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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Deduzione transitoria sulle riserve tecniche applicabile a livello di gruppi di rischi omogenei
  • Soggetta ad autorizzazione IVASS
  • Pari a parte della differenza fra riserve calcolate ex Solvency II (art. 36-bis) e ex disposizioni vigenti al 31 dicembre 2015
  • Diminuzione lineare dal 100% al 1° gennaio 2016 fino allo 0% al 1° gennaio 2032

Testo dell'articoloVigente

Art. 344-decies D.Lgs. 209/2005 — Misura transitoria sulle riserve tecniche

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1.

2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

3. 3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti: a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.

4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.

6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.

7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.

8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 344-novies; b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

Commento

L'articolo 344-decies introduce, in alternativa o in aggiunta al 344-novies, una deduzione transitoria sulle riserve tecniche. Anziché agire sul tasso di sconto, agisce direttamente sull'importo delle riserve calcolate secondo Solvency II, riducendolo per una quota decrescente nel sedicennio 2016-2032. Le due misure sono soggette a divieto di cumulo (vedi comma 8).

Meccanismo della deduzione

La deduzione è applicabile a livello di gruppi di rischi omogenei (Homogeneous Risk Groups, HRG) di cui all'art. 36-novies, comma 1. Corrisponde a una parte della differenza fra: (a) le riserve tecniche al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, calcolate secondo l'art. 36-bis al 1° gennaio 2016; (b) le riserve tecniche al netto degli importi recuperabili da riassicurazione calcolate secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2015.

Rampa lineare 2016-2032

La deduzione massima diminuisce linearmente dal 100% (1° gennaio 2016) fino allo 0% (1° gennaio 2032), seguendo la stessa curva del 344-novies. La simmetria temporale assicura coerenza fra le due strategie transitorie e prevenibilità per le imprese.

Aggiustamento per volatilità

Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità ex art. 37-septies al 1° gennaio 2016, l'importo del comma 3 lettera a) viene calcolato includendolo (comma 5). Si evita una doppia penalizzazione delle valutazioni effettuate con strumenti tecnici diversi.

Ricalcolo e limiti

Gli importi delle riserve possono essere ricalcolati ogni 24 mesi (o con maggiore frequenza in caso di rilevante variazione del profilo di rischio), su autorizzazione o richiesta IVASS (comma 6). L'IVASS può limitare la deduzione se l'applicazione comporta una riduzione dei requisiti rispetto a quelli calcolati secondo Solvency I al 31 dicembre 2015 (comma 7), evitando arbitraggi.

Divieto di cumulo (comma 8)

L'impresa che applica la deduzione transitoria sulle riserve non può applicare l'aggiustamento transitorio sui tassi risk-free dell'art. 344-novies. Le due misure sono alternative, non sommabili. Se l'impresa non riesce a soddisfare l'SCR senza la deduzione, presenta relazione annuale all'IVASS sui progressi per il rientro dalla dipendenza dalla misura.

Quadro europeo

La norma deriva dall'art. 308-quinquies della direttiva 2009/138/CE. EIOPA ha più volte richiamato l'attenzione delle autorità nazionali sull'uso prudente della misura, evidenziando il rischio di "post-poned losses" che potrebbero materializzarsi al termine della transizione. La review 2020 di Solvency II ha confermato il phasing originario.

Trasparenza pubblica

Anche per la deduzione transitoria vige obbligo di disclosure pubblica nella SFCR. L'impresa illustra quantitativamente l'impatto sulle riserve tecniche, sui fondi propri e sull'SCR ratio sia con sia senza la deduzione. La doppia rappresentazione consente agli stakeholder di apprezzare la solidita "sotto la cintura di sicurezza" delle misure transitorie.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Compagnia vita con riserve tradizionali

Caso 2: Caso 2 — Ricalcolo per variazione profilo

Domande frequenti

Qual è la differenza fra art. 344-novies e art. 344-decies?

Il primo aggiusta il tasso di sconto applicato alle riserve, il secondo agisce direttamente sull'importo delle riserve. Le due misure sono alternative e non cumulabili.

Cosa sono i gruppi di rischi omogenei?

Sono aggregazioni di contratti con caratteristiche di rischio simili (per età, sesso, durata, garanzie) utilizzate per calcolare le riserve tecniche secondo Solvency II ex art. 36-novies.

L'IVASS può limitare la deduzione?

Sì, se l'applicazione comporta una riduzione dei requisiti patrimoniali rispetto a quelli calcolati secondo Solvency I al 31 dicembre 2015, evitando arbitraggi regolamentari.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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