Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione [1].
[1] Comma aggiunto dall’art. 45, comma 13, L. 18 giugno 2009, n. 69.
