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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Che cosa sono l'enfiteusi e i livelli, e perché si deducono

L’enfiteusi e i livelli sono forme antiche di diritto sui terreni e sugli immobili: chi ha il diritto di godere del bene (l’enfiteuta) paga periodicamente un canone al proprietario originario (il concedente). Questi canoni, insieme ai censi (obblighi di pagamento collegati al possesso di un immobile), gravano sul reddito fondiario, cioè sul reddito che l’immobile produce e che dichiari nel tuo 730.

La legge ti permette di dedurre questi oneri dal reddito complessivo: in pratica, la somma che paghi come canone di enfiteusi, livello o censo viene sottratta dal totale dei tuoi redditi prima di calcolare le imposte. Il risparmio effettivo dipende dalla tua aliquota IRPEF marginale.

Nella stessa voce rientrano anche i contributi obbligatori versati a consorzi (ad esempio consorzi di bonifica o irrigui), quando l’obbligo di versamento deriva dalla legge o da un provvedimento della pubblica amministrazione. Attenzione: se l’immobile per cui paghi il contributo consortile è locato con cedolare secca, quella quota non è deducibile.

Riepilogo oneri fondiari deducibili
Tipo di onere Deducibile?
Canoni di enfiteusi Si, rigo E26 cod. 21
Livelli e censi Si, rigo E26 cod. 21
Contributi a consorzi obbligatori per legge o PA Si, rigo E26 cod. 21
Contributi consorzi su immobili non locati (IMU sostitutiva IRPEF) Si, se il contributo non e' nella rendita catastale
Contributi consorzi su immobili in cedolare secca No
Contributi agricoli unificati INPS No (vanno in E21)

Esempio pratico

  • Tizio e’ proprietario di un terreno gravato da un canone di enfiteusi di 250 euro l’anno, che versa al concedente. Ha anche un contributo obbligatorio al consorzio di bonifica di 80 euro l’anno. In totale indica 330 euro nel rigo E26 con codice 21. Se la sua aliquota marginale IRPEF e’ del 23%, risparmia circa 76 euro di imposta (330 x 23%).

Documenti necessari

  • Contratto o atto costitutivo dell’enfiteusi o del livello
  • Quietanze di pagamento dei canoni periodici
  • Bollettino o avviso di pagamento del contributo consortile obbligatorio
  • Eventuale provvedimento della pubblica amministrazione che impone il contributo

Proprietario con canone di enfiteusi su terreno agricolo

Scenario. Caio possiede un terreno agricolo ereditato dal padre, sul quale grava un canone di enfiteusi annuo di 180 euro che versa al concedente originario. Il terreno e’ dichiarato nel quadro A del 730.

Come si applica. Il canone di enfiteusi e’ un onere che grava direttamente sul reddito fondiario di Caio. Puo’ inserirlo nel rigo E26 del quadro E con codice 21, per l’importo di 180 euro. Il CAF lo dedurra’ dal reddito complessivo.

In pratica

  • Rigo E26, codice 21: inserisci 180 euro.
  • Conserva le quietanze di pagamento del canone.
  • La deduzione riduce il reddito imponibile: il risparmio effettivo dipende dalla tua aliquota IRPEF.

Proprietario con contributo consorzio di bonifica

Scenario. Sempronio possiede un appartamento non locato in un comune servito da un consorzio di bonifica. L’ente locale lo obbliga a pagare 95 euro all’anno come contributo consortile. L’appartamento e’ soggetto a IMU (che sostituisce l’IRPEF sul reddito fondiario).

Come si applica. Anche se l’IRPEF sul reddito dell’immobile e’ sostituita dall’IMU, il contributo consortile obbligatorio resta deducibile, a condizione che non sia gia’ stato considerato nella rendita catastale. Sempronio puo’ inserirlo nel rigo E26 con codice 21.

In pratica

  • Verifica che il contributo consortile non sia incluso nella rendita catastale dell’immobile.
  • Rigo E26, codice 21: inserisci 95 euro.
  • Se l’immobile fosse locato con cedolare secca, il contributo non sarebbe deducibile.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Cos'e' l'enfiteusi in parole semplici?

E’ un diritto reale antico: il proprietario (concedente) cede a qualcun altro (enfiteuta) il godimento di un terreno o immobile, in cambio di un canone periodico. Chi paga il canone puo’ dedurlo dal reddito.

Dove indico questi oneri nel 730?

Nel rigo E26 del quadro E, codice 21. E’ la voce ‘altri oneri deducibili’ e comprende canoni, livelli, censi e contributi obbligatori ai consorzi.

Posso dedurre anche il contributo al consorzio di irrigazione?

Si, se il versamento e’ obbligatorio per legge o per provvedimento della pubblica amministrazione. Conserva il bollettino o l’avviso di pagamento.

Ho un immobile locato con cedolare secca: posso dedurre il contributo consortile?

No. Le istruzioni ufficiali escludono espressamente la deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori per gli immobili locati con regime di cedolare secca.

La deduzione si applica sull'intero importo pagato?

Si, non c’e’ una franchigia (parte di spesa non detraibile): l’intero canone o contributo obbligatorio e’ deducibile, nei limiti in cui grava sui redditi degli immobili dichiarati.

I contributi agricoli unificati versati all'INPS seguono le stesse regole?

No: i contributi agricoli unificati vanno indicati nel rigo E21 (contributi previdenziali e assistenziali), non nel rigo E26. E’ una voce separata.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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