- Le imprese che al 1° gennaio 2016 hanno cessato di stipulare nuovi contratti sono esonerate da gran parte del Codice fino al 2019 o 2021
- Esenzione condizionata alla dimostrazione dell'intenzione di cessare l'attività o all'avvio di provvedimenti di risanamento
- L'impresa deve presentare relazione annuale all'IVASS sui progressi compiuti
- L'IVASS comunica agli altri Stati membri l'elenco delle imprese in run-off
Testo dell'articoloVigente
Art. 344-ter D.Lgs. 209/2005 — (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività se: a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attività prima del 1° gennaio 2019; o b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed è stato nominato un commissario.
2. 2. L'impresa di cui: a) al comma 1, lettera a), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività; b) al comma 1, lettera b), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.
3. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni: a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività; c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.
4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.
5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 344-ter regola la posizione delle imprese in run-off, cioè quelle che hanno smesso di stipulare nuovi contratti e si limitano ad amministrare il portafoglio esistente in vista della cessazione. La norma riconosce la specificità economica e patrimoniale di queste imprese, evitando di imporre loro costi di adeguamento integrale al regime Solvency II che sarebbero sproporzionati rispetto all'attività residua.
Esenzione temporanea dai Titoli centrali del Codice
Le imprese che al 1° gennaio 2016 hanno cessato di stipulare nuovi contratti sono esonerate dall'applicazione dei Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del Codice fino alle date previste dal comma 2: 1° gennaio 2019 se l'impresa intende cessare l'attività entro tale data; 1° gennaio 2021 se è sottoposta a provvedimenti di risanamento con commissario nominato. Le imprese restano dunque soggette alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2015.
Tre condizioni cumulative
Per beneficiare dell'esenzione (comma 3): (a) l'impresa non deve appartenere a un gruppo, oppure tutto il gruppo deve cessare di stipulare nuovi contratti; (b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale sui progressi verso la cessazione; (c) ha comunicato l'opzione per le misure transitorie. La rigidità delle condizioni evita arbitraggi regolamentari da parte di imprese che non hanno realmente cessato l'operatività.
Trasparenza europea
Il comma 4 impone all'IVASS di predisporre un elenco delle imprese in run-off da comunicare a tutti gli altri Stati membri. La norma risponde a esigenze di vigilanza europea coordinata e tutela dei creditori transfrontalieri.
Anticipazione del termine
L'IVASS può anticipare l'applicazione integrale del Codice se non è soddisfatto dei progressi compiuti dall'impresa per la cessazione. È un potere discrezionale che funziona da deterrente contro condotte dilatorie e tutela la qualità del processo di run-off.
Quadro europeo
La norma deriva dall'art. 308-ter della direttiva 2009/138/CE (Solvency II). In Italia ha riguardato un numero limitato di imprese ma ha permesso una conclusione ordinata dei portafogli storici (vita rivalutabili, RC auto residui) senza imporre un upgrade patrimoniale ingiustificato. La transizione è ormai esaurita: dal 1° gennaio 2021 tutte le imprese in run-off rientrano nel regime ordinario.
Tutela dei contraenti
L'esenzione transitoria non riduce la tutela degli assicurati: le imprese in run-off restano soggette alle norme su riserve tecniche, gestione sinistri, trasparenza pre-contrattuale. La cessazione non può essere strumento per disattendere obbligazioni assunte. L'IVASS monitora particolarmente i tempi di liquidazione dei sinistri e l'integrita dei portafogli rivalutabili.
Coordinamento europeo
EIOPA pubblica annualmente la lista delle imprese europee in run-off ai sensi dell'art. 308-ter. Il fenomeno e' particolarmente diffuso nel Regno Unito (post Brexit), Germania e Paesi Bassi, mentre in Italia ha riguardato un numero molto limitato di compagnie storiche.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Compagnia mutua in run-off
Caso 2: Caso 2 — Impresa con commissario
Domande frequenti