Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 149 L. 633/1941

    Art. 149 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile ; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Redditi dei terreni nel 730 2026: quadro A e rivalutazione

    In sintesi

    • Due componenti distinte: il terreno produce un reddito dominicale (spetta al proprietario) e un reddito agrario (spetta a chi coltiva). Se coltivi il tuo terreno, devi dichiarare entrambi.
    • Rivalutazione obbligatoria: chi presta assistenza fiscale applica automaticamente la rivalutazione dell’80% sul reddito dominicale e del 70% sul reddito agrario, più un ulteriore 30% su entrambi.
    • IMU e IRPEF non si sovrappongono: per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale. Sul reddito agrario, invece, l’IRPEF rimane sempre dovuta.
    • Coltivatori diretti e IAP agevolati: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola hanno un regime di favore: il reddito concorre al complessivo solo parzialmente.
    • I valori del catasto: i redditi dominicale e agrario da inserire nel quadro A sono quelli risultanti dagli atti catastali, senza applicare alcuna rivalutazione (ci pensa chi fa la dichiarazione).
    • Terreni affittati a giovani imprenditori: se dai il terreno in affitto a un giovane under 40 qualificato, la rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica.

    Che cos'è il reddito dei terreni e chi deve dichiararlo

    Se possiedi un terreno agricolo situato in Italia, sei tenuto a dichiararne i redditi nel quadro A del modello 730. Il reddito dei terreni si divide in due parti: il reddito dominicale, che rappresenta la quota spettante al proprietario del fondo, e il reddito agrario, che rappresenta la quota legata all’attività di coltivazione. Se sei tu stesso a coltivare il tuo terreno, devi dichiarare entrambe le componenti. Se invece lo hai dato in affitto, il reddito agrario viene dichiarato dall’affittuario, mentre a te spetta solo quello dominicale.

    I valori da inserire nel quadro A non sono quelli che pagherai come imposta, ma quelli catastali ‘grezzi’, cioè il reddito dominicale e quello agrario come risultano dagli atti del catasto. Sarà poi il CAF o il professionista che ti assiste a rivalutarli applicando le percentuali previste dalla legge per il 2025.

    Attenzione al rapporto con l’IMU. Per i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale: non paghi due volte. Ma il reddito agrario rimane sempre soggetto a IRPEF, anche per i terreni non locati. Se il terreno è esente da IMU (per esempio perché si trova in una zona montana), allora l’IRPEF si applica su entrambe le componenti.

    Coefficienti di rivalutazione dei redditi dei terreni (anno 2025)
    Tipo di reddito Rivalutazione base Ulteriore rivalutazione Totale rivalutazione applicata
    Reddito dominicale +80% +30% +134% (1,80 × 1,30)
    Reddito agrario +70% +30% +121% (1,70 × 1,30)
    Terreni affittati a giovani under 40 (condizioni specifiche) non si applica l'80%/70% +30% solo +30%
    Terreni condotti da coltivatori diretti/IAP (colonna 10 barrata) +80%/70% base esenzione ulteriore 30% +80% o +70% senza il 30%

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un terreno agricolo con reddito dominicale catastale di 100 euro e reddito agrario di 50 euro, e lo coltiva personalmente (non è coltivatore diretto iscritto alla previdenza). Il CAF applica: reddito dominicale rivalutato = 100 × 1,80 × 1,30 = 234 euro; reddito agrario rivalutato = 50 × 1,70 × 1,30 = 110,50 euro. Totale reddito dei terreni da sommare al reddito complessivo: circa 344 euro. Se il terreno non è affittato, sul reddito dominicale l’IMU sostituisce l’IRPEF, quindi di quel totale solo la parte agraria (110,50 euro) entra nell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Atti catastali del terreno (visura catastale con reddito dominicale e agrario)
    • Contratto di affitto (se il terreno è dato in locazione)
    • Documentazione della qualifica di coltivatore diretto o IAP e iscrizione previdenziale agricola
    • Denuncia all’ufficio del Territorio in caso di perdita del raccolto per eventi naturali (almeno 30% del prodotto ordinario)

    Proprietario che coltiva personalmente il terreno

    Scenario. Caio possiede e coltiva personalmente un campo con reddito dominicale catastale 200 euro e agrario 80 euro. Non è iscritto alla previdenza agricola come coltivatore diretto.

    Come si applica. Nel quadro A, Caio indica nella colonna 1 il reddito dominicale (200) e nella colonna 3 il reddito agrario (80). Il codice titolo è 1 (proprietario non in affitto). Il CAF rivaluta entrambi: dominicale 200 × 1,80 × 1,30 = 468 euro; agrario 80 × 1,70 × 1,30 = 176,80 euro. Se il terreno non è affittato e l’IMU è dovuta, il reddito dominicale rivalutato non entra nell’IRPEF; il reddito agrario (176,80 euro) sì.

    In pratica

    • Inserire i valori catastali grezzi nel quadro A senza applicare nessuna rivalutazione
    • Il CAF calcola in automatico la rivalutazione e l’eventuale esenzione IMU

    Coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola

    Scenario. Sempronio è coltivatore diretto, iscritto alla previdenza agricola, e possiede terreni con redditi dominicale e agrario catastali complessivi di 12.000 euro.

    Come si applica. Sempronio barra la casella di colonna 10 nel quadro A. L’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica, e il reddito complessivo dei due redditi (dopo la rivalutazione base) concorre alla formazione del reddito complessivo solo in parte: per la quota fino a 10.000 euro, nella misura dello 0%; per la quota tra 10.001 e 15.000 euro, al 50%. Un meccanismo che riduce sensibilmente il carico IRPEF per chi lavora la terra.

    In pratica

    • Barrare la colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP) in tutti i righi pertinenti
    • Fino a 10.000 euro di reddito agrario+dominicale rivalutati: IRPEF pari a zero

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare il terreno anche se non lo coltivo e non lo affitto?

    Sì. Se sei proprietario di un terreno che ha una rendita catastale, devi compilare il quadro A. Puoi non dichiararlo solo se si tratta di terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (giardini, cortili) o di parchi di interesse pubblico riconosciuto.

    Se affitto il terreno, chi dichiara il reddito agrario?

    Il reddito agrario deve essere dichiarato dall’affittuario (il conduttore del fondo), a partire dalla data di inizio del contratto. Tu come proprietario dichiari solo il reddito dominicale.

    L'IMU sostituisce sempre l'IRPEF sui terreni?

    Solo per i terreni non affittati. Se il terreno è dato in affitto, sia l’IRPEF che l’IMU sono dovute. Se il terreno è in zona montana esente da IMU, l’IRPEF si applica anche sul reddito dominicale (barra la casella colonna 9 del quadro A).

    Cosa succede se il raccolto è andato quasi completamente perso per una calamità?

    Se la perdita è di almeno il 30% del prodotto ordinario e hai presentato denuncia all’ufficio del Territorio entro tre mesi dall’evento (o almeno 15 giorni prima del raccolto), i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’IRPEF. Indica il codice 2 nella colonna 7 del quadro A.

    Come trovo il reddito dominicale e agrario del mio terreno?

    Sono indicati nella visura catastale del terreno, reperibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione ‘Consultazione catasto terreni’. I valori si riferiscono alla qualità di coltura risultante dal catasto.

    Se do il terreno in affitto a mio figlio di 38 anni agricoltore, ho qualche agevolazione?

    Sì: se tuo figlio ha meno di 40 anni, ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP (o la acquisisce entro due anni dalla firma) e il contratto ha durata almeno quinquennale, la rivalutazione dell’80% e del 70% non si applica al tuo reddito dominicale. Indica il codice 4 nella colonna 7 del quadro A.

    Vedi anche: Rivalutazione di terreni e partecipazioni, Indennita’ di esproprio di terreni, Plusvalenza vendita terreni edificabili e Variazione della rendita catastale.

  • Cassa integrazione nel 730: come si dichiara nel 2026

    In sintesi

    • La CIG è reddito imponibile: le istruzioni del 730/2026 includono la cassa integrazione tra le somme erogate dall’INPS che vanno dichiarate nel quadro C.
    • Il datore di lavoro o l’INPS fanno da sostituto: trattengono le ritenute IRPEF direttamente sull’integrazione e le certificano nella CU 2026.
    • Va nel quadro C insieme allo stipendio: la CIG si dichiara nella stessa sezione del reddito di lavoro dipendente, non in un quadro separato.
    • I giorni di CIG contano per le detrazioni: il periodo di integrazione salariale entra nel computo dei giorni da indicare nel rigo C5.
    • Attenzione ai conguagli: se il datore di lavoro ha poi ripreso a pagare lo stipendio, il conguaglio finale tiene conto di tutto il periodo.

    Cassa integrazione e tasse: cosa devi sapere

    Quando l’azienda ti mette in cassa integrazione (CIG, nelle sue forme ordinaria, straordinaria o in deroga), non smetti di avere un reddito fiscalmente rilevante. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026 indicano espressamente la cassa integrazione guadagni, la mobilità e le forme di disoccupazione speciale tra le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri enti che vanno dichiarate nel quadro C, la stessa sezione dei redditi di lavoro dipendente.

    In pratica la CIG funziona così: l’INPS eroga l’integrazione salariale – direttamente a te oppure tramite il datore di lavoro, a seconda del tipo di CIG – e il soggetto che paga trattiene le ritenute IRPEF. A fine anno rilascia la Certificazione Unica 2026 (CU 2026), che riepiloga importi e ritenute. Questo documento è il punto di partenza per compilare il 730.

    La cosa importante da capire è che la CIG si ‘somma’ al resto del tuo reddito. Se hai lavorato parte dell’anno e per un altro periodo hai percepito la cassa integrazione, i due importi concorrono insieme a formare il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF. Potrebbe risultare un saldo a credito (rimborso) o a debito, a seconda delle ritenute già operate.

    Cassa integrazione nel 730: dati e dove trovarli
    Dato richiesto nel 730 Dove trovarlo nella CU 2026
    Reddito CIG (quadro C, righi C1-C3, col. 3) Punto 1 o 2 della Certificazione Unica 2026
    Codice tipo reddito (col. 1) Codice '2': redditi assimilati a lavoro dipendente
    Numero di giorni complessivi (rigo C5, col. 1) Punto 6 della Certificazione Unica 2026
    Ritenute IRPEF (rigo C9, col. 1) Punto 21 della Certificazione Unica 2026
    Addizionale regionale (rigo C10) Punto 22 della Certificazione Unica 2026

    Esempio pratico

    • Caio nel 2025 ha lavorato con regolare stipendio per 200 giorni e ha beneficiato della CIG per i restanti 165 giorni. Il datore di lavoro ha rilasciato una sola CU 2026 che include sia il reddito da lavoro che l’integrazione salariale gestita tramite l’azienda, per un totale di 22.000 euro e 3.100 euro di ritenute IRPEF. Caio compila il rigo C1 con l’intero importo, inserisce 365 in C5 colonna 1 (intero anno lavorato o in CIG) e riporta le ritenute in C9. Chi presta assistenza fiscale calcola l’IRPEF sul reddito complessivo e determina se spetta un rimborso.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (o dell’INPS se la CIG è stata pagata direttamente)
    • Eventuale seconda CU se ci sono stati più rapporti di lavoro nello stesso anno
    • Codice fiscale

    Tizio: CIG per parte dell'anno, poi rientro al lavoro

    Scenario. Tizio ha lavorato normalmente da gennaio a marzo 2025, poi è stato in CIG ordinaria da aprile a settembre, e infine ha ripreso a lavorare da ottobre a dicembre.

    Come si applica. Il datore di lavoro, che ha gestito la CIG in anticipo per conto dell’INPS, rilascia una sola CU 2026 che include sia gli stipendi che l’integrazione salariale. Tizio inserisce nel rigo C1 il reddito complessivo indicato in CU, riporta i giorni (365 per l’intero anno), e trascrive le ritenute. Se il datore ha effettuato il conguaglio di fine anno, la CU già tiene conto di tutte le trattenute.

    In pratica

    • Chiedi al datore di lavoro se ha gestito la CIG in anticipo o se l’INPS ha pagato direttamente: cambia da chi ricevi la CU.
    • Se hai una sola CU, compila un solo rigo nel quadro C con il totale dei redditi indicato.
    • Controlla che la CU indichi i giorni totali del rapporto (punto 6): nel rigo C5 va questo numero.

    Sempronio: CIG pagata direttamente dall'INPS

    Scenario. Sempronio nel 2025 ha lavorato a tempo pieno fino a giugno (reddito 12.000 euro, CU del datore), poi l’azienda ha attivato la CIG straordinaria con pagamento diretto INPS da luglio a dicembre (indennità 7.500 euro, CU dell’INPS).

    Come si applica. Sempronio ha due Certificazioni Uniche distinte. Compila due righi separati nel quadro C del 730: uno per i 12.000 euro del datore (codice 2) e uno per i 7.500 euro dell’INPS (codice 2). Chi presta assistenza fiscale somma i due redditi (19.500 euro totali), ricalcola l’IRPEF e confronta le ritenute già versate da entrambi i sostituti per determinare rimborso o saldo.

    In pratica

    • Porta al CAF entrambe le CU: quella del datore di lavoro e quella dell’INPS.
    • Non devi sommare i redditi da solo: compila righi separati.
    • Verifica che la somma dei giorni nelle due CU non superi 365 e che non ci siano periodi sovrapposti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La cassa integrazione è esente da tasse?

    No. Le istruzioni del 730/2026 la includono tra le somme tassabili assimilate al lavoro dipendente. L’INPS o il datore di lavoro trattengono le ritenute IRPEF già durante l’anno.

    Chi rilascia la Certificazione Unica per la CIG?

    Dipende dalla modalità di pagamento. Se la CIG è pagata in anticipo dal datore di lavoro che poi si fa rimborsare dall’INPS, la CU la rilascia il datore. Se l’INPS paga direttamente al lavoratore, la CU la rilascia l’INPS (disponibile su MyINPS).

    La CIG entra nel calcolo del trattamento integrativo (ex bonus 80 euro)?

    Sì. Il trattamento integrativo viene calcolato tenendo conto del reddito complessivo, che include anche l’integrazione salariale. Chi presta assistenza fiscale effettua il ricalcolo nel 730.

    Devo fare qualcosa di diverso se ho avuto CIG e stipendio nello stesso anno?

    No, salvo compilare righi distinti se hai due CU separate. Il CAF o il professionista che presenta il 730 gestisce il conguaglio complessivo.

    La CIG conta come giorni di lavoro per le detrazioni?

    Sì. I giorni di cassa integrazione rientrano nel periodo di lavoro dipendente da indicare nel rigo C5, che influenza il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.

  • Sport bonus nel 730/2026: credito d’imposta per impianti sportivi

    In sintesi

    • Cos’è: un credito d’imposta per chi ha donato per la manutenzione, il restauro o la costruzione di impianti sportivi pubblici.
    • Aliquota: 65% delle erogazioni liberali effettuate.
    • Limite annuale: il credito spetta nel limite del 20% del reddito imponibile.
    • Come si usa: in tre quote annuali di pari importo. La parte non usata passa agli anni successivi.
    • Attenzione alla scadenza: le erogazioni ammesse sono quelle effettuate fino all’anno 2020. Chi nel 730/2026 lo indica sta usando le quote residue di un credito già maturato.
    • Non cumulabile: non si può abbinare ad altre agevolazioni fiscali per le stesse erogazioni.

    Cos'è lo Sport bonus e a chi spetta ancora nel 2026

    Lo Sport bonus è un credito d’imposta pensato per incentivare le donazioni private a favore degli impianti sportivi pubblici italiani: dai campi di calcio comunali alle piscine, dalle palestre scolastiche alle piste di atletica. Chi ha donato denaro per la loro manutenzione, il restauro o la costruzione di nuove strutture ha diritto a recuperare il 65% di quanto versato, scalandolo dall’IRPEF.

    C’è però un aspetto importante da sapere: le erogazioni ammesse sono quelle effettuate fino all’anno 2020. Questo significa che nel 730/2026 non si può inserire una donazione fatta nel 2025, ma si possono ancora usare le quote residue di un credito maturato in anni passati. Il credito, infatti, si spalma in tre quote annuali uguali: chi ha donato nel 2020 potrebbe essere ancora all’ultima rata.

    Il credito annuo spetta nel limite del 20% del reddito imponibile. Se la quota che si vuole usare supera questo tetto, la parte eccedente non è recuperabile nell’anno. Anche in questo caso non si perde: si riporta agli anni successivi. Le donazioni devono essere state effettuate tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito o credito, assegni.

    Regole principali dello Sport bonus
    Voce Dettaglio
    Aliquota del credito 65% delle erogazioni effettuate
    Tetto annuale 20% del reddito imponibile
    Utilizzo 3 quote annuali di pari importo
    Erogazioni ammesse Effettuate fino all'anno 2020 (tabella A allegata ai decreti 12/08/2020 e 15/12/2020)
    Quota non usata Si riporta negli anni successivi
    Cumulabilità Non cumulabile con altre agevolazioni per le stesse donazioni

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2020 aveva donato 3.000 euro al comune per la ristrutturazione della palestra scolastica. Il credito totale era il 65% di 3.000 euro = 1.950 euro, in tre quote da 650 euro ciascuna. Ha usato la prima nel 730/2021, la seconda nel 730/2022 e la terza nel 730/2023. Se avesse un residuo non assorbito (per IRPEF insufficiente in uno degli anni), lo riporterebbe ancora nel 730/2026, indicandolo nel rigo G15 codice 3.

    Documenti necessari

    • Ricevuta del bonifico o del versamento tracciabile relativo alla donazione originaria
    • 730-3 degli anni precedenti che attesta il credito residuo non ancora utilizzato
    • Attestazione rilasciata dall’ente beneficiario (comune o soggetto concessionario dell’impianto)

    Caso 1: uso dell'ultima quota residua di una donazione del 2020

    Scenario. Caio nel 2020 aveva donato 1.500 euro per la costruzione di un campo sportivo pubblico. Il credito totale era 975 euro (65%), in tre quote da 325 euro. Ha usato le prime due rate. Nel 730/2026 vuole usare la terza e ultima rata.

    Come si applica. Caio indica nel rigo G15 codice 3 il residuo che risulta dal 730-3/2025 (rigo 157, colonna 1). Il sistema riconosce la quota spettante per il 2025 (fino a 325 euro, compatibilmente con il 20% del reddito imponibile) e la scala dall’IRPEF. Dopo il 730/2026 il credito sarà esaurito.

    In pratica

    • Recupera il 730-3 dell’anno scorso: il residuo è nel rigo 157, colonna 1.
    • Il tetto del 20% del reddito imponibile limita quanto si può usare ogni anno.
    • Dopo aver usato tutte e tre le quote il credito è terminato.

    Caso 2: credito residuo non ancora assorbito per IRPEF insufficiente

    Scenario. Sempronio aveva donato nel 2019, ma in alcuni anni la sua IRPEF era troppo bassa per assorbire l’intera quota annuale. Ha ancora un residuo che trasla di anno in anno.

    Come si applica. Nel 730/2026 Sempronio riporta il residuo indicato nel 730-3 dell’anno precedente. La quota che la sua IRPEF riesce ad assorbire viene scalata; l’eventuale parte non assorbita si riporta ancora nel 730/2027. Il processo continua finché il credito è esaurito o l’IRPEF torna a essere sufficiente.

    In pratica

    • Anche se l’IRPEF non basta, il credito non va perso: si riporta all’anno dopo.
    • È fondamentale tenere il 730-3 di ogni anno per tracciare il residuo.
    • Il credito non genera rimborso in contanti: riduce solo l’imposta da pagare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso inserire una donazione del 2025 per impianti sportivi nello Sport bonus?

    No. Lo Sport bonus riguarda solo le erogazioni effettuate fino all’anno 2020 e dirette ai soggetti indicati nella tabella A allegata ai decreti ministeriali del 12 agosto 2020 e del 15 dicembre 2020. Nel 730/2026 si possono usare solo le quote residue di crediti già maturati.

    Quanto vale il credito Sport bonus?

    Il 65% delle erogazioni effettuate, nel limite del 20% del reddito imponibile annuo. Il credito si usa in tre rate annuali uguali.

    Cosa succede se la mia IRPEF non copre la quota annuale?

    La parte non assorbita dall’IRPEF si riporta automaticamente agli anni successivi. Il credito non va perso, a meno che non si esaurisca il numero massimo di rate.

    Si può cumulare lo Sport bonus con altre agevolazioni?

    No. Chi usa lo Sport bonus per una certa donazione non può usare anche altre agevolazioni fiscali (per esempio detrazioni per erogazioni liberali) sulla stessa somma.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nel Quadro G, rigo G15, colonna 1 con codice 3. Il residuo da anni precedenti si riporta nella colonna 3 prendendo il dato dal 730-3 dell’anno scorso (rigo 157, colonna 1).

    Come si deve pagare la donazione per avere il credito?

    La donazione deve essere fatta tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: welfare e sanità integrativa 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    Il CCNL Fiavet costruisce un sistema di welfare contrattuale su tre pilastri: Fondo EST per la sanità integrativa, Fon.Te per la previdenza complementare e EBNT come ente bilaterale del turismo. Il rinnovo del 2024 ha incrementato il contributo al Fondo EST e rafforzato l'impegno sulla bilateralità.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede tre pilastri di welfare: Fondo EST per la sanità integrativa (15 euro mensili totali da gennaio 2027: 12 a carico del datore, 3 del lavoratore), Fon.Te per la previdenza complementare, e l'EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo) per prestazioni integrative e formazione. Il rinnovo 2024 ha incrementato il contributo EST di 3 euro mensili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Fondo EST (Confcommercio, FIPE, Fiavet, FederDistribuzione)
    Fondo pensione
    Fon.Te (Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del terziario)
    Ente bilaterale
    EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo)

    Tabella riepilogativa del sistema welfare

    Pilastri del welfare contrattuale – CCNL Fiavet 2024
    Fondo / Ente Tipo Contributo mensile Ripartizione
    Fondo EST Sanità integrativa 15 euro (da gen. 2027) 12 euro datore + 3 euro lavoratore
    Fon.Te Previdenza complementare Variabile (da statuto Fon.Te + CCNL) Quota datore + quota lavoratore + eventuale TFR
    EBNT Bilateralità / formazione Variabile (contributo obbligatorio aziendale) Principalmente a carico del datore

    Il contributo al Fondo EST fino al 31 dicembre 2026 è di 12 euro mensili totali (invariato dalla precedente versione contrattuale). L'incremento di 3 euro a carico del datore decorre dal 1° gennaio 2027 come stabilito dal rinnovo del 26 luglio 2024.

    Fondo EST: la sanità integrativa del terziario

    Il Fondo EST è il principale strumento di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Fiavet. È promosso da Confcommercio, FIPE, Fiavet e FederDistribuzione insieme alle organizzazioni sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) e conta oltre 2 milioni di iscritti nel settore del terziario.

    Le principali prestazioni del piano sanitario 2025 includono:

    • Visite specialistiche ambulatoriali e diagnostica.
    • Rimborso ticket per prestazioni diagnostiche e pronto soccorso.
    • Chemioterapia, radioterapia, dialisi.
    • Occhiali e lenti a contatto.
    • Fisioterapia e riabilitazione.
    • Pacchetto maternità (visite ostetriche, amniocentesi, parto).
    • Dispositivi ortopedici e per disabilità.
    • Acupuntura.

    L'iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per i lavoratori dipendenti di aziende che applicano il CCNL Fiavet. Il datore di lavoro iscrive i dipendenti tramite il portale online del fondo (fondog.it / est.confcommercio.it) e versa mensilmente il contributo previsto.

    Fon.Te: la previdenza complementare per i dipendenti Fiavet

    Fon.Te è il fondo pensione complementare di riferimento per i dipendenti di aziende del terziario aderenti a Confcommercio, incluse le imprese di viaggio Fiavet. È un fondo a contribuzione definita, il che significa che le prestazioni pensionistiche dipendono dai contributi versati e dai rendimenti finanziari.

    La struttura della contribuzione prevede:

    • Contributo del lavoratore: percentuale della retribuzione, scelta dall'iscritto al momento dell'adesione, non inferiore al minimo stabilito dallo statuto di Fon.Te.
    • Contributo del datore di lavoro: percentuale della retribuzione a carico del datore, attivata solo se il lavoratore versa la propria quota.
    • TFR: il lavoratore che aderisce può destinare il TFR maturando a Fon.Te, aumentando in modo significativo il montante pensionistico.

    Le aliquote specifiche di contribuzione per il CCNL Fiavet devono essere verificate direttamente sul sito di Fon.Te (fondofonte.it) o nel testo del contratto integrativo. I valori precisi delle percentuali contrattuali non erano disponibili nelle fonti pubbliche consultate.

    EBNT: l’ente bilaterale del turismo

    L'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) è l'organismo paritetico del settore, costituito da Confcommercio e dai sindacati di categoria. La sua funzione principale è quella di erogare prestazioni integrative a favore dei lavoratori e delle imprese in momenti di difficoltà, e di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale. Le prestazioni tipiche dell'EBNT includono:

    • Sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non coperta dagli ammortizzatori sociali.
    • Contributi per formazione e aggiornamento professionale.
    • Prestiti agevolati e contributi per esigenze familiari particolari.
    • Attività di monitoraggio del mercato del lavoro e ricerca nel settore.

    Welfare aziendale e accordi di secondo livello

    Oltre ai fondi collettivi, il CCNL incoraggia lo sviluppo di piani di welfare aziendale attraverso accordi di contrattazione di secondo livello. I lavoratori e le imprese possono concordare, in sede aziendale o territoriale, l'erogazione di benefit in natura o servizi (buoni pasto, trasporto, istruzione figli, assistenza agli anziani, flessibilità oraria) in aggiunta o in sostituzione di quote del premio di risultato. Il welfare aziendale gode di un trattamento fiscale agevolato sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti annui stabiliti dalla normativa fiscale (art. 51, co. 2, TUIR).

    Casi pratici

    Tizio – Prima iscrizione al Fondo EST
    Tizio viene assunto in un'agenzia di viaggio aderente a Fiavet. Dal primo giorno l'azienda ha l'obbligo di iscriverlo al Fondo EST. Il datore versa 12 euro (fino al 2026) o 15 euro (dal 2027) al mese. Tizio riceve le credenziali per accedere al portale del fondo e potrà richiedere rimborsi per visite specialistiche, occhiali e fisioterapia dalla data di iscrizione.
    Caia – Adesione a Fon.Te e contribuzione
    Caia ha 3 anni di anzianità e non ha ancora fatto una scelta esplicita sul TFR. Il silenzio-assenso ha indirizzato il suo TFR a Fon.Te. Caia decide ora di aderire attivamente e di versare anche la quota lavoratore: in questo modo attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Il costo mensile netto per Caia è contenuto grazie alla deducibilità fiscale dei versamenti (fino a 5.164,57 euro annui).
    Sempronio – Premino sostitutivo convertito in welfare
    L'agenzia di Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale entro il 31 ottobre 2026 che prevede la conversione del premio di risultato in welfare: buoni spesa, abbonamenti al trasporto pubblico e contributi per l'asilo nido. Sempronio non riceve i 140 euro lordi del premio sostitutivo in busta paga, ma 160 euro netti in beni e servizi (esentasse per lui, deducibili per l'azienda).

    Domande frequenti

    Cos'è il Fondo EST e chi ne ha diritto nel CCNL Fiavet?
    Fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del terziario. I dipendenti di agenzie di viaggio aderenti a Fiavet vi sono iscritti obbligatoriamente. Il contributo mensile è di 15 euro dal 1° gennaio 2027 (12 euro a carico del datore, 3 del lavoratore).
    Cos'è Fon.Te e come aderisco?
    Fon.Te è il fondo pensione complementare del terziario. Il lavoratore può scegliere di destinare il proprio TFR a Fon.Te, attivando anche il contributo datoriale. L'adesione avviene tramite il modulo disponibile sul sito fondofonte.it, da presentare al proprio datore di lavoro.
    Il Fondo EST copre anche i familiari del lavoratore?
    Il Fondo EST ha previsto l'estensione della copertura ai familiari a carico dei lavoratori dipendenti. Le condizioni e i costi aggiuntivi per l'iscrizione dei familiari sono consultabili sul sito del fondo (fondog.it).
    Cosa succede se il datore non iscrive il dipendente al Fondo EST?
    L'iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per le aziende che applicano il CCNL Fiavet. Il mancato versamento dei contributi espone il datore a sanzioni e alla responsabilità per le prestazioni sanitarie non erogate al lavoratore. Il lavoratore può segnalare l'inadempienza al sindacato o all'Ispettorato del Lavoro.
    Il welfare aziendale è tassato?
    No. I benefit in natura e i servizi di welfare aziendale (entro i limiti annui di legge previsti dall'art. 51 TUIR) non sono imponibili per il lavoratore e sono deducibili per il datore di lavoro. Questa è la principale differenza rispetto al premio di risultato in denaro, che è soggetto a imposta del 5% (se strutturato come accordo sindacale) o come reddito ordinario (se sostitutivo fisso).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 118 L. 633/1941

    Art. 118 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Patteggiamento vs rito abbreviato: differenze e sconti pena

    Nel processo penale italiano il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e il giudizio abbreviato (artt. 438-442 c.p.p.) sono i due principali riti speciali a definizione anticipata. Entrambi consentono uno sconto di pena a fronte della rinuncia al dibattimento, ma differiscono per natura giuridica, accordo con il PM, presupposti, effetti sul casellario e regime delle impugnazioni. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili procedurali, sanzionatori e strategici, illustrando i casi in cui l’uno o l’altro risultano piu convenienti per l’imputato.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Patteggiamento Rito abbreviato
    Norma di riferimento art. 444 c.p.p. artt. 438-442 c.p.p.
    Accordo con PM Necessario Non necessario
    Limite di pena Pena finale entro 5 anni di reclusione (sola o congiunta) + pene accessorie limitate Nessun limite
    Riduzione pena Fino a 1/3 1/3 per delitti; 1/2 per contravvenzioni; ergastolo -> 30 anni
    Materiale probatorio Non si entra nel merito (accordo) Decisione sullo stato degli atti, eventuali integrazioni
    Casellario Iscritta ma equiparata in molti effetti a non condanna se sotto 2 anni e con beneficio Iscritta come sentenza di condanna o di proscioglimento
    Impugnazione Limitata (vizi di legittimita su esistenza, qualificazione, congruita pena) Ammessa appello (con limiti l. 103/2017) e ricorso per Cassazione
    Confisca e misure di sicurezza Compatibile Compatibile
    Costituzione parte civile Non ammessa nel rito Ammessa

    Patteggiamento: caratteristiche e disciplina

    Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) e disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale e seguenti. Imputato e pubblico ministero concordano una pena ridotta fino a un terzo, da applicare a fronte della rinuncia al dibattimento. Il giudice verifica la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze, la congruita della pena, l’eventuale insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e provvede con sentenza.

    Il patteggiamento e ammesso quando la pena richiesta, tenuto conto della riduzione, non supera i cinque anni di reclusione (sola o congiunta a pena pecuniaria). Sono esclusi alcuni reati di particolare allarme sociale (criminalita organizzata, terrorismo, alcuni reati sessuali in determinati casi). Il patteggiamento allargato (oltre i due anni) richiede ulteriori condizioni: rinuncia espressa alla prescrizione, dichiarazione di voler riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

    Effetti penali e accessori: la sentenza e equiparata a condanna sotto vari profili (revoca della sospensione condizionale precedente, recidiva), ma non comporta condanna alle spese e, nel patteggiamento sotto i due anni con concessione della sospensione condizionale, gli effetti sostanziali sul casellario sono attenuati (non equiparata a condanna ai fini, ad esempio, di concorsi pubblici, in molti casi). La sentenza non costituisce giudicato extrapenale in sede civile e amministrativa.

    Rito abbreviato: caratteristiche e disciplina

    Il giudizio abbreviato e disciplinato dagli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale. Su istanza dell’imputato (non occorre l’accordo del PM), il processo viene definito sullo stato degli atti, ossia sulla base degli elementi raccolti durante le indagini preliminari, eventualmente integrati. In cambio, l’imputato beneficia di una riduzione di pena di un terzo (art. 442 c.p.p.) per i delitti, della meta per le contravvenzioni. Per l’ergastolo, la pena e sostituita con la reclusione di trenta anni; l’ergastolo con isolamento diurno e sostituito con l’ergastolo. La querela e la denuncia rimangono atti di impulso autonomi rispetto alla scelta del rito speciale.

    L’abbreviato e condizionato quando l’imputato subordina la richiesta all’integrazione probatoria: il giudice valuta l’ammissibilita dell’integrazione. L’abbreviato secco e definito esclusivamente sullo stato degli atti. Le ipotesi di esclusione sono limitate (la riforma Cartabia ha esteso l’accesso): non e ammesso per i reati puniti con l’ergastolo nei casi previsti dalla legge dopo le piu recenti riforme.

    La sentenza pronunciata in abbreviato e di condanna o di proscioglimento e viene iscritta nel casellario giudiziale a tutti gli effetti. La parte civile puo costituirsi nel processo (a differenza del patteggiamento) e ottenere il risarcimento del danno. La sentenza ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno secondo le regole ordinarie. L’impugnazione segue le regole generali, con i limiti introdotti dalla legge 103/2017 e dalla riforma Cartabia in materia di appello.

    Quando conviene il patteggiamento e quando l’abbreviato

    Tizio e imputato per furto aggravato; le indagini preliminari hanno raccolto prove solide (riprese video, testimoni concordi). La difesa, valutato il quadro, propone al PM un patteggiamento a due anni e quattro mesi di reclusione (con sospensione condizionale): la strategia consente di evitare il dibattimento, ottenere una pena ridotta, beneficiare degli effetti attenuati del patteggiamento. Caio, imputato per omicidio colposo stradale, sceglie l’abbreviato: la pena edittale e elevata, l’accordo con il PM nei limiti del patteggiamento (5 anni) non e raggiungibile, e l’abbreviato consente comunque una riduzione di un terzo della pena finale, oltre a permettere la valutazione di proscioglimento.

    Sempronio e accusato di un delitto in cui la responsabilita penale e dubbia: l’abbreviato condizionato consente di richiedere l’esame di un testimone decisivo e di ottenere una decisione di proscioglimento sullo stato degli atti. La scelta del rito e fortemente influenzata dalla valutazione del quadro probatorio e dalla pena edittale. La consulenza del difensore e essenziale per individuare il rito piu favorevole; la valutazione deve includere anche gli effetti collaterali (recidiva, casellario, ricadute lavorative, abilitazioni professionali). Per un quadro operativo dei requisiti del patteggiamento si rinvia alla scheda dedicata. Il patteggiamento e negoziale, l’abbreviato e premiale ma decisionale.

    Costi, tempi e procedura

    Il patteggiamento si conclude di norma in una sola udienza preliminare o, nei casi piu complessi, in poche udienze; i tempi medi dall’avviso ex art. 415-bis c.p.p. alla sentenza oscillano tra sei e dodici mesi. L’abbreviato, definito allo stato degli atti, ha tempi simili (sei-quindici mesi) ma puo allungarsi se vi sono integrazioni probatorie. In entrambi i riti la presenza dell’imputato non e indispensabile, salvo specifiche valutazioni del giudice.

    I costi di assistenza legale variano in ragione della complessita: per un patteggiamento standard si possono indicare onorari tra 2.500 e 6.000 euro; per un abbreviato tra 3.500 e 10.000 euro. Sono possibili oneri aggiuntivi per perizie, consulenze di parte, traduzioni. Il gratuito patrocinio (d.p.r. 115/2002) e accessibile entro i limiti di reddito previsti (oggi circa 12.838 euro annui di reddito imponibile). In caso di patteggiamento, le spese processuali sono ridotte (l’imputato non e condannato alle spese del procedimento se la pena non supera i due anni); nell’abbreviato la condanna alle spese segue le regole ordinarie.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra patteggiamento e abbreviato?

    Il patteggiamento e un accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena finale, ridotta fino a un terzo; non si entra nel merito della responsabilita. L’abbreviato e una richiesta unilaterale dell’imputato di definire il processo sullo stato degli atti, con riduzione di un terzo per i delitti e della meta per le contravvenzioni. L’abbreviato non richiede accordo con il PM.

    Quanta riduzione di pena si ottiene con i due riti?

    Il patteggiamento consente una riduzione fino a un terzo della pena base concordata. Il rito abbreviato comporta la riduzione di un terzo per i delitti, della meta per le contravvenzioni, e sostituisce l’ergastolo con trent’anni di reclusione (ergastolo con isolamento diurno con ergastolo semplice). In entrambi i casi la pena finale concreta dipende dalla pena base e dalle circostanze.

    Il patteggiamento e iscritto nel casellario?

    Si, la sentenza di patteggiamento e iscritta nel casellario giudiziale. Tuttavia, in molte ipotesi (pena patteggiata sotto i due anni con concessione della sospensione condizionale), gli effetti sostanziali sono attenuati: non equiparazione a condanna ai fini di alcuni concorsi pubblici, di abilitazioni e di valutazioni in altri ambiti. La sentenza non costituisce giudicato civile o amministrativo.

    La parte civile puo costituirsi nei due riti?

    No nel patteggiamento, si nell’abbreviato. Nel patteggiamento la persona offesa puo solo opporsi alla richiesta entro i limiti previsti; non puo costituirsi parte civile e dovra rivolgersi al giudice civile per il risarcimento. Nell’abbreviato la costituzione di parte civile e ammessa e il giudice penale puo liquidare il danno secondo le regole ordinarie del processo penale.

    Si puo impugnare una sentenza di patteggiamento?

    L’impugnazione e fortemente limitata. Il ricorso per Cassazione e ammesso solo per vizi attinenti all’esistenza e alla validita dell’accordo, alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, alla congruita della pena. Non e possibile contestare nel merito la responsabilita, gia rinunciata con la stessa richiesta di patteggiamento.

    Effetti su pene accessorie e misure di sicurezza

    Le pene principali sono accompagnate, in molti casi previsti dalla legge, da pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale, sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, decadenza dalla potesta genitoriale). Nel patteggiamento, le pene accessorie operano in via attenuata: ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non si applicano le pene accessorie ne le misure di sicurezza, salvo la confisca, quando la pena patteggiata non supera i due anni. Per il patteggiamento allargato (oltre i due anni) le pene accessorie sono applicate secondo le regole ordinarie.

    Nel rito abbreviato, le pene accessorie e le misure di sicurezza si applicano integralmente. La recidiva, in entrambi i riti, mantiene i suoi effetti e puo aggravare la pena base; tuttavia il giudice puo escluderla o ammetterla nella propria discrezionalita motivata, salvi i casi di recidiva obbligatoria. La concessione delle attenuanti generiche e oggetto di accordo nel patteggiamento e di valutazione giudiziale autonoma nell’abbreviato.

    Commisurazione della pena ed esempi pratici

    La commisurazione della pena segue criteri oggettivi (gravita del fatto, danno cagionato, modalita della condotta) e soggettivi (capacita a delinquere, motivi a delinquere, comportamento processuale). Un esempio: per un furto aggravato punito da uno a sei anni di reclusione, la pena base potrebbe attestarsi a tre anni; in presenza di attenuanti generiche prevalenti si scende a due anni; con il patteggiamento, riduzione di un terzo porta a un anno e quattro mesi, con possibile sospensione condizionale. Con l’abbreviato, partendo dalla stessa pena base con attenuanti, la riduzione di un terzo conduce a un anno e quattro mesi simili.

    Per la prescrizione, la richiesta di patteggiamento implica rinuncia alla stessa per i fatti contestati (nel patteggiamento allargato). Nel rito abbreviato, la prescrizione continua a decorrere secondo le regole ordinarie, soggette a sospensione durante alcune fasi del processo. La distinzione tra dolo, colpa e preterintenzione incide sulla pena base e quindi indirettamente sul beneficio della riduzione finale.

    Diritti di difesa e garanzie costituzionali

    Entrambi i riti speciali sono espressione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e del principio del giusto processo dell’art. 111 Cost. La scelta del rito e una valutazione strategica del difensore, che deve illustrare all’imputato vantaggi e svantaggi, anche in termini di obblighi di restituzione e risarcimento verso la parte offesa. La responsabilita penale personale, principio cardine dell’art. 27 Cost., impone che la rinuncia al dibattimento sia consapevole, informata e libera.

    La riserva di legge in materia penale e la tutela della liberta personale circoscrivono l’ambito operativo dei riti speciali: il patteggiamento e l’abbreviato non possono produrre effetti contrari al sistema delle garanzie. La liberazione condizionale resta accessibile a chi sconti effettivamente parte della pena patteggiata o concordata, nei termini di legge.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Effetti sul casellario e conseguenze extrapenali

    L’iscrizione nel casellario giudiziale segue regole differenti per i due riti. La sentenza di patteggiamento e iscritta nel casellario integrale e visibile nei certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni; tuttavia, nel certificato richiesto dal privato (certificato penale del casellario giudiziale) la sentenza di patteggiamento con pena non superiore a due anni e con concessione della sospensione condizionale e parzialmente schermata. La sentenza di condanna pronunciata in abbreviato e visibile in tutte le tipologie di certificato.

    Sul piano lavorativo e professionale, gli effetti sono significativi. Per i pubblici dipendenti, ogni sentenza penale di condanna comporta valutazioni disciplinari ai sensi del d.lgs. 165/2001; per alcuni reati specifici (delitti contro la pubblica amministrazione, fattispecie associative) opera l’incompatibilita ipso iure. Le abilitazioni professionali (avvocati, medici, commercialisti) sono soggette a procedimenti disciplinari dell’ordine in seguito a condanna; in alcuni casi opera la radiazione automatica.

    Sul piano civile, la sentenza pronunciata in abbreviato ha efficacia di giudicato nei giudizi civili di risarcimento del danno; la sentenza di patteggiamento non costituisce giudicato civile, ma e considerata dal giudice civile come elemento di prova nella valutazione complessiva delle prove. Cio rende il patteggiamento strategicamente preferibile quando la parte offesa abbia annunciato un’azione civile di danno e l’imputato voglia limitare i propri rischi risarcitori.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Quadro W: monitoraggio investimenti e conti esteri nel 730

    In sintesi

    • Obbligo per i residenti in Italia: devi compilare il quadro W se possiedi all’estero investimenti o attività finanziarie a titolo di proprietà o altro diritto reale.
    • Vale anche se hai già disinvestito: l’obbligo sussiste anche se durante il 2025 hai chiuso il conto o venduto il bene; il quadro va compilato lo stesso.
    • Soglia per i conti correnti: i depositi e conti correnti esteri sono esenti dall’obbligo di segnalazione se il valore massimo raggiunto nel 2025 non ha superato 15.000 euro – ma attenzione: se è dovuta l’IVAFE il quadro va compilato comunque.
    • Non solo i titolari diretti: anche chi ha la delega al prelievo su un conto estero, o chi risulta ‘titolare effettivo’ ai sensi della normativa antiriciclaggio, deve compilare il quadro W.
    • Triplice funzione: il quadro W assolve sia all’obbligo di monitoraggio fiscale sia al calcolo dell’IVIE (immobili), dell’IVAFE (prodotti finanziari) e dell’imposta sulle cripto-attività.
    • Beni in comunione o cointestati: ciascun intestatario compila il quadro per l’intero valore del bene, indicando la propria quota percentuale di possesso.

    Cos'è il monitoraggio fiscale e chi riguarda

    Se possiedi un conto bancario in Svizzera, un appartamento in Spagna, dei titoli presso una banca estera o anche solo delle cripto-valute, hai l’obbligo di comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo si chiama monitoraggio fiscale e nel modello 730/2026 si assolve compilando il quadro W – che corrisponde al quadro RW del modello Redditi PF.

    L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero investimenti o attività di natura finanziaria, indipendentemente da come li hanno acquisiti (acquisto, donazione, successione) e indipendentemente dal fatto che nel 2025 abbiano prodotto redditi. La regola è semplice: se a un certo punto dell’anno hai detenuto un bene all’estero, devi segnalarlo.

    Il quadro W serve anche a calcolare tre imposte specifiche legate al possesso di beni esteri: l’IVIE sugli immobili, l’IVAFE sui prodotti finanziari e l’imposta sulle cripto-attività. Se sei tenuto solo al monitoraggio e non devi pagare queste imposte, barri la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’ e lasci vuote le caselle del calcolo dell’imposta.

    Cosa va dichiarato nel quadro W
    Tipo di bene Obbligo di monitoraggio Imposta collegata
    Immobili all'estero (case, terreni) Sempre, anche se non hanno prodotto reddito IVIE
    Conti correnti e libretti esteri Sì, salvo saldo massimo annuo non superiore a 15.000 euro (ma compilare se dovuta IVAFE) IVAFE
    Azioni, obbligazioni, fondi esteri Sempre IVAFE
    Cripto-attività (Bitcoin, NFT, ecc.) Sempre (anche tramite portafoglio digitale) Imposta sostitutiva cripto-attività
    Oggetti preziosi, imbarcazioni iscritte in registri esteri Sempre, anche se custoditi all'estero in cassetta di sicurezza Nessuna (solo monitoraggio)

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto corrente in Germania che a febbraio 2025 aveva un saldo massimo di 8.000 euro e da luglio è rimasto vuoto. Poiché il valore massimo non ha superato 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, Tizio non è obbligato a compilare il quadro W per quel conto. Se invece il saldo avesse toccato anche solo una volta i 16.000 euro – anche per un giorno – l’obbligo di monitoraggio scatterebbe, e Tizio dovrebbe compilare il quadro W indicando il valore iniziale, il valore finale e il numero di giorni di detenzione.

    Documenti necessari

    • Estratti conto bancari esteri (per rilevare il valore massimo raggiunto nel 2025 e il valore medio di giacenza)
    • Atti di acquisto o successione relativi agli immobili esteri
    • Documentazione attestante il costo di acquisto delle attività finanziarie estere
    • Eventuali attestazioni dell’intermediario estero che certifichino che i prodotti finanziari sono infruttiferi
    • Codice fiscale degli altri cointestatari, se il bene è cointestato

    Caso 1 – Conto corrente estero con delega a un familiare

    Scenario. Caio è un lavoratore italiano. Suo padre, residente in Austria, gli ha dato la delega al prelievo su un conto austriaco con saldo medio di 30.000 euro. Caio non è il titolare del conto, ma può movimentarlo.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che sono tenuti al monitoraggio non solo i titolari diretti, ma anche chi ha la ‘disponibilità o la possibilità di movimentazione’, come un delegato al prelievo. Caio deve quindi compilare il quadro W per quel conto, indicando il codice 1 nella colonna 2 (soggetto delegato al prelievo) e riportare il valore medio di giacenza nella colonna 8.

    In pratica

    • Compilare il quadro W anche se non si è proprietari, purché si abbia la delega al prelievo o alla movimentazione.
    • Nella colonna 2 inserire il codice 1 (delegato) e nella colonna 8 il valore medio di giacenza del conto.
    • Barrare la colonna 16 ‘Solo monitoraggio’ se non è dovuta l’IVAFE.

    Caso 2 – Immobile all'estero non locato venduto a metà anno

    Scenario. Sempronio possedeva un appartamento in Portogallo. Lo ha venduto il 30 giugno 2025. Al momento della dichiarazione l’immobile non è più suo.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono che il quadro W vada compilato anche per gli investimenti non più posseduti al termine del periodo d’imposta, se li si è detenuti per qualsiasi periodo nel corso del 2025. Sempronio dovrà quindi compilare il quadro W per quell’appartamento, indicando il valore iniziale (al 1° gennaio 2025) e il valore al momento della cessione come valore finale, e riportare nella colonna 11 il numero di mesi di possesso (6 mesi, contando solo quelli con almeno 15 giorni di possesso).

    In pratica

    • L’obbligo di compilare il quadro W si estende a tutto il 2025, non solo al momento della dichiarazione.
    • Indicare nella colonna 7 il valore all’inizio dell’anno (o al primo giorno di detenzione) e nella colonna 8 il valore al termine del possesso.
    • Per l’IVIE: nella colonna 11 indicare i mesi di possesso, contando solo quelli in cui si è stati proprietari per almeno 15 giorni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro W se ho un conto Revolut o N26?

    Dipende dal Paese in cui è registrata la banca. Se la banca è registrata all’estero (anche in un altro Paese UE), il conto va considerato ‘estero’ ai fini del monitoraggio. Se il valore massimo raggiunto nel 2025 non supera 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, sei esente dall’obbligo – altrimenti devi compilare il quadro W.

    Il quadro W va compilato anche se il conto estero era già vuoto il 31 dicembre 2025?

    Sì. L’obbligo di compilazione vale per tutto il periodo d’imposta, quindi anche se hai chiuso il conto o disinvestito nel corso del 2025. Nelle istruzioni si legge esplicitamente che l’obbligo ‘sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito’.

    Cosa succede se non compilo il quadro W?

    Omettere il quadro W (o compilarlo in modo incompleto) espone a sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Si tratta di un adempimento separato e autonomo rispetto alla dichiarazione dei redditi ordinaria.

    Chi è il 'titolare effettivo' obbligato al monitoraggio?

    È chi, pur non essendo il titolare formale del bene, ne esercita il controllo effettivo secondo la normativa antiriciclaggio. Questa figura – ad esempio chi controlla una società estera che possiede un immobile – è tenuta al monitoraggio anche se non possiede direttamente nulla.

    Le attività gestite da intermediari italiani devono essere dichiarate?

    No. Se le attività estere sono affidate in gestione a intermediari residenti in Italia (banche, SIM, ecc.) e i redditi sono già stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari, non è necessario compilare il quadro W per quelle attività.

    Devo indicare le cripto-valute nel quadro W?

    Sì. Le cripto-attività vanno indicate nel quadro W indipendentemente dal valore, anche quando sono detenute tramite portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione. Non è obbligatorio indicare il codice dello Stato estero per le valute virtuali.

  • Articolo 70 L. 184/1983: Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono

    Art. 70 L. 184/1983 – Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

    2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000

  • TFS dipendenti pubblici 2026: quando arriva la liquidazione? caso pratico

    In sintesi

    • Il TFS non viene pagato al momento dell’uscita tramite APE sociale, ma in un momento successivo
    • Il pagamento avviene quando il dipendente avrebbe maturato il diritto al TFS secondo la disciplina ordinaria
    • La norma di riferimento è l’art. 24 del D.L. 201/2011 (riforma Fornero), convertito in L. 214/2011
    • La disciplina si applica ai dipendenti pubblici ex D.Lgs. 165/2001 e al personale degli enti di ricerca
    • Il TFS rimane soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 TUIR

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 191 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che i dipendenti pubblici (D.Lgs. 165/2001) e il personale degli enti pubblici di ricerca che accedono all’APE sociale percepiscono il TFS ‘al momento in cui avrebbero maturato il diritto’ alla corresponsione, secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011, e secondo la disciplina vigente in materia di TFS.

    Approfondimento normativo completo: Comma 191 LB26: TFS pubblico impiego pagato al momento del dirit.

    Il differimento del TFS per i dipendenti pubblici che accedono all'APE sociale

    Il comma 191 della legge di bilancio 2026 affronta una questione cruciale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che accedono alla pensione anticipata tramite l’APE sociale: il momento in cui viene corrisposto il trattamento di fine servizio (TFS). A differenza del TFR nel settore privato, il TFS pubblico segue regole proprie che prevedono un differimento rispetto alla data di cessazione.

    La norma stabilisce che il TFS viene corrisposto ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione’ secondo le disposizioni dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta riforma Fornero), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Questo significa che il lavoratore pubblico che anticipa l’uscita tramite APE sociale non percepisce il TFS prima di quanto avrebbe fatto uscendo in pensione per la via ordinaria.

    Il riferimento all’art. 24 del D.L. 201/2011 è fondamentale perché quella norma disciplina i tempi di corresponsione del TFS in base alla causa di cessazione del rapporto: pensionamento di vecchiaia, pensionamento anticipato o altre cause. La liquidazione del TFS mantiene la tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, con aliquota calcolata sulla media del reddito del biennio precedente.

    Cosa verificare prima di uscire con APE sociale come dipendente pubblico

    • Calcolare la data in cui si maturerebbe il diritto al TFS secondo l’art. 24 D.L. 201/2011
    • Verificare la propria categoria (D.Lgs. 165/2001 o ente di ricerca) per confermare l’applicabilità del comma 191
    • Stimare l’importo lordo del TFS e l’aliquota di tassazione separata applicabile (artt. 17-19 TUIR)
    • Valutare l’impatto del differimento del TFS sul piano finanziario personale
    • Confrontare l’uscita tramite APE sociale con la pensione ordinaria in termini di TFS e rata mensile

    Caso 1: Tizio, funzionario ministeriale che anticipa di alcuni anni

    Scenario. Tizio è un funzionario di un ministero, dipendente pubblico ex D.Lgs. 165/2001, che accede all’APE sociale 2026 prima di raggiungere l’età della pensione di vecchiaia ordinaria. Secondo la disciplina dell’art. 24 del D.L. 201/2011, in caso di pensionamento anticipato il TFS è corrisposto dopo un periodo che dipende dalla causa di cessazione. Il TFS lordo ipotetico ammonta a 80.000 euro a titolo puramente esemplificativo.

    Come si legge in pratica. Il comma 191 stabilisce che Tizio percepirà il TFS ‘al momento in cui avrebbe maturato il diritto’ secondo l’art. 24 del D.L. 201/2011. Tizio non riceve il TFS alla cessazione del rapporto: lo riceverà secondo i tempi che si sarebbero applicati anche se fosse uscito con la pensione ordinaria. La norma mantiene inalterata la tempistica del TFS rispetto alla disciplina ordinaria: l’anticipo pensionistico tramite APE sociale non accelera il pagamento della liquidazione. L’importo ipotetico di 80.000 euro sarà tassato separatamente con l’aliquota media IRPEF del biennio precedente ai sensi dell’art. 19 TUIR. Tizio deve pianificare finanziariamente tenendo conto di questo differimento.

    Riepilogo Caso 1

    • Qualifica: funzionario ministeriale – dipendente pubblico ex D.Lgs. 165/2001
    • Uscita con APE sociale: anticipo rispetto alla pensione ordinaria
    • Momento di corresponsione TFS: secondo i tempi dell’art. 24 D.L. 201/2011 – non all’uscita
    • TFS lordo ipotetico esemplificativo: 80.000 euro, soggetto a tassazione separata
    • Esito: TFS differito; pianificare il divario temporale tra pensione APE e liquidazione

    Caso 2: Caia, ricercatrice di un ente pubblico di ricerca

    Scenario. Caia è ricercatrice presso un ente pubblico di ricerca rientrante nella disciplina del D.Lgs. 165/2001 e accede all’APE sociale 2026 dopo aver maturato i requisiti previsti dai commi 186-189 della legge di bilancio 2026. Ha cessato il rapporto di lavoro. Vuole sapere quando riceverà il TFS e quale normativa governa i tempi di pagamento.

    Come si legge in pratica. Il comma 191 include espressamente anche il personale degli enti pubblici di ricerca, equiparandolo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini del differimento del TFS. Caia percepirà il TFS al momento in cui avrebbe maturato il diritto alla corresponsione ‘secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 201/2011’ e in base alla disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio. La norma non introduce termini diversi rispetto alla disciplina ordinaria: la data esatta dipende dalla causa di cessazione e dall’applicazione concreta dell’art. 24 D.L. 201/2011 alla sua posizione specifica, che andrà verificata con il proprio ente previdenziale di riferimento.

    Riepilogo Caso 2

    • Qualifica: ricercatrice ente pubblico di ricerca – espressamente inclusa nel comma 191
    • Uscita: tramite APE sociale con requisiti ex commi 186-189 LB 2026
    • Disciplina applicabile: art. 24 D.L. 201/2011 e normativa vigente TFS
    • Momento corresponsione TFS: quello che si sarebbe applicato con la pensione ordinaria
    • Esito: TFS differito; verificare tempi esatti con l’ente previdenziale di riferimento

    Caso 3: Sempronio, dipendente di ente locale che valuta l'uscita

    Scenario. Sempronio, 62 anni, dipendente di un comune (ente locale rientrante nel D.Lgs. 165/2001), sta valutando se uscire con l’APE sociale 2026 o attendere la pensione anticipata ordinaria. Nel caso dell’uscita con APE, si chiede se il TFS sarebbe pagato prima o se il differimento è lo stesso che avrebbe con la pensione anticipata ordinaria.

    Come si legge in pratica. Il comma 191 stabilisce che il TFS è corrisposto ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 201/2011’. La logica della norma è di neutralità: l’uscita tramite APE sociale non accelera né ritarda il TFS rispetto alla disciplina ordinaria; il lavoratore percepisce la liquidazione esattamente quando l’avrebbe percepita seguendo il percorso pensionistico standard previsto dall’art. 24 D.L. 201/2011. Sempronio deve quindi confrontare i tempi di liquidazione del TFS previsti dall’art. 24 per la propria causa di cessazione, indipendentemente dalla scelta tra APE sociale e pensione ordinaria: la variabile rilevante per il TFS non è il tipo di pensionamento ma la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto secondo quella norma.

    Riepilogo Caso 3

    • Qualifica: dipendente di ente locale – rientra nel D.Lgs. 165/2001, comma 191 applicabile
    • Scelta valutata: APE sociale 2026 vs pensione anticipata ordinaria
    • TFS con APE sociale: corrisposto secondo art. 24 D.L. 201/2011, come per la pensione ordinaria
    • Differenza nei tempi del TFS tra APE e pensione ordinaria: nessuna secondo il comma 191
    • Esito: la variabile TFS è neutra nella scelta; valutare l’impatto sulla rata mensile pensionistica

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    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Perché i dipendenti pubblici non ricevono il TFS subito alla pensione?

    La corresponsione differita del TFS per i dipendenti pubblici è una regola strutturale introdotta dall’art. 24 del D.L. 201/2011 (riforma Fornero) e confermata dal comma 191 della legge di bilancio 2026. La ratio è di natura finanziaria: il differimento alleggerisce il carico immediato sulle casse pubbliche. A differenza del TFR nel settore privato, il TFS pubblico segue tempi determinati dalla causa di cessazione del rapporto e non dalla data di effettiva cessazione.

    Il TFS differito è rivalutato nel periodo di attesa?

    Il comma 191 non introduce disposizioni specifiche sulla rivalutazione del TFS nel periodo di differimento: rinvia alla ‘disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato’. La rivalutazione – se prevista – segue quindi le regole ordinarie del contratto collettivo e della normativa di settore applicabile al singolo comparto del pubblico impiego. Verificare con il proprio ente datore di lavoro.

    Qual è la tassazione applicata al TFS dei dipendenti pubblici?

    Il TFS è soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR, come richiamato dalle norme modificate dal comma 191. L’aliquota si calcola sulla media del reddito complessivo del biennio precedente l’anno di percezione. La tassazione separata è applicata dal sostituto d’imposta (l’ente datore di lavoro) al momento dell’erogazione, salvo conguaglio eventuale in sede di dichiarazione dei redditi.

    Il comma 191 si applica a tutti i dipendenti pubblici o solo ad alcune categorie?

    Il comma 191 si applica ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 1, comma 2 e 70, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale degli enti pubblici di ricerca. Sono inclusi i dipendenti di ministeri, enti locali, aziende sanitarie pubbliche e altri enti rientranti in quell’ambito. L’applicabilità va verificata caso per caso in base alla classificazione dell’ente datore di lavoro.

    Cosa cambia per il TFS rispetto a chi va in pensione senza APE sociale?

    Secondo il comma 191, i tempi di corresponsione del TFS per chi esce tramite APE sociale sono gli stessi che avrebbe avuto con la pensione ordinaria: la norma richiama espressamente l’art. 24 del D.L. 201/2011 come riferimento temporale. L’APE sociale non accelera il pagamento del TFS: il lavoratore pubblico che anticipa l’uscita non ottiene la liquidazione prima di quanto avrebbe fatto con il percorso pensionistico standard.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: welfare, San.Arti. e Fon.Te.

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Welfare, sanità integrativa e bilateralità nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il sistema di bilateralità artigiana è una specificità del settore: San.Arti., Fon.Te. ed EBNA formano un insieme di tutele integrative alla previdenza pubblica, finanziate da contributi contrattuali obbligatori per le imprese aderenti.

    In sintesi

    Il CCNL si inserisce nel sistema di bilateralità artigiana: EBNA (ente bilaterale nazionale), San.Arti. (fondo sanitario, 10,42 €/mese a carico datore), Fon.Te. (pensione complementare, 1,50% aziendale + 1% lavoratore dal 2025). Le aziende non aderenti devono versare un EAR di 25 €/mese per 13 mensilità per ciascun lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fondo sanitario
    San.Arti. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa artigianato)
    Fondo pensione
    Fon.Te. (fondo pensione complementare negoziale)
    Ente bilaterale nazionale
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato)

    Tabella riepilogativa: il sistema di bilateralità artigiana

    Contributi bilateralità e welfare – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
    Istituto Contributo aziendale Contributo lavoratore Destinatari
    San.Arti. (sanità integrativa) 10,42 €/mese × 12 Non previsto Lavoratori T.I., apprendisti, T.D. ≥12 mesi
    Fon.Te. (pensione complementare) 1,50% retribuzione TFR (dal 1.1.2025) 1,00% retribuzione TFR Tutti i lavoratori (silenzio-assenso)
    EBNA (bilateralità nazionale) Definita a livello territoriale Definita a livello territoriale Imprese aderenti
    EAR (se non aderisce a bilateralità) 25 €/mese × 13 0 Alternativa obbligatoria a San.Arti.

    La quota una tantum di adesione a Fon.Te. è di 15,50 € (11,88 € azienda + 3,62 € lavoratore). I contributi ordinari Fon.Te. si calcolano sulla retribuzione tabellare, contingenza ed EDR. Le imprese non aderenti alla bilateralità (EBNA/San.Arti.) devono erogare l’EAR di 25 € lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore, come elemento non assorbibile.

    San.Arti.: il fondo sanitario integrativo dell’artigianato

    San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010. È l’unico fondo sanitario italiano rivolto specificamente ai dipendenti dell’artigianato.

    I soci fondatori di San.Arti. sono le stesse organizzazioni che firmano il CCNL: Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI (lato datoriale) e CGIL, CISL, UIL (lato sindacale).

    Chi viene iscritto a San.Arti.

    Sono iscritti obbligatoriamente:

    • Lavoratori a tempo indeterminato;
    • Apprendisti;
    • Lavoratori a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi.

    Il contributo mensile è di 10,42 euro per 12 mensilità, interamente a carico dell’azienda.

    Prestazioni di San.Arti.

    San.Arti. garantisce ai lavoratori iscritti:

    • Rimborso dei ticket e compartecipazioni per visite specialistiche;
    • Rimborso per diagnostica avanzata (TAC, risonanza, ecc.);
    • Copertura chirurgica e ospedaliera;
    • Programmi di prevenzione oncologica e cardiologica;
    • Prestazioni odontoiatriche;
    • Estensione volontaria ai familiari del lavoratore.

    Dall’ottobre 2025 anche i titolari e soci di imprese artigiane del settore alimentare/panificazione che applicano il CCNL possono accedere su base volontaria all’assistenza sanitaria integrativa San.Arti.

    Fon.Te.: la previdenza complementare

    Fon.Te. è il fondo pensione complementare negoziale del settore artigiano. Ha l’obiettivo di integrare la pensione pubblica INPS con una rendita aggiuntiva costruita attraverso il versamento regolare di contributi.

    La contribuzione aggiornata dal 2025

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • Contributo aziendale: 1,50% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR (aumento rispetto all’1% precedente);
    • Contributo del lavoratore: 1,00% della medesima retribuzione.

    Alla prima adesione è prevista una quota una tantum di 15,50 euro (11,88 euro a carico del datore di lavoro, 3,62 euro a carico del lavoratore). La contribuzione si calcola sulla retribuzione tabellare più contingenza ed EDR (per le imprese artigiane alimentari e della panificazione, gli elementi conglobati nel minimo tabellare).

    Silenzio-assenso e scelta del lavoratore

    Per i nuovi assunti, se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime una scelta sulla destinazione del TFR, opera il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR maturando viene destinato automaticamente a Fon.Te. (per le imprese con meno di 50 dipendenti) o al Fondo di Tesoreria INPS (per le imprese con 50 o più dipendenti).

    EBNA: l’ente bilaterale nazionale dell’artigianato

    L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’organismo paritetico nazionale costituito da tutte le associazioni firmatarie degli accordi interconfederali artigiani. Per il settore alimentare e panificazione, EBNA svolge le seguenti funzioni:

    • Osservatorio del mercato del lavoro: raccoglie dati sull’occupazione, i salari e le condizioni di lavoro nel settore;
    • Formazione professionale: in raccordo con Fondartigianato, promuove piani formativi settoriali;
    • Sostegno al reddito: in coordinamento con FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato), gestisce integrazioni al reddito durante periodi di crisi, sospensioni e riduzioni di attività;
    • Coordinamento territoriale: lavora con gli enti bilaterali regionali e provinciali (EBAV in Veneto, EBAT in Toscana, ecc.).

    L’EAR: la penale per la non aderenza

    Le imprese che non aderiscono alla bilateralità (EBNA e San.Arti.) sono tenute a erogare a ciascun lavoratore un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità annue. L’EAR:

    • è non assorbibile da altri elementi retributivi;
    • incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti (es. TFR, tredicesima, indennità di preavviso);
    • ma è escluso dalla base di calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.

    L’EAR è da intendere come un costo aggiuntivo per le aziende non aderenti, che non possono compensarlo con riduzioni di altri elementi retributivi. In pratica, aderire alla bilateralità conviene economicamente all’azienda (10,42 euro vs 25 euro mensili + valore delle prestazioni per il lavoratore).

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere iscritto a San.Arti., visita specialistica
    Tizio è iscritto a San.Arti. tramite la sua azienda (panificio artigianale di 3 dipendenti). Si reca da un ortopedico specialista (ticket 36,15 euro) per un problema al polso, tipico della professione. San.Arti. rimborsa il ticket secondo il proprio nomenclatore. Tizio presenta la documentazione tramite il portale San.Arti. o le 1.400+ sedi convenzionate sul territorio. Il rimborso avviene entro i tempi indicati nel regolamento del fondo.
    Caia – Pasticciera con Fon.Te., scelta dell’1,50% aziendale dal 2025
    Caia è dipendente a tempo indeterminato. Alla sua assunzione nel 2022 ha aderito a Fon.Te. silenzio-assenso. Dal 1° gennaio 2025 il contributo aziendale è salito all’1,50%. Con un minimo tabellare di 1.919,85 € (livello 3A), il contributo aziendale mensile è 1.919,85 × 1,5% ≅ 28,80 €. Sommato al suo 1% (19,20 €) più il TFR maturando, Fon.Te. costruisce annualmente un montante di circa 2.500-2.600 € che, capitalizzato per 30 anni, contribuisce a integrare la sua pensione pubblica.
    Sempronio – Gelateria artigianale non aderente, EAR obbligatorio
    Il titolare di una piccola gelateria artigianale non ha aderito agli enti bilaterali territoriali. Il consulente del lavoro gli segnala che deve erogare a ciascuno dei 4 dipendenti un EAR di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità (totale per lavoratore: 325 euro/anno lordi). Per 4 dipendenti è un costo aggiuntivo di 1.300 euro/anno, a fronte di un costo di bilateralità San.Arti. di 10,42 € × 12 × 4 = 500 euro/anno. Il titolare decide di aderire.

    Domande frequenti

    Cos’è San.Arti. e chi ne beneficia?
    San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato. Ne beneficiano i lavoratori a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi. Il contributo mensile è di 10,42 euro interamente a carico dell’azienda.
    Cosa copre San.Arti. per i lavoratori dei panifici?
    San.Arti. garantisce rimborso ticket per visite specialistiche, diagnostica avanzata, interventi chirurgici, prevenzione oncologica e cardiologica, odontoiatria. La copertura è estendibile ai familiari su iscrizione volontaria. Per dettagli aggiornati: sanarti.it.
    Cos’è il fondo Fon.Te. e come si differenzia dal TFR?
    Fon.Te. è il fondo pensione complementare negoziale. A differenza del TFR (erogato alla cessazione), Fon.Te. accumula contributi per costruire una rendita pensionistica integrativa. Dal 2025 la contribuzione aziendale è dell’1,50% della retribuzione base TFR.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a San.Arti. e EBNA?
    L’azienda non aderente deve erogare un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 euro lordi mensili per 13 mensilità a ciascun lavoratore. L’EAR è non assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi (escluso TFR).
    Cos’è EBNA e qual è il suo ruolo?
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) è l’organismo paritetico di tutte le associazioni firmatarie. Gestisce osservatorio del lavoro, formazione con Fondartigianato e, in coordinamento con FSBA, il sostegno al reddito in caso di sospensioni lavorative.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). I dettagli sulle prestazioni San.Arti. e le modalità operative di Fon.Te. sono soggetti ad aggiornamenti periodici: per informazioni aggiornate consultare i siti ufficiali sanarti.it e fon.te.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), un ufficio territoriale di Confartigianato, CNA, Casartigiani o CLAAI, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assegnazione agevolata dei beni ai soci 2026: immobili a valore catastale, esempio

    In sintesi

    • Le societa’ possono assegnare ai soci beni immobili con valore determinato in base alle rendite catastali e ai moltiplicatori.
    • Il valore catastale (su richiesta della societa’) sostituisce il valore normale di mercato ai fini dell’imposta sostitutiva.
    • In caso di cessione agevolata, il corrispettivo non puo’ essere inferiore al maggiore tra valore normale e valore catastale.
    • Il costo fiscalmente riconosciuto delle quote dei soci si riduce del valore normale dei beni ricevuti al netto dei debiti accollati.
    • I soci assegnatari non sono soggetti alle regole sulle distribuzioni utili (artt. 47, commi 1-5 e 8, TUIR).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano l’assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per gli immobili, su richiesta della societa’, il valore normale puo’ essere determinato applicando i moltiplicatori catastali alle rendite (art. 52 DPR 131/1986). Il costo fiscale delle quote dei soci si riduce del valore normale dei beni ricevuti al netto dei debiti accollati.

    Approfondimento normativo completo: Commi 37-43 LB 2026: assegnazione beni soci, estromissione, plus.

    Assegnazione agevolata dei beni ai soci 2026: la finestra normativa e il valore catastale

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) riaprono la finestra dell’assegnazione e della cessione agevolata di beni ai soci, uno strumento periodicamente riproposto dal legislatore per consentire alle societa’ di trasferire beni non strumentali (tipicamente immobili) a condizioni fiscalmente vantaggiose rispetto al regime ordinario. La disciplina e’ in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Il meccanismo centrale per gli immobili consente, su richiesta della societa’, di calcolare il valore normale del bene non al prezzo di mercato ma applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 4, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Questo valore catastale e’ in genere inferiore al valore di mercato, riducendo la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva a carico della societa’.

    Sul lato del socio assegnatario, i commi 37-43 prevedono che il valore normale dei beni ricevuti, al netto degli eventuali debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle sue azioni o quote. I soci non sono soggetti alle disposizioni sulle distribuzioni utili di cui agli artt. 47, commi 1-5 e 8, del TUIR. I tre casi pratici che seguono illustrano il funzionamento del meccanismo con importi ipotetici ma fedeli al testo normativo.

    Cosa verificare prima di procedere all'assegnazione agevolata

    • Verificare che il bene rientri tra quelli assegnabili in regime agevolato ai sensi dei commi 37-43 LB 2026.
    • Richiedere l’estratto catastale aggiornato per calcolare il valore catastale (rendita per moltiplicatore).
    • Confrontare il valore catastale con il valore normale di mercato per quantificare il risparmio dell’operazione.
    • Verificare il costo fiscale delle quote del socio per calcolare la riduzione post-assegnazione.
    • Accertarsi dei termini e delle aliquote dell’imposta sostitutiva previsti dai commi 37-43 con i provvedimenti attuativi.

    Caso 1: Tizio, socio unico che riceve un appartamento

    Scenario. La Srl di Tizio (socio unico al 100%) possiede un appartamento acquistato nel 2012 per 150.000 euro. La rendita catastale e’ di 800 euro. Applicando il moltiplicatore catastale per le abitazioni (126), il valore catastale risulta 100.800 euro. Il valore di mercato corrente e’ stimato in 200.000 euro. La societa’ richiede di usare il valore catastale come base per l’imposta sostitutiva.

    Come si legge in pratica. Se la societa’ opta per il valore catastale (100.800 euro) come base dell’imposta sostitutiva, la differenza rispetto al costo storico di 150.000 euro e’ negativa: non vi e’ plusvalenza da assegnazione a questo livello di valorizzazione. L’imposta sostitutiva si calcola quindi su un imponibile ridotto rispetto al valore di mercato, con un vantaggio significativo rispetto all’assegnazione al valore di mercato (200.000 euro), su cui la plusvalenza sarebbe di 50.000 euro. Per Tizio, il costo fiscale della sua quota si riduce del valore normale del bene ricevuto: se il costo della quota era 20.000 euro e il valore normale del bene ricevuto e’ 100.800 euro (al netto di eventuali debiti accollati), il costo fiscale della quota scende a zero. I dettagli tecnici dell’aliquota sostitutiva vanno verificati con il testo definitivo dei commi 37-43.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico immobile: 150.000 euro
    • Rendita catastale: 800 euro
    • Valore catastale (800 x 126): 100.800 euro
    • Valore di mercato stimato: 200.000 euro
    • Vantaggio del valore catastale: base imponibile 100.800 vs 200.000 euro

    Caso 2: Caia, socia al 50% che riceve un immobile commerciale

    Scenario. Caia e il suo socio detengono ciascuno il 50% di una Srl che possiede un locale commerciale con rendita catastale di 2.500 euro. Il moltiplicatore catastale per gli immobili commerciali (cat. C/1) e’ pari a 42,84, producendo un valore catastale di 107.100 euro. Il valore di mercato e’ stimato in 180.000 euro. Il costo storico del bene nella contabilita’ della Srl e’ 90.000 euro. La societa’ decide di assegnare il bene a Caia.

    Come si legge in pratica. Se la societa’ opta per il valore catastale, la base imponibile per l’imposta sostitutiva e’ 107.100 – 90.000 = 17.100 euro di plusvalenza. A valore di mercato, la plusvalenza sarebbe di 90.000 euro. La scelta del valore catastale riduce la base imponibile in modo significativo, abbattendo l’imposta sostitutiva a carico della Srl. Sul lato di Caia, il suo costo quota si riduce del valore normale del bene ricevuto al netto di debiti accollati: se il costo della quota era 15.000 euro e il valore catastale del bene e’ 107.100 euro, il costo fiscale della quota scende a zero, con il saldo che rileva in sede di eventuale futura cessione della quota.

    Riepilogo Caso 2

    • Rendita catastale immobile commerciale: 2.500 euro
    • Valore catastale (2.500 x 42,84): 107.100 euro
    • Costo storico nella Srl: 90.000 euro
    • Plusvalenza a valore catastale: 17.100 euro
    • Plusvalenza a valore di mercato: 90.000 euro (risparmio netto del valore catastale)

    Caso 3: Sempronio, socio con debito accollato sull'immobile

    Scenario. La Srl di cui Sempronio e’ socio al 40% assegna a Sempronio un immobile con valore catastale di 160.000 euro e un mutuo residuo di 60.000 euro che Sempronio si accolla. Il costo fiscale della quota di Sempronio era di 25.000 euro. Non ci sono altri soci assegnatari per questo bene.

    Come si legge in pratica. La norma prevede che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduca il costo fiscalmente riconosciuto delle quote. Per Sempronio: valore normale netto = 160.000 – 60.000 = 100.000 euro. Il costo fiscale della quota (25.000 euro) si riduce di 100.000 euro, ma non puo’ scendere sotto zero: il costo residuo e’ zero e la differenza (75.000 euro) sara’ rilevante in sede di futura cessione della quota. L’accollo del debito riduce la ‘gratuita” effettiva dell’assegnazione, ma anche la riduzione del costo fiscale della quota, con un meccanismo simmetrico che il professionista deve valorizzare correttamente in sede di pianificazione fiscale complessiva.

    Riepilogo Caso 3

    • Valore catastale immobile assegnato: 160.000 euro
    • Debito accollato (mutuo residuo): 60.000 euro
    • Valore normale netto (160.000 – 60.000): 100.000 euro
    • Costo fiscale quota ante-assegnazione: 25.000 euro
    • Costo fiscale quota post-assegnazione: zero (ridotto fino a esaurimento)

    Quando conviene una verifica

    L’assegnazione agevolata richiede pianificazione tecnica precisa: contatta un esperto prima di procedere. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quali beni possono essere assegnati ai soci in regime agevolato nel 2026?

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riguardano in via principale i beni immobili non strumentali per destinazione detenuti dalla societa’. Il perimetro esatto dei beni assegnabili deve essere verificato con il testo coordinato dei commi e con i provvedimenti attuativi. In linea generale, la normativa storica sull’assegnazione agevolata ha riguardato tipicamente gli immobili non strumentali e i beni mobili non strumentali all’esercizio dell’impresa.

    Come si calcola il valore catastale dell'immobile per l'assegnazione agevolata?

    Il richiamo contenuto nei commi 37-43 LB 2026 e’ all’art. 52, comma 4, del DPR 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro): si moltiplica la rendita catastale per i moltiplicatori stabiliti con decreto ministeriale. I moltiplicatori variano per categoria catastale: per le abitazioni (cat. A, esclusa A/10) il moltiplicatore e’ tradizionalmente 126; per gli uffici (A/10) e’ 63; per i negozi (C/1) e’ 42,84. La rendita catastale si ricava dall’estratto catastale disponibile tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

    Il socio assegnatario deve pagare tasse sull'immobile ricevuto?

    I commi 37-43 LB 2026 prevedono che nei confronti dei soci assegnatari non si applichino le disposizioni sulle distribuzioni utili di cui agli artt. 47, commi 1-5 e 8, del TUIR. Il socio non viene quindi tassato come se ricevesse un dividendo. Tuttavia, il valore normale del bene ricevuto, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle sue quote: questo aumentera’ la plusvalenza tassabile in caso di futura cessione delle quote stesse.

    Entro quando deve avvenire l'assegnazione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026?

    I commi 37-43 della legge di bilancio 2026 non fissano espressamente un termine finale per il completamento delle assegnazioni o delle cessioni agevolate. E’ necessario verificare il testo coordinato completo e attendere eventuali provvedimenti attuativi o circolari dell’Agenzia delle Entrate per conoscere il perimetro temporale entro cui le operazioni devono essere perfezionate.

    L'assegnazione agevolata puo' essere effettuata anche da societa' di persone?

    La normativa storica sull’assegnazione agevolata, di cui i commi 37-43 LB 2026 sono una riapertura, ha tipicamente riguardato le societa’ di capitali (Srl, Spa, Sapa) e le societa’ di persone commerciali (Snc, Sas). L’estensione alle societa’ di persone e gli eventuali requisiti specifici devono essere verificati nel testo integrale dei commi 37-43 e nei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate pubblichera’ in apposite circolari.

    Vedi anche: Sistema del prezzo-valore, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Usufrutto e nuda proprieta.