Autore: Andrea Marton

  • Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    Art. 27 c.p.c. – Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma.

    Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.

  • Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti

    Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti

    Art. 28 c.p.c. – Foro stabilito per accordo delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

  • Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    Articolo 24 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    Art. 24 c.p.c. – Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.

  • Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini

    Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini

    Art. 23 c.p.c. – Foro per le cause tra soci e tra condomini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. [1]

    Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

    [1] Comma così modificato dall’art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220.

  • Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie

    Articolo 22 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause ereditarie

    Art. 22 c.p.c. – Foro per le cause ereditarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:

    relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;

    relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;

    relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;

    contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

    Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

  • Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    Art. 21 c.p.c. – Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile o l’azienda [1]. Qualora l’immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile.

    Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

    [1] Periodo così sostituito dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 20 Codice di Procedura Civile: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    Articolo 20 Codice di Procedura Civile: Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    Art. 20 c.p.c. – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

  • Articolo 19 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

    Articolo 19 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

    Art. 19 c.p.c. – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

    Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

  • Articolo 18 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone fisiche

    Articolo 18 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone fisiche

    Art. 18 c.p.c. – Foro generale delle persone fisiche

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

    Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

  • Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata

    Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata

    Art. 17 c.p.c. – Cause relative all’esecuzione forzata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.