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In sintesi
- Chi paga: i proprietari e i titolari di diritti reali (usufrutto, enfiteusi, superficie) su terreni agricoli diversi dall’abitazione principale.
- Base imponibile: il reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135.
- Aliquote: quella di base è lo 0,86% (8,6 per mille); il Comune può alzarla fino all’1,06% o ridurla, anche ad azzerarla.
- Scadenze: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre (oppure tutto in unica soluzione entro il 16 giugno).
- Esenzioni: coltivatori diretti e IAP sui terreni che coltivano, e terreni montani o di collina delimitata, ma le condizioni esatte dipendono dalla normativa vigente: verifica sempre.
- Codice tributo F24: 3914 per i terreni.
Cos'è l'IMU e quando riguarda i terreni agricoli
L’IMU (imposta municipale propria) è il tributo che si paga ogni anno per il semplice fatto di possedere un immobile — o un terreno — in Italia. Non si tratta di un’imposta sul reddito: la devi versare anche se il terreno non produce nulla, o se non lo hai affittato a nessuno. Dal 2020 ha assorbito anche la TASI, quindi oggi c’è un unico tributo comunale sul possesso.
I terreni agricoli rientrano nell’IMU come categoria a sé stante, con una formula di calcolo diversa rispetto ai fabbricati. Il punto di partenza è il reddito dominicale, cioè il valore convenzionale del terreno stabilito dall’Agenzia delle Entrate e riportato nelle visure catastali. Non è il reddito che il terreno produce davvero, ma una cifra fissa legata alla classificazione catastale.
Sono tenuti a pagare i proprietari, i titolari di usufrutto, di enfiteusi o di superficie. Se il terreno è concesso in locazione finanziaria (leasing), paga l’utilizzatore, non il proprietario formale. Importante: esistono esenzioni significative — in particolare per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che coltivano direttamente il fondo, e per i terreni ricadenti in zone montane o di collina delimitata. Le condizioni precise di queste esenzioni territoriali vengono stabilite e aggiornate per legge: prima di versare, verifica sempre la situazione del tuo Comune.
| Voce | Valore / Regola |
|---|---|
| Punto di partenza | Reddito dominicale (da visura catastale) |
| Rivalutazione | +25% sul reddito dominicale |
| Moltiplicatore | × 135 |
| Aliquota di base | 0,86% (8,6 per mille) |
| Aliquota massima comunale | 1,06% (10,6 per mille) |
| Codice tributo F24 | 3914 |
Esempio pratico
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Tizio possiede un terreno agricolo con reddito dominicale di 500 euro. La base imponibile si calcola così: 500 euro + 25% = 625 euro; 625 × 135 = 84.375 euro. Applicando l’aliquota di base dello 0,86%, l’IMU annua sarebbe 84.375 × 0,86% = circa 725 euro. Se il Comune ha deliberato un’aliquota diversa, il risultato cambia: per questo è indispensabile consultare la delibera comunale prima di versare.
Documenti necessari
- Visura catastale del terreno (per leggere il reddito dominicale)
- Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
- Modello F24 con codice tributo 3914
- Documentazione IAP o iscrizione INPS come coltivatore diretto (se si rivendica l’esenzione)
- Eventuale modello di dichiarazione IMU (da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo in caso di variazioni)
Tizio: proprietario non coltivatore
Scenario. Tizio possiede un terreno agricolo di medie dimensioni in pianura. Non lo coltiva direttamente: lo ha concesso in affitto a un vicino. Non è iscritto come coltivatore diretto né come IAP.
Come si applica. Tizio è soggetto IMU senza esenzioni particolari. Calcola la base imponibile partendo dal reddito dominicale indicato in visura, lo rivaluta del 25% e moltiplica per 135. Applica poi l’aliquota deliberata dal suo Comune (al massimo l’1,06%). Versa l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Usa il codice tributo 3914 sul modello F24, indicando il codice catastale del Comune dove si trova il terreno.
In pratica
- Leggi il reddito dominicale dalla visura catastale e applica la formula: (reddito × 1,25) × 135.
- Controlla la delibera comunale: l’aliquota può essere diversa da quella di base dello 0,86%.
- Usa il codice tributo 3914 sull’F24 e indica il codice catastale del Comune.
Caio: coltivatore diretto con terreno in zona di pianura e in zona montana
Scenario. Caio è iscritto come coltivatore diretto INPS e coltiva personalmente due terreni agricoli: uno in pianura e uno in un Comune montano. Vuole sapere se deve pagare l’IMU su entrambi.
Come si applica. La normativa prevede esenzioni per i coltivatori diretti e per gli IAP, legate alle caratteristiche del terreno e all’effettiva coltivazione diretta. Per il terreno montano, la legge tipicamente riconosce ampie esenzioni, ma le condizioni esatte (altitudine, classificazione ISTAT del Comune) possono variare. Per il terreno in pianura, l’esenzione per coltivatori diretti si applica secondo le regole vigenti. Caio deve verificare, per ciascun terreno, se ricadono nelle zone esentate e se mantiene i requisiti soggettivi (iscrizione INPS, coltivazione diretta effettiva). In caso di dubbio, è opportuno rivolgersi al CAF o al patronato.
In pratica
- Verifica la classificazione del Comune montano nell’elenco ISTAT e i requisiti soggettivi (iscrizione INPS come coltivatore diretto).
- Conserva la documentazione che attesta la coltivazione diretta: potrebbe essere richiesta in caso di controllo.
- Se spetta l’esenzione, non è comunque necessario versare l’IMU, ma potrebbe essere richiesta la dichiarazione IMU al Comune in caso di variazioni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Come si trova il reddito dominicale del mio terreno?
Il reddito dominicale è indicato nella visura catastale del terreno, che puoi richiedere gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione ‘Consultazione delle banche dati catastali’) o agli sportelli Catasto.
Devo pagare l'IMU anche se il terreno non produce reddito?
Sì. L’IMU si paga in base al possesso, non al reddito effettivo. Anche un terreno lasciato incolto o temporaneamente improduttivo è soggetto all’imposta, salvo specifiche esenzioni.
Cosa succede se non conosco l'aliquota deliberata dal mio Comune?
Le delibere comunali sulle aliquote IMU vengono pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale (finanze.gov.it). Puoi consultarlo inserendo il nome del tuo Comune. Alcune aliquote vengono deliberate tardi nel corso dell’anno: per l’acconto di giugno si usano le aliquote dell’anno precedente.
Quando devo presentare la dichiarazione IMU per un terreno?
La dichiarazione IMU al Comune va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni non desumibili dalle banche dati catastali (ad esempio, variazione di quota di possesso, inizio di un’agevolazione). Se non ci sono variazioni, non è necessaria.
Posso pagare tutto in un'unica rata?
Sì. È possibile versare l’intero importo annuo in unica soluzione entro il 16 giugno, invece di dividere il pagamento in acconto (16 giugno) e saldo (16 dicembre).
Cosa succede se mi dimentico di pagare l'IMU?
Puoi regolarizzare la situazione con il ravvedimento operoso: si versa l’imposta dovuta più una sanzione ridotta (che cresce con il passare del tempo) e gli interessi legali, usando il modello F24 con i codici tributo IMU. Prima è, meno si paga di sanzione.
Vedi anche: Scadenze IMU, Come si paga l’IMU, TARI: scadenze e come si paga, TARI: chi la paga, l’inquilino o il proprietario, IMU sulla seconda casa e IMU non pagata.
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