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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli iscritti al registro intermediari ex art. 109 e agli elenchi annessi versano contributo annuale all'IVASS.
  • Importi massimi differenziati per sezione e per natura del soggetto: 100 euro persone fisiche sez. A e B, 500 euro persone giuridiche stesse sezioni, 50 euro persone fisiche sez. C, 10.000 euro persone giuridiche sez. C.
  • Distinzione tra persone fisiche e giuridiche riflette dimensione operativa attesa.
  • Contributo finanzia attività di vigilanza specifica sul canale distributivo assicurativo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 336 D.Lgs. 209/2005 — Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.

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2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

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3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività. (45)

Commento

L'art. 336 disciplina il contributo annuale di vigilanza dovuto dagli intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) ex art. 109 e negli elenchi annessi degli artt. 116-quater e 116-quinquies. Il prelievo è graduato per sezione e per natura del soggetto, riflettendo dimensione operativa attesa e capacità contributiva differenziata.

Articolazione degli importi

Per gli iscritti al RUI di cui all'art. 109, comma 2, lettera a) (agenti) e lettera b) (broker), il contributo massimo è 100 euro per persone fisiche e 500 euro per persone giuridiche. Per la lettera c) (produttori diretti) gli importi scendono a 50 euro per persone fisiche e salgono a 10.000 euro per persone giuridiche: la differenza riflette la struttura imprenditoriale tipicamente più articolata delle società che agiscono come produttori diretti.

Soggetti coinvolti

Il RUI raccoglie l'intera popolazione degli intermediari assicurativi: agenti, broker, banche e poste in regime di esenzione, produttori diretti, intermediari accessori. Il contributo annuale è dovuto da tutti gli iscritti, con esclusioni limitate ai casi di sospensione formale dell'attività. Gli elenchi annessi includono intermediari di altri Stati membri che operano in libertà di stabilimento o prestazione di servizi.

Logica della graduazione

La diversa misura per persone fisiche e giuridiche realizza una proporzionalità contributiva: il singolo agente o broker individuale sopporta un onere contenuto, coerente con la dimensione del proprio fatturato; la società di intermediazione, con organizzazione più complessa e volume d'affari maggiore, sopporta un contributo proporzionalmente più elevato. È un meccanismo di equità che evita l'effetto regressivo di tetti unici.

Determinazione annuale

I tetti normativi indicati nell'art. 336 rappresentano il limite massimo. L'IVASS determina annualmente la misura effettiva entro tali tetti, in funzione del fabbisogno reale dell'attività di vigilanza sul canale distributivo. La possibilità di restare sotto i massimi consente flessibilità in anni di minor onere ispettivo o di buoni risultati di gestione delle risorse interne.

Riscossione e conseguenze del mancato pagamento

Il contributo è riscosso direttamente dall'IVASS con modalità telematiche. Il mancato pagamento entro i termini comporta interessi di mora e, nei casi di reiterazione, può attivare procedimenti di cancellazione dal RUI ai sensi delle norme regolamentari IVASS. La cancellazione equivale all'estromissione dal mercato professionale, sanzione di particolare gravità.

Cross-reference e profili operativi

L'art. 336 si raccorda con l'art. 109 del Codice (Registro Unico Intermediari), con gli artt. 116-quater e 116-quinquies (intermediari di altri Stati membri), con l'art. 335 (contributo imprese), con l'art. 337 (contributo periti) e con il regolamento IVASS 40/2018 sulla disciplina degli intermediari. Sul piano operativo l'intermediario riceve annualmente comunicazione IVASS con importo, scadenza e modalità di pagamento telematico. La mancata regolarità contributiva è causa di sospensione e, nei casi reiterati, di cancellazione dal RUI. Per le società di intermediazione, oltre al contributo proprio, va presidiata la regolarità di eventuali iscritti collaboratori, la cui posizione individuale al RUI dipende anche dal rispetto degli obblighi di formazione continua e di copertura assicurativa professionale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Agente individuale

Caso 2: Caso 2 — Società di brokeraggio

Domande frequenti

Chi paga il contributo?

Tutti gli iscritti al RUI di cui all'art. 109 e agli elenchi annessi degli artt. 116-quater e 116-quinquies: agenti, broker, banche, poste, produttori diretti e intermediari accessori.

Perché importi diversi per persone fisiche e giuridiche?

Per realizzare proporzionalità contributiva: il singolo intermediario individuale sopporta un onere contenuto, la società di intermediazione un contributo proporzionalmente più elevato.

Cosa succede se non si paga?

Maturano interessi di mora; nei casi di reiterazione l'IVASS può attivare procedimenti di cancellazione dal RUI, con estromissione dal mercato professionale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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