosce alle regioni la possibilità di attuare e finanziare il contratto di ricollocazione nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge n. 183/2014. Questa attribuzione alle regioni riflette il riparto di competenze in materia di politiche attive, che vede le regioni titolari delle funzioni amministrative relative ai centri per l'impiego e ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il contratto di ricollocazione, nella sua versione originaria prevista dai commi poi abrogati, era uno strumento che il lavoratore disoccupato avrebbe potuto richiedere al centro per l'impiego competente: in cambio dell'impegno a partecipare attivamente alla ricerca di lavoro, avrebbe ricevuto una dote spendibile presso operatori accreditati per le politiche attive. Il meccanismo era ispirato alle esperienze dei voucher per la ricollocazione adottati in alcuni sistemi europei.

L'abrogazione dei commi 2-7 e la riforma del D.Lgs. 150/2015

I commi da 2 a 7 dell'articolo 17, che avrebbero disciplinato nel dettaglio il funzionamento del contratto di ricollocazione (modalità di accesso, contenuto della dote, doveri del beneficiario, ruolo degli operatori accreditati, condizioni di decadenza), sono stati abrogati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, entrato in vigore pochi mesi dopo il D.Lgs. 22/2015. Il decreto n. 150 ha riorganizzato l'intera architettura delle politiche attive del lavoro, istituendo l'ANPAL, ridefinendo i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e riformulando lo stesso contratto di ricollocazione in un contesto normativo più strutturato.

L'abrogazione dei commi 2-7 non ha eliminato il contratto di ricollocazione dall'ordinamento, ma ne ha spostato la disciplina nel D.Lgs. 150/2015, che contiene una regolamentazione più organica e coordinata con l'intera architettura delle politiche attive. L'articolo 17 del D.Lgs. 22/2015 sopravvive quindi in forma residuale, come disposizione di finanziamento e di indirizzo programmatico, mentre la disciplina sostanziale del contratto di ricollocazione si trova altrove.

Rilevanza dell'articolo nel sistema attuale

Nel sistema vigente, l'articolo 17 ha una rilevanza principalmente storica e finanziaria. L'incremento di 32 milioni al Fondo per le politiche attive riguardava l'anno 2015 ed è stato esaurito. La facoltà regionale di attuare il contratto di ricollocazione rimane, ma è ormai inquadrata nel sistema del D.Lgs. 150/2015. Per il beneficiario di NASpI che voglia oggi comprendere il proprio diritto alla ricollocazione, il riferimento normativo principale non è più l'articolo 17 del D.Lgs. 22/2015 ma le disposizioni del D.Lgs. 150/2015 e le successive modifiche, incluse quelle relative all'assegno di ricollocazione che ha nel tempo sostituito e integrato il contratto originariamente previsto.

Casi pratici

Caso 1: La regione che finanzia un programma di ricollocazione nel 2015

Nel 2015, una regione del Centro-Nord decide di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 22/2015, e attiva un programma regionale di contratto di ricollocazione per i lavoratori in esubero di un distretto manifatturiero in crisi. Le risorse regionali sono integrate con una quota del Fondo per le politiche attive del lavoro incrementato dall'articolo 17. Tizio, licenziato da un'azienda del distretto, presenta domanda NASpI all'INPS e contestualmente si rivolge al centro per l'impiego, dove ottiene una dote per la ricollocazione spendibile presso operatori accreditati dalla regione. L'operatore lo accompagna in un percorso di riqualificazione e ricerca attiva che si conclude con un nuovo contratto dopo cinque mesi. Il programma regionale si inserisce nell'indirizzo normativo dell'articolo 17, pur precedendo la piena implementazione del sistema previsto dal successivo D.Lgs. 150/2015.

Caso 2: Il contributo di licenziamento come fonte di finanziamento delle politiche attive

Alfa S.p.A. avvia una procedura di licenziamento collettivo e, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, è tenuta a versare all'INPS il contributo di licenziamento per ciascun lavoratore cessato. Caio, uno dei lavoratori interessati, percepisce la NASpI. Nel medesimo anno 2015, le risorse provenienti dal contributo di licenziamento versato da Alfa S.p.A. e da altre imprese confluiscono nel Fondo per le politiche attive del lavoro, incrementato di 32 milioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1. Questo fondo finanzia, tra l'altro, i percorsi di ricollocazione a cui Caio può accedere tramite il centro per l'impiego. La logica dell'articolo è chiara: chi produce disoccupazione contribuisce anche a finanziarla.

Caso 3: Il lavoratore che verifica la normativa applicabile al contratto di ricollocazione

Sempronia perde il lavoro nel 2024 e, dopo aver presentato domanda NASpI, vuole capire se ha diritto a un contratto di ricollocazione. Il suo consulente le spiega che la disciplina originaria prevista nei commi 2-7 dell'articolo 17 è stata abrogata dal D.Lgs. 150/2015, che ha riorganizzato le politiche attive del lavoro. L'attuale strumento di supporto alla ricollocazione si trova nel D.Lgs. 150/2015 e nei provvedimenti successivi. Sempronia viene indirizzata al centro per l'impiego, dove sottoscrive il patto di servizio personalizzato e accede alle misure di politica attiva previste dal sistema vigente. L'articolo 17 del D.Lgs. 22/2015, pur non applicandosi direttamente alla sua situazione, ha rappresentato il primo tassello normativo del percorso che ha portato all'attuale sistema.

Domande frequenti

Il contratto di ricollocazione è ancora previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 22/2015?

Solo in forma residuale. I commi che avrebbero disciplinato il contratto di ricollocazione nel dettaglio (commi 2-7) sono stati abrogati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Rimane il comma 1, che prevede l'incremento del Fondo per le politiche attive e riconosce alle regioni la facoltà di attuare il contratto di ricollocazione. La disciplina sostanziale si trova ora nel D.Lgs. 150/2015.

Da dove provengono i 32 milioni destinati al Fondo per le politiche attive?

Dal gettito del contributo di licenziamento previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012. Questo contributo è versato dal datore di lavoro all'INPS in caso di licenziamento di lavoratori destinatari della NASpI. L'articolo 17 destina una quota di questo gettito al finanziamento delle politiche attive del lavoro per il 2015.

Chi gestisce oggi le politiche attive per i beneficiari di NASpI?

Il sistema delle politiche attive è stato riorganizzato dal D.Lgs. 150/2015, che ha istituito l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). I centri per l'impiego, di competenza regionale, sono gli interlocutori diretti del lavoratore disoccupato. Il beneficiario di NASpI è tenuto a sottoscrivere il patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego e a partecipare alle iniziative proposte.

Perché i commi 2-7 dell'articolo 17 sono stati abrogati così in fretta?

Perché il D.Lgs. 150/2015, emanato pochi mesi dopo il D.Lgs. 22/2015 nell'ambito del medesimo percorso di attuazione del Jobs Act, ha inteso disciplinare le politiche attive in modo organico e sistematico, rendendo superflua la normativa sul contratto di ricollocazione contenuta nell'articolo 17. L'abrogazione è stata una scelta di razionalizzazione normativa, non il segno dell'abbandono dello strumento.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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