← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Deroga al divieto di esercizio congiunto vita+danni: solo per imprese autorizzate al 15 marzo 1979.
  • Obbligo di gestione contabile distinta per ciascuna attività.
  • Statuto deve indicare capitale e riserve dedicate a ogni gestione.
  • IVASS regola modalità di rappresentazione e criteri tecnici.
  • Chiusura del sistema di specializzazione ex direttiva 79/267/CEE.

Testo dell'articoloVigente

Art. 348 D.Lgs. 209/2005 — (Esercizio congiunto dei rami vita e danni)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.

2. 2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di: a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione; b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati. A tal fine tutte le entrate, in particolare i premi, le somme corrisposte dai riassicuratori, i redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare le prestazioni di assicurazione, gli incrementi delle riserve tecniche, i premi di riassicurazione e le spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine; c) imputare ai conti gli elementi comuni alle due gestioni secondo un criterio di ripartizione approvato dall'IVASS.

2-bis. 2-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di requisiti patrimoniali di cui agli articoli 45-bis e 47-bis, l'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, calcola: a) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b); e b) un Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività di assicurazione o riassicurazione danni, calcolato come se l'impresa esercitasse soltanto tale attività, sulla base delle scritture contabili separate di cui al comma 2, lettera b).

2-ter. 2-ter. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni, copre i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili: a) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita rispetto all'attività della gestione vita; b) il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni rispetto all'attività della gestione danni.

2-quater. I requisiti minimi di cui al comma 2-ter che sono a carico della gestione vita e della gestione danni non sono sostenuti dall'altra gestione.

2-quinquies. L'impresa in possesso dei requisiti minimi di cui ai commi 2-ter e 2-quater può, previa comunicazione all'IVASS, utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l'una o l'altra gestione per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis.

2-sexies. L'IVASS, mediante l'analisi dei risultati delle attività di assicurazione delle gestioni vita e danni, verifica che siano rispettati i requisiti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

2-septies. L'impresa che esercita congiuntamente i rami vita e danni elabora, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al comma 2-bis in conformità all'articolo 44-decies, comma 4.

2-octies. Se l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle due gestioni è insufficiente a coprire i requisiti minimi di cui al comma 2-ter, l'IVASS applica alla gestione in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dal presente codice, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra gestione.

2-novies. In tali casi, in deroga al comma 2-quater, l'IVASS può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra.

3. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui ai commi 2, lettera b), 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.

))

Commento

L'articolo 348 risolve una tensione storica del diritto assicurativo europeo: la regola generale, fissata dall'art. 11 comma 2 del Codice, vieta alle imprese di esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni. Il divieto nasce dall'esigenza di proteggere gli assicurati vita, le cui prestazioni hanno durata pluridecennale, dal rischio che perdite tecniche su rami danni intacchino le riserve matematiche.

La ratio della deroga storica

Quando nel 1979 la prima direttiva vita (79/267/CEE) impose la specializzazione, esistevano in Italia imprese che operavano da decenni su entrambi i versanti. Costringerle a scissione avrebbe generato costi sproporzionati e disorientato gli assicurati. Il legislatore comunitario, recepito poi in Italia, ha allora cristallizzato la situazione esistente: chi era autorizzato al 15 marzo 1979 può proseguire, chi nasce dopo deve scegliere una sola macro-area. Si tratta di una platea chiusa, destinata a ridursi nel tempo per effetto di fusioni, scissioni o liquidazioni.

I tre pilastri della gestione separata

L'esercizio congiunto non è libero: il comma 2 impone una gestione contabile distinta che si articola su tre obblighi. Primo, lo statuto deve indicare la quota di capitale (o di fondo di garanzia, per le mutue assicuratrici) attribuita a ciascuna gestione. Secondo, le scritture contabili devono permettere di ricostruire premi incassati, sinistri pagati, riserve tecniche, oneri di riassicurazione e spese di acquisizione per ogni ramo, distintamente. Terzo, IVASS verifica con regolamento (oggi reg. n. 38/2018 sui requisiti di governo societario) la solidità di queste partizioni e la coerenza con le politiche di investimento.

Tutela degli assicurati vita e ringfencing

La separazione contabile protegge soprattutto gli assicurati vita: in caso di crisi del ramo danni, gli attivi a copertura delle riserve matematiche non possono essere aggrediti per coprire sinistri RC auto o incendio. Si tratta di una forma di ringfencing, non equiparabile al patrimonio separato in senso civilistico (art. 2447-bis c.c.), ma funzionalmente analoga. Le procedure di liquidazione coatta amministrativa rispettano questa partizione: i creditori di un ramo si soddisfano sugli attivi di quella sola gestione, salvo capienza residua.

Coordinamento con Solvency II

Dopo la direttiva 2009/138/CE (Solvency II), la separazione contabile è stata integrata da requisiti patrimoniali calcolati a livello di singolo ramo. L'impresa polifunzionale deve dimostrare di soddisfare il Solvency Capital Requirement per ciascuna gestione, non solo a livello aggregato. Anche i fondi propri ammissibili a copertura del SCR sono separati: nessuna fungibilità automatica tra capitale del ramo vita e del ramo danni.

Prospettiva e tendenze

Il numero di imprese italiane che oggi ancora esercitano congiuntamente vita e danni si è ridotto drasticamente dagli anni Ottanta per effetto di scissioni e ristrutturazioni di gruppo. La tendenza è verso modelli holding-controllata, con una capogruppo finanziaria che possiede due distinte società operative specializzate. Questa struttura semplifica anche il calcolo della solvibilità di gruppo e la reportistica EIOPA. La norma dell'art. 348 resta tuttavia importante per le poche imprese storiche residue e per la dottrina che studia il principio di specializzazione. Cross-reference: artt. 36-quater ss. del Codice; reg. UE 2015/35 (atti delegati Solvency II); reg. IVASS n. 14/2008.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Mutua storica e nuova autorizzazione

Caso 2: Caso 2 — Fusione e perdita del beneficio

Domande frequenti

Quali imprese possono ancora oggi esercitare congiuntamente vita e danni?

Solo le imprese che risultavano autorizzate a esercitare entrambi i rami alla data del 15 marzo 1979. Si tratta di una platea chiusa: nessuna nuova impresa può accedere alla deroga.

Cosa significa gestione contabile distinta?

Significa tenere scritture separate per ciascuna attività: premi, sinistri, riserve tecniche, riassicurazione e spese vanno imputati alla gestione di pertinenza, in modo che bilancio e statuto evidenzino capitale e risultati di ogni ramo.

La separazione tutela gli assicurati vita in caso di crisi del ramo danni?

Sì: gli attivi a copertura delle riserve matematiche vita restano vincolati a quella gestione e non possono essere distratti per coprire perdite del ramo danni, salvo procedure di liquidazione coatta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.