Autore: Andrea Marton

  • Art. 332 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione

    Art. 332 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , e dai commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.

    2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

  • Far uscire un immobile dalla società nel 2026: l’imposta agevolata per i soci

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva IRES/IRPEF e IRAP pari all’8% sulla plusvalenza da assegnazione o cessione ai soci.
    • Aliquota elevata al 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.
    • Le riserve in sospensione d’imposta annullate nell’operazione scontano un’imposta sostitutiva del 13%.
    • Il valore normale del bene si determina ai sensi dell’art. 9 TUIR (valore di mercato o valore catastale su opzione).
    • La sostitutiva sostituisce integralmente la plusvalenza che altrimenti sarebbe tassata ai sensi dell’art. 86 TUIR e l’IRAP relativa.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 36 L. 199/2025 consente alle società di assegnare o cedere immobili ai soci con imposta sostitutiva IRES/IRPEF e IRAP dell’8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscale (10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 esercizi precedenti). Le riserve in sospensione annullate per l’operazione scontano una sostitutiva separata del 13%.

    Approfondimento normativo completo: Comma 36 LB26: assegnazione beni soci, sostitutiva 8% (10,5% non.

    Perché il comma 36 LB 2026 interessa le società con immobili

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ripropone, con decorrenza 1° gennaio 2026, la misura agevolativa che consente alle società di trasferire immobili ai propri soci a un costo fiscale sensibilmente ridotto rispetto al regime ordinario. In assenza della norma, l’assegnazione configura realizzo di plusvalenza ai sensi dell’art. 86 TUIR, soggetta a IRES (o IRPEF nelle società di persone) e IRAP sull’intero differenziale tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto.

    Il comma 36 introduce invece un’imposta sostitutiva dell’8% – o del 10,5% per le cosiddette società di comodo – calcolata sulla medesima differenza. La sostitutiva assorbe sia la componente reddituale sia quella IRAP, rendendo l’operazione fiscalmente pianificabile con piena certezza del costo. Un terzo livello di tassazione sostitutiva, pari al 13%, si applica separatamente alle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione.

    La finestra temporale prevista dalla norma rende urgente una valutazione preliminare: la convenienza dipende dall’entità della plusvalenza latente, dallo stato operativo della società e dalla presenza di riserve in sospensione. Un professionista abilitato può stimare il costo complessivo dell’operazione e confrontarlo con l’alternativa di una cessione a terzi o di una liquidazione ordinaria.

    Checklist: l'assegnazione è conveniente?

    • Verificare il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile e il suo valore normale corrente (art. 9 TUIR): la differenza è la base imponibile della sostitutiva.
    • Accertare se la società è stata dichiarata non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti: in tal caso l’aliquota sale dal 8% al 10,5%.
    • Censire l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio che verranno annullate: saranno soggette alla sostitutiva del 13%.
    • Confrontare il carico fiscale complessivo (sostitutiva + eventuali imposte indirette sull’atto) con il costo di un’alternativa ordinaria (vendita a terzi, liquidazione).
    • Verificare i termini di versamento e la capienza finanziaria della società per sostenere il pagamento dell’imposta sostitutiva nei tempi previsti.

    Caso Tizio: società operativa, plusvalenza ridotta

    Scenario. Tizio è socio unico di una Srl che ha acquistato un capannone nel 2010 a un costo fiscalmente riconosciuto di 400.000 euro. Il valore normale attuale è 520.000 euro. La società è sempre stata operativa. Tizio vuole intestarsi l’immobile direttamente.

    Come si legge in pratica. La differenza tra valore normale (520.000 euro) e costo fiscale (400.000 euro) è 120.000 euro. Applicando la sostitutiva dell’8%, l’imposta dovuta dalla società è 9.600 euro, a sostituzione sia dell’IRES sia dell’IRAP che sarebbero altrimenti dovute. Nessuna riserva in sospensione da annullare in questo scenario.

    Riepilogo numeri Tizio

    • Costo fiscale immobile: 400.000 euro
    • Valore normale (art. 9 TUIR): 520.000 euro
    • Base imponibile sostitutiva: 120.000 euro
    • Aliquota applicabile: 8% (società operativa)
    • Imposta sostitutiva totale: 9.600 euro

    Caso Caia: società di comodo, aliquota maggiorata

    Scenario. Caia detiene il 60% di una Srl immobiliare che negli ultimi due esercizi su tre è risultata non operativa ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994. La società possiede un appartamento con costo fiscale 200.000 euro e valore normale 350.000 euro. Vuole assegnarlo a Caia.

    Come si legge in pratica. Poiché la società è stata non operativa in almeno due dei tre periodi precedenti, si applica l’aliquota del 10,5%. La base imponibile è 150.000 euro (350.000 – 200.000). L’imposta sostitutiva è 15.750 euro. Se la società avesse anche riserve in sospensione per 30.000 euro annullate per effetto dell’assegnazione, si aggiungerebbero ulteriori 3.900 euro (13% su 30.000), per un totale di 19.650 euro.

    Riepilogo numeri Caia

    • Base imponibile plusvalenza: 150.000 euro
    • Aliquota: 10,5% (società non operativa in 2 esercizi su 3)
    • Sostitutiva sulla plusvalenza: 15.750 euro
    • Riserve in sospensione annullate: 30.000 euro
    • Sostitutiva sulle riserve (13%): 3.900 euro

    Caso Sempronio: trasformazione societaria con beni immobili

    Scenario. Sempronio è socio di una Snc che si trasforma in Srl. Al momento della trasformazione la società possiede un terreno con costo fiscale 80.000 euro e valore normale 130.000 euro. Non vi sono riserve in sospensione.

    Come si legge in pratica. Il comma 36 si applica anche alla trasformazione: la base imponibile è la differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto, pari a 50.000 euro. Applicando l’aliquota dell’8%, l’imposta sostitutiva è 4.000 euro. Anche in questo caso la sostitutiva assorbe integralmente IRPEF e IRAP che sarebbero altrimenti dovute sulla plusvalenza.

    Riepilogo numeri Sempronio

    • Valore normale terreno all’atto della trasformazione: 130.000 euro
    • Costo fiscalmente riconosciuto: 80.000 euro
    • Base imponibile: 50.000 euro
    • Aliquota: 8%
    • Imposta sostitutiva: 4.000 euro

    Quando conviene una verifica

    La convenienza dell’assegnazione agevolata dipende da variabili specifiche (valore normale, costo fiscale, stato operativo, riserve). Un commercialista può calcolare il costo esatto e confrontarlo con le alternative disponibili. Valuta l'operazione con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quale aliquota si applica se la società non è mai stata non operativa?

    Se la società risulta operativa in tutti e tre i periodi d’imposta precedenti, si applica l’aliquota dell’8% sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva copre sia IRES (o IRPEF nelle società di persone) sia IRAP, che non saranno quindi dovute separatamente sulla plusvalenza da assegnazione.

    Come si determina il valore normale dell'immobile ai fini del comma 36?

    Il valore normale si determina ai sensi dell’art. 9 TUIR, che fa riferimento al valore di mercato. Per gli immobili è tuttavia possibile optare per il valore catastale (rivalutato con i moltiplicatori ordinari), una scelta che può ridurre la base imponibile e quindi l’imposta sostitutiva. La scelta del criterio di valorizzazione deve essere effettuata in modo consapevole e documentata.

    Le riserve in sospensione d'imposta rientrano nell'8% o hanno un'aliquota diversa?

    Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono soggette a un’imposta sostitutiva separata del 13%, distinta dall’8% (o 10,5%) applicata sulla plusvalenza. Si tratta quindi di due calcoli autonomi che vanno sommati per determinare il costo fiscale complessivo dell’operazione.

    La cessione ai soci (non la mera assegnazione) beneficia della stessa agevolazione?

    Sì, il comma 36 richiama espressamente anche la cessione ai soci, non solo l’assegnazione gratuita. In entrambi i casi si applica l’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5%) sulla differenza tra valore normale e costo fiscale. Le modalità operative e le implicazioni per il socio acquirente possono tuttavia differire: è opportuno verificare anche il trattamento delle imposte indirette (registro, ipocatastali) sull’atto.

    Cosa succede se la società non ha liquidità per pagare la sostitutiva?

    Il comma 36 non prevede una rateazione automatica (diversamente dal comma 44 sull’affrancamento). Il versamento deve avvenire nei termini ordinari. Se la società non ha sufficiente liquidità, occorre valutare se il socio può anticipare le somme a titolo di finanziamento soci, oppure se l’operazione vada rinviata o strutturata diversamente. Un professionista può analizzare le opzioni disponibili caso per caso.

  • Premi e straordinari nel pubblico impiego 2026: la tassazione agevolata al 15%, esempio

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali del 15% sul trattamento economico accessorio entro il limite di 800 euro.
    • Agevolazione riservata al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, incluso il personale in regime di diritto pubblico.
    • Requisito reddituale: reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell’anno.
    • Sono esclusi Forze di polizia e Forze armate, che beneficiano di altra agevolazione (art. 45, c. 2, D.Lgs. 95/2017).
    • Per il personale SSN il beneficio del comma 237 si aggiunge – senza sostituirlo – alle misure speciali già vigenti (art. 7, c. 2, D.L. 73/2024 e art. 1, c. 354, L. 207/2024).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 237 L. 199/2025 introduce, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 15% sui compensi per trattamento economico accessorio (incluse le indennità fisse e continuative) erogati al personale non dirigenziale PA, entro il limite di 800 euro, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Sono esclusi Forze di polizia e Forze armate. Per il personale SSN il beneficio si aggiunge alle misure già vigenti.

    Approfondimento normativo completo: Comma 237 LB 2026: imposta sostitutiva 15% trattamento accessorio PA.

    Chi beneficia della sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio

    Il comma 237 della Legge di Bilancio 2026 introduce, per l’anno 2026 soltanto, un regime fiscale agevolato per una componente specifica della retribuzione pubblica: il trattamento economico accessorio. Si tratta di tutti quei compensi che si aggiungono allo stipendio base – premi di produttività, indennità specifiche, compensi per prestazioni straordinarie, indennità di turno e simili – che normalmente concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e vengono tassati con le aliquote IRPEF progressive.

    La norma si applica esclusivamente al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni rientranti nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (il testo unico del pubblico impiego), nonché al personale in regime di diritto pubblico. Il limite reddituale è fissato in 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente: chi supera questa soglia non può beneficiare della sostitutiva. Il beneficio è quantitativamente limitato: la sostitutiva del 15% si applica solo ai primi 800 euro di accessorio erogati nell’anno.

    Due precisazioni rilevanti emergono dalla norma. In primo luogo, Forze di polizia e Forze armate sono espressamente escluse perché fruiscono di un’altra agevolazione specifica (art. 45, c. 2, D.Lgs. 95/2017). In secondo luogo, per il personale del Servizio Sanitario Nazionale la sostitutiva del comma 237 non sostituisce le misure già vigenti (art. 7, c. 2, D.L. 73/2024 e art. 1, c. 354, L. 207/2024), bensì si aggiunge a esse, producendo un beneficio cumulativo.

    Checklist: chi può beneficiare del comma 237

    • Verificare di appartenere al personale non dirigenziale di un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, oppure al personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.
    • Accertare che il reddito da lavoro dipendente complessivo non superi 50.000 euro nell’anno 2026: oltre questa soglia la sostitutiva non si applica.
    • Identificare i compensi per trattamento economico accessorio erogati dall’amministrazione nel 2026: la sostitutiva si applica entro il limite di 800 euro.
    • Verificare di non appartenere alle Forze di polizia o alle Forze armate (questi comparti hanno un’agevolazione distinta e sono espressamente esclusi dal comma 237).
    • Per il personale SSN: verificare le misure speciali già applicabili (D.L. 73/2024 e L. 207/2024) e sommare il beneficio del comma 237, senza sostituirlo.

    Caso Tizio: impiegato ministeriale con premi di produttività

    Scenario. Tizio è un impiegato di categoria C presso un Ministero, con un reddito da lavoro dipendente complessivo di 32.000 euro nel 2026. Nel corso dell’anno percepisce 1.200 euro di trattamento accessorio (premi di risultato e indennità di amministrazione).

    Come si legge in pratica. Tizio soddisfa tutti i requisiti: personale non dirigenziale PA, reddito inferiore a 50.000 euro. La sostitutiva del 15% si applica ai primi 800 euro di accessorio. L’imposta sostitutiva è 120 euro (15% × 800). I restanti 400 euro di accessorio (1.200 – 800) rientrano nella tassazione IRPEF ordinaria con le aliquote progressive. Rispetto alla tassazione ordinaria al 27% (aliquota marginale di Tizio), il risparmio sulla quota agevolata è di 96 euro (27% – 15% = 12% su 800 euro).

    Riepilogo Tizio

    • Reddito lavoro dipendente 2026: 32.000 euro (sotto la soglia 50.000)
    • Accessorio totale percepito: 1.200 euro
    • Accessorio soggetto a sostitutiva (limite): 800 euro
    • Imposta sostitutiva (15% × 800): 120 euro
    • Accessorio eccedente il limite (400 euro): tassato IRPEF ordinaria

    Caso Caia: infermiera SSN con doppio beneficio

    Scenario. Caia è un’infermiera del SSN, personale non dirigenziale, con reddito da lavoro dipendente di 29.000 euro nel 2026. Percepisce compensi accessori (indennità di turno e produttività) per complessivi 1.000 euro. Beneficia già delle misure speciali del D.L. 73/2024.

    Come si legge in pratica. Caia rientra nel personale SSN destinatario delle misure speciali già vigenti. Per lei, il comma 237 si aggiunge a quelle misure, senza sostituirle. La sostitutiva del 15% si applica ai primi 800 euro di accessorio: imposta 120 euro. Il beneficio delle misure D.L. 73/2024 rimane intatto. I restanti 200 euro (1.000 – 800) sono tassati ordinariamente.

    Riepilogo Caia

    • Qualifica: infermiera SSN non dirigenziale – rientra nel comma 237
    • Reddito: 29.000 euro (sotto soglia 50.000)
    • Accessorio soggetto a sostitutiva: 800 euro (imposta: 120 euro al 15%)
    • Misure speciali D.L. 73/2024: si aggiungono, non vengono sostituite
    • Accessorio eccedente (200 euro): tassazione IRPEF ordinaria

    Caso Sempronio: dirigente PA – escluso dalla norma

    Scenario. Sempronio è un dirigente di prima fascia presso un ente pubblico, con un reddito da lavoro dipendente di 95.000 euro. Percepisce una retribuzione di risultato di 8.000 euro.

    Come si legge in pratica. Sempronio è escluso dall’agevolazione per due ragioni distinte: (1) è personale dirigenziale, categoria espressamente esclusa dal comma 237 che si applica solo al personale non dirigenziale; (2) il suo reddito supera 50.000 euro, superando ulteriormente il limite reddituale. La retribuzione di risultato è interamente tassata con le aliquote IRPEF progressive ordinarie. Nessuna sostitutiva applicabile.

    Riepilogo Sempronio

    • Qualifica: dirigente PA – ESCLUSO (la norma riguarda solo il personale non dirigenziale)
    • Reddito: 95.000 euro – supera il limite di 50.000 euro
    • Accessorio (retribuzione di risultato): tassazione IRPEF ordinaria
    • Nessuna sostitutiva applicabile
    • Doppia causa di esclusione: qualifica dirigenziale + superamento soglia reddituale

    Quando conviene una verifica

    L’applicazione della sostitutiva al 15% dipende dalla qualifica, dal reddito complessivo e dall’ente di appartenenza. Un consulente del lavoro o un CAF può verificare l’esatto importo dell’agevolazione spettante e coordinare il beneficio con le altre misure vigenti. Verifica la tua posizione con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La sostitutiva del 15% si applica automaticamente in busta paga o serve una richiesta del lavoratore?

    Il comma 237 prevede che la sostitutiva si applichi salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Quindi l’applicazione è automatica da parte del sostituto d’imposta (l’amministrazione datrice di lavoro), che applicherà la ritenuta del 15% sull’accessorio entro il limite di 800 euro, a meno che il dipendente non presenti formalmente rinuncia scritta. La rinuncia può convenire se il lavoratore ha molte detrazioni o carichi di famiglia che renderebbero la tassazione ordinaria inferiore al 15%.

    Cosa si intende per trattamento economico accessorio ai fini del comma 237?

    Il comma 237 richiama i compensi per trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa. Vi rientrano tipicamente: premi di produttività e risultato, indennità di amministrazione, indennità di turno, compensi per prestazioni straordinarie, indennità specifiche di comparto. Non vi rientra lo stipendio tabellare di base, che continua a essere tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

    Il limite di 800 euro è per singolo compenso o per il totale dell'accessorio annuo?

    Il limite di 800 euro è riferito al totale dell’accessorio assoggettato a sostitutiva nel corso dell’anno 2026. Se il lavoratore percepisce più voci di accessorio (es. premio di produttività + indennità di turno + straordinari), la sostitutiva del 15% si applica complessivamente fino a 800 euro. L’eccedenza rispetto agli 800 euro è tassata con le aliquote IRPEF ordinarie.

    Un dipendente della Polizia di Stato o dell'Esercito può beneficiare del comma 237?

    No. Il comma 237 esclude espressamente il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in quanto questo comparto beneficia di una specifica agevolazione fiscale prevista dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 95/2017. I due regimi sono alternativi: il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate continua ad applicare il proprio regime agevolativo specifico e non può accedere alla sostitutiva del 15% del comma 237.

    La misura è strutturale o limitata all'anno 2026?

    Il comma 237 si applica esplicitamente solo per l’anno 2026, come indicato nell’incipit della norma: ‘Per l’anno 2026’. Non si tratta di una misura strutturale: salvo rinnovo da parte di una futura legge di bilancio, l’agevolazione cesserà al 31 dicembre 2026. I dipendenti PA interessati devono quindi tener presente il carattere temporaneo del beneficio nella propria pianificazione finanziaria.

  • Fondo non autosufficienze 2026: a chi è destinato e cosa prevede, esempio

    In sintesi

    • Il Fondo per le non autosufficienze è incrementato di 30 milioni nel 2026 e di 27 milioni annui dal 2027.
    • L’incremento è finalizzato alla rideterminazione degli importi delle prestazioni del D.M. 19 novembre 2008.
    • La norma è in attesa di decreto interministeriale (lavoro, salute, economia): fino all’emanazione, le prestazioni restano negli importi attuali.
    • Il Fondo è istituito dall’art. 1, comma 1187, della L. 296/2006 e si rivolge alle persone non autosufficienti.
    • Le prestazioni finanziate riguardano interventi a favore di anziani e disabili gravi non autosufficienti.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 767 della L. 199/2025 incrementa il Fondo per le non autosufficienze di 30 milioni di euro per il 2026 e di 27 milioni annui dal 2027, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni stabilite dal D.M. 19 novembre 2008. La misura è attesa da decreto interministeriale: fino all’emanazione, le prestazioni continuano negli importi attualmente vigenti.

    Approfondimento normativo completo: Comma 767 LB 2026: rifinanziamento Fondo non autosufficienze 2026.

    Fondo non autosufficienze 2026: rifinanziamento e attesa del decreto

    Il Fondo per le non autosufficienze è lo strumento principale attraverso cui lo Stato finanzia gli interventi a sostegno delle persone anziane e disabili gravi che non sono in grado di compiere autonomamente gli atti essenziali della vita quotidiana. Le risorse sono destinate a servizi di assistenza domiciliare, voucher, contributi ai caregiver familiari e altre misure definite a livello nazionale e regionale.

    Con il comma 767 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), il Fondo viene incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. L’obiettivo dichiarato dalla norma è la rideterminazione degli importi delle prestazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 19 novembre 2008, che fissa i valori delle misure finanziabili attraverso il Fondo.

    La norma, tuttavia, è parzialmente in attesa di completamento: è necessario un decreto interministeriale (Ministero del lavoro, della salute e dell’economia) per la rideterminazione concreta degli importi delle prestazioni. Fino all’emanazione di tale decreto, le prestazioni continuano ad essere erogate negli importi attualmente vigenti. Non è possibile, allo stato, indicare con precisione le nuove somme che saranno riconosciute: occorre attendere il provvedimento attuativo.

    Checklist: la persona non autosufficiente può accedere alle prestazioni del Fondo?

    • La persona è in condizione di non autosufficienza riconosciuta (valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale).
    • È stato attivato un progetto assistenziale individualizzato presso i servizi sociali del Comune o dell’ASL competente.
    • Sono stati verificati i requisiti ISEE previsti per l’accesso alle misure finanziate dal Fondo non autosufficienze.
    • È stato monitorato se il decreto interministeriale di rideterminazione degli importi è stato emanato.
    • Ci si è informati presso il Comune o il distretto socio-sanitario sulle modalità di accesso agli interventi nella propria Regione.

    Tizio: anziano con Alzheimer assistito da un badante

    Scenario. Tizio ha 82 anni e soffre di Alzheimer in fase avanzata. La famiglia lo assiste con il supporto di una badante. Il nucleo familiare si rivolge ai servizi sociali per accedere agli interventi finanziati dal Fondo non autosufficienze.

    Come si legge in pratica. Il Fondo non autosufficienze finanzia, tra le altre misure, interventi a sostegno di anziani con grave dipendenza. Il comma 767 incrementa le risorse disponibili ma non definisce direttamente l’importo spettante: questo dipenderà dal decreto interministeriale e dalla normativa regionale di attuazione. La famiglia di Tizio deve rivolgersi ai servizi sociali del Comune per la valutazione del bisogno e l’attivazione del progetto assistenziale.

    Passaggi chiave per la famiglia di Tizio

    • Richiedere una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale presso l’ASL o il Comune.
    • Presentare domanda di accesso alle misure del Fondo non autosufficienze attraverso i servizi sociali.
    • Preparare la documentazione sanitaria (diagnosi, certificati di invalidità, verbale di non autosufficienza).
    • Verificare l’ISEE del nucleo familiare per accedere alle misure con soglie reddituali.
    • Monitorare l’emanazione del decreto interministeriale per conoscere gli importi aggiornati delle prestazioni.

    Caia: disabile grave di 45 anni con necessità di assistenza domiciliare

    Scenario. Caia ha 45 anni e una disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3. Vive da sola e ha bisogno di assistenza domiciliare per le attività quotidiane. Si chiede se il rifinanziamento del Fondo la riguarda.

    Come si legge in pratica. Sì. Il Fondo non autosufficienze non è limitato agli anziani: riguarda tutte le persone non autosufficienti, incluse le persone con disabilità grave. L’incremento di 30 milioni nel 2026 è destinato, in generale, a sostenere le prestazioni previste dal D.M. 2008. Caia deve verificare con i servizi sociali del suo Comune le misure disponibili nella sua Regione e i requisiti specifici, in attesa del decreto attuativo.

    Passaggi chiave per Caia

    • Verificare che la condizione di non autosufficienza sia formalmente certificata.
    • Contattare i servizi sociali del Comune per l’attivazione del progetto di vita e di assistenza.
    • Verificare l’accesso all’assistenza domiciliare integrata (ADI) tramite l’ASL di riferimento.
    • Controllare la propria posizione ISEE per accedere alle misure con soglie reddituali.
    • Seguire l’iter del decreto interministeriale per l’aggiornamento degli importi delle prestazioni.

    Sempronio: figlio caregiver che assiste il genitore non autosufficiente

    Scenario. Sempronio, 50 anni, assiste a tempo pieno la madre non autosufficiente. Ha ridotto il proprio orario lavorativo per farlo. Si chiede se esistono contributi o misure a suo favore finanziate dal Fondo non autosufficienze.

    Come si legge in pratica. Il Fondo non autosufficienze prevede, tra le misure finanziabili, anche interventi a sostegno dei caregiver familiari e dei nuclei che assistono persone non autosufficienti a domicilio. Tuttavia, gli importi specifici e le modalità di accesso dipendono dalla normativa regionale e dal decreto interministeriale atteso. Sempronio dovrebbe rivolgersi ai servizi sociali per un’analisi complessiva delle misure disponibili nel suo territorio.

    Passaggi chiave per Sempronio

    • Richiedere ai servizi sociali del Comune un’analisi delle misure disponibili per i caregiver familiari.
    • Verificare se la madre ha già una valutazione formale di non autosufficienza.
    • Informarsi sull’esistenza di contributi regionali per i caregiver familiari che integrano il Fondo nazionale.
    • Valutare la possibilità di accedere ai congedi retribuiti per assistenza previsti dalla L. 104/1992.
    • Monitorare l’emanazione del decreto interministeriale che definirà gli importi aggiornati delle prestazioni.

    Quando conviene una verifica

    L’accesso alle misure del Fondo non autosufficienze dipende dalla condizione individuale, dalla normativa regionale e dai decreti attuativi. Un esperto può orientarti tra le misure disponibili e assisterti nella presentazione della domanda. Consulta un esperto di diritto previdenziale e assistenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Gli importi delle prestazioni del Fondo non autosufficienze sono già stati aggiornati con la LB 2026?

    No. Il comma 767 incrementa le risorse del Fondo ma subordina la rideterminazione degli importi all’emanazione di un decreto interministeriale (lavoro, salute, economia). Fino all’adozione di tale provvedimento, le prestazioni continuano a essere erogate negli importi attualmente vigenti. Questa pagina sarà aggiornata non appena il decreto verrà pubblicato.

    Qual è la differenza tra il Fondo non autosufficienze e l'indennità di accompagnamento?

    Sono due misure distinte. L’indennità di accompagnamento è una prestazione INPS erogata direttamente al titolare, indipendentemente dal reddito. Il Fondo non autosufficienze finanzia interventi più articolati (assistenza domiciliare, voucher, sostegno ai caregiver) gestiti dai Comuni e dalle Regioni, spesso con criteri ISEE. Le due misure possono coesistere.

    Le Regioni hanno autonomia nell'utilizzo delle risorse del Fondo?

    Sì. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le Regioni, che le utilizzano nell’ambito dei propri piani assistenziali e in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Per questo motivo le misure disponibili, gli importi e le procedure di accesso possono variare significativamente da Regione a Regione.

    Qual è la base giuridica del Fondo non autosufficienze?

    Il Fondo è istituito dall’art. 1, comma 1187, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007). La sua base costituzionale è l’art. 38 della Costituzione (diritto al mantenimento per gli inabili) e l’art. 32 (tutela della salute). Il comma 767 della L. 199/2025 si innesta su questo quadro incrementando la dotazione del Fondo.

    Il rifinanziamento del Fondo non autosufficienze riguarda anche il sostegno alla disabilità?

    Sì. Il Fondo non autosufficienze non è limitato agli anziani: riguarda tutte le persone che, indipendentemente dall’età, non sono in grado di compiere autonomamente gli atti essenziali della vita quotidiana a causa di condizioni fisiche, psichiche o sensoriali. Le persone con disabilità grave possono quindi beneficiare delle misure finanziate, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale.

  • Delega per ritiro documenti e pacchi: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La delega è l’atto con cui una persona (delegante) autorizza un’altra (delegato) a compiere per suo conto un’attività, come ritirare un documento o un pacco. Va firmata dal delegante e accompagnata dalla copia del documento d’identità.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per far ritirare qualcosa a un’altra persona
    Forma
    Scritta, con copia documenti d’identità
    Invio consigliato
    Consegna a mano al delegato
    Riferimenti
    Prassi amministrativa; art. 1387 ss. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La delega è una semplice autorizzazione scritta con cui si incarica una persona di fiducia di compiere, al proprio posto, un’attività materiale: ritirare un certificato, un pacco, una raccomandata, un referto medico, un documento presso un ufficio. È lo strumento quotidiano più diffuso e nella maggior parte dei casi non richiede alcuna formalità particolare.

    Perché sia accettata, l’ente o l’ufficio richiede di norma che la delega sia firmata dal delegante e accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità di entrambi (delegante e delegato). Per atti più impegnativi (operazioni bancarie, vendite, rappresentanza in giudizio) non basta la delega: serve una vera e propria procura.

    Cosa deve contenere

    • Dati completi del delegante (nome, nascita, residenza, documento)
    • Dati completi del delegato
    • Oggetto preciso della delega (cosa si autorizza a ritirare/fare)
    • Eventuale ente o ufficio presso cui agire
    • Firma del delegante
    • Copia dei documenti d’identità allegati

    Fac-simile: delega

    Fac-simile da compilare
    DELEGA
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], documento di identità [TIPO E NUMERO] rilasciato da [ENTE] il [DATA],
    
    DELEGO
    
    il/la Sig./Sig.ra [NOME E COGNOME DEL DELEGATO], nato/a a [LUOGO] il [DATA], documento di identità [TIPO E NUMERO],
    
    a ritirare/compiere in mia vece, presso [ENTE / UFFICIO / SEDE], quanto segue: [INDICARE CON PRECISIONE, es. il certificato ___ / il pacco con codice ___ / il referto medico intestato al sottoscritto].
    
    La presente delega è valida limitatamente all'attività indicata.
    
    Allego copia del mio documento di identità e di quello del delegato.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Firma del delegante [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Consegna la delega firmata al delegato, insieme alla fotocopia del tuo documento d’identità (e spesso anche di quella del delegato). Verifica in anticipo con l’ufficio se è previsto un modulo proprio o requisiti specifici: alcuni enti (banche, Poste per certi servizi, uffici giudiziari) richiedono formule particolari o l’autentica della firma.

    Mantieni la delega circoscritta all’attività concreta: evita formule generiche che autorizzino “qualsiasi operazione”. Per compiti che incidono sul patrimonio o impegnano giuridicamente (firmare contratti, riscuotere somme rilevanti) occorre una procura, non una semplice delega.

    Errori da evitare

    • Dimenticare la copia del documento d’identità del delegante
    • Delegare in modo troppo generico (‘per ogni necessità’)
    • Usare la delega per atti che richiedono una procura
    • Non datare e non firmare la delega

    Domande frequenti

    Serve l'autentica della firma sulla delega?
    Di norma no per le deleghe ordinarie (ritiro pacchi, certificati). Alcuni enti, però, richiedono firma autenticata o moduli specifici: conviene verificare prima.
    Che differenza c'è tra delega e procura?
    La delega autorizza a compiere un’attività materiale per conto di un altro; la procura conferisce il potere di rappresentare e impegnare giuridicamente il rappresentato (es. firmare contratti). Per gli atti importanti serve la procura.
    Devo allegare il documento del delegato?
    Spesso sì: molti uffici chiedono copia del documento sia del delegante sia del delegato. Verifica i requisiti dell’ente presso cui il delegato dovrà presentarsi.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 324-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    Art. 324-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.))

    45

  • Token e moneta elettronica tassati al 26% nel 2026: come funziona, esempio

    In sintesi

    • L’aliquota sui redditi da e-money token denominati in euro è il 26%, non il 33% ordinario.
    • Si applicano solo ai token il cui valore è ancorato all’euro con riserve integralmente in euro presso soggetti UE autorizzati.
    • La semplice conversione euro-token e il rimborso al valore nominale non generano plusvalenze o minusvalenze.
    • La norma richiama la categoria MiCAR ‘e-money token’ ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114.
    • In vigore dal 1° gennaio 2026 (comma 28 L. 199/2025).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 28 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) aggiunge periodi all’art. 1, comma 24, della L. 207/2024 fissando al 26% l’aliquota sui redditi diversi derivanti da detenzione, cessione o impiego di e-money token denominati in euro ai sensi del reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). La mera conversione tra euro e token e il rimborso al valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza.

    Approfondimento normativo completo: Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali.

    E-money token e tassazione agevolata: la novità della legge di bilancio 2026

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce per la prima volta in Italia una tassazione differenziata per i token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro. Il comma 28 stabilisce che i redditi diversi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di questi strumenti siano tassati al 26% anziché all’aliquota ordinaria del 33% prevista per le criptovalute dal regime generale introdotto dalla legge di bilancio 2025.

    La norma è costruita attorno alla definizione europea di e-money token contenuta nel regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114): rientrano nell’ambito applicativo solo i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. I token agganciati ad altre valute o con riserve non conformi restano fuori dal perimetro agevolato.

    Un elemento di particolare rilievo pratico è la neutralità fiscale della conversione: la semplice operazione di scambiare euro con e-money token (o viceversa) e il rimborso al valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Questo significa che un contribuente che usa un e-money token come mezzo di pagamento digitale senza mai generare un utile non deve dichiarare nulla per la mera detenzione e conversione.

    Cosa verificare per applicare il regime al 26%

    • Accertarsi che il token sia classificato come e-money token ai sensi dell’art. 3 par. 1 n. 7 del reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR).
    • Verificare che il token sia denominato in euro e che le riserve siano detenute integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati UE.
    • Distinguere le operazioni di mera conversione euro-token (neutrali) dalle cessioni che generano reddito diverso.
    • Classificare correttamente i proventi come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR.
    • Conservare la documentazione delle operazioni (estratti conto del portafoglio, conferme di transazione) per la dichiarazione dei redditi.

    Caso 1: Tizio, investitore che usa e-money token come riserva di liquidità

    Scenario. Tizio converte 10.000 euro in e-money token denominati in euro conformi a MiCAR e li detiene per sei mesi in un portafoglio digitale che remunera la giacenza con un rendimento dello 0,5% mensile. Al termine del semestre, Tizio riceve 300 euro di proventi e converte i token di ritorno in euro al valore nominale di partenza.

    Come si legge in pratica. La conversione iniziale (euro in token) e quella finale (token in euro al nominale) sono fiscalmente neutrali per effetto del comma 28 LB 2026: non generano plusvalenze né minusvalenze. I 300 euro di rendimento sono invece redditi diversi ex art. 67 TUIR e scontano l’aliquota del 26%, pari a 78 euro di imposta. Se i token fossero stati criptovalute ordinarie non conformi a MiCAR, l’aliquota sarebbe stata del 33%, con un’imposta di 99 euro. Il vantaggio del regime agevolato è di 21 euro su 300 euro di rendimento, un risparmio proporzionale che cresce con l’aumentare dei proventi.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento iniziale: 10.000 euro in e-money token conformi MiCAR
    • Proventi semestrali: 300 euro
    • Imposta al 26% (regime agevolato comma 28 LB 2026): 78 euro
    • Imposta al 33% (regime ordinario criptovalute): 99 euro
    • Risparmio per effetto del comma 28 LB 2026: 21 euro

    Caso 2: Caia, cessione di e-money token con realizzo di utile

    Scenario. Caia acquista e-money token conformi a MiCAR per un controvalore di 5.000 euro. Dopo tre mesi, per effetto di un’oscillazione del mercato secondario, cede i token a un terzo per 5.400 euro, realizzando una plusvalenza di 400 euro. Si tratta di una cessione a titolo oneroso, non di una mera conversione al nominale.

    Come si legge in pratica. La cessione a un prezzo superiore al costo di acquisto è un realizzo di plusvalenza, quindi non rientra nella neutralità prevista per le mere conversioni. I 400 euro di plusvalenza sono redditi diversi ex art. 67 TUIR e l’aliquota applicabile è il 26%, pari a 104 euro di imposta. Con il regime ordinario al 33%, l’imposta sarebbe stata di 132 euro. Caia deve dichiarare la plusvalenza nella propria dichiarazione dei redditi e conservare la documentazione dell’acquisto e della vendita per esibire la base di calcolo al fisco.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo di acquisto e-money token: 5.000 euro
    • Corrispettivo di cessione: 5.400 euro
    • Plusvalenza imponibile: 400 euro
    • Imposta al 26% (comma 28 LB 2026): 104 euro
    • Imposta al 33% (regime ordinario): 132 euro

    Caso 3: Sempronio, impiego di token per pagamento di servizi

    Scenario. Sempronio detiene 2.000 euro in e-money token conformi a MiCAR, acquistati alla pari. Li utilizza per pagare un servizio professionale del valore di 2.000 euro, cedendo i token all’emittente che li rimborsa al valore nominale per poi trasferire la somma al fornitore del servizio. Non vi è alcuna differenza tra il prezzo di acquisto e il valore al momento dell’utilizzo.

    Come si legge in pratica. L’operazione di rimborso al valore nominale è fiscalmente neutrale ai sensi del comma 28: non costituisce realizzo di plusvalenza né di minusvalenza. Sempronio non ha alcun reddito da dichiarare per questa operazione, purché il rimborso avvenga effettivamente al valore nominale. Se invece i token fossero stati ceduti sul mercato secondario a un prezzo superiore a 2.000 euro, la differenza sarebbe imponibile al 26%. Questo scenario illustra come l’e-money token conforme a MiCAR possa funzionare come strumento di pagamento digitale con impatto fiscale nullo sulla mera circolazione al nominale.

    Riepilogo Caso 3

    • Valore dei token al momento dell’acquisto: 2.000 euro
    • Valore del rimborso al nominale: 2.000 euro
    • Plusvalenza o minusvalenza: nessuna (operazione neutrale)
    • Imposta dovuta: zero
    • Condizione: rimborso avvenuto al valore nominale, non sul mercato secondario

    Quando conviene una verifica

    La classificazione MiCAR del tuo token è determinante per il regime fiscale applicabile. Consulta un esperto in fiscalità delle criptovalute.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Tutti i token stabili (stablecoin) rientrano nel regime al 26% del comma 28 LB 2026?

    No. Il comma 28 si applica esclusivamente agli e-money token ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 7 del regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114) denominati in euro, il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Gli asset-referenced token e le stablecoin ancorate ad altre valute o con riserve non conformi restano soggetti al regime ordinario delle criptovalute.

    Cosa si intende per 'mera conversione' che non genera plusvalenza?

    Il comma 28 LB 2026 stabilisce che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e e-money token denominati in euro, né il rimborso al valore nominale. In pratica, scambiare 1.000 euro con 1.000 unità di un e-money token al valore nominale e poi riscattarli alla pari non è un fatto fiscalmente rilevante. Lo è invece la cessione sul mercato secondario a un prezzo diverso dal nominale.

    Come si dichiara il reddito da e-money token nella dichiarazione dei redditi?

    I redditi da e-money token rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR. Vanno dichiarati nel quadro RT del modello Redditi PF con l’applicazione dell’aliquota del 26%. È necessario documentare il costo di acquisto, il corrispettivo di cessione o il provento percepito e le date delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate potrà fornire indicazioni operative più dettagliate in apposita circolare.

    Il regime al 26% vale anche per i proventi derivanti da staking o lending di e-money token?

    Il comma 28 LB 2026 richiama ‘redditi diversi e altri proventi’ derivanti da ‘detenzione, cessione o impiego’ degli e-money token. La locuzione ‘impiego’ è sufficientemente ampia da ricomprendere le operazioni di staking o lending, ma la qualificazione specifica dipende dalla struttura contrattuale del singolo prodotto. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire con apposita circolare la portata esatta del termine per le diverse forme di remunerazione.

    Se detengo sia criptovalute ordinarie sia e-money token, come gestisco la compensazione delle minusvalenze?

    Le minusvalenze realizzate su e-money token (tassati al 26%) e quelle su criptovalute ordinarie (al 33%) appartengono alla stessa categoria reddituale dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, ma l’applicazione di aliquote diverse pone questioni di compensazione che la norma non risolve espressamente. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se e come sia possibile compensare minusvalenze tra le due sotto-categorie. In assenza di chiarimenti, è prudente tenerle separate in sede dichiarativa.

  • Art. 308 D.Lgs. 209/2005 – Abuso di denominazione assicurativa

    Art. 308 D.Lgs. 209/2005 – Abuso di denominazione assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione. 45

    2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. 45

    3. L'IVASS determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.

    4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

    45

    4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

    45

  • Art. 344-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)

    Art. 344-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d’interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa che applica le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e rileva che senza l'applicazione di tali misure non potrebbe rispettare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, ne informa immediatamente l'IVASS.

    2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

    3. Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa presenta all'IVASS un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

    4. Durante il periodo di transizione l'impresa interessata può aggiornare il piano di transizione.

    5. L'impresa interessata presenta all'IVASS una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione.

    6. L'IVASS revoca l'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies se dalla relazione sulle misure adottate e i progressi realizzati di cui al comma 5 si evince che l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.

    ))

  • Articolo 100 TU Giustizia Tributaria: Conciliazione in udienza

    Art. 100 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione in udienza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

    2. All'udienza la corte di giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

    3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

    4. La corte di giustizia tributaria dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Art. 5 TUPI: Potere di organizzazione

    Art. 5 TUPI: Potere di organizzazione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Potere di organizzazione ( Art.4 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito prima dall' art.3 del d.lgs n.546 del 1993 , successivamente modificato dall' art.9 del d.lgs n.396 del 1997 , e nuovamente sostituito dall' art.4 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

    Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro , nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 .

    Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 77-bis DPR 445/2000 – Applicazione di norme

    Art. 77-bis DPR 445/2000 – Applicazione di norme

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.