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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Che cos'è l'IVIE e quando si paga

L’IVIE — Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero — è un tributo che colpisce le persone fisiche residenti in Italia che posseggono immobili fuori dal territorio italiano: case, appartamenti, terreni, pertinenze. Non è un’imposta sui redditi prodotti dall’immobile, ma sul valore del bene stesso, un po’ come l’IMU applicata agli immobili in Italia.

L’IVIE si liquida compilando il quadro W del modello 730/2026 (corrispondente al quadro RW del Modello Redditi PF). Nella colonna 11 si indica il numero di mesi di possesso nel 2025, contando solo i mesi durante i quali si è stati proprietari per almeno 15 giorni. Se si possiede l’immobile per quota, l’imposta si calcola proporzionalmente alla quota di possesso.

Per determinare la base imponibile — cioè il valore su cui si applica l’imposta — si usano criteri diversi a seconda dello Stato in cui si trova l’immobile. Il criterio del valore catastale (codice 5) si usa, ad esempio, per gli immobili in Paesi che hanno sistemi simili a quello italiano. In alternativa si usano il valore di mercato, il costo d’acquisto o il valore dichiarato nella successione. Il criterio applicabile va indicato nella colonna 6 del quadro W.

Quadro W — Colonne chiave per l'IVIE
Colonna Cosa indicare
Colonna 6 — Criterio di determinazione del valore Codice 1 valore di mercato, 2 valore nominale, 3 valore di rimborso, 4 costo d'acquisto, 5 valore catastale, 6 valore da dichiarazione di successione
Colonna 7 — Valore iniziale Valore dell'immobile al 1° gennaio 2025 o al primo giorno di detenzione
Colonna 8 — Valore finale Valore al 31 dicembre 2025 o al termine del possesso
Colonna 11 — Mesi IVIE Numero di mesi di possesso nel 2025 (conta solo i mesi con almeno 15 giorni)
Colonna 12 — Credito d'imposta Imposta patrimoniale già versata all'estero (non superiore all'IVIE dovuta)
Colonna 13 — Detrazioni IVIE 200 euro rapportati al periodo di utilizzo come abitazione principale

Esempio pratico

  • Tizio possiede in Francia, da solo, un appartamento che usa come seconda casa. Il valore dell’immobile al 1° gennaio 2025 era 120.000 euro. Ha posseduto l’appartamento per tutto il 2025 (12 mesi interi). Non ha pagato alcuna imposta patrimoniale in Francia su quell’immobile e non lo ha usato come abitazione principale. Nel quadro W indicherà: colonna 7 = 120.000, colonna 8 = 120.000, colonna 11 = 12, colonna 12 = 0, colonna 13 = vuoto. L’IVIE si calcola applicando l’aliquota stabilita dalla legge sul valore dell’immobile, in proporzione alla quota di possesso (100%) e ai mesi (12/12).

Documenti necessari

  • Atto di acquisto o rogito notarile dell’immobile estero (per ricavare il costo d’acquisto come base imponibile alternativa)
  • Estratto del registro immobiliare estero o documento catastale estero (per il valore catastale, se disponibile)
  • Dichiarazione di successione estera (se l’immobile è stato ereditato)
  • Ricevute delle imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero nel 2025 (per il credito d’imposta)
  • Certificazione attestante il periodo di utilizzo come abitazione principale (per la detrazione di 200 euro)

Caso 1 — Immobile estero adibito ad abitazione principale per metà anno

Scenario. Caio ha un appartamento a Barcellona che ha utilizzato come abitazione principale da gennaio a giugno 2025 (6 mesi), poi l’ha affittato. L’IVIE è dovuta su tutto l’anno, ma ha diritto alla detrazione.

Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che la detrazione di 200 euro spetti in proporzione al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Caio ha usato l’appartamento come abitazione principale per 6 mesi su 12, quindi la detrazione spettante è 200 euro × (6/12) = 100 euro. Questa detrazione va indicata nella colonna 13 del quadro W. Se l’immobile fosse cointestato con un’altra persona, la detrazione spetterebbe a ciascun proprietario in proporzione alla propria quota.

In pratica

  • La detrazione da 200 euro si calcola in proporzione ai mesi (o giorni) di utilizzo come abitazione principale.
  • Indicare il risultato proporzionale nella colonna 13 del quadro W.
  • Nel quadro D, rigo D4 con codice 8, il reddito dell’immobile non locato per il quale è dovuta l’IVIE non è assoggettato a IRPEF.

Caso 2 — Immobile ereditato all'estero con imposta già pagata nello Stato estero

Scenario. Sempronio ha ereditato nel 2023 un appartamento in Germania. Nel 2025 ha pagato in Germania un’imposta patrimoniale sull’immobile pari a 800 euro. Deve pagare anche l’IVIE in Italia?

Come si applica. Sì: l’IVIE è dovuta anche quando si è già pagata un’imposta patrimoniale all’estero, ma in questo caso si ha diritto a un credito d’imposta. Il credito è pari all’imposta patrimoniale versata in Germania, ma non può superare l’ammontare dell’IVIE dovuta in Italia. Se ad esempio l’IVIE calcolata fosse 600 euro, Sempronio potrebbe scomputare al massimo 600 euro (non tutti gli 800 pagati in Germania). Il credito va indicato nella colonna 12 del quadro W.

In pratica

  • Il credito d’imposta per imposte patrimoniali estere si inserisce nella colonna 12 del quadro W.
  • L’importo detraibile non può superare l’IVIE effettivamente dovuta in Italia.
  • Conservare le ricevute di pagamento delle imposte estere come documentazione di supporto.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Devo pagare l'IVIE se l'immobile all'estero è già tassato nel Paese in cui si trova?

Sì, l’IVIE è comunque dovuta, ma puoi sottrarre dall’imposta italiana le imposte patrimoniali già pagate all’estero. Il credito d’imposta non può però essere superiore all’IVIE dovuta in Italia.

Come si determina il valore dell'immobile per calcolare l'IVIE?

Il criterio dipende dal Paese. Si possono usare: il valore catastale (dove esiste un sistema simile all’italiano), il valore di mercato, il costo d’acquisto o il valore dichiarato in atti ufficiali come la successione. Il codice del criterio usato va indicato nella colonna 6 del quadro W.

Devo compilare il quadro W anche se l'immobile estero non ha prodotto redditi nel 2025?

Sì. Le istruzioni chiariscono che gli investimenti vanno indicati ‘indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta’. L’obbligo di monitoraggio è autonomo rispetto alla produzione di reddito.

L'IVIE si paga anche se l'immobile estero è la mia unica casa?

Sì, l’IVIE è dovuta anche sull’abitazione principale all’estero, ma in questo caso hai diritto a detrarre 200 euro (in proporzione ai mesi di utilizzo). Inoltre, nel quadro D il reddito dell’immobile non è assoggettato a IRPEF (rigo D4 codice 8).

Gli acconti IVIE versati nel 2025 dove vanno indicati?

Nel rigo W7, colonna 4 (Acconti versati), indicando gli importi versati con F24 usando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) con anno di riferimento 2025.

L'IVIE si deve dichiarare se ho venduto l'immobile estero nel corso del 2025?

Sì. L’obbligo di compilare il quadro W sussiste anche per gli immobili che non si possiedono più al 31 dicembre, se li si è detenuti per qualsiasi periodo durante il 2025. Il numero di mesi da indicare nella colonna 11 sarà pari ai mesi effettivi di possesso.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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