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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regime speciale per le imprese di assicurazione con sede in Svizzera nei rami danni in Italia.
  • Esoneri da capo IV titolo II e capo V titolo III, individuati da regolamento IVASS.
  • Attestazione del Solvency Capital Requirement da parte dell'autorità svizzera (FINMA).
  • Branch italiana può dirigere società di gruppo con sede in altri Stati UE.
  • Fondamento: accordo CH-CEE del 1989 sull'assicurazione diretta non-vita.

Testo dell'articoloVigente

Art. 349 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall' IVASS con regolamento.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.

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3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria è considerata ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed è iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1.

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Commento

L'articolo 349 disciplina un'eccezione importante al principio dell'home country control: le imprese svizzere, pur appartenendo a Paese terzo rispetto all'Unione europea, ricevono un trattamento privilegiato rispetto agli operatori extra-UE comuni. La base normativa è l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la CEE concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, firmato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989 ed entrato in vigore nel 1993, mai esteso alla vita.

Perimetro applicativo limitato ai rami danni

La norma riguarda esclusivamente i rami danni: l'assicurazione vita resta soggetta al regime ordinario dei Paesi terzi (artt. 28 ss. del Codice), con obbligo di stabilimento permanente, fondo di garanzia depositato in Italia, mandatario per la liquidazione dei sinistri e rappresentante fiscale. La scelta riflette il perimetro dell'accordo del 1989, che la Confederazione elvetica non ha voluto estendere alla vita per salvaguardare il proprio mercato interno delle assicurazioni di risparmio.

Esoneri specifici e regolamento IVASS

Le imprese elvetiche sono escluse dall'applicazione di parte del capo IV del titolo II (accesso al mercato) e del capo V del titolo III (vigilanza prudenziale). IVASS individua con regolamento quali specifiche disposizioni non si applicano: tipicamente quelle già coperte da norme svizzere equivalenti, sulla base del principio di equivalenza prudenziale. Il regolamento ISVAP n. 33/2010 ha definito il perimetro degli esoneri, sostituendo precedenti circolari ISVAP del 2006.

Requisito patrimoniale e attestazione FINMA

Il comma 2 richiede che la richiesta di autorizzazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'autorità svizzera (FINMA, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) che attesti il rispetto del Solvency Capital Requirement calcolato secondo i criteri del capo IV titolo III del Codice italiano. L'equivalenza tra il regime prudenziale svizzero (SST, Swiss Solvency Test) e Solvency II è stata confermata dalla Commissione UE con decisione di esecuzione 2015/2290 del 5 giugno 2015, rinnovata con decisione 2024/2197.

Funzioni di direzione di gruppo

Il comma 3 permette alla sede secondaria italiana di un'impresa svizzera di esercitare funzioni di direzione e coordinamento di società del gruppo con sede legale in altri Stati UE. È una facoltà significativa per i gruppi assicurativi elvetici (Zurich, Swiss Re, Bâloise, Helvetia) che usano la branch italiana come hub regolatorio europeo. La supervisione di gruppo resta in capo a FINMA, ma IVASS partecipa al collegio dei supervisori per il segmento UE.

Confronto con Regno Unito post-Brexit

Dal 1° gennaio 2021 le imprese britanniche hanno perso il passporting e seguono il regime ordinario dei Paesi terzi, salvo accordi bilaterali sopravvenuti. Il regime svizzero ex art. 349 resta quindi l'unico esempio in Europa di accesso preferenziale duraturo per imprese danni di Paese terzo. La revisione Solvency II 2.0 mantiene questo schema, valorizzando il principio di equivalenza prudenziale come strumento di apertura ordinata dei mercati. Cross-reference: art. 25 Cost. (riserva di legge); reg. UE 1094/2010 (EIOPA); accordo CH-CEE 10 ottobre 1989.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Branch zurighese e RC auto

Caso 2: Caso 2 — Hub regolatorio italiano

Domande frequenti

Le imprese svizzere possono operare in Italia anche nei rami vita?

No: l'art. 349 riguarda solo i rami danni. Per la vita le imprese elvetiche restano soggette al regime ordinario dei Paesi terzi previsto dagli artt. 28 e seguenti del Codice.

Cosa attesta la FINMA nella dichiarazione richiesta?

Attesta che l'impresa dispone del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato secondo i criteri previsti dal capo IV del titolo III del Codice italiano, in linea con l'equivalenza Solvency II riconosciuta dalla Commissione UE.

Quale accordo internazionale fonda questa disciplina?

L'accordo tra Confederazione svizzera e CEE del 10 ottobre 1989 sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, entrato in vigore nel 1993 e ancora vigente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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