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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma di coordinamento che riscrive l'art. 4 della legge n. 576/1982 sulle funzioni di vigilanza.
  • Attribuisce all'autorità (oggi IVASS) le competenze di vigilanza e di relazione annuale al Parlamento.
  • Bilancio preventivo e rendiconto soggetti al controllo della Corte dei conti.
  • Strumento tipico delle norme finali dei testi unici: cucitura con la legislazione preesistente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 351 D.Lgs. 209/2005 — Modifiche ad altre norme in materia assicurativa

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 , è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Funzioni dell' IVASS ). – 1. L' IVASS , in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private . 2. L' IVASS svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 3. L' IVASS , entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell' IVASS è soggetto al controllo della Corte dei conti.".

2. Nell' articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576 , le parole: "del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza".

3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576 , le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335 , 336 e 337 del codice delle assicurazioni private ".

4. Nell' articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576 , le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335 , 336 e 337 del codice delle assicurazioni private ". Nel secondo comma le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".

5. Dopo l' articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private ). – 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all' articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private .".

6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "titoli quotati in borsa" sono sostituite dalle seguenti: "titoli quotati in mercati regolamentati" ovunque ricorrano.

7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "negli articoli 7 e 8 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell' articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "all' articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 " sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private ".

9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , è sostituito dal seguente: "5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall' IVASS con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.".

10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2 , 24 , 25 , 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , come modificati dall'articolo 80 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 36 del codice delle assicurazioni private ".

11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all'articolo 34 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 37 del codice delle assicurazioni private ".

12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private " e le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

Commento

L'articolo 351 è una norma di coordinamento legislativo. Quando il Codice delle assicurazioni private entra in vigore nel 2006, esistono già numerose leggi che disciplinano frammenti della materia: la più rilevante è la legge n. 576/1982, istitutiva dell'ISVAP. Il legislatore non può limitarsi ad abrogare in blocco (lo farà l'art. 354): deve riscrivere quegli articoli che sopravvivono ma necessitano di allineamento.

La riscrittura dell'art. 4 legge 576/1982

Il cuore dell'intervento è la sostituzione integrale dell'art. 4 della legge 576/1982, che diventa la disposizione-cornice sulle funzioni dell'autorità di vigilanza. Quattro commi essenziali. Comma 1: l'autorità (ora IVASS dopo la l. 135/2012) svolge le funzioni di vigilanza previste dal Codice, in conformità alla normativa UE e nell'ambito delle linee politiche del Governo. Comma 2: attività consultiva e di segnalazione verso Parlamento e Governo. Comma 3: relazione annuale entro il 31 maggio, presentata al Presidente del Consiglio per la trasmissione al Parlamento. Comma 4: bilancio preventivo e rendiconto sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Da ISVAP a IVASS

Quando il Codice fu emanato nel 2005 l'autorità si chiamava ISVAP. La denominazione è cambiata in IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con l'art. 13 del d.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che ha integrato l'ente nella governance di Banca d'Italia. Tutti i riferimenti normativi a ISVAP si intendono oggi a IVASS, anche nel testo dell'art. 351 come riprodotto sopra.

Controllo Corte dei conti

L'assoggettamento di bilancio e rendiconto al controllo della Corte dei conti è coerente con la natura di ente pubblico di IVASS. La sezione del controllo enti referta annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria. Si tratta di una garanzia di trasparenza, non di subordinazione gerarchica, in linea con l'indipendenza tipica delle autorità di vigilanza europee (EIOPA include IVASS nel proprio board).

Tecnica della novella e raccordo con il Codice

L'art. 351 esemplifica la tecnica della novella legislativa: invece di abrogare l'intera legge 576/1982, ne riscrive selettivamente le disposizioni vitali per il nuovo sistema. Il rischio è la stratificazione normativa, mitigato dal fatto che il Codice rappresenta la sede principale e la legge istitutiva resta come norma organizzativa di base. La scelta riflette anche un principio di economia legislativa: evitare di trasferire nel Codice norme di struttura amministrativa che hanno una loro logica unitaria. La l. 246/2005 (semplificazione legislativa) ha incoraggiato proprio questa tecnica di intervento puntuale.

Integrazione con il sistema europeo di vigilanza

Dal 2011 l'autorità nazionale opera all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), in particolare attraverso EIOPA, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. EIOPA emana orientamenti e standard tecnici vincolanti per tutte le autorità nazionali, in attuazione del principio di vigilanza armonizzata. La cornice istituzionale italiana definita dall'art. 4 legge 576/1982 (come novellato) si integra dunque con un livello europeo che incide sui poteri concreti dell'autorità nazionale. Cross-reference: art. 13 d.l. 95/2012; reg. UE 1094/2010 istitutivo EIOPA; art. 47 Cost. (tutela del risparmio assicurativo).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Audizione parlamentare

Caso 2: Caso 2 — Referto Corte dei conti

Domande frequenti

Perché il Codice non ha abrogato direttamente l'intera legge 576/1982?

Perché alcune disposizioni di quella legge restano necessarie come norme organizzative di base dell'autorità di vigilanza. Il legislatore ha scelto la novella selettiva: sostituire gli articoli da aggiornare e abrogare solo quelli realmente sostituiti dal Codice.

Chi è oggi l'autorità di vigilanza richiamata dall'art. 351?

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrato a ISVAP per effetto del d.l. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. IVASS è integrato nella governance di Banca d'Italia.

Quando è presentata la relazione annuale al Parlamento?

Entro il 31 maggio di ogni anno, dall'autorità al Presidente del Consiglio dei Ministri, che la trasmette al Parlamento. È uno dei principali strumenti di accountability dell'autorità di vigilanza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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