In sintesi
- I periti assicurativi iscritti al ruolo della L. 166/1992 sono iscritti di diritto nel nuovo ruolo IVASS previsto dall'art. 156
- L'iscrizione è automatica e non richiede nuovi esami o documentazione integrativa
- L'attività riguarda accertamento e stima dei danni a veicoli da circolazione, furto e incendio
- Continuità formale e operativa garantita per la categoria professionale
Testo dell'articoloVigente
Art. 344 D.Lgs. 209/2005 — Periti di assicurazione già iscritti
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all' articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 344 risolve in poche righe il problema del passaggio dal ruolo dei periti di assicurazione introdotto dalla L. 166/1992 al nuovo ruolo IVASS previsto dall'art. 156 del Codice. La norma è strettamente ricognitiva e garantisce continuità a una categoria professionale tecnica essenziale per il funzionamento del comparto RC auto.
Ambito di attività
Il perito assicurativo si occupa di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti da circolazione stradale, furto e incendio di veicoli a motore e natanti. È figura distinta dal medico legale (che valuta i danni alla persona) e dal liquidatore (dipendente o ausiliario dell'impresa). La sua imparzialità tecnica è elemento strutturale del processo liquidativo, soprattutto nei sinistri di rilevante entità.
Iscrizione di diritto
I periti iscritti al ruolo ex art. 2 L. 166/1992 al 1° gennaio 2006 sono trasferiti automaticamente nel nuovo ruolo IVASS. Non sono richiesti né esame né nuova documentazione: vale l'iscrizione preesistente, in coerenza con la natura tecnica e non concessoria del ruolo. La norma evita interruzioni dell'attività professionale e garantisce la stabilità del mercato peritale.
Quadro normativo successivo
Il ruolo IVASS dei periti è oggi disciplinato dall'art. 156 del Codice e dal Regolamento IVASS n. 11/2008, che definisce requisiti di accesso (titolo di studio, prova teorico-pratica), formazione continua, codice deontologico e regime disciplinare. La direttiva 2009/103/CE sulla RC auto richiede agli Stati membri di assicurare standard tecnici elevati nella valutazione dei danni: il ruolo italiano risponde a tale esigenza.
Rapporto con la procedura di indennizzo diretto
Nel sistema CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), in vigore dal 2007, il perito assume un ruolo cruciale nella quantificazione del danno indennizzabile dalla compagnia del danneggiato. La continuità professionale garantita dall'art. 344 ha consentito al sistema di operare senza vuoti tecnici nella fase di lancio.
Continuita per la categoria
La continuita normativa ha consentito al settore peritale di non subire interruzioni operative nei primi mesi del 2006. La professione del perito assicurativo rimane essenziale per il funzionamento del sistema CARD: senza valutazioni tecniche indipendenti e tempestive la liquidazione dei sinistri si bloccherebbe.
Vigilanza disciplinare
Il Regolamento IVASS 11/2008 disciplina anche il regime disciplinare del ruolo: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione. Il perito sottoposto a sanzioni reiterate può essere escluso dal ruolo, con conseguente cessazione dell'attivita riservata. La continuita di iscrizione garantita dall'art. 344 non sottrae al regime disciplinare sopravvenuto.
Coordinamento europeo
La direttiva 2009/103/CE sulla RC auto richiede agli Stati membri di assicurare standard tecnici elevati nella valutazione dei danni. Il ruolo IVASS dei periti risponde a tale esigenza, garantendo accesso regolato a una professione di alta specializzazione. Le sentenze della Cassazione hanno piu volte riconosciuto valore probatorio rafforzato alle perizie redatte da periti iscritti al ruolo (ex multis Cass. civ. 24296/2015).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Perito iscritto nel 1995
Caso 2: Caso 2 — Esercizio in sinistro CARD
Domande frequenti
Cosa fa un perito di assicurazione?
Accerta e stima i danni alle cose derivanti da circolazione, furto e incendio di veicoli e natanti. È figura tecnica imparziale al servizio della procedura liquidativa.
Per esercitare oggi serve un esame?
Sì, per i nuovi iscritti. Il Regolamento IVASS 11/2008 prevede prova teorico-pratica e requisiti di accesso. L'art. 344 esonerava solo chi era già iscritto al 1° gennaio 2006.
I periti sono soggetti a obblighi di formazione continua?
Sì. Il Regolamento IVASS 11/2008 disciplina obblighi di aggiornamento professionale per mantenere l'iscrizione al ruolo.
Vedi anche