- Le imprese assicurative in liquidazione coatta successiva al 1995 sono disciplinate dall'art. 252 del Codice
- Le procedure aperte prima del 1995 restano regolate dalla legislazione vigente al momento del provvedimento
- Alcuni articoli del Codice (246, 250, 252, 261-263) si applicano comunque a tutte le procedure pendenti
- Resta in vigore il decreto interministeriale sull'esodo dei lavoratori RC auto delle imprese in LCA
Testo dell'articoloVigente
Art. 341 D.Lgs. 209/2005 — Imprese in liquidazione coatta
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174 , e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175 . Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico , recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all' articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
Commento
L'articolo 341 disciplina il regime intertemporale delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, suddividendo le posizioni in tre fasce in base alla data di apertura della procedura. La norma evita conflitti tra discipline successive e tutela l'affidamento dei creditori (assicurati, danneggiati, fornitori).
Tre regimi sovrapposti
Il comma 1 distingue: (a) imprese in LCA successiva all'entrata in vigore dei D.Lgs. 174/1995 e 175/1995, alle quali si applica integralmente l'art. 252 del Codice; (b) liquidazioni coatte intervenute prima di tali decreti, regolate dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale; (c) tutte le procedure in corso al 1° gennaio 2006, alle quali si applicano comunque le disposizioni del Codice in materia di commissario liquidatore (artt. 246, commi 1-3), comitato di sorveglianza (art. 250), accertamento del passivo (art. 252, comma 2) e chiusura della procedura (artt. 261-263).
Logica della stratificazione
Il legislatore tutela due interessi contrapposti: da un lato la coerenza della procedura, che impone di non mutare le regole in corso d'opera; dall'altro l'esigenza di applicare a tutti i creditori le garanzie procedimentali minime introdotte con il Codice. Il bilanciamento è realizzato cristallizzando le norme sostanziali pregresse e armonizzando solo gli aspetti organizzativi e di chiusura.
Misura speciale per i lavoratori RC auto
Il comma 2 fa salvo il decreto interministeriale (lavoro e sviluppo economico) attuativo dell'art. 2, comma 28, L. 662/1996, che agevola senza oneri per lo Stato l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese RC auto in liquidazione coatta e riassunti dal commissario nell'ambito di politiche attive di sostegno al reddito. La norma riconosce la specificità sociale del comparto, storicamente esposto a fenomeni di crisi sistemica (caso Levante Norditalia, Sicom, ecc.).
Coordinamento con il Codice della crisi
Va ricordato che la liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative rimane disciplinata dal D.Lgs. 209/2005 e non dal Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), il quale all'art. 297 esclude espressamente dall'ambito di applicazione le imprese di assicurazione, lasciando ferma la disciplina speciale.
Tutela degli assicurati
Il regime intertemporale tutela gli assicurati delle imprese in LCA garantendo continuita procedurale e applicazione delle nuove regole di chiusura. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 283 ss.) e il Consap operano in parallelo per assicurare l'indennizzo dei danneggiati RC auto anche durante la liquidazione.
Coordinamento europeo
La direttiva 2001/24/CE sulle procedure di risanamento delle imprese assicurative impone il riconoscimento reciproco delle procedure aperte negli Stati membri. La disciplina italiana si coordina con tale principio attraverso le norme di diritto internazionale privato del Codice (art. 252-bis ss.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — LCA aperta nel 1998
Caso 2: Caso 2 — Procedura storica del 1985
Domande frequenti
Quale disciplina si applica a una LCA aperta nel 1990?
La normativa vigente al momento della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, salvo gli articoli 246, 250, 252 comma 2, 261-263 del Codice che si applicano in ogni caso.
Il Codice della crisi d'impresa si applica alle imprese assicurative?
No. L'art. 297 D.Lgs. 14/2019 esclude espressamente le imprese di assicurazione, che restano soggette alla disciplina speciale del Codice delle assicurazioni private.
Cosa prevede la misura per i lavoratori RC auto?
Un decreto interministeriale agevola l'esodo dei lavoratori riassunti dal commissario liquidatore di imprese RC auto in LCA, senza oneri per il bilancio dello Stato.
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