Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 344-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. 1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data; c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.

2. 2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE, ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.

3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

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In sintesi

  • Per 10 anni dal 1° gennaio 2016 elementi dei fondi propri emessi entro tale data possono essere classificati nel Tier 1 o Tier 2 in deroga ai criteri ordinari
  • Condizione: che potessero coprire fino al 50% (Tier 1) o 25% (Tier 2) del margine di solvibilità al 31 dicembre 2015
  • Per le cartolarizzazioni emesse prima del 2011 i requisiti si applicano solo a esposizioni aggiunte o sostituite dopo il 31 dicembre 2014
  • Grandfathering temporaneo degli strumenti di capitale ibridi
Indice dei contenuti

L'articolo 344-quinquies disciplina il grandfathering decennale degli strumenti di capitale che, sotto il previgente regime di vigilanza, concorrevano al margine di solvibilità ma non soddisfano integralmente i nuovi criteri di classificazione introdotti dall'art. 44-octies in attuazione di Solvency II. La norma protegge le imprese dall'obbligo di rifinanziarsi immediatamente sui mercati con strumenti conformi.

Logica del grandfathering

Solvency II classifica i fondi propri in tre livelli (Tier 1, Tier 2, Tier 3) secondo i criteri di subordinazione, durata, capacità di assorbire perdite e flessibilità nei pagamenti. Strumenti ibridi emessi sotto il regime precedente (subordinati a scadenza, perpetui con clausole step-up, ecc.) spesso non soddisfano i nuovi requisiti, ma rappresentano capitale economicamente reale già pagato dagli investitori. Il legislatore ammette per dieci anni la loro inclusione nel Tier 1 o Tier 2.

Tier 1 transitorio (comma 1)

Elementi dei fondi propri di base sono inseriti nel Tier 1 transitorio per dieci anni dal 1° gennaio 2016 se: (a) emessi entro il 1° gennaio 2016 (o entrata in vigore dell'atto delegato ex art. 97 direttiva 2009/138/CE, se anteriore); (b) potevano coprire fino al 50% del margine di solvibilità al 31 dicembre 2015; (c) non sarebbero altrimenti classificabili nel Tier 1 o Tier 2 secondo l'art. 44-octies.

Tier 2 transitorio (comma 2)

Analoga finestra per il Tier 2: emissione entro il 1° gennaio 2016 e capacità di copertura fino al 25% del margine al 31 dicembre 2015.

Cartolarizzazioni pre-2011 (comma 3)

Per le imprese che investono in titoli derivanti da prestiti cartolarizzati emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti applicabili al cedente (retention rule 5%, due diligence dell'investitore) si applicano solo se dopo il 31 dicembre 2014 sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti. La norma evita di sottoporre a nuova vigilanza prudenziale portafogli già consolidati.

Esaurimento progressivo

Il grandfathering termina il 31 dicembre 2025: dopo tale data tutti gli strumenti di capitale dovranno essere conformi ai criteri Solvency II. Molte imprese hanno utilizzato la finestra per rifinanziarsi gradualmente, emettendo subordinati Restricted Tier 1 (RT1) e Tier 2 conformi nei mercati di capitali europei.

Pianificazione finanziaria

Le imprese hanno utilizzato il periodo decennale per programmare emissioni di strumenti Tier 1 Restricted (RT1, perpetui con perdita assorbente) e Tier 2 conformi (subordinati a scadenza minima 10 anni con clausola lock-in). Il mercato europeo di tali strumenti si è sviluppato proprio grazie alla domanda creata dal grandfathering.

Coordinamento con CRD/CRR bancarie

La logica del grandfathering ricalca quella prevista per le banche dal regolamento UE 575/2013 (CRR) e dalla direttiva CRD IV per gli strumenti di Tier 1 e Tier 2 bancari. La parallelizzazione delle discipline favorisce la coerenza dei mercati di capitale e la possibilita per i conglomerati finanziari di gestire in modo integrato le strategie di funding subordinato.

Casi pratici

Caso 1: Subordinato ibrido emesso nel 2010

Caso 2: Cartolarizzazione del 2008

Domande frequenti

Cos'è il grandfathering dei fondi propri?

È il regime transitorio che permette di classificare nel Tier 1 o Tier 2 strumenti di capitale emessi sotto il precedente quadro normativo, anche se non soddisfano integralmente i criteri Solvency II, per un periodo limitato.

Quando termina il grandfathering?

Il 31 dicembre 2025. Dopo tale data tutti gli strumenti devono essere conformi ai criteri dell'art. 44-octies e dei regolamenti delegati UE 2015/35.

Cosa cambia per le cartolarizzazioni pre-2011?

I requisiti di retention 5% e due diligence si applicano solo se dopo il 31 dicembre 2014 sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti. Altrimenti vale il regime di esenzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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