Autore: Andrea Marton

  • Articolo 70 L. 184/1983: Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono

    Art. 70 L. 184/1983 – Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

    2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000

  • TFS dipendenti pubblici 2026: quando arriva la liquidazione? caso pratico

    In sintesi

    • Il TFS non viene pagato al momento dell’uscita tramite APE sociale, ma in un momento successivo
    • Il pagamento avviene quando il dipendente avrebbe maturato il diritto al TFS secondo la disciplina ordinaria
    • La norma di riferimento è l’art. 24 del D.L. 201/2011 (riforma Fornero), convertito in L. 214/2011
    • La disciplina si applica ai dipendenti pubblici ex D.Lgs. 165/2001 e al personale degli enti di ricerca
    • Il TFS rimane soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 TUIR

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 191 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che i dipendenti pubblici (D.Lgs. 165/2001) e il personale degli enti pubblici di ricerca che accedono all’APE sociale percepiscono il TFS ‘al momento in cui avrebbero maturato il diritto’ alla corresponsione, secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011, e secondo la disciplina vigente in materia di TFS.

    Approfondimento normativo completo: Comma 191 LB26: TFS pubblico impiego pagato al momento del dirit.

    Il differimento del TFS per i dipendenti pubblici che accedono all'APE sociale

    Il comma 191 della legge di bilancio 2026 affronta una questione cruciale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che accedono alla pensione anticipata tramite l’APE sociale: il momento in cui viene corrisposto il trattamento di fine servizio (TFS). A differenza del TFR nel settore privato, il TFS pubblico segue regole proprie che prevedono un differimento rispetto alla data di cessazione.

    La norma stabilisce che il TFS viene corrisposto ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione’ secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta riforma Fornero), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Questo significa che il lavoratore pubblico che anticipa l’uscita tramite APE sociale non percepisce il TFS prima di quanto avrebbe fatto uscendo in pensione per la via ordinaria.

    Il riferimento all’art. 24 del D.L. 201/2011 è fondamentale perché quella norma disciplina i tempi di corresponsione del TFS in base alla causa di cessazione del rapporto: pensionamento di vecchiaia, pensionamento anticipato o altre cause. La liquidazione del TFS mantiene la tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, con aliquota calcolata sulla media del reddito del biennio precedente.

    Cosa verificare prima di uscire con APE sociale come dipendente pubblico

    • Calcolare la data in cui si maturerebbe il diritto al TFS secondo l’art. 24 D.L. 201/2011
    • Verificare la propria categoria (D.Lgs. 165/2001 o ente di ricerca) per confermare l’applicabilità del comma 191
    • Stimare l’importo lordo del TFS e l’aliquota di tassazione separata applicabile (artt. 17-19 TUIR)
    • Valutare l’impatto del differimento del TFS sul piano finanziario personale
    • Confrontare l’uscita tramite APE sociale con la pensione ordinaria in termini di TFS e rata mensile

    Caso 1: Tizio, funzionario ministeriale che anticipa di alcuni anni

    Scenario. Tizio è un funzionario di un ministero, dipendente pubblico ex D.Lgs. 165/2001, che accede all’APE sociale 2026 prima di raggiungere l’età della pensione di vecchiaia ordinaria. Secondo la disciplina dell’art. 24 del D.L. 201/2011, in caso di pensionamento anticipato il TFS è corrisposto dopo un periodo che dipende dalla causa di cessazione. Il TFS lordo ipotetico ammonta a 80.000 euro a titolo puramente esemplificativo.

    Come si legge in pratica. Il comma 191 stabilisce che Tizio percepirà il TFS ‘al momento in cui avrebbe maturato il diritto’ secondo l’art. 24 del D.L. 201/2011. Tizio non riceve il TFS alla cessazione del rapporto: lo riceverà secondo i tempi che si sarebbero applicati anche se fosse uscito con la pensione ordinaria. La norma mantiene inalterata la tempistica del TFS rispetto alla disciplina ordinaria: l’anticipo pensionistico tramite APE sociale non accelera il pagamento della liquidazione. L’importo ipotetico di 80.000 euro sarà tassato separatamente con l’aliquota media IRPEF del biennio precedente ai sensi dell’art. 19 TUIR. Tizio deve pianificare finanziariamente tenendo conto di questo differimento.

    Riepilogo Caso 1

    • Qualifica: funzionario ministeriale – dipendente pubblico ex D.Lgs. 165/2001
    • Uscita con APE sociale: anticipo rispetto alla pensione ordinaria
    • Momento di corresponsione TFS: secondo i tempi dell’art. 24 D.L. 201/2011 – non all’uscita
    • TFS lordo ipotetico esemplificativo: 80.000 euro, soggetto a tassazione separata
    • Esito: TFS differito; pianificare il divario temporale tra pensione APE e liquidazione

    Caso 2: Caia, ricercatrice di un ente pubblico di ricerca

    Scenario. Caia è ricercatrice presso un ente pubblico di ricerca rientrante nella disciplina del D.Lgs. 165/2001 e accede all’APE sociale 2026 dopo aver maturato i requisiti previsti dai commi 186-189 della legge di bilancio 2026. Ha cessato il rapporto di lavoro. Vuole sapere quando riceverà il TFS e quale normativa governa i tempi di pagamento.

    Come si legge in pratica. Il comma 191 include espressamente anche il personale degli enti pubblici di ricerca, equiparandolo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini del differimento del TFS. Caia percepirà il TFS al momento in cui avrebbe maturato il diritto alla corresponsione ‘secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 201/2011’ e in base alla disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio. La norma non introduce termini diversi rispetto alla disciplina ordinaria: la data esatta dipende dalla causa di cessazione e dall’applicazione concreta dell’art. 24 D.L. 201/2011 alla sua posizione specifica, che andrà verificata con il proprio ente previdenziale di riferimento.

    Riepilogo Caso 2

    • Qualifica: ricercatrice ente pubblico di ricerca – espressamente inclusa nel comma 191
    • Uscita: tramite APE sociale con requisiti ex commi 186-189 LB 2026
    • Disciplina applicabile: art. 24 D.L. 201/2011 e normativa vigente TFS
    • Momento corresponsione TFS: quello che si sarebbe applicato con la pensione ordinaria
    • Esito: TFS differito; verificare tempi esatti con l’ente previdenziale di riferimento

    Caso 3: Sempronio, dipendente di ente locale che valuta l'uscita

    Scenario. Sempronio, 62 anni, dipendente di un comune (ente locale rientrante nel D.Lgs. 165/2001), sta valutando se uscire con l’APE sociale 2026 o attendere la pensione anticipata ordinaria. Nel caso dell’uscita con APE, si chiede se il TFS sarebbe pagato prima o se il differimento è lo stesso che avrebbe con la pensione anticipata ordinaria.

    Come si legge in pratica. Il comma 191 stabilisce che il TFS è corrisposto ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 201/2011’. La logica della norma è di neutralità: l’uscita tramite APE sociale non accelera né ritarda il TFS rispetto alla disciplina ordinaria; il lavoratore percepisce la liquidazione esattamente quando l’avrebbe percepita seguendo il percorso pensionistico standard previsto dall’art. 24 D.L. 201/2011. Sempronio deve quindi confrontare i tempi di liquidazione del TFS previsti dall’art. 24 per la propria causa di cessazione, indipendentemente dalla scelta tra APE sociale e pensione ordinaria: la variabile rilevante per il TFS non è il tipo di pensionamento ma la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto secondo quella norma.

    Riepilogo Caso 3

    • Qualifica: dipendente di ente locale – rientra nel D.Lgs. 165/2001, comma 191 applicabile
    • Scelta valutata: APE sociale 2026 vs pensione anticipata ordinaria
    • TFS con APE sociale: corrisposto secondo art. 24 D.L. 201/2011, come per la pensione ordinaria
    • Differenza nei tempi del TFS tra APE e pensione ordinaria: nessuna secondo il comma 191
    • Esito: la variabile TFS è neutra nella scelta; valutare l’impatto sulla rata mensile pensionistica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Perché i dipendenti pubblici non ricevono il TFS subito alla pensione?

    La corresponsione differita del TFS per i dipendenti pubblici è una regola strutturale introdotta dall’art. 24 del D.L. 201/2011 (riforma Fornero) e confermata dal comma 191 della legge di bilancio 2026. La ratio è di natura finanziaria: il differimento alleggerisce il carico immediato sulle casse pubbliche. A differenza del TFR nel settore privato, il TFS pubblico segue tempi determinati dalla causa di cessazione del rapporto e non dalla data di effettiva cessazione.

    Il TFS differito è rivalutato nel periodo di attesa?

    Il comma 191 non introduce disposizioni specifiche sulla rivalutazione del TFS nel periodo di differimento: rinvia alla ‘disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato’. La rivalutazione – se prevista – segue quindi le regole ordinarie del contratto collettivo e della normativa di settore applicabile al singolo comparto del pubblico impiego. Verificare con il proprio ente datore di lavoro.

    Qual è la tassazione applicata al TFS dei dipendenti pubblici?

    Il TFS è soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, come richiamato dalle norme modificate dal comma 191. L’aliquota si calcola sulla media del reddito complessivo del biennio precedente l’anno di percezione. La tassazione separata è applicata dal sostituto d’imposta (l’ente datore di lavoro) al momento dell’erogazione, salvo conguaglio eventuale in sede di dichiarazione dei redditi.

    Il comma 191 si applica a tutti i dipendenti pubblici o solo ad alcune categorie?

    Il comma 191 si applica ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale degli enti pubblici di ricerca. Sono inclusi i dipendenti di ministeri, enti locali, aziende sanitarie pubbliche e altri enti rientranti in quell’ambito. L’applicabilità va verificata caso per caso in base alla classificazione dell’ente datore di lavoro.

    Cosa cambia per il TFS rispetto a chi va in pensione senza APE sociale?

    Secondo il comma 191, i tempi di corresponsione del TFS per chi esce tramite APE sociale sono gli stessi che avrebbe avuto con la pensione ordinaria: la norma richiama espressamente l’art. 24 del D.L. 201/2011 come riferimento temporale. L’APE sociale non accelera il pagamento del TFS: il lavoratore pubblico che anticipa l’uscita non ottiene la liquidazione prima di quanto avrebbe fatto con il percorso pensionistico standard.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: welfare, San.Arti. e Fon.Te.

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Welfare, sanità integrativa e bilateralità nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il sistema di bilateralità artigiana è una specificità del settore: San.Arti., Fon.Te. ed EBNA formano un insieme di tutele integrative alla previdenza pubblica, finanziate da contributi contrattuali obbligatori per le imprese aderenti.

    In sintesi

    Il CCNL si inserisce nel sistema di bilateralità artigiana: EBNA (ente bilaterale nazionale), San.Arti. (fondo sanitario, 10,42 €/mese a carico datore), Fon.Te. (pensione complementare, 1,50% aziendale + 1% lavoratore dal 2025). Le aziende non aderenti devono versare un EAR di 25 €/mese per 13 mensilità per ciascun lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fondo sanitario
    San.Arti. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa artigianato)
    Fondo pensione
    Fon.Te. (fondo pensione complementare negoziale)
    Ente bilaterale nazionale
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato)

    Tabella riepilogativa: il sistema di bilateralità artigiana

    Contributi bilateralità e welfare – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
    Istituto Contributo aziendale Contributo lavoratore Destinatari
    San.Arti. (sanità integrativa) 10,42 €/mese × 12 Non previsto Lavoratori T.I., apprendisti, T.D. ≥12 mesi
    Fon.Te. (pensione complementare) 1,50% retribuzione TFR (dal 1.1.2025) 1,00% retribuzione TFR Tutti i lavoratori (silenzio-assenso)
    EBNA (bilateralità nazionale) Definita a livello territoriale Definita a livello territoriale Imprese aderenti
    EAR (se non aderisce a bilateralità) 25 €/mese × 13 0 Alternativa obbligatoria a San.Arti.

    La quota una tantum di adesione a Fon.Te. è di 15,50 € (11,88 € azienda + 3,62 € lavoratore). I contributi ordinari Fon.Te. si calcolano sulla retribuzione tabellare, contingenza ed EDR. Le imprese non aderenti alla bilateralità (EBNA/San.Arti.) devono erogare l’EAR di 25 € lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore, come elemento non assorbibile.

    San.Arti.: il fondo sanitario integrativo dell’artigianato

    San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010. È l’unico fondo sanitario italiano rivolto specificamente ai dipendenti dell’artigianato.

    I soci fondatori di San.Arti. sono le stesse organizzazioni che firmano il CCNL: Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI (lato datoriale) e CGIL, CISL, UIL (lato sindacale).

    Chi viene iscritto a San.Arti.

    Sono iscritti obbligatoriamente:

    • Lavoratori a tempo indeterminato;
    • Apprendisti;
    • Lavoratori a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi.

    Il contributo mensile è di 10,42 euro per 12 mensilità, interamente a carico dell’azienda.

    Prestazioni di San.Arti.

    San.Arti. garantisce ai lavoratori iscritti:

    • Rimborso dei ticket e compartecipazioni per visite specialistiche;
    • Rimborso per diagnostica avanzata (TAC, risonanza, ecc.);
    • Copertura chirurgica e ospedaliera;
    • Programmi di prevenzione oncologica e cardiologica;
    • Prestazioni odontoiatriche;
    • Estensione volontaria ai familiari del lavoratore.

    Dall’ottobre 2025 anche i titolari e soci di imprese artigiane del settore alimentare/panificazione che applicano il CCNL possono accedere su base volontaria all’assistenza sanitaria integrativa San.Arti.

    Fon.Te.: la previdenza complementare

    Fon.Te. è il fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano. Ha l’obiettivo di integrare la pensione pubblica INPS con una rendita aggiuntiva costruita attraverso il versamento regolare di contributi.

    La contribuzione aggiornata dal 2025

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • Contributo aziendale: 1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (aumento rispetto all’1% precedente);
    • Contributo del lavoratore: 1,00% della medesima retribuzione.

    Alla prima adesione è prevista una quota una tantum di 15,50 euro (11,88 euro a carico del datore di lavoro, 3,62 euro a carico del lavoratore). La contribuzione si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR (per le imprese artigiane alimentari e della panificazione, gli elementi conglobati nel minimo tabellare).

    Silenzio-assenso e scelta del lavoratore

    Per i nuovi assunti, se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime una scelta sulla destinazione del TFR, opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR maturando viene destinato automaticamente a Fon.Te. (per le imprese con meno di 50 dipendenti) o al Fondo di Tesoreria INPS (per le imprese con 50 o più dipendenti).

    EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato

    L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’organismo paritetico nazionale costituito da tutte le associazioni firmatarie degli accordi interconfederali artigiani. Per il settore alimentare e panificazione, EBNA svolge le seguenti funzioni:

    • Osservatorio del mercato del lavoro: raccoglie dati sull’occupazione, i salari e le condizioni di lavoro nel settore;
    • Formazione professionale: in raccordo con Fondartigianato, promuove piani formativi settoriali;
    • Sostegno al reddito: in coordinamento con FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato), gestisce integrazioni al reddito durante periodi di crisi, sospensioni e riduzioni di attività;
    • Coordinamento territoriale: lavora con gli enti bilaterali regionali e provinciali (EBAV in Veneto, EBAT in Toscana, ecc.).

    L’EAR: la penale per la non aderenza

    Le imprese che non aderiscono alla bilateralità (EBNA e San.Arti.) sono tenute a erogare a ciascun lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità annue. L’EAR:

    • è non assorbibile da altri elementi retributivi;
    • incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti (es. TFR, tredicesima, indennità di preavviso);
    • ma è escluso dalla base di calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.

    L’EAR è da intendere come un costo aggiuntivo per le aziende non aderenti, che non possono compensarlo con riduzioni di altri elementi retributivi. In pratica, aderire alla bilateralità conviene economicamente all’azienda (10,42 euro vs 25 euro mensili + valore delle prestazioni per il lavoratore).

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere iscritto a San.Arti., visita specialistica
    Tizio è iscritto a San.Arti. tramite la sua azienda (panificio artigianale di 3 dipendenti). Si reca da un ortopedico specialista (ticket 36,15 euro) per un problema al polso, tipico della professione. San.Arti. rimborsa il ticket secondo il proprio nomenclatore. Tizio presenta la documentazione tramite il portale San.Arti. o le 1.400+ sedi convenzionate sul territorio. Il rimborso avviene entro i tempi indicati nel regolamento del fondo.
    Caia – Pasticciera con Fon.Te., scelta dell’1,50% aziendale dal 2025
    Caia è dipendente a tempo indeterminato. Alla sua assunzione nel 2022 ha aderito a Fon.Te. silenzio-assenso. Dal 1° gennaio 2025 il contributo aziendale è salito all’1,50%. Con un minimo tabellare di 1.919,85 € (livello 3A), il contributo aziendale mensile è 1.919,85 × 1,5% ≅ 28,80 €. Sommato al suo 1% (19,20 €) più il TFR maturando, Fon.Te. costruisce annualmente un montante di circa 2.500-2.600 € che, capitalizzato per 30 anni, contribuisce a integrare la sua pensione pubblica.
    Sempronio – Gelateria artigianale non aderente, EAR obbligatorio
    Il titolare di una piccola gelateria artigianale non ha aderito agli enti bilaterali territoriali. Il consulente del lavoro gli segnala che deve erogare a ciascuno dei 4 dipendenti un EAR di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità (totale per lavoratore: 325 euro/anno lordi). Per 4 dipendenti è un costo aggiuntivo di 1.300 euro/anno, a fronte di un costo di bilateralità San.Arti. di 10,42 € × 12 × 4 = 500 euro/anno. Il titolare decide di aderire.

    Domande frequenti

    Cos’è San.Arti. e chi ne beneficia?
    San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato. Ne beneficiano i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi. Il contributo mensile è di 10,42 euro interamente a carico dell’azienda.
    Cosa copre San.Arti. per i lavoratori dei panifici?
    San.Arti. garantisce rimborso ticket per visite specialistiche, diagnostica avanzata, interventi chirurgici, prevenzione oncologica e cardiologica, odontoiatria. La copertura è estendibile ai familiari su iscrizione volontaria. Per dettagli aggiornati: sanarti.it.
    Cos’è il fondo Fon.Te. e come si differenzia dal TFR?
    Fon.Te. è il fondo pensione complementare negoziale. A differenza del TFR (erogato alla cessazione), Fon.Te. accumula contributi per costruire una rendita pensionistica integrativa. Dal 2025 la contribuzione aziendale è dell’1,50% della retribuzione base TFR.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a San.Arti. e EBNA?
    L’azienda non aderente deve erogare un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore. L’EAR è non assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi (escluso TFR).
    Cos’è EBNA e qual è il suo ruolo?
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’organismo paritetico di tutte le associazioni firmatarie. Gestisce osservatorio del lavoro, formazione con Fondartigianato e, in coordinamento con FSBA, il sostegno al reddito in caso di sospensioni lavorative.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). I dettagli sulle prestazioni San.Arti. e le modalità operative di Fon.Te. sono soggetti ad aggiornamenti periodici: per informazioni aggiornate consultare i siti ufficiali sanarti.it e fon.te.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), un ufficio territoriale di Confartigianato, CNA, Casartigiani o CLAAI, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assegnazione agevolata dei beni ai soci 2026: immobili a valore catastale, esempio

    In sintesi

    • Le societa’ possono assegnare ai soci beni immobili con valore determinato in base alle rendite catastali e ai moltiplicatori.
    • Il valore catastale (su richiesta della societa’) sostituisce il valore normale di mercato ai fini dell’imposta sostitutiva.
    • In caso di cessione agevolata, il corrispettivo non puo’ essere inferiore al maggiore tra valore normale e valore catastale.
    • Il costo fiscalmente riconosciuto delle quote dei soci si riduce del valore normale dei beni ricevuti al netto dei debiti accollati.
    • I soci assegnatari non sono soggetti alle regole sulle distribuzioni utili (artt. 47, commi 1-5 e 8, TUIR).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per gli immobili, su richiesta della societa’, il valore normale puo’ essere determinato applicando i moltiplicatori catastali alle rendite (art. 52 DPR 131/1986). Il costo fiscale delle quote dei soci si riduce del valore normale dei beni ricevuti al netto dei debiti accollati.

    Approfondimento normativo completo: Commi 37-43 LB 2026: assegnazione beni soci, estromissione, plus.

    Assegnazione agevolata dei beni ai soci 2026: la finestra normativa e il valore catastale

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) riaprono la finestra dell’assegnazione e della cessione agevolata di beni ai soci, uno strumento periodicamente riproposto dal legislatore per consentire alle societa’ di trasferire beni non strumentali (tipicamente immobili) a condizioni fiscalmente vantaggiose rispetto al regime ordinario. La disciplina e’ in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Il meccanismo centrale per gli immobili consente, su richiesta della societa’, di calcolare il valore normale del bene non al prezzo di mercato ma applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Questo valore catastale e’ in genere inferiore al valore di mercato, riducendo la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva a carico della societa’.

    Sul lato del socio assegnatario, i commi 37-43 prevedono che il valore normale dei beni ricevuti, al netto degli eventuali debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle sue azioni o quote. I soci non sono soggetti alle disposizioni sulle distribuzioni utili di cui agli artt. 47, commi 1-5 e 8, del TUIR. I tre casi pratici che seguono illustrano il funzionamento del meccanismo con importi ipotetici ma fedeli al testo normativo.

    Cosa verificare prima di procedere all'assegnazione agevolata

    • Verificare che il bene rientri tra quelli assegnabili in regime agevolato ai sensi dei commi 37-43 LB 2026.
    • Richiedere l’estratto catastale aggiornato per calcolare il valore catastale (rendita per moltiplicatore).
    • Confrontare il valore catastale con il valore normale di mercato per quantificare il risparmio dell’operazione.
    • Verificare il costo fiscale delle quote del socio per calcolare la riduzione post-assegnazione.
    • Accertarsi dei termini e delle aliquote dell’imposta sostitutiva previsti dai commi 37-43 con i provvedimenti attuativi.

    Caso 1: Tizio, socio unico che riceve un appartamento

    Scenario. La Srl di Tizio (socio unico al 100%) possiede un appartamento acquistato nel 2012 per 150.000 euro. La rendita catastale e’ di 800 euro. Applicando il moltiplicatore catastale per le abitazioni (126), il valore catastale risulta 100.800 euro. Il valore di mercato corrente e’ stimato in 200.000 euro. La societa’ richiede di usare il valore catastale come base per l’imposta sostitutiva.

    Come si legge in pratica. Se la societa’ opta per il valore catastale (100.800 euro) come base dell’imposta sostitutiva, la differenza rispetto al costo storico di 150.000 euro e’ negativa: non vi e’ plusvalenza da assegnazione a questo livello di valorizzazione. L’imposta sostitutiva si calcola quindi su un imponibile ridotto rispetto al valore di mercato, con un vantaggio significativo rispetto all’assegnazione al valore di mercato (200.000 euro), su cui la plusvalenza sarebbe di 50.000 euro. Per Tizio, il costo fiscale della sua quota si riduce del valore normale del bene ricevuto: se il costo della quota era 20.000 euro e il valore normale del bene ricevuto e’ 100.800 euro (al netto di eventuali debiti accollati), il costo fiscale della quota scende a zero. I dettagli tecnici dell’aliquota sostitutiva vanno verificati con il testo definitivo dei commi 37-43.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico immobile: 150.000 euro
    • Rendita catastale: 800 euro
    • Valore catastale (800 x 126): 100.800 euro
    • Valore di mercato stimato: 200.000 euro
    • Vantaggio del valore catastale: base imponibile 100.800 vs 200.000 euro

    Caso 2: Caia, socia al 50% che riceve un immobile commerciale

    Scenario. Caia e il suo socio detengono ciascuno il 50% di una Srl che possiede un locale commerciale con rendita catastale di 2.500 euro. Il moltiplicatore catastale per gli immobili commerciali (cat. C/1) e’ pari a 42,84, producendo un valore catastale di 107.100 euro. Il valore di mercato e’ stimato in 180.000 euro. Il costo storico del bene nella contabilita’ della Srl e’ 90.000 euro. La societa’ decide di assegnare il bene a Caia.

    Come si legge in pratica. Se la societa’ opta per il valore catastale, la base imponibile per l’imposta sostitutiva e’ 107.100 – 90.000 = 17.100 euro di plusvalenza. A valore di mercato, la plusvalenza sarebbe di 90.000 euro. La scelta del valore catastale riduce la base imponibile in modo significativo, abbattendo l’imposta sostitutiva a carico della Srl. Sul lato di Caia, il suo costo quota si riduce del valore normale del bene ricevuto al netto di debiti accollati: se il costo della quota era 15.000 euro e il valore catastale del bene e’ 107.100 euro, il costo fiscale della quota scende a zero, con il saldo che rileva in sede di eventuale futura cessione della quota.

    Riepilogo Caso 2

    • Rendita catastale immobile commerciale: 2.500 euro
    • Valore catastale (2.500 x 42,84): 107.100 euro
    • Costo storico nella Srl: 90.000 euro
    • Plusvalenza a valore catastale: 17.100 euro
    • Plusvalenza a valore di mercato: 90.000 euro (risparmio netto del valore catastale)

    Caso 3: Sempronio, socio con debito accollato sull'immobile

    Scenario. La Srl di cui Sempronio e’ socio al 40% assegna a Sempronio un immobile con valore catastale di 160.000 euro e un mutuo residuo di 60.000 euro che Sempronio si accolla. Il costo fiscale della quota di Sempronio era di 25.000 euro. Non ci sono altri soci assegnatari per questo bene.

    Come si legge in pratica. La norma prevede che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle quote. Per Sempronio: valore normale netto = 160.000 – 60.000 = 100.000 euro. Il costo fiscale della quota (25.000 euro) si riduce di 100.000 euro, ma non puo’ scendere sotto zero: il costo residuo e’ zero e la differenza (75.000 euro) sara’ rilevante in sede di futura cessione della quota. L’accollo del debito riduce la ‘gratuita” effettiva dell’assegnazione, ma anche la riduzione del costo fiscale della quota, con un meccanismo simmetrico che il professionista deve valorizzare correttamente in sede di pianificazione fiscale complessiva.

    Riepilogo Caso 3

    • Valore catastale immobile assegnato: 160.000 euro
    • Debito accollato (mutuo residuo): 60.000 euro
    • Valore normale netto (160.000 – 60.000): 100.000 euro
    • Costo fiscale quota ante-assegnazione: 25.000 euro
    • Costo fiscale quota post-assegnazione: zero (ridotto fino a esaurimento)

    Quando conviene una verifica

    L’assegnazione agevolata richiede pianificazione tecnica precisa: contatta un esperto prima di procedere. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali beni possono essere assegnati ai soci in regime agevolato nel 2026?

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riguardano in via principale i beni immobili non strumentali per destinazione detenuti dalla societa’. Il perimetro esatto dei beni assegnabili deve essere verificato con il testo coordinato dei commi e con i provvedimenti attuativi. In linea generale, la normativa storica sull’assegnazione agevolata ha riguardato tipicamente gli immobili non strumentali e i beni mobili non strumentali all’esercizio dell’impresa.

    Come si calcola il valore catastale dell'immobile per l'assegnazione agevolata?

    Il richiamo contenuto nei commi 37-43 LB 2026 e’ all’art. 52, comma 4, del DPR 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro): si moltiplica la rendita catastale per i moltiplicatori stabiliti con decreto ministeriale. I moltiplicatori variano per categoria catastale: per le abitazioni (cat. A, esclusa A/10) il moltiplicatore e’ tradizionalmente 126; per gli uffici (A/10) e’ 63; per i negozi (C/1) e’ 42,84. La rendita catastale si ricava dall’estratto catastale disponibile tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

    Il socio assegnatario deve pagare tasse sull'immobile ricevuto?

    I commi 37-43 LB 2026 prevedono che nei confronti dei soci assegnatari non si applichino le disposizioni sulle distribuzioni utili di cui agli artt. 47, commi 1-5 e 8, del TUIR. Il socio non viene quindi tassato come se ricevesse un dividendo. Tuttavia, il valore normale del bene ricevuto, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle sue quote: questo aumentera’ la plusvalenza tassabile in caso di futura cessione delle quote stesse.

    Entro quando deve avvenire l'assegnazione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026?

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 non fissano espressamente un termine finale per il completamento delle assegnazioni o delle cessioni agevolate. E’ necessario verificare il testo coordinato completo e attendere eventuali provvedimenti attuativi o circolari dell’Agenzia delle Entrate per conoscere il perimetro temporale entro cui le operazioni devono essere perfezionate.

    L'assegnazione agevolata puo' essere effettuata anche da societa' di persone?

    La normativa storica sull’assegnazione agevolata, di cui i commi 37-43 LB 2026 sono una riapertura, ha tipicamente riguardato le societa’ di capitali (Srl, Spa, Sapa) e le societa’ di persone commerciali (Snc, Sas). L’estensione alle societa’ di persone e gli eventuali requisiti specifici devono essere verificati nel testo integrale dei commi 37-43 e nei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate pubblichera’ in apposite circolari.

    Vedi anche: Sistema del prezzo-valore, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Usufrutto e nuda proprieta.

  • Seconde case sfitte nel 730/2026: tassazione e rapporto con IMU

    In sintesi

    • Codice ‘2’: per gli immobili tenuti a disposizione (seconde case sfitte, case vacanza non affittate).
    • IMU sostituisce IRPEF sugli immobili non locati: in quasi tutti i casi non paghi anche l’IRPEF sul reddito fondiario.
    • Eccezione: stesso comune dell’abitazione principale – se la seconda casa sfitta è nello stesso comune dove vivi, il reddito fondiario concorre all’IRPEF nella misura del 50%. Colonna 12: codice ‘3’.
    • Esenzione totale IMU (es. immobili rurali strumentali, certi alloggi di cooperative): in quel caso l’IRPEF torna a essere dovuta per intero. Colonna 12: codice ‘1’.
    • Non locato e inagibile: se l’immobile è privo di allacciamenti e non utilizzato, puoi indicare il codice ‘9’ allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
    • Proprietà condominiali (alloggio del portiere, autorimesse): si dichiarano solo se la quota di reddito supera 25,82 euro.

    Che cosa si intende per immobile 'a disposizione' e come si tassa

    Una seconda casa che non afFitti e non usi come abitazione principale è definita ‘immobile tenuto a disposizione’. Può essere la casa al mare, un appartamento ereditato che non sai come usare, o semplicemente un secondo immobile rimasto vuoto. Anche questi immobili vanno dichiarati nel quadro B del 730.

    La buona notizia è che nella maggior parte dei casi l’IMU sostituisce l’IRPEF sugli immobili non locati. Questo vuol dire che non pagherai due imposte sullo stesso immobile: l’IMU versata al Comune assorbe anche la quota IRPEF sul reddito fondiario. L’immobile va però lo stesso indicato nel quadro B.

    C’è però un’eccezione importante: se l’immobile sfitta si trova nello stesso comune dove hai la tua abitazione principale, il reddito fondiario concorre all’IRPEF nella misura del 50%. In pratica paghi l’IMU e poi anche una quota di IRPEF (ridotta della metà). Questo vale solo per gli immobili ad uso abitativo (categorie da A/1 ad A/11, escluso A/10) non locati.

    Un’altra eccezione, più rara: se l’immobile è totalmente esente da IMU (alcune categorie di immobili rurali, certi alloggi pubblici), torna ad applicarsi l’IRPEF piena. In quel caso nella colonna 12 va indicato il codice ‘1’.

    Immobile a disposizione: codici e trattamento fiscale
    Situazione Codice col. 2 Codice col. 12 IMU Effetto IRPEF
    Seconda casa sfitta, Comune diverso dalla residenza 2 – (non si compila) IMU sostituisce IRPEF: nessuna IRPEF dovuta
    Seconda casa sfitta, stesso Comune dell'abitazione principale 2 3 IRPEF sul 50% del reddito fondiario + IMU
    Immobile totalmente esente da IMU (non locato) 9 1 IRPEF piena sul reddito fondiario
    Immobile non allacciato e inutilizzato (con dichiarazione sostitutiva) 9 – (non si compila) Normalmente escluso da imposizione

    Esempio pratico

    • Sempronio possiede un appartamento al mare (Comune diverso dalla sua residenza) con rendita catastale di 700 euro, che non affitta mai. Indica nel quadro B: colonna 1 = 700, colonna 2 = codice ‘2’, colonna 3 = 365 giorni, colonna 4 = 100%. La colonna 12 rimane vuota. L’IMU versata al Comune assorbe l’IRPEF: Sempronio non paga nulla in più sul reddito fondiario di quell’immobile nel 730.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per rendita e categoria catastale)
    • Bollettini o F24 dell’IMU pagata nel 2025 (utile per verificare l’aliquota applicata dal Comune)
    • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo se l’immobile non è allacciato alle reti e di fatto non utilizzato)
    • Documentazione della quota di possesso (atto notarile, successione, ecc.)

    Caso 1 – Tizio ha una casa vacanza in un altro comune

    Scenario. Tizio abita a Milano e possiede un appartamento a Rimini (categoria A/3) con rendita catastale di 400 euro, che non affitta e usa solo d’estate per le vacanze.

    Come si applica. L’immobile si trova in un comune diverso da quello di residenza. Tizio indica il codice ‘2’ nella colonna 2 e non compila la colonna 12. L’IMU versata al Comune di Rimini sostituisce l’IRPEF: nel 730 l’immobile è inserito ma non genera imposta aggiuntiva.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘2’.
    • Colonna 12 (Casi particolari IMU): lasciare vuota.
    • Risultato: solo IMU. Nel 730 il reddito fondiario non è tassato a IRPEF.

    Caso 2 – Caio ha una seconda casa nello stesso comune dove abita

    Scenario. Caio risiede e abita in un appartamento di proprietà a Roma. Possiede anche un secondo appartamento a Roma (ereditato dai genitori), che non affitta e tiene vuoto.

    Come si applica. Entrambi gli immobili sono nello stesso comune. Per il secondo appartamento Caio indica il codice ‘2’ nella colonna 2 e il codice ‘3’ nella colonna 12. In questo caso il reddito fondiario del secondo appartamento concorre all’IRPEF nella misura del 50%: se la rendita rivalutata è 840 euro, l’imponibile IRPEF è 420 euro.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘2’.
    • Colonna 12 (Casi particolari IMU): codice ‘3’.
    • IRPEF calcolata sul 50% del reddito fondiario dell’immobile sfitta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare una casa vuota che non affitta e non uso?

    Sì. Anche gli immobili tenuti a disposizione vanno indicati nel quadro B del 730. Non dichiararli sarebbe un errore formale. In molti casi, però, l’IMU sostituisce l’IRPEF e non ci sarà imposta aggiuntiva da pagare nella dichiarazione.

    Cosa significa che l'IMU sostituisce l'IRPEF?

    Significa che, per gli immobili non affittati, l’imposta che versi al Comune (IMU) assorbe anche la quota IRPEF sul reddito fondiario. Non paghi due volte: paghi solo l’IMU. L’unica eccezione rilevante per chi ha la seconda casa nello stesso comune dell’abitazione principale: lì si paga sia l’IMU sia il 50% dell’IRPEF.

    Come faccio a sapere se la mia seconda casa è nello stesso comune della residenza?

    Confronta il codice catastale del comune dove si trova la seconda casa con quello del comune dove hai la residenza (e l’abitazione principale). Se coincidono, si applica la regola del 50% e devi indicare il codice ‘3’ nella colonna 12.

    Ho una casa che non è allacciata alla luce né all'acqua: devo dichiararla?

    Va indicata nel quadro B con il codice ‘9’ nella colonna 2. Se vuoi escluderla dall’imposizione devi allegare (o tenere a disposizione in caso di controllo) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la mancanza di allacciamenti e il non utilizzo dell’immobile.

    L'immobile a disposizione genera qualche deduzione o detrazione?

    No. Gli immobili tenuti a disposizione non danno diritto a deduzioni o detrazioni particolari. Se l’immobile si trova nello stesso comune della residenza, il 50% del reddito fondiario si aggiunge al reddito complessivo e aumenta leggermente l’imposta.

    Se l'immobile è esente da IMU (per esempio un fabbricato rurale), pago l'IRPEF?

    Sì. Se l’immobile è totalmente esente da IMU, l’IRPEF torna a essere dovuta per intero sul reddito fondiario. In quel caso nella colonna 12 indica il codice ‘1’ e l’assistenza fiscale calcolerà l’imposta.

  • Bonus verde 2026: detrazione 36% per giardini e terrazzi nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 36% delle spese di sistemazione a verde di aree scoperte private, giardini, terrazzi, impianti di irrigazione e giardini pensili.
    • Il massimale e’ 5.000 euro per unita’ immobiliare ad uso abitativo: detrazione massima recuperabile 1.800 euro.
    • La detrazione e’ divisa in 10 rate annuali di pari importo.
    • Rientrano anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
    • Per i condomini, la detrazione spetta al singolo condomino nella quota a lui imputabile, a condizione che l’abbia versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
    • I pagamenti devono essere tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito, assegni non sono ammessi per questo bonus.

    Come funziona il bonus verde: giardini e terrazzi in detrazione

    Il bonus verde e’ la detrazione IRPEF del 36% pensata per chi cura o migliora gli spazi verdi della propria abitazione. In pratica, se hai sistemato il giardino, la terrazza o il cortile privato – oppure hai fatto installare un impianto di irrigazione o realizzato un tetto verde – puoi recuperare una parte della spesa scalandola dall’IRPEF in dieci anni.

    Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione e’ 5.000 euro per unita’ immobiliare ad uso abitativo: significa che la detrazione massima che puoi ottenere e’ 1.800 euro (il 36% di 5.000). Se hai speso di piu’, l’eccedenza non conta ai fini del bonus.

    Il bonus riguarda le spese sostenute dal 2018 al 2024 per interventi su aree scoperte private di edifici esistenti. Se stai portando in dichiarazione rate di spese di quegli anni, le trovi nel quadro E con il codice ’12’ (per proprieta’ individuali) o ’13’ (per parti comuni condominiali). Attenzione: il testo delle istruzioni ufficiali indica i codici 12 e 13 per spese dal 2018 al 2024; verifica se la tua spesa rientra in quel periodo.

    Riepilogo bonus verde (quadro E, rigo E41-E43)
    Voce Importo / condizione
    Aliquota detrazione 36%
    Massimale di spesa per unita' abitativa 5.000 euro
    Detrazione massima ottenibile 1.800 euro
    Numero di rate 10 quote annuali di pari importo
    Codice colonna 2 (proprieta' individuale) '12'
    Codice colonna 2 (parti comuni condominio) '13'

    Esempio pratico

    • Caio ha sistemato il giardino della sua abitazione nel 2024: ha pagato un giardiniere per la progettazione e la posa di un impianto di irrigazione automatica, spendendo in totale 4.200 euro. Detrazione spettante: 36% di 4.200 = 1.512 euro, divisi in 10 rate da 151,20 euro. Nel 730/2026 Caio indica la rata numero 2 (le spese erano del 2024): 151,20 euro scalati dall’IRPEF. Se avesse speso 7.000 euro, avrebbe potuto detrarre solo il 36% del tetto massimo di 5.000 = 1.800 euro totali.

    Documenti necessari

    • Fatture dell’impresa o del professionista che ha eseguito i lavori
    • Bonifico bancario o postale tracciabile (con causale, codice fiscale del pagante e partita IVA del beneficiario)
    • Documentazione del progetto, se presente (per interventi di progettazione connessa ai lavori)
    • Per condomini: ricevuta del versamento al condominio e ripartizione millesimale

    Caso 1 – Terrazza di casa con giardino pensile

    Scenario. Tizio possiede un appartamento con terrazza. Nel 2024 ha fatto realizzare un giardino pensile: fornitura di substrato, piante e impianto di irrigazione a goccia. Spesa totale: 4.800 euro.

    Come si applica. I giardini pensili rientrano espressamente nel bonus verde. La spesa di 4.800 euro e’ sotto il tetto di 5.000 euro, quindi tutta e’ ammissibile. Detrazione: 36% di 4.800 = 1.728 euro in 10 rate da 172,80 euro. Nel 730/2026 Tizio dichiara la rata numero 2 (spesa 2024). Indica il codice ’12’ nella colonna 2 e l’anno 2024.

    In pratica

    • Tetto rispettato: 4.800 euro su 5.000 ammissibili.
    • Seconda rata nel 730/2026: 172,80 euro.
    • Codice ’12’ per abitazione individuale, non condominio.

    Caso 2 – Giardino condominiale

    Scenario. Sempronio vive in un condominio di 10 appartamenti. Nel 2024 il condominio ha rifatto il verde delle aree esterne: posa di prato, siepi e impianto di irrigazione. Spesa totale del condominio: 30.000 euro. A Sempronio spetta il 10% millesimale.

    Come si applica. Per le parti comuni il tetto e’ 5.000 euro per unita’ abitativa: qui il condominio ha 10 unita’, quindi il massimale complessivo e’ 50.000 euro. La spesa di 30.000 euro rientra. La quota di Sempronio e’ 10% x 30.000 = 3.000 euro. Detrazione spettante: 36% di 3.000 = 1.080 euro, in 10 rate da 108 euro. Condizione: Sempronio deve aver versato la sua quota al condominio entro la data di presentazione della dichiarazione.

    In pratica

    • Codice ’13’ per parti comuni condominiali.
    • Rata annua di Sempronio: 108 euro.
    • Il versamento al condominio deve essere avvenuto prima della presentazione del 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' il tetto massimo di spesa per il bonus verde?

    5.000 euro per unita’ immobiliare ad uso abitativo. Se hai speso di piu’, detrai comunque al massimo il 36% di 5.000 = 1.800 euro totali.

    Cosa rientra nel bonus verde?

    La sistemazione a verde di aree scoperte private (giardini, cortili, terrazze), gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. Rientrano anche le spese di progettazione e manutenzione connesse ai lavori.

    In quante rate si divide la detrazione?

    In 10 rate annuali di pari importo. Se hai sostenuto la spesa nel 2024, la prima rata era nel 730/2025 e la seconda e’ nel 730/2026.

    Devo usare il bonifico parlante?

    Si’, il pagamento deve essere effettuato con strumenti che permettano la tracciabilita’ delle operazioni: bonifico bancario o postale, carte di debito o credito. I contanti non sono ammessi.

    Spetta anche per il condominio?

    Si’. Per gli interventi sulle parti comuni esterne del condominio, ogni condomino puo’ detrarre la propria quota, a patto di aver versato la sua parte al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione.

    Il bonus verde vale anche per le spese del 2025?

    Secondo le istruzioni del 730/2026, i codici 12 e 13 si applicano a spese sostenute dal 2018 al 2024. Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, confronta le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate relative all’anno di spesa.

  • Premi di risultato nel 730 2026: imposta sostitutiva al 5%

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva al 5%: i premi di risultato da contratti collettivi aziendali o territoriali sono tassati al 5% invece che con le aliquote IRPEF ordinarie.
    • Limite base 3.000 euro lordi: la tassazione agevolata si applica fino a 3.000 euro di premio; la parte eccedente è tassata in modo ordinario.
    • Fino a 4.000 euro: se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con contratti stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti.
    • Fino a 5.000 euro nel 2025: se l’azienda distribuisce ai dipendenti una quota degli utili di almeno il 10% degli utili complessivi, il tetto sale a 5.000 euro lordi.
    • Reddito 2024 ≤ 80.000 euro: possono accedere all’agevolazione solo i lavoratori che nell’anno precedente (2024) hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.
    • Si può scegliere la tassazione ordinaria: se risulta più conveniente, il lavoratore può optare per la tassazione IRPEF ordinaria invece dell’imposta sostitutiva.

    Cosa sono i premi di risultato e come vengono tassati

    I premi di risultato sono somme aggiuntive allo stipendio erogate dalle aziende ai lavoratori dipendenti del settore privato in base al raggiungimento di obiettivi misurabili (produttività, qualità, redditività). Devono derivare da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula – senza questo deposito, l’agevolazione non si applica.

    Per il 2025, questi premi godono di una tassazione agevolata: invece di essere sommati al reddito ordinario e tassati con le aliquote IRPEF progressive (che possono arrivare al 23%, 35% o 43%), sono soggetti a una imposta sostitutiva del 5%. In concreto, su 1.000 euro di premio agevolato paghi 50 euro di imposta invece dei 230 che pagheresti con l’aliquota più bassa (23%).

    Il limite entro cui si applica questa tassazione agevolata varia: il tetto standard è 3.000 euro lordi di premio, ma può salire a 4.000 o 5.000 euro a seconda di specifiche condizioni legate all’organizzazione del lavoro in azienda. È importante sapere che solo i lavoratori che nel 2024 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro possono accedere al regime agevolato.

    Premi di risultato 2025: limiti e condizioni
    Limite agevolato Condizione richiesta Tassazione
    3.000 euro lordi Contratto collettivo aziendale o territoriale standard (codice 1 in CU punto 571) 5% imposta sostitutiva
    4.000 euro lordi Azienda con coinvolgimento paritetico lavoratori, contratti stipulati fino al 24/04/2017 ancora vigenti (codice 2) 5% imposta sostitutiva
    5.000 euro lordi Distribuzione utili d'impresa ≥ 10% degli utili complessivi (codice 3) 5% imposta sostitutiva
    Eccedenza oltre il limite Qualsiasi condizione Tassazione IRPEF ordinaria
    Reddito lavoro dipendente 2024 Soglia di accesso all'agevolazione ≤ 80.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizio lavora in un’azienda che ha stipulato un contratto aziendale standard (codice 1). Nel 2025 riceve un premio di risultato di 3.500 euro lordi. I primi 3.000 euro sono tassati al 5%: Tizio paga 150 euro di imposta sostitutiva. I restanti 500 euro sono invece tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Nel 2024 Tizio aveva percepito redditi da lavoro dipendente di 30.000 euro (ben sotto la soglia di 80.000 euro), quindi ha accesso all’agevolazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 571-602: tipologia limite, somme agevolate, imposta sostitutiva trattenuta)
    • Contratto collettivo aziendale o territoriale con ricevuta di deposito telematico
    • Modello 730/2026 – rigo C4
    • Certificazione Unica 2025 (per verificare il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente, eventuale busta paga dicembre 2024)

    Lavoratore che conferma la tassazione sostitutiva applicata dal datore

    Scenario. Caio ha ricevuto un premio di risultato di 2.500 euro lordi nel 2025. Il datore di lavoro ha già applicato l’imposta sostitutiva del 5% (125 euro trattenuti). Nel 2024 Caio aveva redditi da lavoro dipendente di 28.000 euro. Il contratto aziendale è standard (codice 1, limite 3.000 euro).

    Come si applica. Caio soddisfa tutti i requisiti: il premio è sotto il limite di 3.000 euro e il reddito 2024 è sotto 80.000 euro. L’imposta sostitutiva del 5% è stata correttamente applicata. Nel rigo C4 del 730, Caio indica i dati della Certificazione Unica e barra la colonna 8 (conferma tassazione sostitutiva). Nessun conguaglio ulteriore: l’imposta è già stata trattenuta in busta paga.

    In pratica

    • Rigo C4, colonna 1: codice 1 (limite 3.000 euro); colonna 3: 2.500 euro; colonna 4: 125 euro (ritenuta 5%).
    • Colonna 8 barrata: conferma la tassazione sostitutiva operata dal datore.

    Lavoratore che sceglie la tassazione ordinaria perché più conveniente

    Scenario. Sempronio ha ricevuto un premio di 1.800 euro assoggettato a imposta sostitutiva dal datore (90 euro trattenuti). Ma ha capito che con la sua situazione reddituale – detrazioni e oneri deducibili – la tassazione ordinaria gli converrebbe di più perché l’IRPEF netta risulterebbe inferiore.

    Come si applica. Sempronio può optare nel 730 per la tassazione ordinaria del premio: il soggetto che presta l’assistenza fiscale includerà i 1.800 euro nel reddito complessivo e calcolerà l’IRPEF ordinaria, usando i 90 euro di imposta sostitutiva già trattenuta come acconto IRPEF. Se l’IRPEF ordinaria risulta inferiore ai 90 euro, Sempronio riceverà un rimborso. Deve barrare la colonna 7 (scelta tassazione ordinaria) nel rigo C4.

    In pratica

    • La scelta tra tassazione ordinaria e sostitutiva va valutata caso per caso in base al proprio profilo reddituale.
    • Colonna 7 (tassazione ordinaria) e colonna 8 (sostitutiva) sono alternative: è obbligatorio barrarne una.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Tutti i lavoratori dipendenti possono avere la tassazione al 5% sul premio?

    No. Possono accedervi solo i lavoratori del settore privato con contratto a tempo determinato o indeterminato, il cui premio deriva da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato telematicamente. Inoltre, il reddito da lavoro dipendente del 2024 non deve superare 80.000 euro.

    Quanto posso ricevere di premio con la tassazione agevolata?

    Il limite standard è 3.000 euro lordi. Sale a 4.000 euro se l’azienda ha contratti con coinvolgimento paritetico stipulati fino al 24 aprile 2017 ancora vigenti. Sale a 5.000 euro se l’azienda distribuisce almeno il 10% degli utili complessivi ai dipendenti.

    Se ricevo premi da più datori di lavoro, come funziona il limite?

    Il limite (3.000, 4.000 o 5.000 euro) si applica in modo complessivo. Se i premi da più datori superano il limite, devi compilare più moduli del rigo C4 e assoggettare a tassazione ordinaria l’eccedenza. Chi presta l’assistenza fiscale effettua il conguaglio.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria invece del 5%?

    Sì. Se ritieni che la tassazione IRPEF ordinaria sia più favorevole (per esempio perché hai molte detrazioni), puoi barrare la colonna 7 del rigo C4. Condizione necessaria: aver percepito nel 2024 redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.

    I benefit aziendali (buoni pasto, welfare) rientrano nel limite dei premi?

    I benefit (colonna 5 del rigo C4) non sono assoggettati a imposizione entro il limite del premio agevolabile. Quelli scelti dal lavoratore sotto forma di auto aziendale, prestiti o alloggi sono invece soggetti a tassazione ordinaria e non possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva.

    Cosa succede se nel 2024 ho guadagnato più di 80.000 euro?

    Non puoi accedere all’agevolazione. Se il datore ha applicato per errore l’imposta sostitutiva, devi barrare la colonna 9 del rigo C4 (assenza requisiti) e il premio verrà tassato in modo ordinario nel 730, con il recupero della differenza d’imposta.

  • Cedolare secca 10% sul canone concordato: come funziona

    In sintesi

    • Aliquota agevolata del 10% invece del 21% per i contratti di locazione a canone concordato su immobili ad uso abitativo.
    • Comuni ammessi: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, i comuni confinanti con gli stessi, gli altri comuni capoluogo di provincia e tutti i comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
    • Accordo territoriale obbligatorio: il contratto deve rispettare gli accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini; per i contratti «non assistiti» occorre l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie.
    • Il canone escluso dall’IRPEF: scegliendo la cedolare secca il reddito non entra nel reddito complessivo e non subisce la progressività delle aliquote IRPEF.
    • Codice 8 nel quadro B: va indicato nella colonna ‘Utilizzo’ dei righi B1-B5, insieme al codice cedolare nella colonna 11.
    • Rinuncia all’aggiornamento del canone: il locatore deve comunicare al conduttore, via raccomandata, la scelta e la rinuncia ad aggiornare il canone per tutta la durata dell’opzione.

    Come funziona la cedolare secca al 10%

    La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che, se scegli di applicarla, prende il posto dell’IRPEF (e delle addizionali regionale e comunale) e anche delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. In pratica paghi un’unica percentuale sul canone, senza calcoli aggiuntivi.

    Per i contratti a canone libero l’aliquota è del 21%. Ma se il tuo contratto è a canone concordato, cioè stipulato secondo gli accordi locali tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, puoi accedere all’aliquota agevolata del 10%. Questo vale dal 2014 e si applica al periodo d’imposta 2025.

    Il risparmio è concreto: su un canone annuo di 8.000 euro, con cedolare al 21% pagheresti 1.680 euro; con quella al 10% ne pagheresti 800. Quasi la metà. Ma il requisito geografico e quello contrattuale devono essere entrambi rispettati, altrimenti si applica l’aliquota ordinaria.

    Aliquote cedolare secca a confronto
    Tipo di contratto Aliquota cedolare
    Canone libero (contratto ordinario) 21%
    Locazione breve (fino a 30 gg) – primo immobile scelto 21%
    Locazione breve (fino a 30 gg) – altri immobili 26%
    Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa 10%
    Canone concordato in comuni colpiti da calamità o sisma 2016 (zona rossa) 10%

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un appartamento a Milano che affitta con contratto a canone concordato (codice 8 nel quadro B). Il canone annuo è 7.200 euro. Con la cedolare secca al 10% l’imposta sostitutiva è 720 euro. Se invece avesse scelto la tassazione ordinaria IRPEF, il reddito avrebbe concorso al suo reddito complessivo già pari a 28.000 euro, subendo l’aliquota marginale del 35%, e avrebbe dovuto applicare lo sconto del 30% sull’imponibile: base imponibile 7.200 × 70% = 5.040 euro, imposta circa 1.764 euro. La cedolare concordata gli fa risparmiare oltre 1.000 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato con indicazione dell’accordo territoriale di riferimento
    • Attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo (per contratti ‘non assistiti’)
    • Raccomandata al conduttore con rinuncia all’aggiornamento del canone
    • Ricevuta di registrazione del contratto o codice identificativo RLI
    • Quadro B del modello 730/2026 (colonna 2 codice 8, colonna 11 codice cedolare)

    Locatore a Roma con contratto concordato regolare

    Scenario. Caio affitta un bilocale a Roma con contratto 3+2 a canone concordato, assistito dall’associazione dei proprietari. Il canone è 9.600 euro annui.

    Come si applica. Il contratto rientra nei comuni previsti (Roma è nell’elenco). Essendo ‘assistito’, Caio non ha bisogno di un’attestazione aggiuntiva. Nel quadro B indica codice 8 in colonna ‘Utilizzo’ e il codice cedolare in colonna 11. L’imposta sostitutiva sarà 9.600 × 10% = 960 euro. Il canone non si somma al suo reddito IRPEF, ma viene comunque conteggiato per calcolare le detrazioni per familiari a carico e il valore ISEE.

    In pratica

    • Codice utilizzo 8 nel quadro B, colonna 11 compilata con il codice cedolare
    • Imposta: 9.600 × 10% = 960 euro – nessun calcolo IRPEF sul canone

    Contratto concordato 'non assistito' in comune capoluogo

    Scenario. Sempronio affitta un appartamento a Bergamo (comune capoluogo) con contratto concordato, ma non si è avvalso dell’assistenza delle organizzazioni firmatarie. Vuole applicare la cedolare al 10%.

    Come si applica. Bergamo è comune capoluogo di provincia, quindi rientra nell’agevolazione. Tuttavia, trattandosi di contratto ‘non assistito’, Sempronio deve procurarsi l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale di Bergamo, che certifica la conformità del contratto all’accordo locale. Solo con quell’attestazione può applicare il 10%. Senza di essa, l’aliquota rimane al 21%.

    In pratica

    • Richiedere l’attestazione di conformità alle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale
    • Conservare l’attestazione tra i documenti giustificativi in caso di controllo

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso applicare la cedolare al 10% se abito in un piccolo comune non capoluogo?

    Solo se il tuo comune è stato individuato dal CIPE come ad alta tensione abitativa oppure è stato colpito da eventi calamitosi nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, o è interessato dal sisma 2016 con zona rossa. In caso contrario, l’aliquota agevolata non spetta.

    La cedolare secca al 10% vale anche per i contratti transitori?

    Sì. L’aliquota ridotta si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, purché siano a canone concordato e l’immobile sia ubicato nei comuni ammessi. Nel quadro B va indicato il codice 8 in colonna utilizzo.

    Se scelgo la cedolare secca, devo comunque pagare l'imposta di registro?

    No. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. È uno dei vantaggi principali di questo regime.

    Il canone concordato assoggettato a cedolare riduce il mio ISEE?

    No. Il reddito fondiario tassato a cedolare viene comunque sommato al reddito complessivo per determinare l’ISEE, le detrazioni per familiari a carico e le detrazioni per canoni di locazione.

    Posso revocare la cedolare secca e tornare alla tassazione ordinaria?

    Sì. L’opzione vale per l’intera durata del contratto, ma è revocabile. Se revochi, nella dichiarazione successiva dovrai comunicare il ritorno alla tassazione IRPEF ordinaria.

    Devo comunicare qualcosa al conduttore prima di optare per la cedolare?

    Sì. Prima di esercitare l’opzione devi comunicare al conduttore, tramite raccomandata, la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia a richiedere l’aggiornamento del canone per tutta la durata dell’opzione.

  • Affitto studenti fuori sede: detrazione 19% nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sui canoni di locazione pagati dallo studente universitario fuori sede, fino a un massimale di 2.633 euro.
    • Distanza minima 100 km e provincia diversa: l’università deve trovarsi in un comune lontano almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente e in una provincia diversa.
    • Contratti ammessi: locazioni regolate dalla legge 431/1998, contratti di ospitalità e atti di assegnazione con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, cooperative e no profit.
    • Spetta anche ai genitori: se lo studente è fiscalmente a carico, la detrazione può essere usata dal genitore che sostiene la spesa.
    • Vale anche per atenei UE e SEE: l’università può essere in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo con cui è attivo lo scambio di informazioni.

    Chi ha diritto alla detrazione e come si calcola

    Se sei uno studente universitario e paghi l’affitto in una città lontana dalla tua residenza, una parte di quella spesa abbatte l’IRPEF. La detrazione è del 19% e si applica fino a un massimale di 2.633 euro di canoni pagati nell’anno. Significa che il risparmio fiscale massimo è pari a circa 500 euro (19% × 2.633).

    Per poterne usufruire devono essere soddisfatte due condizioni sulla distanza. L’università deve essere situata in un comune distante almeno 100 chilometri dalla tua residenza e, in ogni caso, in una provincia diversa. Non basta abitare nella provincia confinante: devono essere province diverse. Se l’università è all’estero, deve trovarsi in un Paese dell’UE o dello Spazio economico europeo con cui l’Italia scambia informazioni fiscali.

    Non tutti i contratti di affitto vanno bene. La detrazione spetta sui canoni derivanti da contratti stipulati o rinnovati secondo la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (la legge che regola le locazioni abitative), oppure su canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Se invece l’affitto è un accordo informale non registrato, la detrazione non spetta.

    Requisiti e massimali in sintesi
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa detraibile 2.633 euro
    Risparmio fiscale massimo circa 500 euro
    Distanza minima dall'università 100 km e provincia diversa
    Atenei esteri ammessi UE e paesi SEE con scambio informazioni
    Rigo del 730 da E8 a E10, codice 18

    Esempio pratico

    • Tizio risiede a Napoli e frequenta l’Università di Bologna, distante oltre 500 km in una provincia diversa. Nel 2025 ha pagato canoni mensili di 500 euro per 12 mesi, per un totale di 6.000 euro. Poiché il massimale detraibile è 2.633 euro, nel 730/2026 indica 2.633 euro nel rigo E8 con codice 18. Il CAF calcola la detrazione: 19% × 2.633 = 499,27 euro sottratti dall’IRPEF. I restanti 3.367 euro di affitto non danno diritto ad ulteriore detrazione.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (in base alla L. 431/1998) o contratto di ospitalità/assegnazione con ente del diritto allo studio
    • Ricevute di pagamento del canone (bonifico bancario o altro mezzo tracciabile)
    • Certificato di iscrizione all’università o libretto universitario che attesta il corso frequentato
    • Documento che attesti la residenza del dichiarante (per verificare la distanza dall’ateneo)

    Caso 1: studente fuori regione con contratto regolare

    Scenario. Caio risiede a Palermo e si iscrive all’Università di Milano. Paga 400 euro al mese con regolare contratto 4+4 registrato. La spesa annua è 4.800 euro.

    Come si applica. La distanza tra Palermo e Milano supera di gran lunga i 100 km e le province sono diverse: il requisito geografico è rispettato. Il contratto è ai sensi della L. 431/1998, quindi ammissibile. Caio può indicare nel rigo E8 (codice 18) il massimale di 2.633 euro, poiché la spesa effettiva (4.800 euro) lo supera. La detrazione spettante è 19% × 2.633 = 499,27 euro.

    In pratica

    • Anche se hai pagato molto di più, il massimale è fisso a 2.633 euro.
    • Tieni il contratto registrato e le ricevute di bonifico: sono i documenti chiave.
    • Se presenti il 730 tramite CAF, porta copia del contratto e degli ultimi 12 bonifici.

    Caso 2: studente a carico dei genitori

    Scenario. Sempronio è iscritto all’Università di Torino ed è fiscalmente a carico dei genitori. Risiede a Bari. La madre paga il suo affitto da 350 euro al mese.

    Come si applica. Poiché Sempronio è fiscalmente a carico della madre, la detrazione può essere usufruita dalla madre nel suo 730. La distanza Bari-Torino è superiore a 100 km e le province sono diverse: il requisito geografico è soddisfatto. La madre indica nel suo rigo E8 (codice 18) la spesa sostenuta, fino al massimale di 2.633 euro. Su 4.200 euro pagati nell’anno, la detrazione massima è 19% × 2.633 = 499,27 euro.

    In pratica

    • La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa se lo studente è a carico.
    • Il contratto può essere intestato allo studente: non è necessario che sia intestato al genitore.
    • Verificare che lo studente sia effettivamente fiscalmente a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro se under 24).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso detrarre sull'affitto da studente fuori sede?

    Il 19% sull’importo dei canoni pagati nell’anno, fino a un massimale di 2.633 euro. Il risparmio fiscale massimo è quindi circa 500 euro (19% × 2.633).

    Che distanza deve esserci tra casa e università?

    L’università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente e in una provincia diversa. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

    Vale anche se l'università è all'estero?

    Sì, a condizione che si trovi in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo con cui è attivo lo scambio di informazioni fiscali con l’Italia.

    Che tipo di contratto di affitto è necessario?

    Contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 (il normale contratto d’affitto registrato), oppure contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, no profit e cooperative.

    Se l'affitto è intestato allo studente ma lo paga il genitore, chi detrae?

    Se lo studente è fiscalmente a carico del genitore, la detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa, anche se il contratto è intestato allo studente.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nei righi da E8 a E10 con il codice 18. Se il datore di lavoro ha già considerato la spesa nella Certificazione Unica (punti 341-352 con codice 18), l’importo va comunque riportato nel 730.

    Vedi anche: Contributo affitto studenti fuori sede, Detrazione affitto lavoratori trasferiti, Risoluzione e proroga dell’affitto, Registrare un contratto di affitto, IVA sulle locazioni e Locazione immobili commerciali e strumentali.

  • Art. 135 DPR 230/2000 – Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto

    Art. 135 DPR 230/2000 – Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del vitto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13, devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.

    2. Finchè non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.

    3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli elettrici.

  • Articolo 1 L. 219/2017: Consenso informato

    Art. 1 L. 219/2017 – Consenso informato

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

    2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

    3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

    4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

    5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

    6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

    7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

    8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

    9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

    10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

    11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

  • Esonero contributivo donne nella ZES 2026: requisiti e importo, esempio

    In sintesi

    • Esonero parziale contributivo per datori di lavoro privati, escluso INAIL
    • Finalita’ esplicita: favorire pari opportunita’ per lavoratrici svantaggiate
    • ZES unica del Mezzogiorno espressamente citata tra le finalita’ dell’esonero
    • Durata massima: ventiquattro mesi dall’assunzione o dalla trasformazione
    • Categorie e procedure: rinviate a decreto attuativo ancora non pubblicato

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 153 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) destina risorse – 154 milioni per il 2026 – per un esonero parziale dai contributi previdenziali dei datori di lavoro privati (escluso INAIL), per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni, entro il 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale. La durata massima e’ di 24 mesi. Il perimetro delle lavoratrici svantaggiate e della ZES unica e’ rinviato a decreto attuativo non ancora pubblicato.

    Approfondimento normativo completo: Comma 153 LB 2026: esonero contributivo giovani, donne, ZES unica.

    L'esonero per lavoratrici svantaggiate e ZES unica: cosa prevede la norma

    Il comma 153 della legge di bilancio 2026 individua tre distinte finalita’ per l’esonero contributivo: l’occupazione giovanile stabile, le pari opportunita’ nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, e lo sviluppo occupazionale della ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse stanziate costituiscono un limite di spesa, il che significa che l’accesso all’agevolazione potra’ essere contingentato in base all’ordine di presentazione delle domande o ad altri criteri definiti dal decreto attuativo.

    La norma non definisce autonomamente il significato di ‘lavoratrice svantaggiata’: questa categoria richiamitera’ probabilmente la definizione gia’ in uso in altri provvedimenti di incentivo occupazionale (es. regolamento UE sugli aiuti di Stato all’occupazione), ma il decreto attuativo dovra’ stabilirlo con precisione. Analogamente, per la ZES unica, la norma indica l’obiettivo di ridurre i divari territoriali ma non fissa la misura specifica dell’esonero ne’ esclude che possa essere soggetto ad autorizzazione europea in materia di aiuti di Stato.

    Per il datore di lavoro che opera nel Mezzogiorno o che intende assumere personale femminile potenzialmente in condizione di svantaggio, il comma 153 rappresenta un segnale positivo da parte del legislatore. Tuttavia, senza il decreto attuativo non e’ possibile determinare l’entita’ dell’esonero, le condizioni documentali richieste e le procedure di accesso: la pianificazione delle assunzioni deve tenere conto di questa incertezza normativa.

    Requisiti e adempimenti principali

    • Essere datore di lavoro privato (escluso il settore pubblico)
    • Assumere o trasformare in tempo indeterminato personale non dirigenziale entro il 31 dicembre 2026
    • La lavoratrice deve rientrare nella definizione di ‘svantaggiata’ del decreto attuativo
    • Per la ZES: verificare che la struttura produttiva rientri nel perimetro geografico della ZES unica
    • Attendere il decreto attuativo per procedure di domanda e codici UNIEMENS specifici

    Caso 1: Tizio, imprenditore che assume una donna disoccupata di lungo periodo

    Scenario. Tizio gestisce una piccola manifattura tessile in Campania, territorio incluso nella ZES unica. Nel marzo 2026 intende assumere con contratto a tempo indeterminato una donna di 45 anni, disoccupata da oltre dodici mesi, con retribuzione lorda mensile di 1.600 euro. La sua impresa e’ privata e non ha particolari limitazioni dimensionali. Vuole capire se puo’ beneficiare dell’esonero previsto dal comma 153 della legge di bilancio 2026 sia per la ZES sia per la categoria delle lavoratrici svantaggiate.

    Come si legge in pratica. La lavoratrice potrebbe rientrare in due delle finalita’ esplicitate dal comma 153: quella relativa alle lavoratrici svantaggiate e quella legata alla ZES unica del Mezzogiorno. Se il decreto attuativo confermasse entrambe le condizioni, Tizio potrebbe beneficiare dell’esonero parziale per un massimo di ventiquattro mesi a decorrere dall’assunzione. La misura esatta dell’esonero – percentuale sui contributi datoriali – non e’ determinabile prima del decreto. Tizio deve monitorarne la pubblicazione e preparare la documentazione che attesti lo stato di disoccupazione della lavoratrice e la localizzazione dell’unita’ produttiva nella ZES.

    Riepilogo Caso 1

    • Lavoratrice: donna 45 anni, disoccupata da oltre 12 mesi (potenzialmente svantaggiata)
    • Ubicazione: ZES unica Mezzogiorno (Campania)
    • Durata massima esonero: ventiquattro mesi
    • Contributi esclusi: premi e contributi INAIL restano dovuti
    • Documento da preparare: prova dello stato di disoccupazione e localizzazione ZES

    Caso 2: Caia, HR manager di una SRL siciliana che trasforma un contratto

    Scenario. Caia gestisce le risorse umane di una SRL con sede in Sicilia, territorio della ZES unica. La societa’ ha in forza una collaboratrice con contratto a tempo determinato, retribuzione lorda mensile 2.000 euro. Nel novembre 2026 la SRL intende trasformare il contratto in tempo indeterminato. Caia verifica se la trasformazione possa beneficiare dell’esonero del comma 153 e per quale durata.

    Come si legge in pratica. La trasformazione da tempo determinato a indeterminato e’ espressamente inclusa nel comma 153, che la affianca all’assunzione diretta. Per la componente ZES unica, l’eventuale beneficio dipende dalle condizioni definite dal decreto attuativo e da un’eventuale autorizzazione europea in materia di aiuti di Stato. La durata massima dell’esonero parziale sarebbe ventiquattro mesi dalla data di trasformazione. Caia deve verificare che la collaboratrice rientri nelle categorie destinatarie e attendere le istruzioni operative prima di procedere con le denunce UNIEMENS specifiche per questo tipo di agevolazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Operazione: trasformazione da determinato a indeterminato (novembre 2026)
    • Ubicazione: ZES unica Mezzogiorno (Sicilia)
    • Retribuzione lorda mensile: 2.000 euro (esempio)
    • Durata massima esonero: ventiquattro mesi dalla trasformazione
    • Attenzione: possibile autorizzazione UE per la componente ZES aiuti di Stato

    Caso 3: Sempronio, imprenditore al Nord che assume una donna svantaggiata

    Scenario. Sempronio ha un’impresa di logistica con sede in Lombardia, fuori dalla ZES unica. Nel settembre 2026 intende assumere con contratto a tempo indeterminato una donna di 32 anni con difficolta’ di reinserimento lavorativo dopo un lungo periodo di inattivita’, retribuzione lorda mensile 1.900 euro. Si chiede se, senza operare nella ZES, possa comunque beneficiare dell’esonero del comma 153 della legge di bilancio 2026 per la componente ‘lavoratrici svantaggiate’.

    Come si legge in pratica. Il comma 153 cita le lavoratrici svantaggiate e la ZES unica come finalita’ distinte: non e’ quindi necessario operare nel Mezzogiorno per accedere alla componente relativa alle pari opportunita’ nel mercato del lavoro. Se il decreto attuativo definira’ la categoria in modo da includere la lavoratrice di Sempronio, l’esonero parziale potrebbe applicarsi per ventiquattro mesi. Sempronio deve pero’ attendere il decreto per conoscere la definizione operativa di ‘lavoratrice svantaggiata’ e le condizioni documentali da soddisfare, che potrebbero includere periodi minimi di inattivita’ o altri requisiti specifici.

    Riepilogo Caso 3

    • Ubicazione: Lombardia – fuori ZES unica
    • Categoria rilevante: lavoratrice svantaggiata (pari opportunita’)
    • Retribuzione lorda mensile: 1.900 euro (esempio)
    • Durata massima esonero: ventiquattro mesi dall’assunzione
    • Definizione ‘lavoratrice svantaggiata’: da confermare con decreto attuativo

    Quando conviene una verifica

    Il decreto attuativo del comma 153 e’ atteso per definire categorie e procedure: pianifica l’assunzione con il supporto di un esperto. Parla con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'lavoratrice svantaggiata' nel comma 153 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 153 non fornisce una definizione autonoma di ‘lavoratrice svantaggiata’: la norma si limita a indicare come finalita’ ‘favorire le pari opportunita’ nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate’, rinviando al decreto attuativo la definizione delle categorie ammissibili. In analoghi incentivi del passato, la categoria ha fatto riferimento a profili quali la disoccupazione di lunga durata, l’eta’ anagrafica o la condizione di inattivita’, spesso richiamando le definizioni dei regolamenti europei sugli aiuti di Stato: attendere il decreto e’ indispensabile per confermare l’accesso.

    Le aziende del Nord possono accedere all'esonero del comma 153 per le lavoratrici svantaggiate?

    Si’, in linea di principio. Il comma 153 distingue la finalita’ ZES unica da quella relativa alle lavoratrici svantaggiate: quest’ultima non e’ geograficamente limitata al Mezzogiorno. Un datore di lavoro privato ubicato in qualsiasi regione italiana potrebbe accedere all’esonero per la componente delle pari opportunita’, a condizione che la lavoratrice rientri nella definizione che sara’ fornita dal decreto attuativo. La componente ZES unica, invece, richiede una struttura produttiva nel perimetro della ZES unica del Mezzogiorno.

    L'esonero del comma 153 per la ZES unica richiede autorizzazione europea?

    Il testo del comma 153 segnala questa possibilita’: la norma prevede la finalita’ di sostenere la ZES unica e di ridurre i divari territoriali, profili che in sede europea possono configurare un regime di aiuti di Stato soggetto a notifica o autorizzazione della Commissione europea. Il decreto attuativo dovra’ chiarire se sia richiesta un’autorizzazione preventiva e, in tale caso, l’operativita’ dell’esonero per la componente ZES potrebbe essere posticipata rispetto all’entrata in vigore del decreto stesso.

    Qual e' la durata dell'esonero contributivo per donne e ZES previsto dal comma 153?

    Il comma 153 fissa una durata massima di ventiquattro mesi per l’esonero parziale, decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato. Non e’ prevista nella norma una durata differenziata per le diverse categorie di beneficiari (giovani, lavoratrici svantaggiate, ZES): il limite di ventiquattro mesi si applica uniformemente, fermo restando che il decreto attuativo potrebbe eventualmente articolarne l’applicazione.

    I contributi INAIL sono esonerabile nell'ambito del comma 153?

    No. Il comma 153 esclude espressamente i premi e contributi dovuti all’INAIL: questi restano integralmente a carico del datore di lavoro. L’esonero parziale riguarda unicamente la quota dei contributi previdenziali dovuta dal datore di lavoro privato, ovvero la componente INPS (o delle casse equivalenti), calcolata sulla retribuzione imponibile del lavoratore. Il datore di lavoro deve quindi continuare a versare regolarmente i premi assicurativi INAIL senza alcuna riduzione.