Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 344-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. In deroga all'articolo 222-bis, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore a tale data ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il Requisito Patrimoniale Minimo, si conformano alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione è revocata, ai sensi dell'articolo 242, all'impresa di cui al comma 1 che non si è conformata alle disposizioni sul Requisito Patrimoniale Minimo di cui alla Sezione IV, Capo IV-bis, Titolo III, entro il 31 dicembre 2016.

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In sintesi

  • Le imprese che al 31 dicembre 2015 rispettavano il margine ma non l'MCR Solvency II hanno tempo fino al 31 dicembre 2016 per adeguarsi
  • Norma di breve transizione (dodici mesi)
  • Inadempimento comporta revoca dell'autorizzazione ex art. 242
  • Sanzione massima per la mancata convergenza al floor patrimoniale
Indice dei contenuti

L'articolo 344-terdecies disciplina la transizione al Requisito Patrimoniale Minimo (Minimum Capital Requirement, MCR), il floor patrimoniale assoluto introdotto da Solvency II al di sotto del quale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere mantenuta. La norma concede dodici mesi (anno 2016) per ricostituire la copertura.

MCR come floor assoluto

L'MCR, disciplinato dalla Sezione IV del Capo IV-bis del Titolo III (artt. 47-octies ss.), rappresenta il livello al di sotto del quale gli interessi degli assicurati sarebbero inaccettabilmente esposti. È calcolato secondo formula lineare semplificata (al netto delle componenti di rischio non quantificabili nella standard formula) ed è soggetto a un floor assoluto (3,7 milioni vita, 2,5 milioni danni, 5,6 milioni RC, indicizzati) e a un cap relativo (45% del SCR) e un floor relativo (25% del SCR).

Posizione di partenza

Le imprese che al 31 dicembre 2015 rispettavano il margine di solvibilità Solvency I ma non avevano fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il nuovo MCR si trovavano in zona grigia. Il legislatore concede dodici mesi (deroga all'art. 222-bis che imporrebbe rientri più rapidi) per allinearsi alle disposizioni della Sezione IV del Capo IV-bis del Titolo III.

Sanzione per inadempimento

Il comma 2 è perentorio: l'inadempimento comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 242 del Codice. È la sanzione massima, riflesso del fatto che l'MCR non è soglia negoziabile ma livello minimo assoluto di tutela degli assicurati. Senza copertura MCR l'impresa non può continuare a operare e deve essere posta in liquidazione coatta amministrativa.

Coordinamento con il regime ordinario

Dal 1° gennaio 2017 vige integralmente il regime dell'art. 47-octies e seguenti. Le imprese che non hanno ricostituito l'MCR sono state sottoposte a procedimenti di revoca o di vendita coattiva del portafoglio ad altra impresa. In Italia il numero di casi è stato limitato grazie a operazioni preventive di rafforzamento patrimoniale.

Quadro europeo

La norma deriva dall'art. 131 della direttiva 2009/138/CE come modificato da Omnibus II. Il rigore della sanzione (revoca automatica) riflette la natura strutturale dell'MCR come limite indeclinabile della solvibilità assicurativa.

Floor assoluto e tutela contraenti

L'inderogabilita dell'MCR riflette la natura del capitale regolamentare assicurativo come garanzia ultima per i contraenti. Sotto MCR l'impresa non può onorare con ragionevole probabilita gli impegni assunti, e la prosecuzione dell'attivita esporrebbe gli assicurati a rischi inaccettabili. La revoca ex art. 242 e' quindi misura proporzionata alla gravita della situazione.

Procedura post-revoca

Dopo la revoca l'impresa può essere posta in liquidazione coatta amministrativa con cessione del portafoglio ad altra compagnia autorizzata, garantendo continuita di copertura. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 283 ss.) interviene sui sinistri RC auto in caso di insolvenza, tutelando i danneggiati.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia con MCR-deficit ricostituito

Caso 2: Revoca dell'autorizzazione

Domande frequenti

Cos'è l'MCR?

Minimum Capital Requirement: floor patrimoniale assoluto sotto cui l'impresa assicurativa non può operare. Calcolato secondo formula lineare semplificata con floor assoluto, cap e floor relativi al SCR.

Cosa succedeva se al 31 dicembre 2016 l'MCR non era coperto?

Revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 242. È la sanzione massima, perché l'MCR è soglia inderogabile a tutela degli assicurati.

Perché solo dodici mesi di transizione?

L'MCR è il livello minimo assoluto di tutela degli assicurati. La transizione non può essere lunga perché esporrebbe i creditori a rischio di insolvenza non più giustificabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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