Art. 22 c.p.c. – Foro per le cause ereditarie
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:
relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;
contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.