- Sedicesimale transizione lineare sulla pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, applicabile dal 2016 al 2032
- Soggetta ad autorizzazione IVASS impresa per impresa
- Aggiustamento calcolato come parte della differenza fra tasso Solvency I e tasso Solvency II
- Riservato a impegni originati da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2015
Testo dell'articoloVigente
Art. 344-novies D.Lgs. 209/2005 — (Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.
3. 3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater.
4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.
6. 6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva; b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies.
7. 7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.
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Commento
L'articolo 344-novies introduce una delle misure transitorie più lunghe e impattanti di Solvency II: la rampa sedicennale (2016-2032) sull'aggiustamento della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio (Risk-Free Rate, RFR) utilizzata per scontare le passività assicurative. Lo scopo è attenuare l'impatto dell'adozione di una curva risk-free standardizzata europea su portafogli vita di lungo periodo.
Logica della transizione
Il previgente regime di calcolo delle riserve tecniche delle imprese vita era basato su tassi tecnici garantiti (oggi vietati per i nuovi contratti ma incorporati nei vecchi) o su curve interne. Solvency II ha imposto una curva risk-free europea unica (EIOPA) con liquidità decrescente oltre i 20 anni e interpolazione verso un Ultimate Forward Rate (UFR). Il passaggio brusco a tale curva avrebbe inflato il valore di best estimate delle riserve tecniche delle compagnie con portafogli rivalutabili pluridecennali, comprimendo i fondi propri.
Soggezione ad autorizzazione
L'aggiustamento è soggetto ad autorizzazione IVASS (comma 2): non opera automaticamente, ma richiede istanza dell'impresa e valutazione del profilo di rischio. L'autorità verifica che l'applicazione non determini surrogati ingiustificati di solidità patrimoniale.
Calcolo dell'aggiustamento (commi 3-4)
Per ciascuna valuta l'aggiustamento è una parte della differenza fra: (a) il tasso determinato secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2015 (Solvency I); (b) il tasso effettivo annuo calcolato sulla curva RFR Solvency II ex art. 36-quater. La parte applicabile alla differenza diminuisce linearmente dal 100% al 1° gennaio 2016 fino allo 0% al 1° gennaio 2032.
Coordinamento con altri aggiustamenti
Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità (art. 36-septies), la curva di Solvency II viene presa al netto di tale aggiustamento (comma 5). Si evitano sovrapposizioni che genererebbero effetti additivi non giustificati prudenzialmente.
Impegni ammissibili (comma 6)
Sono ammissibili gli impegni che: (a) originano da contratti conclusi prima del 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi successivi; (b) hanno riserve tecniche stabilite secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2015; (c) non beneficiano dell'aggiustamento di congruità ex art. 36-quinquies. La triplice condizione restringe l'ambito ai veri portafogli storici.
Esaurimento al 2032
Dal 1° gennaio 2032 la curva applicata sarà integralmente quella di Solvency II. Le imprese che hanno utilizzato la misura devono pianificare il graduale rilascio dei benefici nel quindicennio, con possibile impatto sui fondi propri ammissibili. EIOPA monitora annualmente l'utilizzo della misura nel mercato europeo.
Trasparenza pubblica
L'utilizzo della misura transitoria e' oggetto di disclosure pubblica nella SFCR (Solvency and Financial Condition Report). L'impresa deve illustrare quantitativamente l'impatto sulle riserve tecniche, sui fondi propri e sull'SCR ratio, sia con sia senza l'aggiustamento. La trasparenza consente agli stakeholder di valutare il grado di dipendenza strutturale dalla misura.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Portafoglio vita rivalutabile decennale
Caso 2: Caso 2 — Esclusione dei rinnovi
Domande frequenti
Perché è stata introdotta la misura transitoria sui tassi?
Per evitare che il passaggio alla curva risk-free Solvency II inflasse il valore delle riserve tecniche delle compagnie vita con portafogli pluridecennali, comprimendo i fondi propri ammissibili.
L'aggiustamento opera automaticamente?
No. Richiede autorizzazione IVASS impresa per impresa. L'autorità verifica il profilo di rischio e l'impatto sulla solidità patrimoniale.
Quali contratti sono ammissibili?
Quelli conclusi entro il 31 dicembre 2015 (esclusi i rinnovi successivi), con riserve tecniche calcolate secondo le regole Solvency I e non beneficianti dell'aggiustamento di congruità.
Vedi anche