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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Fino al 31 dicembre 2017 parametri standard ridotti per esposizioni verso amministrazioni e banche centrali UE denominate in valuta nazionale di altri Stati membri
  • Riduzione dei parametri all'80% nel 2018, 50% nel 2019, parametri ordinari dal 1° gennaio 2020
  • Per le azioni acquistate entro il 1° gennaio 2016 parametro standard calcolato come media ponderata fra duration-based e formula standard
  • Ponderazione che si modifica linearmente nel tempo

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 344-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale; b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 per cento in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro; d) a decorrere dal 1° gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.

2. 2. In deroga agli articoli 45-bis, 45-ter, comma 3, e 45-sexies, in materia di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 45-novies sono calcolati come media ponderata tra: a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 45-novies; nonché b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 45-novies.

3. La ponderazione relativa al parametro di cui al comma 2, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 per cento nell'anno avente inizio il 1° gennaio 2016 fino al 100 per cento al 1° gennaio 2023.

))

In sintesi

  • Fino al 31 dicembre 2017 parametri standard ridotti per esposizioni verso amministrazioni e banche centrali UE denominate in valuta nazionale di altri Stati membri
  • Riduzione dei parametri all'80% nel 2018, 50% nel 2019, parametri ordinari dal 1° gennaio 2020
  • Per le azioni acquistate entro il 1° gennaio 2016 parametro standard calcolato come media ponderata fra duration-based e formula standard
  • Ponderazione che si modifica linearmente nel tempo
Indice dei contenuti

L'articolo 344-sexies modula transitoriamente il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) in due aree sensibili: il trattamento prudenziale dei titoli di Stato europei e quello delle azioni quotate. La norma attenua gli impatti che l'applicazione integrale della formula standard avrebbe avuto sui portafogli istituzionali italiani, fortemente esposti a entrambe le categorie.

Titoli di Stato UE (comma 1)

Il sottomodulo di concentrazione del rischio di mercato e quello di rischio di spread, secondo la formula standard, riducono o azzerano l'assorbimento di capitale per le esposizioni verso amministrazioni o banche centrali di Stati membri denominate nella valuta nazionale dell'emittente (regola della "zero risk weight"). La norma estende temporaneamente questo trattamento anche alle esposizioni denominate nella valuta di un altro Stato membro, con riduzione graduale: 100% (2016-2017), 80% (2018), 50% (2019), 0% dal 2020.

Ratio prudenziale

L'attenuazione transitoria evitava un repentino aumento dell'assorbimento patrimoniale sui titoli di Stato europei (tedeschi, francesi, ecc.) detenuti da imprese italiane, in un periodo di tensione dei mercati periferici (post-crisi 2011-2014). Da una prospettiva sistemica la norma tutelava sia la stabilità delle imprese sia la liquidità del mercato dei titoli sovrani europei.

Sottomodulo rischio azionario (comma 2)

Per le azioni acquistate dall'impresa entro il 1° gennaio 2016 il parametro standard è calcolato come media ponderata fra: (a) il parametro duration-based dell'art. 45-novies (più favorevole per investitori long-term); (b) il parametro standard ordinario senza opzione duration-based. La ponderazione varia linearmente, attribuendo via via maggior peso al parametro standard ordinario man mano che ci si allontana dal 2016.

Esaurimento

Il trattamento transitorio sui titoli di Stato è esaurito dal 1° gennaio 2020; quello sulle azioni segue la propria curva linerare. La norma resta rilevante per ricostruire i bilanci prudenziali del periodo 2016-2019 e per comprendere la variabilità storica dell'SCR di mercato delle compagnie italiane.

Coordinamento europeo

La disciplina riflette gli artt. 308-quater e 308-quinquies della direttiva 2009/138/CE e l'art. 173 del regolamento delegato UE 2015/35 (atti tecnici Solvency II). EIOPA ha più volte rivisitato il calibrato dei parametri standard nelle review del 2018 e del 2020.

Rilievo per gli investimenti istituzionali

Le compagnie italiane sono fra i maggiori investitori istituzionali in titoli di Stato europei: il trattamento prudenziale agevolato ha mantenuto l'attrattivita dell'asset class durante la fase critica del periodo 2016-2019. La trasformazione del mercato verso una piu accurata risk-sensitive prudential treatment e' completata dal 2020.

Strumenti tecnici

Il calcolo dei parametri ridotti richiede strumenti di mappatura per valuta e per emittente sovrano. EIOPA e Banca d'Italia pubblicano periodicamente tabelle tecniche di supporto agli operatori, garantendo uniformita applicativa nel mercato italiano.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Portafoglio Bund tedeschi

Caso 2: Caso 2 — Portafoglio azionario acquistato nel 2014

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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