Autore: Andrea Marton

  • Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

    Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire

    Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire

    Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

  • Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda

    Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda

    Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

  • Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese

    Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese

    Art. 98 c.p.c. – Cauzione per le spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.

    Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Articolo 97 Codice di Procedura Civile: Responsabilità di più soccombenti

    Articolo 97 Codice di Procedura Civile: Responsabilità di più soccombenti

    Art. 97 c.p.c. – Responsabilità di più soccombenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

    Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

  • Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata

    Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata

    Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

    Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

    In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 95 Codice di Procedura Civile: Spese del processo di esecuzione

    Articolo 95 Codice di Procedura Civile: Spese del processo di esecuzione

    Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

  • Articolo 94 Codice di Procedura Civile: Condanna di rappresentanti o curatori

    Articolo 94 Codice di Procedura Civile: Condanna di rappresentanti o curatori

    Art. 94 c.p.c. – Condanna di rappresentanti o curatori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

  • Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese

    Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese

    Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

    Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

  • Articolo 92 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

    Articolo 92 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

    Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.

    Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero [1]

    Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;