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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 339 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 338 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate→Art. 340 D.Lgs. 209/2005 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita→Art. 337 D.Lgs. 209/2005 – (Periti assicurativi)→Art. 341 D.Lgs. 209/2005 – Imprese in liquidazione coatta→Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione→Art. 342 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni già autorizzate→Art. 335 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione→Art. 343 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari già iscritti od operanti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.