Autore: Andrea Marton

  • Detrazione spese veterinarie 2026 nel 730: tetto e franchigia

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese veterinarie sostenute nel 2025.
    • Il tetto massimo è 550 euro: non puoi indicare di più nel 730.
    • C’è una franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola solo sulla parte eccedente.
    • Il risparmio fiscale massimo teorico è 79,99 euro (19% di 421 euro, cioè 550 meno 129,11).
    • Sono ammessi solo gli animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
    • Il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Come funziona la detrazione per le spese veterinarie

    Se nel 2025 hai portato il tuo cane o gatto dal veterinario, una parte di quelle spese può ridurre le tasse che paghi. La detrazione è del 19%, ma funziona in modo leggermente diverso rispetto ad altre: c’è sia un tetto massimo che una franchigia, cioè una parte di spesa che resta sempre a tuo carico.

    La franchigia è di 129,11 euro. Questo significa che le prime 129,11 euro di spesa veterinaria non danno diritto ad alcuna detrazione. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte che supera quella soglia. Il tetto massimo indicabile nel 730 è invece 550 euro: anche se hai speso di più, puoi portare al massimo 550 euro. In pratica, la base su cui calcoli il 19% è al massimo 550 – 129,11 = 420,89 euro, arrotondati a 421 euro, con un risparmio massimo di circa 79,99 euro.

    La detrazione vale per gli animali legalmente detenuti per compagnia o per la pratica sportiva. Rientrano quindi cani e gatti da compagnia, cavalli da sport, e in generale gli animali domestici regolarmente detenuti. Non rientrano invece gli animali allevati a scopo commerciale o da reddito.

    Come per tutte le detrazioni del 19%, il pagamento deve essere tracciabile: non si può pagare in contanti e poi detrarre. Sono ammessi bonifici, carte di debito e di credito, bancomat e altri mezzi elettronici.

    Riepilogo detrazione spese veterinarie
    Voce Importo
    Aliquota di detrazione 19%
    Tetto massimo indicabile 550,00 euro
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro
    Base massima su cui si calcola il 19% 420,89 euro (cioè 550 – 129,11)
    Risparmio fiscale massimo circa 79,99 euro
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice 29

    Esempio pratico

    • Tizio ha speso nel 2025 600 euro dal veterinario per il suo cane. Nel 730 indica 550 euro (il tetto massimo). Chi presta assistenza fiscale (CAF o commercialista) calcola la detrazione del 19% solo sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro: 550 – 129,11 = 420,89 euro. Il 19% di 420,89 euro vale circa 79,97 euro di risparmio fiscale. Se Tizio avesse speso invece 200 euro, indicherebbe 200 euro, e la detrazione sarebbe calcolata su 200 – 129,11 = 70,89 euro, pari a circa 13,47 euro di risparmio.

    Documenti necessari

    • Fattura del veterinario intestata al contribuente
    • Scontrino fiscale o ricevuta per farmaci veterinari prescritti
    • Estratto conto o ricevuta che prova il pagamento tracciabile
    • Documentazione che attesti la legale detenzione dell’animale (libretto sanitario, microchip, ecc.)

    Caio porta il gatto dal veterinario per una visita e cure

    Scenario. Caio ha un gatto e nel 2025 ha sostenuto spese veterinarie per 320 euro (visite, analisi e farmaci prescritti), pagati con carta di credito.

    Come si applica. Caio indica nel 730 il totale di 320 euro (sotto il tetto di 550). La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente la franchigia: 320 – 129,11 = 190,89 euro. Il 19% di 190,89 euro vale circa 36,27 euro di risparmio fiscale.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 320 euro
    • Il CAF sottrae automaticamente la franchigia di 129,11 euro
    • Risparmio fiscale: circa 36,27 euro (19% di 190,89)

    Tizio ha spese veterinarie superiori al tetto

    Scenario. Tizio ha un cane che si è fatto male: visita, radiografie, intervento chirurgico e farmaci per un totale di 900 euro, pagati con bonifici.

    Come si applica. Tizio può indicare nel 730 al massimo 550 euro, anche se ha speso 900. La detrazione del 19% si calcola su 550 – 129,11 = 420,89 euro, cioè circa 79,97 euro di risparmio. I restanti 350 euro di spesa (900 – 550) non danno diritto ad alcuna detrazione.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 550 euro (non 900)
    • La parte eccedente il tetto non è mai detraibile
    • Risparmio fiscale massimo: circa 79,99 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali animali danno diritto alla detrazione veterinaria?

    Gli animali legalmente detenuti per compagnia (cani, gatti, ecc.) o per la pratica sportiva (ad esempio cavalli da equitazione). Non sono ammessi gli animali allevati per scopi commerciali o di reddito.

    Qual è il risparmio massimo con la detrazione veterinaria?

    Il risparmio fiscale massimo è di circa 79,99 euro: è il 19% della differenza tra il tetto di 550 euro e la franchigia di 129,11 euro.

    Se ho speso meno di 129,11 euro dal veterinario, posso detrarre qualcosa?

    No. La franchigia di 129,11 euro è la parte che resta sempre a tuo carico. Se la spesa non supera quella soglia, non c’è nulla da detrarre.

    Rientrano i farmaci veterinari?

    Sì, i farmaci prescritti dal veterinario rientrano nelle spese detraibili, a condizione di avere la fattura o lo scontrino fiscale e di aver pagato in modo tracciabile.

    Posso detrarre le spese veterinarie di animali non miei?

    La detrazione spetta per gli animali legalmente detenuti dal contribuente. Non è prevista una possibilità di detrarre spese per animali intestati ad altri soggetti.

    Dove si indicano le spese veterinarie nel 730?

    Nei righi da E8 a E10, con il codice 29. L’importo massimo indicabile è 550 euro anche se la spesa reale è superiore.

    Vedi anche: Spese veterinarie, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie e Spese mediche oltre 15.493 euro.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Supporto Formazione e Lavoro (SFL) 2026: a chi spetta, importo e domanda (esempio)

    In sintesi

    • L’SFL è il sostegno erogato dall’INPS ai soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione, orientamento e politiche attive.
    • È una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti tramite la piattaforma SIISL.
    • La novità del comma 158 riguarda la durata: 18 mesi iniziali, poi rinnovi di 12 mesi ciascuno previa nuova domanda.
    • Rispetto al passato (di fatto 12 mesi più un solo rinnovo) la misura diventa rinnovabile più volte.
    • La disciplina di base resta negli artt. 12 (requisiti), 13 (importi) e 3 (durata) del D.L. 48/2023.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica la durata del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), introdotto dal D.L. 48/2023 («Decreto Lavoro»): erogazione iniziale fino a 18 mesi, primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda, e ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda.

    Approfondimento normativo completo: Comma 158 LB 2026: rinnovo Supporto Formazione e Lavoro (SFL).

    Cos'è l'SFL e cosa cambia con il comma 158

    Il Supporto Formazione e Lavoro è una delle due misure introdotte dal D.L. 48/2023 (insieme all’Assegno di Inclusione) per sostituire il vecchio Reddito di cittadinanza. È rivolto a chi, pur in condizione di fragilità economica, è attivabile al lavoro: soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.

    Si tratta di una misura attivante in senso stretto: l’erogazione è condizionata alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti attraverso la piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro. Non è quindi un sostegno passivo, ma uno strumento legato a un patto di attivazione.

    Il comma 158 interviene sulla durata (art. 3, comma 2, del D.L. 48/2023), prevedendo tre regimi: erogazione iniziale per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi; primo rinnovo per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda; rinnovi successivi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda. Rispetto alla disciplina previgente, che limitava di fatto la misura a 12 mesi più un solo rinnovo, la novità sostanziale è la rinnovabilità ripetuta del beneficio.

    Requisiti e adempimenti da verificare

    • L’età compresa tra 18 e 59 anni e la condizione economica richiesta dall’art. 12 del D.L. 48/2023.
    • L’iscrizione e l’attivazione sulla piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro.
    • L’effettiva partecipazione ai percorsi: l’SFL è condizionato all’attivazione, pena la decadenza.
    • I termini per la nuova domanda in occasione dei rinnovi (iniziale 18 mesi, poi 12+12…).
    • L’importo mensile del sostegno è pari a 500 euro (art. 13 D.L. 48/2023 e succ. adeguamenti), erogato per l’intera durata di fruizione, compresi i periodi di rinnovo introdotti dal comma 158 LB 2026.

    Caso 1 – Tizio, 35 anni, in percorso di formazione

    Scenario. Tizio ha 35 anni, è disoccupato e viene inserito in un percorso di qualificazione professionale. Vuole sapere per quanto tempo può contare sull’SFL.

    Come si legge in pratica. Con il comma 158, Tizio può ricevere l’SFL per un periodo iniziale fino a 18 mesi, a condizione di partecipare effettivamente al percorso tramite SIISL. Alla scadenza, presentando una nuova domanda, può ottenere un rinnovo di 12 mesi e, in seguito, ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno.

    In pratica

    • Erogazione iniziale fino a 18 mesi.
    • Rinnovi di 12 mesi ciascuno, previa nuova domanda.
    • Beneficio condizionato alla partecipazione effettiva (SIISL).

    Caso 2 – Caia confronta vecchia e nuova durata

    Scenario. Caia aveva già percepito l’SFL in passato per 12 mesi e ricorda un solo rinnovo. Si chiede se ora le regole consentano di più.

    Come si legge in pratica. Sì. Nel regime previgente la misura era di fatto limitata a 12 mesi più un solo rinnovo di 12. Con il comma 158 l’erogazione iniziale arriva a 18 mesi e i rinnovi di 12 mesi possono ripetersi più volte, sempre previa nuova domanda e nel rispetto delle condizioni di attivazione.

    Confronto

    • Prima: 12 mesi + un solo rinnovo di 12.
    • Dal 2026: 18 mesi iniziali + rinnovi ripetuti di 12.
    • Sempre subordinato a nuova domanda e attivazione.

    Caso 3 – Sempronio interrompe il percorso

    Scenario. Sempronio percepisce l’SFL ma smette di partecipare alle attività di formazione e orientamento.

    Come si legge in pratica. L’SFL è una misura attivante: l’erogazione è condizionata alla partecipazione effettiva ai percorsi. L’interruzione ingiustificata espone al rischio di decadenza dal beneficio. Per non perderlo, Sempronio deve mantenere gli impegni del patto di attivazione gestito tramite SIISL e i servizi per il lavoro.

    Attenzione

    • Beneficio legato alla partecipazione effettiva ai percorsi.
    • L’interruzione ingiustificata può comportare decadenza.
    • Gli obblighi passano dalla piattaforma SIISL.

    Quando conviene una verifica

    Per orientarti tra requisiti, domanda e percorsi di attivazione può essere utile il supporto di un patronato o di un consulente del lavoro: trova un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quanto dura l'SFL con le regole 2026?

    Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 prevede un’erogazione iniziale fino a 18 mesi, un primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda e ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda.

    Chi può chiedere il Supporto Formazione e Lavoro?

    I soggetti tra 18 e 59 anni in possesso dei requisiti dell’art. 12 del D.L. 48/2023, inseriti in percorsi di formazione, qualificazione, orientamento e politiche attive, attivati tramite la piattaforma SIISL.

    L'SFL è compatibile con l'Assegno di Inclusione?

    SFL e Assegno di Inclusione sono le due misure introdotte dal D.L. 48/2023 con presupposti diversi (attivabilità al lavoro per l’SFL). La compatibilità nel singolo caso va verificata con l’INPS e i servizi competenti.

    Cosa succede se non partecipo ai percorsi?

    L’SFL è una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva. L’interruzione ingiustificata può comportare la decadenza dal sostegno.

    Come si presenta la domanda di rinnovo?

    Ogni rinnovo (di 12 mesi) richiede una nuova domanda. Le modalità e i termini operativi sono definiti dalle istruzioni dell’INPS e dalla gestione tramite SIISL.

  • Chi può presentare il 730 2026 e chi è esonerato dalla dichiarazione

    In sintesi

    • Possono usare il 730: lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi assimilati, soci di cooperative, sacerdoti, parlamentari e altre categorie specifiche.
    • Esonero senza limite di reddito: chi possiede solo redditi da lavoro dipendente o pensione da un unico sostituto, senza addizionali dovute, è esonerato dalla dichiarazione.
    • Esonero con limite di reddito: dipendente o assimilato con reddito fino a 8.500 euro, pensionato fino a 8.500 euro, pensionato con terreni fino a 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni).
    • Condizione generale di esonero: imposta netta non superiore a 10,33 euro (dopo detrazioni e ritenute).
    • Non possono usare il 730: contribuenti con redditi d’impresa, partita IVA, non residenti in Italia nel 2025/2026, obbligati a presentare IVA o IRAP.
    • Conviene presentarlo anche in esonero: per dichiarare spese detraibili, fruire di deduzioni o recuperare crediti da dichiarazioni precedenti.

    Chi può e chi non può presentare il Modello 730/2026

    Il Modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 e può essere utilizzato da una platea ampia di contribuenti. Tuttavia, non è uno strumento universale: alcune categorie sono obbligate a usare il Modello REDDITI Persone Fisiche, mentre altre sono del tutto esonerate dall’obbligo di presentare qualsiasi dichiarazione.

    Possono utilizzare il Modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2026 sono pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani all’estero con retribuzione convenzionale), percettori di indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (es. cassa integrazione, indennità di mobilità), soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di piccola pesca, sacerdoti della Chiesa cattolica, giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive, persone impegnate in lavori socialmente utili, lavoratori a tempo determinato inferiore all’anno e personale scolastico a tempo determinato con contratto almeno settembre 2025-giugno 2026.

    Non possono invece presentare il 730 coloro che nel 2025 hanno percepito redditi d’impresa (anche in forma di partecipazione), redditi di lavoro autonomo che richiedono la partita IVA, redditi da ‘trust’ come beneficiari, o coloro che devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP o Mod. 770. Sono esclusi anche i contribuenti non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026.

    Il contribuente ha diritto a presentare il 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (730 senza sostituto), sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. In questo caso, in caso di credito il rimborso è erogato dall’Agenzia delle Entrate; in caso di debito il pagamento avviene tramite modello F24.

    Casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi 2026
    Tipo di reddito Limite di reddito Condizioni
    Solo lavoro dipendente o pensione (unico sostituto) Nessuno Detrazioni per familiari spettanti, nessuna addizionale dovuta
    Terreni e/o fabbricati (incl. abitazione principale) 500 euro Nessuna condizione aggiuntiva
    Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie 8.500 euro Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
    Pensione + altre tipologie di reddito 8.500 euro Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni; detrazioni familiari spettanti
    Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni) Stesse condizioni del rigo precedente
    Redditi assimilati e altri senza rapporto al periodo di lavoro 5.500 euro Es. attivita' libero-professionale intramuraria SSN, occasionali
    Compensi da bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche 30.658,28 euro Finalita' dilettantistiche
    Compensi da attivita' sportive dilettantistiche o sportivi under 23 15.000 euro Settore dilettantismo o professionismo under 23
    Condizione generale Imposta netta non superiore a 10,33 euro Contribuente non obbligato alla tenuta scritture contabili

    Esempio pratico

    • Sempronio, pensionato, ha percepito nel 2025 una pensione di 8.200 euro e possiede un piccolo appezzamento di terreno con reddito di 120 euro. Il totale e’ inferiore a 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni), quindi Sempronio e’ esonerato dalla dichiarazione. Tuttavia, avendo sostenuto spese mediche non presenti nel 730 precompilato, decide comunque di presentarlo per recuperare la detrazione spettante. La presentazione facoltativa in caso di esonero e’ espressamente consentita dalle istruzioni AdE.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto d’imposta
    • Documentazione dei redditi percepiti (pensione, redditi fondiari, assegni periodici)
    • Attestazione delle detrazioni per familiari a carico gia’ riconosciute dal sostituto
    • Documentazione degli oneri detraibili o deducibili eventualmente da dichiarare
    • Modello F24 per il pagamento di eventuali importi a debito (solo in caso di 730 senza sostituto)

    Caso 1: Tizio, dipendente con reddito basso e piu' fonti

    Scenario. Tizio lavora a tempo determinato per 9 mesi e ha percepito un reddito complessivo di 7.800 euro nel 2025, piu’ un piccolo reddito da locazione breve. Si chiede se deve presentare la dichiarazione.

    Come si applica. Tizio non rientra nell’esonero semplice (unico sostituto), perche’ ha piu’ fonti di reddito. Il reddito complessivo supera la soglia di esonero generale di 10,33 euro di imposta netta. Deve quindi presentare il 730 o il Modello REDDITI. Poiche’ e’ un lavoratore dipendente, puo’ usare il 730; il reddito da locazione breve (fino a 4 appartamenti) va indicato nel Quadro B o D secondo la sua posizione.

    In pratica

    • Verificare se il reddito complessivo supera la soglia di esonero confrontando la propria situazione con le tabelle nelle istruzioni AdE.
    • In presenza di piu’ fonti di reddito, presentare il 730 entro il 30 settembre rivolgendosi al CAF o al sostituto d’imposta.
    • Non confondere l’esonero dall’obbligo con la convenienza a presentare: anche in esonero si puo’ dichiarare per recuperare spese detraibili.

    Caso 2: Caio, pensionato esonerato che sceglie comunque di dichiarare

    Scenario. Caio e’ pensionato con reddito di 7.400 euro e terreni per 150 euro. E’ esonerato dalla dichiarazione. Nel 2025 ha pero’ sostenuto spese mediche per 1.200 euro non incluse nel precompilato.

    Come si applica. Caio rientra nell’esonero: pensione 7.400 euro (sotto 7.500) + terreni 150 euro (sotto 185,92). Non e’ obbligato a dichiarare. Tuttavia, le istruzioni AdE consentono espressamente di presentare la dichiarazione anche in caso di esonero per dichiarare spese sostenute o fruire di detrazioni. Presentando il 730, Caio potra’ ottenere il rimborso dell’IRPEF sulle spese mediche, che verra’ erogato dall’ente pensionistico ad agosto o settembre.

    In pratica

    • Anche se esonerato, presentare il 730 permette di recuperare detrazioni per spese sanitarie, ristrutturazioni, interessi sul mutuo e altri oneri.
    • Il rimborso per i pensionati viene erogato a partire da agosto o settembre dall’ente pensionistico.
    • Conservare la documentazione delle spese fino al 31 dicembre 2031.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un lavoratore a tempo determinato puo' presentare il 730?

    Si’. I lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all’anno possono usare il 730 precompilato direttamente tramite il sito AdE, oppure rivolgersi al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione al terzo mese successivo, o al CAF/professionista nelle stesse condizioni.

    Chi ha una partita IVA puo' usare il 730?

    No. Chi nel 2025 ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA deve presentare il Modello REDDITI Persone Fisiche e non puo’ utilizzare il Modello 730.

    Qual e' il limite di reddito per essere esonerati dalla dichiarazione se si e' solo pensionati?

    Un pensionato con unico sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio, le detrazioni per familiari a carico spettanti e nessuna addizionale dovuta, e’ esonerato indipendentemente dall’importo della pensione. Se ha anche terreni e abitazione principale, il limite scende a 7.500 euro di pensione + 185,92 euro di reddito fondiario da terreni.

    Se sono esonerato, conviene comunque presentare il 730?

    Spesso si’. La presentazione facoltativa e’ espressamente prevista per dichiarare spese detraibili (mediche, ristrutturazioni, interessi sul mutuo), fruire di deduzioni o recuperare crediti da dichiarazioni precedenti. Il rimborso eventuale viene erogato direttamente.

    Un contribuente non residente in Italia nel 2025 puo' usare il 730?

    No. I contribuenti che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia devono utilizzare esclusivamente il Modello REDDITI Persone Fisiche.

    Un produttore agricolo puo' usare il 730?

    Si’, se e’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA. Questi soggetti rientrano tra le categorie abilitate all’uso del Modello 730.

  • Detrazione attività sportiva ragazzi 730/2026: palestre e piscine

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per attività sportive dilettantistiche dei ragazzi.
    • Spetta per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se il compleanno cade nel corso del 2025).
    • Il massimale è di 210 euro per ogni ragazzo, non per genitore.
    • Sono ammesse palestre, piscine, associazioni sportive e altre strutture per la pratica sportiva dilettantistica.
    • Se i genitori dividono la spesa, il limite di 210 euro vale comunque per il singolo ragazzo.
    • Il pagamento deve essere tracciabile e il documento deve riportare l’attività sportiva svolta.

    Come funziona la detrazione per lo sport dei ragazzi

    Se hai un figlio iscritto a calcio, nuoto, ginnastica, tennis o qualsiasi altra disciplina sportiva, le quote di iscrizione o abbonamento che hai pagato nel 2025 possono ridurre le tasse. La detrazione è del 19% e vale per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni.

    La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e per gli abbonamenti a associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Non riguarda, quindi, i costi delle attrezzature (scarpe, kit sportivo, ecc.), ma le quote versate alla struttura o all’associazione per la pratica dell’attività.

    Il massimale è di 210 euro per ragazzo. Questo significa che, anche se hai speso di più, puoi portare in detrazione al massimo 210 euro per ciascun figlio. Il 19% di 210 euro corrisponde a un risparmio fiscale massimo di 39,90 euro per ragazzo. Se hai due figli iscritti, il massimale si raddoppia: 210 euro per ciascuno.

    La fascia d’età va da 5 a 18 anni. Se il figlio compie 5 anni o 18 anni nel corso del 2025, la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta, non solo per i mesi in cui aveva quell’età. Puoi detrarre anche se la spesa è stata sostenuta per un figlio fiscalmente a carico.

    Riepilogo detrazione attività sportive ragazzi
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale per ragazzo 210,00 euro
    Fascia d'età 5-18 anni (anche se compiuti nel 2025)
    Strutture ammesse Associazioni sportive, palestre, piscine, impianti dilettantistici
    Pagamento ammesso Solo tracciabile (bollettino, bonifico, carta, ecc.)
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice 16 (un rigo per ragazzo)

    Esempio pratico

    • Caio ha due figli: uno di 8 anni e uno di 14 anni. Per il primo ha pagato 180 euro di iscrizione alla palestra; per il secondo 250 euro per l’abbonamento alla piscina. Per il primo figlio indica 180 euro (sotto il limite di 210). Per il secondo indica 210 euro (il massimale, poiché la spesa reale è superiore). Totale detraibile: 390 euro. Detrazione del 19%: 74,10 euro di risparmio fiscale.

    Documenti necessari

    • Bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza di pagamento
    • Il documento deve indicare il nome e codice fiscale della struttura o associazione sportiva
    • Il documento deve riportare la causale del pagamento, l’attività sportiva svolta e i dati anagrafici del ragazzo
    • Deve essere indicato il codice fiscale di chi effettua il pagamento (il genitore)
    • Se la spesa è divisa tra i genitori, sul documento va annotata la quota di ciascuno

    Tizio paga l'iscrizione al corso di nuoto del figlio

    Scenario. Tizio ha un figlio di 10 anni iscritto a una piscina comunale. Ha pagato 160 euro di iscrizione annuale con bonifico bancario.

    Come si applica. Tizio può detrarre l’intera somma di 160 euro, perché è sotto il limite di 210 euro per ragazzo. La detrazione del 19% su 160 euro vale 30,40 euro di risparmio fiscale. Indica 160 euro nel rigo E8/E9/E10 con il codice 16.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 160 euro
    • Risparmio fiscale: 30,40 euro (19% di 160)
    • Documento fondamentale: ricevuta della piscina con nome del figlio e causale del pagamento

    I genitori dividono la quota della palestra della figlia

    Scenario. Caio e sua moglie hanno una figlia di 15 anni iscritta a una palestra. La quota annuale è 250 euro. Decidono di dividerla: 125 euro ciascuno, entrambi con carta di credito.

    Come si applica. La spesa totale è 250 euro, sopra il limite di 210 per ragazzo. Il massimale complessivo è 210 euro, da dividere tra i due genitori. Ciascuno può indicare al massimo 105 euro nel proprio 730 (metà di 210). La detrazione del 19% per ciascuno è 19,95 euro. Sul documento di spesa va annotata la quota di ciascun genitore.

    In pratica

    • Il limite di 210 euro vale per la figlia, non per ogni genitore
    • Ciascun genitore indica al massimo 105 euro (la propria metà del massimale)
    • Annotare sul documento la ripartizione della spesa tra i due genitori

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per lo sport dei figli?

    La detrazione è il 19% della spesa sostenuta, fino a un massimale di 210 euro per ragazzo. Il risparmio fiscale massimo è quindi 39,90 euro per figlio.

    Fino a quanti anni spetta la detrazione per le attività sportive?

    Spetta per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Se il ragazzo compie 18 anni nel corso del 2025, la detrazione spetta per l’intero anno.

    Posso detrarre le spese per la palestra di mio figlio anche se non è fiscalmente a mio carico?

    No. La detrazione spetta solo se il ragazzo è fiscalmente a carico del contribuente.

    Rientrano le spese per attrezzatura sportiva (scarpe, kit, ecc.)?

    No. La detrazione riguarda solo le quote di iscrizione e abbonamento alla struttura o associazione sportiva, non le spese per abbigliamento o attrezzatura.

    Ho tre figli iscritti a sport diversi: posso detrarre per tutti e tre?

    Sì. Il massimale di 210 euro vale per ogni ragazzo. Se hai tre figli che soddisfano i requisiti di età, puoi detrarre fino a 210 euro per ciascuno, compilando un rigo separato nel 730 per ogni figlio.

    Il pagamento in contanti alla palestra dà diritto alla detrazione?

    No. Dal 2020 la detrazione del 19% richiede obbligatoriamente un pagamento tracciabile (bonifico, bollettino bancario o postale, carta di debito o credito, ecc.).

    Vedi anche: Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti e Sport bonus e impianti sportivi pubblici.

  • Imposta di soggiorno 2026: cosa cambia e chi la paga, con esempio

    In sintesi

    • Le misure incrementali dell’imposta di soggiorno sono prorogate al 2026.
    • Il 70% del maggior gettito va agli impieghi ordinari previsti dall’art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011.
    • Il 30% del maggior gettito va al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità.
    • La destinazione del 30% riguarda anche i servizi di assistenza agli alunni con disabilità.
    • Decreto attuativo in attesa: definirà metodologia di calcolo del maggior gettito e modalità di riversamento.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 683 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, proroga per l’anno 2026 le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già applicabili nel 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023). Il maggior gettito derivante dall’incremento è destinato per il 70% agli impieghi ordinari e per il 30% al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità. Il decreto attuativo che definirà la metodologia di calcolo del maggior gettito è ancora in attesa di pubblicazione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 683 LB26: imposta soggiorno proroga 2026 e quota disabilità.

    La proroga dell'imposta di soggiorno 2026 e la quota per la disabilità

    L’imposta di soggiorno è un tributo locale applicato dai comuni sulle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Il comma 683 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene su questo tributo con una proroga: le misure incrementali già autorizzate per il 2024 dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 492, L. 213/2023) possono essere applicate anche nell’anno 2026, nelle more della revisione complessiva della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive.

    La principale novità rispetto alle precedenti proroghe riguarda la destinazione del maggior gettito: non tutte le entrate aggiuntive restano nella disponibilità del comune. Il comma 683 stabilisce una ripartizione obbligatoria: il 70% del maggior gettito derivante dall’incremento è destinato agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ovvero alle finalità ordinarie dell’imposta. Il restante 30% deve essere riversato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, per i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e al fondo per l’assistenza ai minori.

    L’applicazione concreta della norma dipende però da un decreto attuativo ancora in attesa di pubblicazione. Tale decreto – presumibilmente adottato dal MEF di concerto con il Ministero del lavoro e l’Autorità delegata alla disabilità – dovrà definire la metodologia di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti dal comune al Fondo nazionale, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Fino alla pubblicazione del decreto, i comuni non dispongono delle istruzioni operative per determinare la quota da trasferire. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sull'imposta di soggiorno 2026

    • Le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già in uso nel 2024 si applicano anche nel 2026.
    • Il maggior gettito si ripartisce: 70% agli impieghi ordinari del comune, 30% al Fondo disabilità.
    • La quota del 30% finanzia assistenza agli alunni con disabilità e fondo per i minori.
    • Decreto attuativo necessario: senza di esso i comuni non possono calcolare né trasferire la quota.
    • La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026; il regime base dell’imposta non è modificato.

    Caso 1: Tizio, turista che soggiorna in un hotel a Roma

    Scenario. Tizio trascorre tre notti in un hotel a quattro stelle a Roma a maggio 2026. L’hotel applica l’imposta di soggiorno secondo la delibera comunale vigente. Tizio vuole capire se il comma 683 LB 2026 comporta un aumento dell’importo che dovrà pagare rispetto all’anno precedente e a chi va il gettito.

    Come si legge in pratica. Il comma 683 non modifica direttamente l’aliquota o l’importo dell’imposta di soggiorno applicata dal singolo comune: si limita a prorogare la possibilità di applicare le misure incrementali già autorizzate per il 2024. Se il Comune di Roma ha già adottato tali misure incrementali, l’importo per Tizio potrebbe essere già comprensivo dell’incremento. L’impatto diretto sul turista dipende dalla delibera comunale. Dal gettito totale riscosso, il comune destinerà il 30% del maggior gettito al Fondo disabilità, quota che sarà versata secondo le modalità che il decreto attuativo definirà. Tizio non percepisce direttamente la distinzione tra le due quote, che è interna al meccanismo di riparto.

    Riepilogo Caso 1

    • Durata soggiorno: 3 notti in hotel 4 stelle a Roma.
    • Impatto diretto: dipende dalla delibera comunale, non dalla sola norma statale.
    • Quota gettito ordinario: 70% del maggior gettito rimane al comune per usi ordinari.
    • Quota disabilità: 30% del maggior gettito riversato al Fondo unico disabilità.
    • Decreto attuativo: necessario per definire il calcolo e il riversamento della quota.

    Caso 2: Caia, gestore di un B&B in un comune costiero

    Scenario. Caia gestisce un bed and breakfast in un comune costiero della Liguria che ha già applicato le misure incrementali nel 2024. Il comune intende prorogare le stesse misure nel 2026 grazie al comma 683 LB 2026. Caia deve sapere se ci sono nuovi obblighi di rendicontazione o versamento che la riguardano direttamente come gestore della struttura ricettiva.

    Come si legge in pratica. Gli obblighi di raccolta e versamento dell’imposta di soggiorno restano in capo al gestore della struttura ricettiva, che agisce come sostituto del comune. Caia continuerà a riscuotere l’imposta dagli ospiti e a versarla al comune nei termini previsti dalla delibera locale. La novità del riparto 70-30 introdotta dal comma 683 non modifica gli adempimenti del gestore verso il comune: è il comune stesso a dover separare e riversare la quota del 30% al Fondo disabilità, secondo le modalità che il decreto attuativo definirà. Caia non ha quindi obblighi aggiuntivi, ma dovrà verificare le istruzioni operative del proprio comune.

    Riepilogo Caso 2

    • Obblighi del gestore: invariati (riscossione e versamento al comune).
    • Riparto 70-30: adempimento a carico del comune, non del gestore.
    • Decreto attuativo: definirà le modalità di riversamento al Fondo disabilità.
    • Consiglio: verificare le istruzioni operative aggiornate del comune.
    • La proroga delle misure incrementali è automatica per legge, senza atti locali aggiuntivi obbligatori.

    Caso 3: Sempronio, assessore alle finanze di un comune turistico

    Scenario. Sempronio è assessore alle finanze di un comune montano con forte vocazione turistica che nel 2024 aveva applicato le misure incrementali dell’imposta di soggiorno. Il comma 683 LB 2026 proroga tale facoltà al 2026. Sempronio deve pianificare il bilancio previsionale e determinare le quote di gettito disponibili per il comune e quelle da riversare al Fondo disabilità.

    Come si legge in pratica. Ipotizzando un maggior gettito derivante dall’incremento pari a 100.000 euro nell’anno 2026, il riparto obbligatorio previsto dal comma 683 sarebbe: 70.000 euro da destinare agli impieghi ordinari del turismo locale (art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011) e 30.000 euro da riversare al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza agli alunni con disabilità. Le modalità concrete di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti e la rendicontazione sono ancora da definire con decreto attuativo del MEF. Sempronio dovrà attendere il decreto prima di effettuare i trasferimenti.

    Riepilogo Caso 3

    • Maggior gettito ipotetico da incremento: 100.000 euro.
    • Quota ordinaria (70%): 70.000 euro per impieghi turistici previsti dal D.Lgs. 23/2011.
    • Quota disabilità (30%): 30.000 euro da riversare al Fondo unico disabilità.
    • Metodologia di calcolo: da definire con decreto attuativo MEF.
    • Senza decreto, i trasferimenti al Fondo non possono ancora essere effettuati.

    Quando conviene una verifica

    Per assistenza nella gestione dell’imposta di soggiorno e nella pianificazione del riparto del gettito: Consulta un esperto in fiscalità locale e tributi comunali.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa proroga esattamente il comma 683 della legge di bilancio 2026 sull'imposta di soggiorno?

    Il comma 683 della L. 199/2025 proroga per l’anno 2026 le misure incrementali dell’imposta di soggiorno già applicabili in virtù dell’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si tratta di una proroga che consente ai comuni di continuare ad applicare gli incrementi già autorizzati, in attesa di una revisione organica della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo, che la norma definisce come ancora in corso.

    Come viene ripartito il maggior gettito dell'imposta di soggiorno nel 2026?

    Il comma 683 introduce una ripartizione obbligatoria del maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno: il 70% è destinato agli impieghi previsti dall’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (finalità ordinarie del tributo); il restante 30% è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità e ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, nonché al fondo per l’assistenza ai minori di cui all’art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Il decreto attuativo è indispensabile per applicare la norma sull'imposta di soggiorno 2026?

    La proroga delle misure incrementali è direttamente applicabile dal 1° gennaio 2026 per la parte sostanziale (possibilità per i comuni di mantenere gli incrementi già deliberati). Il decreto attuativo – presumibilmente del MEF di concerto con il Ministero del lavoro e l’Autorità delegata alla disabilità – è invece necessario per definire la metodologia di calcolo del maggior gettito, la cadenza dei riversamenti al Fondo disabilità, gli obblighi di rendicontazione e le modalità di controllo. Senza decreto, i comuni non possono ancora operare i trasferimenti al Fondo.

    Un comune che non aveva applicato le misure incrementali nel 2024 può applicarle nel 2026?

    Il comma 683 fa riferimento alle misure incrementali di cui all’art. 1, comma 492, della L. 213/2023, che costituiscono la base normativa. La disposizione consente di applicare tali misure anche nel 2026. Tuttavia, la norma non specifica se un comune che non abbia mai adottato la delibera incrementale possa farlo per la prima volta nel 2026 o se la proroga riguardi solo i comuni già deliberanti. Per chiarimenti su questo punto sarà opportuno attendere il decreto attuativo o le circolari ministeriali di indirizzo.

    Il turista è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno o lo è la struttura ricettiva?

    Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è il turista che usufruisce della struttura ricettiva. La struttura ricettiva agisce come sostituto del comune, raccogliendo il tributo al momento del pagamento e versandolo all’ente locale secondo le scadenze stabilite dalla delibera comunale. Il comma 683 non modifica questa impostazione; la struttura ricettiva continua a operare come intermediario obbligatorio, senza che la nuova quota destinata al Fondo disabilità comporti adempimenti aggiuntivi a carico dell’esercente.

  • Art. 95 L. 633/1941

    Art. 95 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.

    Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Affitti brevi 2026: cedolare 21% o 26% e ruolo degli intermediari

    In sintesi

    • Contratti fino a 30 giorni per finalità abitative e turistiche: disciplina introdotta dal 1° giugno 2017 per persone fisiche fuori dall’attività d’impresa.
    • Aliquota cedolare 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare scelta dal contribuente in sede di dichiarazione.
    • Aliquota cedolare 26% per i redditi derivanti dalla locazione breve di ogni ulteriore unità immobiliare oltre la prima.
    • Ritenuta del 21% a titolo d’acconto effettuata dagli intermediari (anche portali online) che intervengono nel pagamento o incassano i canoni.
    • Dal 2021: più di 4 appartamenti = attività d’impresa, con obbligo di dichiarare nel terzo fascicolo Redditi PF (non nel modello 730).
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) obbligatorio per immobili destinati a locazione breve o turistica (art. 13-ter D.L. 145/2023).

    Che cosa sono le locazioni brevi e come si tassano

    Le locazioni brevi sono contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati in Italia, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, la cui durata non supera i 30 giorni per ogni singola pattuizione contrattuale. La disciplina fiscale specifica è stata introdotta a partire dal 1° giugno 2017 e si applica sia ai contratti diretti tra proprietario e conduttore, sia a quelli conclusi tramite intermediari immobiliari o portali online (Airbnb, Booking, ecc.).

    Il contratto di locazione breve può includere, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, le utenze, il wi-fi e l’aria condizionata. Non è invece applicabile questa disciplina se vengono forniti servizi aggiuntivi non connessi alla finalità residenziale, come la colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.

    Dal 2021, se vengono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti nel corso del medesimo anno d’imposta, l’attività si presume svolta nell’esercizio di impresa: in tal caso il reddito non può essere dichiarato con il modello 730, ma deve essere riportato nel terzo fascicolo del modello Redditi Persone Fisiche.

    Il regime fiscale applicabile è quello della cedolare secca, con due distinte aliquote che si differenziano in base al numero di immobili concessi in locazione breve nel medesimo anno. Il contribuente individua in sede di dichiarazione dei redditi l’unità a cui applicare l’aliquota ridotta del 21%, mentre a tutte le altre si applica l’aliquota del 26%.

    Aliquote cedolare secca per locazioni brevi
    Immobile Aliquota cedolare secca
    Prima unità immobiliare (a scelta del contribuente) 21%
    Seconda e successive unità immobiliari 26%
    Ritenuta a titolo d'acconto da parte dell'intermediario 21%

    Esempio pratico

    • Tizio possiede tre appartamenti a Firenze e nel 2025 li affitta tutti tramite un portale online per periodi inferiori a 30 giorni, ricavando: 8.000 euro dal primo immobile, 6.000 euro dal secondo e 4.000 euro dal terzo. In sede di dichiarazione sceglie di applicare l’aliquota del 21% all’immobile con il canone più alto (8.000 euro): imposta 1.680 euro. Sui restanti due applica il 26%: 1.560 euro sul secondo (6.000 x 26%) e 1.040 euro sul terzo (4.000 x 26%). Totale imposta sostitutiva: 4.280 euro. Il portale ha già trattenuto ritenute del 21% (a titolo d’acconto) da scomputare in dichiarazione nel quadro LC.

    Documenti necessari

    • Contratti di locazione breve o documentazione dei corrispettivi ricevuti
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’intermediario (quadro ‘Certificazione Redditi – Locazioni brevi’, punti 19 e 20)
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo
    • F24 con acconti cedolare secca versati (codici tributo 1840 e 1841, anno 2025)
    • Documentazione delle spese accessorie sostenute direttamente dal conduttore (da escludere dalla base imponibile)

    Caso 1 – Proprietario con un solo appartamento su portale online

    Scenario. Caio possiede un appartamento a Bologna e nel 2025 lo affitta tramite un portale online per più periodi brevi (tutti sotto i 30 giorni), incassando 5.200 euro lordi. Il portale ha effettuato una ritenuta del 21% (1.092 euro) al momento di riversargli le somme e gli ha rilasciato la Certificazione Unica 2026.

    Come si applica. Caio deve indicare nel quadro B (colonna 11, codice ‘2’) i dati dell’immobile e il canone lordo di 5.200 euro (100% del corrispettivo). Poiché possiede un solo immobile dato in locazione breve, l’aliquota applicabile è il 21%. L’imposta sostitutiva lorda è 1.092 euro. Nel quadro LC indica le ritenute già operate dall’intermediario (1.092 euro) e la differenza è zero: nessun importo a debito. Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni, nel quadro B riporta solo i giorni relativi al 2025.

    In pratica

    • Il canone lordo include provvigioni trattenute dall’intermediario, ma esclude penali, caparre e depositi cauzionali.
    • La ritenuta del 21% operata dal portale è a titolo d’acconto: va scomputata dall’imposta cedolare nel quadro LC.
    • Se il corrispettivo è certificato nella CU 2026 con anno ‘2025’ (punto 4), va riportato nella dichiarazione relativa al 2025.

    Caso 2 – Comodatario che subloca a terzi

    Scenario. Sempronio utilizza gratuitamente un appartamento della sorella (comodato) e nel 2025 lo affitta come locazione breve a turisti, ricavando 3.500 euro. Il proprietario (la sorella) non percepisce alcun canone.

    Come si applica. Il reddito della sublocazione breve da parte del comodatario è tassato in capo a Sempronio come reddito diverso e deve essere dichiarato nel quadro D (non nel quadro B). La sorella, proprietaria, indica nel quadro B solo la rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito (codice utilizzo ‘9’). Se la sublocazione avviene tramite intermediario, la ritenuta del 21% è effettuata in capo a Sempronio; il corrispettivo si tassa nell’anno in cui è percepito, indipendentemente da quando il soggiorno ha avuto luogo.

    In pratica

    • Il comodatario che affitta brevemente dichiara il reddito nel quadro D come reddito diverso.
    • Il proprietario dell’immobile in comodato indica solo la rendita catastale nel quadro B (codice ‘9’).
    • Il reddito da sublocazione si tassa per cassa: nell’anno in cui il corrispettivo è incassato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola il canone da dichiarare se la locazione va a cavallo di due anni?

    Si riporta solo il corrispettivo lordo proporzionale ai giorni di locazione effettivamente riferiti all’anno d’imposta. Ad esempio, se un contratto ha durata dal 24 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 per un totale di 980 euro, i giorni 2025 sono 8 su 14 totali: si dichiara (980 / 14) x 8 = 560 euro.

    Il portale online trattiene sempre la ritenuta?

    Solo se l’intermediario interviene anche nel pagamento o nell’incasso dei canoni. Se l’intermediario si limita a mettere in contatto le parti senza intervenire nei pagamenti, non trattiene alcuna ritenuta e non rilascia la Certificazione Unica.

    Posso scegliere liberamente quale immobile tassare al 21%?

    Sì: il contribuente individua in sede di dichiarazione dei redditi l’unità immobiliare a cui applicare l’aliquota agevolata del 21%. Non è richiesto un criterio prestabilito, ma la scelta deve essere coerente con i dati esposti nel quadro B.

    Cosa succede se affitto più di 4 appartamenti in breve locazione?

    Dal 2021 l’attività si considera svolta in regime d’impresa. In tal caso i redditi non possono essere dichiarati con il modello 730: occorre usare il terzo fascicolo del modello Redditi Persone Fisiche.

    Il reddito da locazione breve incide sull'ISEE?

    Sì. Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo per determinare la spettanza di agevolazioni collegate al reddito, tra cui l’ISEE.

    Devo richiedere il CIN anche per una sola stanza?

    Sì. L’articolo 13-ter del D.L. 145/2023 prevede l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale per qualsiasi unità immobiliare ad uso abitativo destinata a locazione breve, indipendentemente dalla dimensione o dal numero di pernottamenti.

    Vedi anche: Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Acconto cedolare secca, Cedolare secca sulle locazioni, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Prescrizione o decadenza: quali sono le differenze

    Il tempo, in diritto, può cancellare una pretesa. Prescrizione e decadenza sono i due meccanismi che collegano la perdita di un diritto al suo mancato esercizio, ma seguono logiche differenti su termini, possibilità di fermare il decorso e modalità di rilievo nel processo. Conoscerne le differenze è essenziale per agire in tempo.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Prescrizione Decadenza
    Norma di riferimento Artt. 2934 e 2946 c.c. Art. 2964 c.c.
    Fondamento Inerzia prolungata del titolare Mancato compimento di un atto nel termine
    Effetto Estingue il diritto Preclude l’esercizio del diritto
    Termine tipico Ordinario 10 anni, più brevi in casi specifici Termine perentorio fissato da legge o accordo
    Interruzione Ammessa Di regola non ammessa
    Sospensione Ammessa Di regola non ammessa
    Rilievo nel processo Va eccepita dalla parte, non d’ufficio Variabile secondo gli interessi tutelati
    Fonte Legale Legale o convenzionale
    Quando conviene invocarla Pretesa rimasta a lungo inattuata Atto non compiuto entro il termine fissato

    Le caratteristiche della prescrizione

    La prescrizione estingue il diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge. Il presupposto è l’inerzia: chi potrebbe far valere la propria pretesa resta a lungo passivo.

    • Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.); per determinate situazioni la legge prevede termini più brevi.
    • Il decorso può essere interrotto, ad esempio con una richiesta che fa ripartire il conteggio, e sospeso in casi previsti.
    • La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata: il giudice non può rilevarla d’ufficio.

    La ratio della prescrizione è dare certezza ai rapporti giuridici: dopo un lungo periodo di inattività non sarebbe ragionevole consentire l’esercizio di pretese ormai sopite, anche per la difficoltà di ricostruire fatti molto risalenti nel tempo.

    Esempio: Tizio vanta un credito verso Caio ma non lo richiede per oltre dieci anni; alla fine il diritto si prescrive, salvo atti che ne abbiano interrotto il decorso.

    Le caratteristiche della decadenza

    La decadenza comporta la perdita della possibilità di esercitare un diritto se entro un termine perentorio non si compie un determinato atto. Qui non rileva l’inerzia in sé, ma il mancato rispetto di una scadenza rigida.

    • Il termine è perentorio: trascorso, il diritto non può più essere esercitato.
    • Di regola la decadenza non ammette interruzione né sospensione.
    • Può essere legale, fissata dalla legge, oppure convenzionale, stabilita dalle parti.

    La decadenza risponde all’esigenza di definire rapidamente certe situazioni: per questo i termini sono rigidi e l’esercizio del diritto deve avvenire in modo tempestivo e in forme precise, senza i margini di flessibilità tipici della prescrizione.

    Esempio: Caia deve compiere un certo atto entro un termine perentorio; se lascia scadere il termine senza agire, decade dalla possibilità di esercitare il diritto.

    Quando si applica la prescrizione e quando la decadenza

    La prescrizione entra in gioco quando una pretesa resta inattuata per un periodo prolungato: protegge la certezza dei rapporti sanzionando l’inerzia del titolare che, pur potendo agire, non lo fa. Il suo fondamento è il decorso del tempo unito al silenzio di chi avrebbe potuto far valere il proprio diritto.

    La decadenza opera invece quando la legge o il contratto impongono di compiere un determinato atto entro una scadenza fissa: ciò che conta non è tanto l’inerzia complessiva, quanto il puntuale rispetto di un termine perentorio. Superata la scadenza, il diritto non può più essere esercitato, a prescindere dalle ragioni del ritardo.

    In pratica conviene chiedersi: il problema è l’inattività protratta nel tempo, oppure il mancato compimento di un atto entro una data precisa? Nel primo caso si ragiona in termini di prescrizione, con la possibilità di interrompere il termine; nel secondo di decadenza, dove la scadenza è di norma inderogabile.

    Interruzione, sospensione e rilievo: gli effetti pratici

    La differenza più insidiosa riguarda la possibilità di incidere sul decorso del tempo. Nella prescrizione un atto idoneo, come una richiesta formale rivolta al debitore, può interrompere il termine facendolo ripartire da capo; in casi previsti dalla legge il decorso può inoltre essere sospeso, cioè congelato per un certo periodo. Nella decadenza, invece, di regola non si ammettono né interruzione né sospensione: il termine perentorio è rigido e va rispettato compiendo l’atto richiesto.

    Diverso è anche il rilievo nel processo. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte che ne ha interesse, perché il giudice non può rilevarla d’ufficio; la disciplina della decadenza varia invece in funzione degli interessi tutelati. Questa asimmetria significa che chi vuole avvalersi della prescrizione deve farla valere espressamente, mentre chi è esposto a una decadenza deve agire prima della scadenza.

    • Per la prescrizione conviene compiere per tempo atti idonei a interromperne il decorso e ricordarsi di eccepirla nel processo.
    • Per la decadenza occorre annotare con cura la scadenza, perché anche un solo giorno di ritardo può precludere definitivamente il diritto.
    • In presenza di termini convenzionali di decadenza, verificare che siano legittimi e chiaramente pattuiti.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Qual è il termine ordinario di prescrizione?

    Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.). La legge prevede però termini più brevi per situazioni specifiche.

    La decadenza può essere interrotta?

    Di regola no. A differenza della prescrizione, la decadenza non ammette interruzione né sospensione: il termine perentorio va rispettato.

    Il giudice può rilevare d’ufficio la prescrizione?

    No. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata; il giudice non può rilevarla d’ufficio.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Contributo SSN nella RC auto: come detrarlo nel 730/2026

    In sintesi

    • Il contributo SSN è dentro la tua polizza RC auto: ogni anno, una quota del premio che paghi per assicurare l’auto viene trasferita al Servizio Sanitario Nazionale. Quella quota è una spesa sanitaria a tutti gli effetti.
    • Detrazione del 19%: la quota SSN rientra nel rigo E1 del 730 insieme alle altre spese sanitarie e si detrae al 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Come trovare l’importo: l’ammontare del contributo SSN pagato è indicato nel documento che la compagnia assicurativa ti rilascia al momento del pagamento della polizza (quietanza o attestato di pagamento).
    • Vale solo la quota SSN, non il premio intero: il premio RC auto nella sua totalità non è detraibile. Solo la parte etichettata come ‘contributo SSN’ va inclusa nelle spese sanitarie.
    • Pagamento tracciabile non richiesto per le spese sanitarie verso strutture pubbliche: il requisito del pagamento bancario o postale non si applica alle spese sanitarie verso strutture pubbliche o accreditate al SSN.

    Cos'è il contributo SSN e perché è detraibile

    Quando paghi la polizza RC auto – l’assicurazione obbligatoria per circolare in auto – una parte del premio non va all’assicurazione ma direttamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si tratta di una quota stabilita per legge, destinata a finanziare le cure per i feriti negli incidenti stradali. Quella quota è, a tutti gli effetti, un contributo al SSN che hai versato tu.

    Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione del 19% nel rigo E1 del Quadro E. Il contributo SSN pagato con la polizza RC auto rientra in questa categoria: va sommato alle altre spese mediche che indichi nel rigo E1, e la detrazione si calcola sull’importo complessivo che supera la franchigia di 129,11 euro. In altre parole, i primi 129,11 euro di spese sanitarie totali restano sempre a tuo carico senza beneficio fiscale; il 19% si applica solo sull’eccedenza.

    L’importo preciso del contributo SSN incluso nella tua polizza lo trovi nella quietanza di pagamento o nell’attestato che la compagnia ti rilascia. Non è il premio totale RC auto: è solo la voce ‘contributo SSN’ che appare separatamente nel documento. Quel numero, e solo quello, va inserito nelle spese sanitarie del tuo 730.

    Come funziona la detrazione del contributo SSN
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19%
    Rigo del 730 E1, colonna 2 (spese sanitarie)
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (vale per il totale delle spese sanitarie E1)
    Documento necessario Quietanza RC auto con voce 'contributo SSN' in evidenza
    Importo detraibile Solo la quota SSN, non l'intero premio RC auto
    Pagamento tracciabile Non richiesto per spese sanitarie verso strutture pubbliche/accreditate SSN

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha pagato 480 euro di polizza RC auto. Sulla quietanza compare la voce ‘contributo SSN: 48 euro’. Nel corso dell’anno ha anche pagato 200 euro di visite mediche private. In totale le sue spese sanitarie nel rigo E1 ammontano a 248 euro (200 + 48). La franchigia è 129,11 euro, quindi la detrazione del 19% si applica su 248 – 129,11 = 118,89 euro. La detrazione spettante è 19% × 118,89 = 22,59 euro. Senza il contributo SSN, la base di calcolo sarebbe stata solo 200 – 129,11 = 70,89 euro, con una detrazione di 13,47 euro: aggiungendo il contributo SSN, Tizio risparmia circa 9 euro in più di IRPEF.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento della polizza RC auto (deve riportare distintamente la voce ‘contributo SSN’)
    • Attestato di pagamento rilasciato dalla compagnia assicurativa
    • Eventuali altre ricevute di spese sanitarie dell’anno (per sommare correttamente al rigo E1)

    Caso 1: il contributo SSN fa superare la franchigia

    Scenario. Caio ha avuto poche spese mediche nel 2025: solo 100 euro di ticket al pronto soccorso. Il suo contributo SSN sulla polizza RC auto è 30 euro.

    Come si applica. Da solo, il ticket di 100 euro non supera la franchigia di 129,11 euro e non darebbe diritto ad alcuna detrazione. Aggiungendo il contributo SSN di 30 euro, il totale diventa 130 euro, che supera di 0,89 euro la franchigia. La detrazione spetta su 0,89 euro: un importo modesto, ma corretto da indicare. L’aggiunta del contributo SSN ha ‘sbloccato’ la detrazione.

    In pratica

    • Somma sempre il contributo SSN alle altre spese sanitarie in E1.
    • Anche piccoli importi contribuiscono a superare la franchigia di 129,11 euro.
    • Il totale a rigo E1 viene indicato per intero: il CAF calcola automaticamente la parte oltre la franchigia.

    Caso 2: chi ha molte spese sanitarie non si dimentichi del contributo SSN

    Scenario. Sempronio ha 900 euro di spese mediche nel 2025 e un contributo SSN di 40 euro sulla polizza RC auto.

    Come si applica. Sempronio indica in E1 il totale di 940 euro (900 + 40). La detrazione del 19% si calcola su 940 – 129,11 = 810,89 euro. La detrazione è 19% × 810,89 = 154,07 euro. Se avesse dimenticato il contributo SSN, avrebbe indicato solo 900 euro, con una detrazione di 19% × 770,89 = 146,47 euro. Dimenticarsi il contributo SSN gli sarebbe costato circa 7,60 euro di detrazione persa.

    In pratica

    • Prima di presentare il 730, rileggi la quietanza RC auto e cerca la riga ‘contributo SSN’.
    • Non confondere il contributo SSN con l’IVA o con il premio netto: sono voci diverse.
    • Il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate potrebbe non includere questa voce automaticamente: verificala.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo l'importo del contributo SSN della mia RC auto?

    È indicato sulla quietanza di pagamento o sull’attestato rilasciato dalla tua compagnia assicurativa. Cerca la voce ‘contributo SSN’ o ‘contributo al Servizio Sanitario Nazionale’: appare separata rispetto al premio puro e all’IVA.

    Posso detrarre l'intero premio RC auto come spesa sanitaria?

    No. Solo la quota etichettata come ‘contributo SSN’ è una spesa sanitaria detraibile. Il resto del premio (il costo vero della copertura assicurativa) non dà diritto ad alcuna detrazione.

    La franchigia di 129,11 euro si applica solo al contributo SSN o a tutte le spese sanitarie?

    Si applica al totale delle spese sanitarie indicate nel rigo E1. Il 19% scatta solo sull’importo complessivo che supera 129,11 euro. Il contributo SSN si somma alle altre spese mediche e contribuisce a raggiungere o superare quella soglia.

    Il 730 precompilato include già il contributo SSN?

    Non sempre. L’Agenzia delle Entrate riceve i dati dalle compagnie assicurative, ma è buona norma controllare il 730 precompilato e integrare la voce se mancante.

    Devo pagare il contributo SSN con un mezzo tracciabile per poterlo detrarre?

    Il requisito del pagamento tracciabile (bonifico, carta) non si applica alle spese sanitarie che riguardano strutture pubbliche o accreditate al SSN. Il contributo SSN nella polizza RC auto rientra in questa eccezione.

    Posso detrarre il contributo SSN anche se ho la polizza intestata alla moglie?

    Se il coniuge è fiscalmente a carico, puoi detrarre anche le spese sostenute nel suo interesse. Se invece non è a carico, la detrazione spetta a chi ha effettivamente pagato.

  • Divorzio congiunto: come funziona, tempi e costi

    Quando i coniugi sono d’accordo, il divorzio non deve necessariamente trasformarsi in una battaglia. Il divorzio congiunto – tecnicamente la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio – è la via più rapida, economica e meno conflittuale. Vediamo quando è possibile, come si svolge e quali alternative “fuori dal tribunale” esistono oggi.

    Quando è possibile

    Il divorzio congiunto presuppone che i coniugi abbiano raggiunto un accordo completo su tutte le condizioni: assegni eventuali per il coniuge e per i figli, affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa, rapporti patrimoniali. Deve inoltre essere decorso il termine minimo di separazione previsto dal cosiddetto “divorzio breve”: sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di separazione giudiziale, calcolati dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente.

    La procedura in tribunale

    Le parti, con un ricorso congiunto, sottopongono al tribunale le condizioni concordate. Il giudice verifica che gli accordi non siano contrari all’interesse dei figli e li recepisce nella sentenza. La procedura è semplificata: spesso è sufficiente un numero ridotto di udienze e, dopo la riforma del processo per la famiglia, il ricorso congiunto può essere definito in tempi rapidi. Un solo avvocato può assistere entrambi i coniugi.

    Le alternative: negoziazione assistita e Comune

    Dal 2014 esistono due strade alternative al tribunale:

    • la negoziazione assistita: i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato (la legge richiede almeno un avvocato per parte), sottoscrivono un accordo che, dopo il controllo della Procura, produce gli stessi effetti della sentenza;
    • il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile del Comune: percorribile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o disabili e se l’accordo non contiene trasferimenti patrimoniali.

    Tempi e costi

    Il divorzio congiunto in tribunale richiede in genere pochi mesi; la negoziazione assistita può chiudersi anche più rapidamente; il divorzio in Comune è il più veloce ma riservato ai casi più semplici. Sul fronte dei costi, incidono soprattutto gli onorari dell’avvocato (un solo legale riduce la spesa) e il contributo unificato; il divorzio in Comune prevede un diritto fisso contenuto. In ogni caso la via congiunta è sensibilmente meno onerosa di quella giudiziale.

    Divorzio congiunto e riforma del processo

    La riforma del processo per la famiglia (entrata a regime dal 2023) ha introdotto un rito unico e ha reso possibile, in presenza di accordo, presentare in un unico procedimento la domanda di separazione e quella di divorzio, da decidere quando maturano i termini. Questo accorcia ulteriormente i tempi per le coppie consensuali.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto dura un divorzio congiunto?

    In tribunale di solito pochi mesi; la negoziazione assistita può chiudersi in tempi anche più brevi e il divorzio in Comune è il più rapido. Resta però il termine minimo di separazione (sei mesi se consensuale, dodici se giudiziale).

    Si può fare il divorzio con un solo avvocato?

    Nel divorzio congiunto in tribunale sì: un unico avvocato può assistere entrambi i coniugi, riducendo i costi. Nella negoziazione assistita, invece, ciascun coniuge deve avere il proprio avvocato (almeno uno per parte).

    Posso divorziare in Comune?

    Solo se non ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o disabili e se l’accordo non prevede trasferimenti patrimoniali. Negli altri casi serve la negoziazione assistita o il tribunale.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Legge 104 e lavoro: sede, trasferimento e tutele

    La legge 104 non garantisce solo permessi e congedi: contiene anche tutele importanti sul posto di lavoro, pensate per consentire alla persona disabile e a chi la assiste di conciliare lavoro e assistenza. Vediamo le principali, dalla scelta della sede al divieto di trasferimento, fino al lavoro agile.

    La scelta e l’avvicinamento della sede

    Il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave, e il lavoratore con handicap grave egli stesso, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere o al proprio. Non è un diritto assoluto e incondizionato: è subordinato alla compatibilità con l’organizzazione aziendale e alla disponibilità di posti, ma impone al datore di valutarlo con attenzione.

    Il divieto di trasferimento

    È una delle tutele più forti: il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, e il lavoratore disabile grave, non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 della legge 104). Il trasferimento disposto in violazione di questa regola è illegittimo. Anche qui la giurisprudenza richiede un bilanciamento con le effettive esigenze dell’impresa, ma la tutela del lavoratore è prioritaria.

    Il lavoro notturno

    Il lavoratore con disabilità grave, o che ha a carico una persona disabile, non è obbligato a svolgere lavoro notturno. Si tratta di una tutela specifica volta a salvaguardare la salute del lavoratore e la continuità dell’assistenza.

    Il lavoro agile (smart working)

    La normativa più recente ha riconosciuto una priorità nell’accesso al lavoro agile ai lavoratori con disabilità grave e a quelli che assistono familiari con disabilità grave, quando la mansione è compatibile con questa modalità. È uno strumento sempre più rilevante per conciliare assistenza e attività lavorativa senza rinunciare al posto.

    Il diritto alla conservazione del posto

    L’art. 34 della legge 104 e la disciplina del collocamento mirato tutelano inoltre la permanenza al lavoro della persona con disabilità, prevedendo adattamenti dell’organizzazione e delle mansioni. Il licenziamento legato alla disabilità, se non sorretto da ragioni legittime e dopo aver verificato la possibilità di soluzioni alternative, può risultare discriminatorio e quindi illegittimo.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Con la legge 104 posso rifiutare il trasferimento?

    Sì. Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, e il lavoratore disabile grave, non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso. Un trasferimento imposto in violazione è illegittimo.

    Ho diritto ad avvicinarmi a casa con la 104?

    Hai diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona assistita o al tuo. Non è un diritto assoluto: dipende dalla disponibilità di posti e dall’organizzazione aziendale.

    La legge 104 dà priorità allo smart working?

    Sì. La normativa riconosce una priorità nell’accesso al lavoro agile ai lavoratori con disabilità grave e a chi assiste familiari in tale condizione, se la mansione è compatibile.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.