Testo dell'articoloVigente
Art. 347 D.Lgs. 209/2005 – Potestà legislativa delle Regioni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e all' IVASS , secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione … .
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l' IVASS esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all' IVASS .
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 347 chiude il Codice delle assicurazioni private con la disciplina del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni in materia assicurativa. La norma riflette il quadro costituzionale post-riforma del 2001 e bilancia esigenze di uniformità nazionale (per la tutela del risparmio e la solidità del mercato) con la specificità di alcune realtà regionali (mutue rurali, casse locali, soccorso stradale territoriale).
Competenza statale esclusiva (comma 1)
Lo Stato esercita la legislazione assicurativa in base all'art. 117, comma 2, lettere e) ed l) Cost.: tutela del risparmio e dei mercati finanziari (lett. e); ordinamento civile (lett. l). Le due competenze coprono l'intero arco della disciplina: vigilanza prudenziale (mercati finanziari) e disciplina del contratto di assicurazione (ordinamento civile). La giurisprudenza costituzionale (sent. 326/2008, 287/2016) ha più volte confermato la riserva statale anche su aspetti operativi connessi.
Regioni a statuto speciale (comma 2)
Le Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna), alle quali le norme di attuazione dei rispettivi statuti riconoscono poteri nelle materie regolate dal Codice, provvedono ad emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili. La norma riconosce la potestà attuativa delle Regioni speciali ma la subordina alla coerenza con i principi del Codice (autorizzazione IVASS, Solvency II, tutela degli assicurati).
Competenze MISE-IVASS (comma 3)
Sono riservati alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dell'IVASS i provvedimenti nei confronti di: imprese di assicurazione e riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento; imprese comunitarie operanti in stabilimento o libera prestazione di servizi; sedi secondarie di imprese extracomunitarie; intermediari di assicurazione e riassicurazione. La riserva risponde al principio di unicità della vigilanza prudenziale di soggetti transnazionali.
Mutue regionali e parere IVASS (comma 4)
Per le mutue di assicurazione del titolo IV, quando la normativa regionale prevede provvedimenti di rilascio o revoca dell'autorizzazione, approvazione di modifiche statutarie, trasferimenti di portafoglio, trasformazioni, fusioni o scissioni, l'IVASS esprime parere vincolante a fini di vigilanza. Le valutazioni di vigilanza restano riservate all'IVASS. La norma evita il rischio di disparità di trattamento prudenziale fra mutue di Regioni diverse.
Inderogabilità (comma 5)
Le norme dei commi 3 e 4 sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate. La clausola di prevalenza è espressione del principio costituzionale di unicità della vigilanza sul mercato assicurativo, anche di fronte a normative regionali pregresse incompatibili.
Quadro costituzionale
L'articolo si colloca nel solco dell'art. 117 Cost. post-riforma 2001 e della successiva giurisprudenza costituzionale che ha consolidato la riserva statale sulla materia assicurativa come funzionale alla tutela del risparmio (art. 47 Cost.) e all'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Conclude coerentemente l'impianto di un Codice di natura ordinamentale, vigilanziale e civilistica al tempo stesso.
Casi pratici
Caso 1: Mutua di assicurazione altoatesina
Caso 2: Compagnia francese in libera prestazione
Domande frequenti
Le Regioni ordinarie possono legiferare in materia assicurativa?
No. L'art. 117, comma 2, lettere e) ed l) Cost. attribuisce la competenza esclusiva allo Stato. Le Regioni ordinarie non hanno potestà legislativa in materia assicurativa.
Le Regioni a statuto speciale hanno autonomia?
Solo nei limiti delle norme di attuazione dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi non derogabili del Codice. Possono emanare norme di attuazione su materie specifiche.
Come funziona la vigilanza sulle mutue regionali?
Il provvedimento è regionale ma l'IVASS esprime parere vincolante a fini di vigilanza. Le valutazioni di vigilanza restano riservate all'IVASS, garantendo unicità di trattamento prudenziale.