Art. 347 D.Lgs. 209/2005 — Potestà legislativa delle Regioni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro dello sviluppo economico e all' IVASS , secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione … .
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l' IVASS esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all' IVASS .
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 347 Codice Civile: Tutela di più fratelli
- Articolo 347 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello
- Art. 347 c.p.p.: Obbligo di riferire la notizia del reato
- Articolo 347 Codice Penale: Usurpazione di funzioni pubbliche
- Art. 347 Codice della Navigazione — Cambiamento dell'armatore