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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Restano valide le partecipazioni qualificate o di controllo nelle imprese assicurative autorizzate in base alla L. 20/1991
  • L'IVASS conserva il potere di revoca per sopravvenute carenze dei requisiti di onorabilità e idoneità
  • Norma di salvaguardia per la stabilità degli assetti proprietari pre-Codice
  • Si coordina con il regime ordinario degli artt. 68 ss. sulle partecipazioni

Testo dell'articoloVigente

Art. 342 D.Lgs. 209/2005 — Partecipazioni già autorizzate

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 .

Commento

L'articolo 342 contiene una clausola di salvaguardia per gli assetti proprietari delle imprese di assicurazione: le partecipazioni qualificate o di controllo già autorizzate ai sensi dell'art. 10 L. 20/1991 restano valide salvo eventuali revoche da parte dell'autorità di vigilanza. La norma evita di sottoporre a nuova istruttoria autorizzativa partecipazioni già scrutinate sotto la disciplina previgente.

Quadro di riferimento

La L. 20/1991 introdusse per la prima volta nell'ordinamento italiano un sistema di autorizzazione preventiva all'acquisto di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione, in attuazione delle direttive comunitarie sulla vigilanza prudenziale. Il Codice 209/2005, agli artt. 68 ss., ha rifuso e ampliato la disciplina, prevedendo soglie (10%, 20%, 33%, 50%) e procedure di notifica/autorizzazione IVASS.

Continuità degli assetti

L'art. 342 evita una nuova istruttoria sulle posizioni già consolidate, in coerenza con il principio di affidamento e con la natura stabile degli investimenti azionari nel settore assicurativo. Il riconoscimento non è tuttavia incondizionato: la formula "salvo eventuali revoche" lascia integro il potere dell'IVASS di intervenire quando i requisiti di onorabilità, professionalità o solidità finanziaria del socio vengano meno (oggi art. 77 del Codice).

Rapporto con la vigilanza ordinaria

Le variazioni successive delle partecipazioni grandfathered restano soggette al regime ordinario: ogni superamento delle soglie o ogni modifica nell'assetto di controllo richiede autorizzazione IVASS ai sensi degli artt. 68 e 69. La norma di salvaguardia opera solo sulle posizioni esistenti al 1° gennaio 2006.

Coordinamento europeo

La direttiva 2007/44/CE (acquisizioni qualificate) ha armonizzato i criteri valutativi a livello europeo, recepiti con il D.Lgs. 21/2010. Anche dopo tali interventi le partecipazioni preesistenti continuano a beneficiare della clausola di grandfathering, purché non intervengano modifiche che comportino una nuova autorizzazione.

Vigilanza continua

Anche le partecipazioni grandfathered restano oggetto di monitoraggio continuo: l'art. 78 prevede comunicazione di variazioni rilevanti, mentre l'art. 79 disciplina la sospensione del diritto di voto in caso di perdita dei requisiti. La continuita formale non e' percio' immunita sostanziale.

Disciplina europea

Il quadro si coordina con il regolamento UE 575/2013 (CRR) per le partecipazioni intersettoriali banca-assicurazione e con la disciplina BRRD per gli effetti delle procedure di risoluzione. Le partecipazioni qualificate in conglomerati finanziari sono soggette anche alle norme del D.Lgs. 142/2005 sulla vigilanza supplementare.

Trasparenza degli assetti

Le imprese di assicurazione vigilate sono tenute a comunicare annualmente all'IVASS la composizione dell'azionariato qualificato e ogni variazione rilevante. La trasparenza degli assetti proprietari e' funzionale alla tutela degli assicurati e al controllo dei conflitti di interesse, particolarmente sensibili nei gruppi assicurativo-bancari.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Holding con partecipazione qualificata

Caso 2: Caso 2 — Revoca per carenza sopravvenuta

Domande frequenti

Le partecipazioni autorizzate in base alla L. 20/1991 vanno rinotificate?

No, restano valide automaticamente. La rinotifica è richiesta solo se interviene una modifica che supera le soglie ordinarie degli artt. 68-69 del Codice.

L'IVASS può revocare un'autorizzazione preesistente?

Sì. La formula 'salvo eventuali revoche' lascia integro il potere di vigilanza in caso di sopravvenute carenze dei requisiti di onorabilità o solidità finanziaria del socio.

Quali soglie attivano l'autorizzazione ordinaria?

Le soglie del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale o dei diritti di voto, secondo il regime introdotto dal Codice e armonizzato dalla direttiva 2007/44/CE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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