- Non costituisce attività assicurativa la prestazione di manutenzione, riparazione, sola messa a disposizione di un aiuto in qualità di intermediario
- Esente anche l'attività di soccorso stradale a veicoli incidentati o in panne nel territorio italiano se limitata a soccorso sul posto e trasporto in officina
- L'esenzione si estende ai soccorsi all'estero se l'impresa straniera è collegata da accordo di reciprocità con organismo italiano
- Se prestata da impresa assicurativa è ramo 18 assistenza, salvo regolamento IVASS per attività locali sotto 200mila euro
Testo dell'articoloVigente
Art. 346 D.Lgs. 209/2005 — Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: 1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza >personale e mezzi propri; 2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L' IVASS disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza, allorché l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Commento
L'articolo 346 traccia la linea di confine fra attività assicurativa del ramo assistenza (ramo 18) e attività di servizio meramente tecnico. La distinzione è rilevante perché solo l'attività assicurativa è soggetta ad autorizzazione IVASS, requisiti patrimoniali, riserve tecniche e tutele assicurati. La norma evita di sottoporre a vigilanza prudenziale realtà operative semplici (autofficine, automobile club locali, organizzazioni di mutuo aiuto).
Servizi tecnici esenti (comma 1, lettera a)
Non costituisce esercizio di attività assicurativa: la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione; l'assistenza ai clienti; la sola indicazione o messa a disposizione, come semplice intermediario, di un aiuto. Si tratta di attività di servizio che esauriscono la funzione nella prestazione tecnica, senza assunzione di rischio assicurativo.
Soccorso stradale territoriale (comma 1, lettera b)
È esente l'attività di assistenza effettuata da soggetto residente in Italia per incidenti o guasti meccanici di veicoli avvenuti nel territorio nazionale, limitata a: (1) soccorso sul posto con personale e mezzi prevalentemente propri; (2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea, con eventuale accompagnamento del conducente e passeggeri. La norma riconosce le realtà operative tipiche (autosoccorritori, automobile club) senza imporre il regime delle imprese assicurative.
Accordi di reciprocità transfrontalieri (comma 2)
L'esenzione si estende ai soccorsi avvenuti all'estero se prestati da organismo analogo collegato all'organismo nazionale (di cui chi riceve assistenza è membro) da accordo di reciprocità, su semplice presentazione della tessera senza compenso aggiuntivo. La norma tutela il funzionamento delle federazioni automobilistiche europee (FIA, ACI, ADAC, RAC) che operano in regime di mutuo aiuto.
Ramo 18 se impresa assicurativa (comma 3)
Se l'attività di soccorso descritta è prestata da impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo 18 assistenza, soggetta alla relativa autorizzazione. La qualificazione dipende quindi dalla natura del soggetto, non dal contenuto materiale dell'attività.
Esenzione per attività locali sotto soglia (comma 4)
L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni di accesso ed esercizio, anche in deroga ai titoli II, III e VIII del Codice, per le imprese di assicurazione che esercitano unicamente attività di assistenza quando: (a) l'attività comporta solo prestazioni in natura; (b) è limitata ad ambito territoriale puramente locale; (c) i ricavi annui complessivi non superano duecentomila euro. La norma proportionality consente la sopravvivenza di realtà di assistenza locale senza imporre i requisiti standard delle compagnie nazionali.
Quadro europeo
La disciplina riflette la direttiva 84/641/CEE sull'attività di assistenza, oggi confluita nella direttiva 2009/138/CE. La linea di confine fra servizio tecnico e attività assicurativa è dibattuta in dottrina e giurisprudenza: la Corte di Giustizia UE ha più volte ribadito che l'elemento qualificante è l'assunzione di rischio aleatorio in cambio di un premio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Autosoccorritore locale
Caso 2: Caso 2 — ACI con tessera all'estero
Domande frequenti
Un'autofficina che presta soccorso stradale è impresa assicurativa?
No. Se l'attività si limita al soccorso sul posto e al trasporto del veicolo in officina, con mezzi propri e nel territorio nazionale, è esente dal Codice ex art. 346 comma 1 lettera b).
Come funziona il mutuo aiuto fra automobile club europei?
Se l'organismo italiano ha accordo di reciprocità con organismo estero analogo e l'iscritto presenta la tessera senza compenso aggiuntivo, il soccorso prestato all'estero è esente. Tipico per ACI, ADAC, ÖAMTC.
Esiste un regime semplificato per imprese di assistenza locale?
Sì. Il comma 4 prevede un regolamento IVASS in deroga ai titoli II, III, VIII per imprese con prestazioni solo in natura, ambito locale e ricavi annui non superiori a duecentomila euro.
Vedi anche