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Art. 354 D.Lgs. 209/2005 — Norme espressamente abrogate

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Art. 354 D.Lgs. 209/2005 — Norme espressamente abrogate

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Fermo quanto disposto dall' articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229 , sono o restano abrogati: il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 ; il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 ; il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ; la legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 ; il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 ; la legge 7 febbraio 1979, n. 48 ; gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576 ; la legge 28 novembre 1984. n. 792; la legge 22 ottobre 1986, n. 742 ; la legge 22 dicembre 1986, n. 772 ; la legge 7 agosto 1990, n. 242 ; la legge 9 gennaio 1991, n. 20 ; il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 ; l' articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; la legge 17 febbraio 1992, n. 166 ; gli articoli 26 , 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ; il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 ; l' articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ; il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; l' articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 ; l' articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 ; l' articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137 ; l' articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 ; gli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; l' articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ; il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 ; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 ; il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 ; l' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .

2. I regolamenti emanati dall' IVASS ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

5. 5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971 , e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972 , adottati ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ; b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003 , adottato ai sensi dell' articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , come modificato dall' articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 .

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5-bis. 5-bis. A decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1, sono o restano abrogati i seguenti atti: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2012, n. 6; b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 99 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2008, n. 130.

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6. L' IVASS , allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229 , adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.

7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.