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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Fino al 31 dicembre 2019 i termini per le comunicazioni annuali all'IVASS si riducono progressivamente da 20 a 14 settimane post chiusura
  • Anche il termine per la relazione SFCR (solvibilità e condizione finanziaria) segue la stessa riduzione graduale
  • L'informativa trimestrale passa da 8 a 5 settimane fra il 2016 e il 2019
  • Termini estesi di sei settimane per la capogruppo di gruppo assicurativo

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 344-quater D.Lgs. 209/2005 — (Misure transitorie inerenti l’informativa e il processo di controllo prudenziale)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa annuale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016 fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 31 dicembre 2019.

2. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: di cui all'articolo 47-septies diminuisce di due settimane per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 31 dicembre 2016, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura dell'esercizio avente fine il 31 dicembre 2019.

3. Fino al 31 dicembre 2019, il termine per la presentazione da parte dell'impresa dell'informativa trimestrale all'IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 47-quater, su base trimestrale, diminuisce di una settimana per ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre a partire dalla chiusura del primo trimestre 2016 fino al più tardi a cinque settimane dopo la chiusura del primo trimestre 2019.

4. I termini previsti dai commi 1 e 3, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento agli obblighi di informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo di cui all'articolo 216-octies.

5. I termini previsti dal comma 2, aumentati di ulteriori sei settimane, si applicano all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, con riferimento alla relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 216-novies.

))

In sintesi

  • Fino al 31 dicembre 2019 i termini per le comunicazioni annuali all'IVASS si riducono progressivamente da 20 a 14 settimane post chiusura
  • Anche il termine per la relazione SFCR (solvibilità e condizione finanziaria) segue la stessa riduzione graduale
  • L'informativa trimestrale passa da 8 a 5 settimane fra il 2016 e il 2019
  • Termini estesi di sei settimane per la capogruppo di gruppo assicurativo
Indice dei contenuti

L'articolo 344-quater regola la fase di rodaggio degli obblighi informativi del Pilastro III di Solvency II. Il legislatore europeo, consapevole dei costi organizzativi necessari per produrre la rendicontazione QRT (Quantitative Reporting Templates) e la relazione SFCR (Solvency and Financial Condition Report), ha previsto una riduzione progressiva dei termini di consegna nel quadriennio 2016-2019.

Informativa annuale (comma 1)

Il termine per la presentazione all'IVASS dell'informativa annuale ai fini della verifica delle condizioni di esercizio (art. 47-quater) diminuisce di due settimane per ogni esercizio: 20 settimane per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, scendendo fino a 14 settimane per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Dal 2020 si applica il regime ordinario di 14 settimane.

Relazione SFCR (comma 2)

Stessa cadenza per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (art. 47-septies): da 20 a 14 settimane. La SFCR è il documento pubblico annuale che illustra struttura, profilo di rischio, valutazione delle riserve tecniche, fondi propri e SCR/MCR dell'impresa. La sua qualità è elemento di benchmarking competitivo nel mercato europeo.

Informativa trimestrale (comma 3)

Il termine per la presentazione trimestrale (QRT trimestrali) diminuisce di una settimana per esercizio: da otto settimane (chiusura del primo trimestre 2016) a cinque settimane (chiusura del primo trimestre 2019). La rendicontazione trimestrale è meno estesa di quella annuale ma più frequente, e richiede flussi di dati automatizzati.

Estensione per la capogruppo

I commi 4 e 5 estendono di sei settimane ulteriori i termini per la capogruppo italiana ex art. 210, comma 2, in considerazione della complessità del consolidamento prudenziale di gruppo (artt. 216-octies e 216-novies). Si tratta di un adeguamento operativo che riconosce i tempi tecnici di aggregazione dei dati da controllate europee ed extraeuropee.

Rapporto con i regolamenti EIOPA

La cadenza riflette gli orientamenti EIOPA sul preparatory framework di Solvency II (2014-2015) e si coordina con il regolamento di esecuzione UE 2015/2450 sui modelli di rendicontazione. La transizione è ormai esaurita: dal 2020 i termini sono allineati al regime ordinario.

Strumenti operativi

Per gestire la transizione le imprese hanno investito in piattaforme di reporting automatizzato (XBRL-based) integrate con i regolamenti EIOPA. La qualita dei dati e' essenziale: errori nelle QRT comportano rilievi di vigilanza e, in casi gravi, sanzioni amministrative ex art. 310-ter del Codice.

Rilievo per gli analisti

La SFCR e' il documento di riferimento per analisti finanziari, agenzie di rating e investitori istituzionali. La tempestivita della pubblicazione e' elemento competitivo. I termini transitori hanno consentito alle imprese italiane di allinearsi gradualmente agli standard del mercato europeo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Compagnia con esercizio coincidente con anno solare

Caso 2: Caso 2 — Capogruppo italiana

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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