- Agenti e mediatori iscritti agli albi previgenti sono iscritti di diritto nel nuovo Registro Unico Intermediari (RUI) previsto dall'art. 109
- Iscrizione subordinata alla prova della polizza RC professionale entro dodici mesi
- Reiscrizione agevolata per i cancellati negli ultimi cinque anni (agenti) o due anni (mediatori), salvo sanzioni disciplinari
- Il Fondo di garanzia dell'art. 115 succede al previgente Fondo dei mediatori
Testo dell'articoloVigente
Art. 343 D.Lgs. 209/2005 — Intermediari già iscritti od operanti
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48 , e della legge 28 novembre 1984, n. 792 , avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 , e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985 .
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
Commento
L'articolo 343 è una delle disposizioni più operative del titolo transitorio: traghetta la categoria degli intermediari assicurativi dai due albi separati (agenti ex L. 48/1979 e mediatori ex L. 792/1984) al Registro Unico Intermediari (RUI) tenuto dall'IVASS ai sensi dell'art. 109 del Codice. Si tratta di una unificazione attuativa della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, oggi rifusa nella IDD (Insurance Distribution Directive, direttiva 2016/97/UE).
Iscrizione di diritto e prova della polizza
I soggetti iscritti agli albi previgenti sono trasferiti d'ufficio nella corrispondente sezione del RUI (A agenti, B broker, C produttori diretti di imprese, D banche/SIM/Poste, E collaboratori), previa dimostrazione di avere stipulato la polizza RC professionale richiesta dagli artt. 110, comma 3 e 112, comma 3. Il termine per la prova era di dodici mesi dall'entrata in vigore del Codice.
Reiscrizione dei cancellati
Il comma 2 prevede un percorso agevolato per i soggetti cancellati nei cinque anni precedenti (agenti) o due anni precedenti (mediatori) all'entrata in vigore del Codice, purché la cancellazione non sia stata disposta in via disciplinare definitiva. La riammissione richiede solo istanza entro dodici mesi e prova della polizza RC professionale, evitando il superamento di un nuovo esame.
Diritto di iscrizione per maturazione anteriore
Il comma 3 tutela le persone fisiche che, in vigenza delle leggi 48/1979 e 792/1984, avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto: hanno titolo per essere iscritti nella corrispondente sezione del RUI se completano il periodo richiesto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Codice. In pendenza del termine possono continuare l'attività.
Soggetti delle nuove categorie e Fondo di garanzia
Il comma 4 disciplina l'ingresso nelle sezioni C, D, E (produttori diretti, intermediari bancari, collaboratori) di soggetti già operanti. Il comma 5 stabilisce la successione del Fondo di garanzia ex art. 115 del Codice nei rapporti attivi e passivi del precedente Fondo dei mediatori. La norma protegge in continuità i clienti danneggiati da condotte degli intermediari.
Rapporto con la disciplina IDD
Le successive modifiche del 2018 di recepimento IDD hanno introdotto obblighi formativi, di trasparenza precontrattuale (questionario di adeguatezza, IPID per ramo danni e KID per IBIP) e di gestione conflitti di interesse che si applicano a tutti gli intermediari iscritti al RUI, inclusi quelli grandfathered ex art. 343. La continuità formale non esonera dal continuo aggiornamento professionale.
Vigilanza europea sull'intermediazione
EIOPA pubblica orientamenti tecnici sull'applicazione IDD e monitora la qualita dei registri nazionali. Il RUI italiano e' integrato nel sistema europeo IMI (Internal Market Information), che consente alle autorita di consultare in tempo reale le iscrizioni degli intermediari operanti transfrontalieri. La trasparenza informativa e' garanzia per i contraenti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Agente iscritto dal 1990
Caso 2: Caso 2 — Mediatore cancellato per dimissioni nel 2004
Domande frequenti
Cos'è il Registro Unico Intermediari (RUI)?
È l'albo IVASS introdotto dall'art. 109 che ha unificato i previgenti albi degli agenti e dei mediatori, articolato in sezioni A-F secondo la tipologia di intermediario.
Un mediatore cancellato disciplinarmente può chiedere la reiscrizione?
No. Il comma 2 esclude la reiscrizione agevolata se la cancellazione è stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo.
Cosa succede al Fondo di garanzia dei mediatori?
Il Fondo previsto dall'art. 115 del Codice succede nei rapporti attivi e passivi del precedente Fondo, garantendo continuità di tutela ai clienti danneggiati.
Vedi anche