Testo dell'articoloVigente
Art. 344-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.
3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.
4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.
5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.
6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 344-undecies disciplina il piano di transizione richiesto alle imprese che utilizzano le misure transitorie degli artt. 344-novies (tassi) e 344-decies (riserve) e che, senza tali misure, non riuscirebbero a rispettare l'SCR. La norma trasforma le misure transitorie da strumenti puramente contabili a fattori sotto vigilanza attiva, evitando che diventino mascheratura di insufficienze patrimoniali strutturali.
Obbligo di immediata informazione (comma 1)
L'impresa che applica le misure transitorie e rileva che senza di esse non rispetterebbe l'SCR deve informare immediatamente l'IVASS. La norma esplicita che le misure non sono uno scudo permanente: la loro efficacia attenuativa deve essere monitorata e accompagnata da azioni di rientro strutturale.
Reazione di vigilanza (comma 2)
L'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza dell'SCR alla fine del periodo di transizione (1° gennaio 2032). I provvedimenti possono includere aumento di capitale, emissione di subordinati, de-risking, riassicurazione cessione, riduzione del payout, modifica della politica commerciale.
Piano di transizione (comma 3)
Entro due mesi dal rilevamento, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili o per ridurre il profilo di rischio. Il piano è documento sotto vigilanza, soggetto ad approvazione e revisione periodica.
Aggiornamento e relazione annuale (commi 4-5)
L'impresa può aggiornare il piano durante il periodo di transizione e presenta annualmente all'IVASS una relazione sui progressi. La relazione contiene l'evoluzione degli indicatori chiave (fondi propri, SCR, ratio di copertura, profilo di rischio) e l'analisi dello scenario senza misure transitorie.
Revoca dell'autorizzazione (comma 6)
L'IVASS revoca l'autorizzazione ad applicare le misure transitorie se dalla relazione si evince che l'osservanza dell'SCR al termine non è realisticamente conseguibile. La revoca comporta il ricalcolo immediato della solvibilità senza i benefici transitori, con possibile attivazione delle misure ordinarie di risanamento ex artt. 219 ss.
Quadro europeo
La norma deriva dall'art. 308-quinquies, comma 6, della direttiva 2009/138/CE. EIOPA pubblica annualmente un rapporto sull'utilizzo delle misure transitorie nel mercato europeo, evidenziando le imprese più dipendenti dalle stesse e gli stress test sull'esaurimento al 2032. Le compagnie italiane sono fra le più attive nell'utilizzo, riflettendo il peso storico dei portafogli vita tradizionali.
Rilievo strategico
Il piano di transizione e' documento strategico che riflette la pianificazione patrimoniale di medio-lungo periodo dell'impresa. La sua qualita influenza la valutazione delle agenzie di rating e la fiducia degli investitori istituzionali. Le compagnie italiane hanno generalmente costruito piani triennali rolling, aggiornati annualmente in funzione dell'evoluzione dei mercati e dei portafogli.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia con piano triennale di capital injection
Caso 2: Revoca per piano non realistico
Domande frequenti
Cosa deve fare l'impresa che dipende dalle misure transitorie?
Informare immediatamente l'IVASS e presentare entro due mesi un piano di transizione con le misure per garantire l'osservanza dell'SCR al termine del periodo transitorio.
Quali misure tipiche contiene il piano?
Aumento di capitale, emissione di subordinati, de-risking del portafoglio, riassicurazione cessione, riduzione del payout, modifica della politica commerciale.
Cosa succede se l'IVASS valuta non realistico il rientro?
Revoca l'autorizzazione alle misure transitorie. L'impresa deve calcolare la solvibilità senza i benefici e potrebbe attivare le misure ordinarie di risanamento.