Autore: Andrea Marton

  • Art. 49 L. 633/1941

    Art. 49 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Tax free shopping 2026: come cambia il rimborso IVA per i turisti extra-UE

    In sintesi

    • Il rimborso IVA per turisti extra-UE resta disciplinato dall’art. 38-quater DPR 633/1972.
    • La novità è la validazione unica di tutte le fatture intestate allo stesso acquirente all’uscita doganale.
    • Le modalità operative sono demandate a un provvedimento congiunto Agenzia dogane-Agenzia entrate.
    • Il provvedimento deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026).
    • La norma richiama il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 934-937 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, introducono una procedura di validazione unica per tutte le fatture emesse ai sensi dell’articolo 38-quater DPR 633/1972 intestate allo stesso acquirente extra-UE al momento dell’uscita dal territorio doganale. Le modalità operative saranno definite con provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni dall’entrata in vigore.

    Approfondimento normativo completo: Commi 934-937 LB 2026: sgravio IVA viaggiatori extra-UE.

    Tax free shopping: la nuova procedura di validazione unica IVA

    Il tax free shopping consente ai viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea di acquistare beni in Italia senza pagare l’IVA, o di ottenerne il rimborso all’uscita dal territorio doganale. Il meccanismo è disciplinato dall’articolo 38-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. La legge di bilancio 2026, con i commi 934-937 della L. 199/2025, interviene sul procedimento di evasione delle richieste di rimborso, puntando a semplificarlo attraverso una validazione unica.

    La principale novità consiste nel fatto che tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-quater DPR 633/1972, intestate al medesimo acquirente extra-UE, potranno essere validate con un unico processo al momento dell’uscita dal territorio doganale. Fino ad oggi era necessario gestire separatamente ciascuna fattura emessa da ciascun esercente. La validazione unica riduce i tempi di attesa in dogana e semplifica l’esperienza per il turista e per l’operatore del settore.

    Le modalità operative non sono ancora definite, perché la norma demanda il dettaglio a un provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge. Il provvedimento dovrà anche rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, essendo coinvolti dati identificativi dei turisti e informazioni sugli acquisti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sul tax free shopping 2026

    • La normativa di riferimento resta l’art. 38-quater DPR 633/1972, integrato dai commi 934-937 LB 2026.
    • La validazione unica riguarda le fatture intestate allo stesso acquirente extra-UE.
    • Il processo si attiva contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
    • Il provvedimento congiunto delle Agenzie dovrà essere adottato entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026.
    • La norma non modifica il regime sostanziale dello sgravio IVA, solo la procedura di validazione.

    Caso 1: Tizio, turista statunitense in visita a Milano

    Scenario. Tizio è un cittadino statunitense che trascorre dieci giorni a Milano e acquista beni in cinque negozi diversi del centro storico, ottenendo cinque fatture ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/1972. Al momento della partenza dall’aeroporto vuole richiedere il rimborso IVA su tutti e cinque gli acquisti. Si chiede come la nuova procedura introdotta dai commi 934-937 LB 2026 cambierà la sua esperienza in dogana.

    Come si legge in pratica. Con la procedura previgente, Tizio avrebbe dovuto far validare ciascuna delle cinque fatture separatamente. Con la nuova procedura di validazione unica introdotta dal comma 934, tutte le fatture intestate a lui potranno essere validate con un solo processo all’uscita doganale. Questo riduce il tempo necessario allo sportello doganale e semplifica le operazioni. Tuttavia, il provvedimento attuativo congiunto delle Agenzie non è ancora stato pubblicato: fino alla sua emanazione, la procedura operativa concreta non è ancora definita. Tizio dovrà verificare le istruzioni aggiornate al momento della partenza.

    Riepilogo Caso 1

    • Acquisti: cinque fatture ex art. 38-quater DPR 633/1972 in cinque negozi diversi.
    • Novità: validazione unica di tutte le fatture al momento dell’uscita doganale.
    • Vantaggio atteso: riduzione dei tempi e semplificazione della procedura.
    • Stato attuativo: provvedimento congiunto Agenzie non ancora pubblicato (termine 120 gg).
    • Consiglio: verificare le istruzioni operative aggiornate prima della partenza.

    Caso 2: Caia, esercente di abbigliamento di lusso a Firenze

    Scenario. Caia gestisce una boutique a Firenze e serve una clientela internazionale extra-UE, emettendo regolarmente fatture ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/1972. Si chiede se la semplificazione introdotta dai commi 934-937 LB 2026 modifichi i suoi adempimenti come esercente e in che termini dovrà adeguare la propria procedura.

    Come si legge in pratica. La norma non modifica gli adempimenti sostanziali in capo all’esercente al momento della vendita: Caia continuerà a emettere la fattura ai sensi dell’art. 38-quater e a seguire le modalità già previste. La semplificazione operativa agisce nella fase doganale di uscita, non nella fase di emissione della fattura. L’esercente potrebbe però beneficiare indirettamente di una maggiore fluidità del processo, che rende l’esperienza del tax free shopping più attrattiva per i clienti extra-UE. Le nuove modalità operative saranno definite dal provvedimento congiunto Agenzia dogane-Agenzia entrate, da pubblicarsi entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026.

    Riepilogo Caso 2

    • Adempimento in fase di vendita: invariato (fattura ex art. 38-quater).
    • Novità operativa: si realizza nella fase doganale, non presso l’esercente.
    • Beneficio indiretto: processo più fluido, potenziale attrattività per la clientela.
    • Modalità operative: da definire con provvedimento congiunto entro 120 gg dal 1° gennaio 2026.
    • Consiglio: monitorare la pubblicazione del provvedimento per eventuali aggiornamenti procedurali.

    Caso 3: Sempronio, operatore doganale in un aeroporto internazionale

    Scenario. Sempronio lavora come operatore doganale in uno scalo internazionale e gestisce quotidianamente le richieste di rimborso IVA dei passeggeri extra-UE in partenza. Con l’introduzione della validazione unica prevista dai commi 934-937 LB 2026 si chiede in concreto cosa cambierà nella sua attività e quando.

    Come si legge in pratica. Il comma 934 prevede che la validazione possa riguardare tutte le fatture intestate al medesimo cessionario in un unico processo al momento dell’uscita doganale, anziché richiedere una validazione per ogni singola fattura. Per Sempronio, ciò si traduce in una procedura più snella per passeggeri con più acquisti da negozi diversi. Il sistema dovrà però rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, elemento esplicitamente richiamato dalla norma. Le specifiche tecniche e operative restano demandate al provvedimento congiunto delle Agenzie, non ancora emanato. Fino ad allora Sempronio continuerà ad applicare la procedura previgente.

    Riepilogo Caso 3

    • Novità operativa: validazione unica di tutte le fatture intestate allo stesso acquirente.
    • Effetto pratico atteso: riduzione dei passaggi per i passeggeri con acquisti multipli.
    • Vincolo esplicito: rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
    • Stato: provvedimento congiunto non ancora emanato; si continua con la procedura previgente.
    • Termine massimo per l’emanazione del provvedimento: 120 giorni dal 1° gennaio 2026.

    Quando conviene una verifica

    Per valutare gli impatti del nuovo regime tax free shopping sulla tua attività: Consulta un esperto in IVA e commercio internazionale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa prevede esattamente la nuova procedura di validazione unica per il tax free shopping?

    I commi 934-937 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono la possibilità di validare con un unico processo tutte le fatture emesse ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/1972 intestate allo stesso acquirente extra-UE, contestualmente all’uscita dal territorio doganale. Le modalità operative concrete saranno definite da un provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    La norma modifica le condizioni per avere diritto al rimborso IVA da parte dei turisti extra-UE?

    No. I commi 934-937 non modificano il regime sostanziale dello sgravio IVA previsto dall’art. 38-quater DPR 633/1972. I presupposti soggettivi (domicilio o residenza fuori dall’Unione europea) e oggettivi (cessione di beni) restano invariati. L’intervento della legge di bilancio 2026 riguarda esclusivamente la procedura di evasione delle richieste di rimborso, con l’obiettivo di ottimizzare e semplificare il processo, non di ampliare o restringere la platea dei beneficiari.

    Entro quando sarà pubblicato il provvedimento congiunto delle Agenzie sul tax free shopping?

    La norma fissa un termine massimo di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° gennaio 2026. Il provvedimento dovrebbe quindi essere adottato entro la fine di aprile o inizio maggio 2026. Trattandosi di un termine ordinatorio e non perentorio, non sono previste sanzioni specifiche in caso di ritardo; tuttavia, fino all’emanazione del provvedimento, le modalità operative concrete della validazione unica non sono applicabili.

    Il tax free shopping riguarda anche i cittadini di paesi candidati all'adesione UE?

    La norma richiama il presupposto soggettivo dell’art. 38-quater DPR 633/1972, che si riferisce ai soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea. I cittadini di paesi terzi, inclusi quelli candidati all’adesione UE ma non ancora membri, possono in linea di principio accedere al tax free shopping se domiciliati o residenti al di fuori del territorio UE. I commi 934-937 non modificano questa definizione soggettiva; eventuali specifiche in merito potranno emergere dal provvedimento attuativo.

    L'operatore tax free (intermediario) è coinvolto dalla nuova procedura?

    La norma non menziona esplicitamente gli operatori tax free intermediari che gestiscono il rimborso per conto degli esercenti. Essa si rivolge alle Agenzie delle dogane e delle entrate per la definizione del processo di validazione unica. Il provvedimento congiunto che sarà emanato entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026 potrà chiarire se e in quale misura gli intermediari tax free siano coinvolti nel nuovo processo. Nel frattempo gli operatori dovranno continuare ad applicare le modalità operative previgenti.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

  • Art. 135 Codice del Processo Amministrativo – Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

    Art. 135 Codice del Processo Amministrativo – Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

    a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2; g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z); h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni; m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE; p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis); q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-ter); q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); q-sexies) le competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

  • Garanzie per le PMI 2026: come accedere al fondo con SACE, caso pratico

    In sintesi

    • Incremento dotazione: +1.400.000 euro/anno per il 2026 e il 2027 (comma 877).
    • Portafogli di finanziamenti: le risorse libere del Fondo PMI sono utilizzabili per garanzie su portafogli (comma 878).
    • Copertura massima: 70% dell’importo del finanziamento (comma 879-bis, immutato).
    • Sistema di monitoraggio: introdotto con decreto MEF sentiti i gestori; metodologia SACE per addizionalità (comma 880).
    • Norma in attesa di decreto attuativo MEF per le modalità operative del monitoraggio.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 877-881 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sul sistema delle garanzie pubbliche per le PMI. Il comma 877 incrementa di 1.400.000 euro annui (2026 e 2027) l’autorizzazione di spesa ex art. 13, comma 6, D.Lgs. 228/2001. Il comma 878 consente di utilizzare le risorse libere del Fondo di garanzia per portafogli di finanziamenti. Il comma 879 introduce un sistema di monitoraggio delle garanzie pubbliche, con metodologia SACE per la valutazione dell’addizionalità. La copertura massima rimane fissata al 70% ex comma 260 L. 213/2023.

    Approfondimento normativo completo: Commi 877-881 LB 2026: garanzie pubbliche, Fondo PMI e SACE.

    Il fondo di garanzia PMI e il ruolo di SACE nella legge di bilancio 2026

    I commi 877-881 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) operano una razionalizzazione del sistema delle garanzie pubbliche a favore delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo – dichiarato dalla norma – di una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse pubbliche. Le disposizioni intervengono su due strumenti principali: il Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, comma 100, lett. a), L. 662/1996) e le garanzie SACE, che operano in un contesto di coordinamento rinnovato.

    Il comma 877 incrementa di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. Si tratta di un incremento delle risorse destinate al sistema agevolativo, non della creazione di un nuovo fondo. Il comma 878, invece, consente che le risorse finanziarie del Fondo PMI libere da impegni vengano utilizzate per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti, ampliando le modalità operative del Fondo rispetto alla garanzia su singole operazioni.

    Il comma 879 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un nuovo comma 260-bis nella L. 213/2023, che fissa la percentuale massima di copertura al 70% (confermando il limite già esistente al comma 260) e stabilisce le basi di un sistema integrato di monitoraggio. La metodologia per la valutazione del grado di addizionalità delle garanzie SACE sarà elaborata dalla stessa SACE e allegata al piano annuale di attività. Un decreto del MEF, sentiti i gestori delle garanzie pubbliche, definirà le modalità operative: fino alla sua emanazione, le procedure di dettaglio restano da determinare.

    Requisiti e adempimenti per le PMI

    • Qualità di PMI ai sensi della normativa europea (fatturato, attivo, dipendenti).
    • Richiesta della garanzia tramite banca o intermediario convenzionato con il Fondo PMI.
    • Finanziamento sottostante conforme ai criteri operativi del Fondo (investimenti, liquidità, ecc.).
    • Copertura massima: 70% dell’importo del finanziamento garantito.
    • Attendere le modalità operative del decreto MEF ex comma 880 per i nuovi portafogli.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale artigiana, Brescia

    Scenario. Tizio è un falegname artigiano con sede a Brescia. Nel 2026 ha necessità di un finanziamento di 200.000 euro per rinnovare il parco macchinari. La banca con cui lavora è convenzionata con il Fondo di garanzia PMI. Tizio si interroga su come funzioni la garanzia pubblica e in che misura copra il finanziamento richiesto, anche alla luce delle modifiche introdotte dai commi 877-881 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. La banca richiede al Fondo di garanzia PMI la copertura sul finanziamento di 200.000 euro. Ai sensi del comma 879-bis, la percentuale massima di copertura rimane fissata al 70%: la garanzia pubblica copre quindi fino a 140.000 euro del finanziamento. La parte restante (60.000 euro) rimane a rischio della banca o coperta da garanzie private. Grazie alla garanzia pubblica, Tizio può accedere al credito a condizioni più favorevoli di quanto otterrebbe con le sole garanzie patrimoniali personali. Le modalità operative non variano rispetto al regime precedente per le garanzie su singole operazioni.

    Riepilogo Caso 1

    • Finanziamento richiesto: 200.000 euro per macchinari.
    • Copertura massima Fondo PMI: 70% = 140.000 euro garantiti.
    • Parte non coperta: 60.000 euro a rischio banca o garantiti altrimenti.
    • Procedura: richiesta tramite banca convenzionata con il Fondo.
    • Novità LB2026: incremento dotazione +1.400.000 euro/anno (comma 877).

    Caso 2: Caia, SRL tecnologica, Torino

    Scenario. Caia è CEO di una SRL che sviluppa software per la manifattura, con sede a Torino. La società ha un fatturato di 3 milioni di euro e 15 dipendenti: è una piccola impresa ai sensi UE. Nel 2026 necessita di un finanziamento di 800.000 euro per aprire una nuova sede e assumere personale tecnico. La banca propone di strutturare l’operazione come parte di un portafoglio di finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, modalità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (comma 878).

    Come si legge in pratica. Il comma 878 della legge di bilancio 2026 consente ora che le risorse libere del Fondo PMI siano utilizzate per garanzie su portafogli di finanziamenti, non solo su singole operazioni. La banca, costruendo un portafoglio con altri clienti PMI, può ottenere una garanzia del Fondo sull’intero portafoglio, ottimizzando l’uso delle risorse pubbliche. Per la SRL di Caia questo si traduce in un accesso potenzialmente più rapido al finanziamento, in quanto la banca ha già la copertura del Fondo sull’intero portafoglio. La copertura massima del 70% si applica anche in questa modalità.

    Riepilogo Caso 2

    • Finanziamento: 800.000 euro per espansione operativa.
    • Modalità: garanzia su portafoglio di finanziamenti (comma 878, novità LB2026).
    • Copertura massima: 70% = 560.000 euro garantiti sul finanziamento della SRL.
    • Vantaggio: accesso potenzialmente più rapido grazie alla struttura a portafoglio.
    • Decreto operativo: MEF ex comma 880 definirà le modalità di dettaglio.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa di produzione, Modena

    Scenario. Sempronio presiede una cooperativa di produzione meccanica a Modena, con 40 soci lavoratori e un fatturato di 8 milioni di euro. La cooperativa ha ottenuto in passato garanzie sia dal Fondo PMI sia da SACE per operazioni di internazionalizzazione. Con i commi 877-881 della legge di bilancio 2026, Sempronio si interroga su come il nuovo sistema di monitoraggio e il concetto di ‘addizionalità’ SACE incidano sulle future operazioni di garanzia.

    Come si legge in pratica. Il comma 879 della legge di bilancio 2026 introduce la nozione di addizionalità come criterio di valutazione delle garanzie SACE: la metodologia elaborata da SACE misura in che misura la garanzia pubblica consente alla cooperativa di accedere a finanziamenti che non avrebbe ottenuto o che avrebbe ottenuto a condizioni significativamente peggiori senza l’intervento pubblico. Questa metodologia sarà allegata al piano annuale di attività SACE e verificata dal sistema di monitoraggio coordinato. Per Sempronio il cambiamento pratico atteso è una maggiore trasparenza e tracciabilità del beneficio pubblico ottenuto, senza variazioni immediate alle procedure di accesso alle garanzie SACE già operative.

    Riepilogo Caso 3

    • Soggetto: cooperativa di produzione, già utente di Fondo PMI e SACE.
    • Novità LB2026: sistema di monitoraggio e metodologia SACE per addizionalità.
    • Addizionalità: misura il valore aggiunto della garanzia pubblica rispetto al mercato.
    • Impatto operativo immediato: nessuno – modalità di accesso invariate.
    • Decreto MEF ex comma 880: definirà le modalità operative del monitoraggio.

    Quando conviene una verifica

    Per strutturare un’operazione di finanziamento garantita dal Fondo PMI o da SACE: Parla con un consulente finanziario d'impresa.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'è il Fondo di garanzia per le PMI e chi può accedervi?

    Il Fondo di garanzia per le PMI è uno strumento pubblico istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996 n. 662, che consente alle piccole e medie imprese di accedere al credito bancario con la garanzia dello Stato a copertura di una parte del rischio. Possono accedervi le PMI ai sensi della normativa europea (in base a fatturato, attivo di bilancio e numero di dipendenti) tramite le banche e gli intermediari finanziari convenzionati con il Fondo. La legge di bilancio 2026 incrementa la dotazione del Fondo di 1.400.000 euro per il 2026 e il 2027.

    Qual è la percentuale massima di copertura del Fondo PMI nel 2026?

    La legge di bilancio 2026 (comma 879, che inserisce il comma 260-bis nella L. 213/2023) conferma che la percentuale massima di copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento garantito. Questo limite era già fissato dal comma 260 della medesima L. 213/2023 ed è rimasto invariato. In alcuni casi specifici (ad esempio, imprese in difficoltà temporanea o operazioni in aree svantaggiate) la normativa vigente può prevedere soglie differenti, da verificare con l’intermediario.

    Cosa significa 'addizionalità' nelle garanzie SACE?

    Il concetto di addizionalità, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (comma 879) come criterio della metodologia SACE, indica la misura in cui la garanzia pubblica consente di realizzare operazioni finanziarie che non sarebbero avvenute, o che sarebbero avvenute a condizioni significativamente peggiori, senza l’intervento dello Stato. La metodologia elaborata da SACE per valutare questo requisito sarà allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, garantendo trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche.

    Le cooperative di produzione possono accedere al Fondo di garanzia PMI?

    Le cooperative di produzione e lavoro rientrano generalmente nel perimetro delle PMI ai fini del Fondo di garanzia, purché rispettino i parametri dimensionali previsti dalla normativa europea (meno di 250 dipendenti, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro). La qualifica di cooperativa non esclude di per sé l’accesso: la verifica va effettuata caso per caso in base ai dati di bilancio e agli statuti vigenti.

    Quando sarà operativo il nuovo sistema di monitoraggio delle garanzie pubbliche?

    Il comma 880 della legge di bilancio 2026 prevede che un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i gestori delle garanzie pubbliche, definisca le modalità operative del sistema di monitoraggio. Tale decreto è in attesa di emanazione: fino alla sua pubblicazione, le procedure di dettaglio non sono ancora determinate. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la piena operatività del sistema di monitoraggio è subordinata all’adozione del decreto MEF.

  • Acconti d’imposta 2026: cosa cambia per imprese e professionisti, esempio

    In sintesi

    • Il comma 58 ridetermina la base di calcolo dell’acconto d’imposta 2026 applicando il metodo storico corretto.
    • Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente si assume al netto delle variazioni introdotte dai commi 56 e 57.
    • Il meccanismo evita che le modifiche introdotte dai commi 56 e 57 distorcano verso l’alto o verso il basso il calcolo dell’acconto con il metodo storico.
    • I soggetti interessati sono imprese e professionisti che subiscono l’impatto delle disposizioni dei commi 56 e 57 sul proprio periodo d’imposta 2025.
    • Chi utilizza il metodo previsionale anziché il metodo storico non è direttamente vincolato al comma 58, ma deve comunque stimare correttamente l’imposta 2026.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 58 L. 199/2025 stabilisce che, per determinare l’acconto IRES/IRPEF dovuto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57 (che modificano la base imponibile per quell’anno). Si tratta di un meccanismo correttivo che evita distorsioni nel calcolo storico dell’acconto.

    Approfondimento normativo completo: Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli.

    Il meccanismo degli acconti e la correzione del comma 58

    Il calcolo degli acconti d’imposta segue, per la maggior parte dei contribuenti, il cosiddetto metodo storico: si paga una percentuale dell’imposta versata l’anno precedente. Questo meccanismo funziona correttamente finché la base imponibile dell’anno precedente riflette una situazione ‘normale’. Quando però il legislatore introduce modifiche che alterano significativamente la determinazione dell’imposta di un anno, il metodo storico applicato meccanicamente potrebbe produrre acconti distorsivi – troppo alti o troppo bassi – rispetto all’imposta effettivamente dovuta nell’anno successivo.

    I commi 56 e 57 della Legge di Bilancio 2026 introducono modifiche che incidono sulla determinazione dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per evitare che queste modifiche trascinino effetti distorti sul calcolo degli acconti 2026 (da versare nel corso del 2026 stesso), il comma 58 stabilisce una regola correttiva: ai fini dell’acconto, l’imposta del periodo precedente non è quella effettiva, bensì quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57.

    In termini pratici, questo significa che il commercialista o il contribuente devono effettuare un calcolo simulato: determinare l’imposta 2025 come se le regole dei commi 56 e 57 si fossero già applicate, e usare questo dato come base per calcolare l’acconto 2026 con il metodo storico. È un passaggio tecnico ma rilevante, che richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nel versamento delle rate di acconto.

    Checklist: gestire correttamente gli acconti 2026

    • Verificare se si è stati impattati dalle disposizioni dei commi 56 e 57 nel periodo d’imposta 2025: solo in tal caso il comma 58 modifica la base di calcolo dell’acconto.
    • Effettuare il calcolo simulato dell’imposta 2025 applicando le regole dei commi 56 e 57, anche se l’imposta effettivamente versata è diversa.
    • Usare l’imposta simulata (non quella effettiva) come base per il calcolo dell’acconto 2026 con il metodo storico.
    • Valutare se il metodo previsionale risulti più conveniente rispetto al metodo storico corretto dal comma 58, stimando l’imposta 2026 attesa.
    • Verificare i termini di versamento delle rate di acconto (giugno/novembre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e aggiornare la pianificazione fiscale di cassa.

    Caso Tizio: imprenditore individuale impattato dai commi 56-57

    Scenario. Tizio è un imprenditore individuale in regime ordinario. Le disposizioni dei commi 56 e 57 incidono sulla determinazione del suo reddito 2025, riducendo la base imponibile IRPEF rispetto al calcolo ordinario. L’imposta effettivamente dovuta per il 2025 è 30.000 euro, ma applicando i commi 56 e 57 sarebbe stata 25.000 euro.

    Come si legge in pratica. Ai sensi del comma 58, Tizio deve calcolare l’acconto 2026 utilizzando come base 25.000 euro (imposta simulata con commi 56-57) e non 30.000 euro (imposta effettiva). Supponendo un’aliquota di acconto del 100%, l’acconto sarà 25.000 euro anziché 30.000. Il risparmio di cassa nel 2026 è di 5.000 euro, anche se il conguaglio a saldo terrà conto dell’imposta effettiva 2026.

    Riepilogo Tizio

    • Imposta IRPEF effettiva 2025: 30.000 euro
    • Imposta IRPEF simulata con commi 56-57: 25.000 euro
    • Base acconto 2026 (metodo storico comma 58): 25.000 euro
    • Acconto 2026 (100%): 25.000 euro
    • Differenza rispetto al calcolo senza comma 58: -5.000 euro di acconto

    Caso Caia: società di capitali, metodo previsionale alternativo

    Scenario. Caia è amministratrice di una Srl che nell’anno precedente ha pagato IRES per 80.000 euro. Il comma 58 avrebbe l’effetto di ridurre la base di calcolo storico a 70.000 euro, ma Caia stima che l’IRES dovuta per il 2026 sarà di soli 60.000 euro per effetto di un calo del fatturato previsto.

    Come si legge in pratica. Con il metodo storico corretto dal comma 58, l’acconto sarebbe 70.000 euro (100% di 70.000). Con il metodo previsionale, Caia può versare il 100% dell’imposta prevista per il 2026, stimata in 60.000 euro. Il metodo previsionale risulta più conveniente di 10.000 euro. La scelta va ponderata considerando il rischio di sanzioni se la stima previsionale si rivela inferiore all’imposta effettivamente dovuta.

    Riepilogo Caia

    • IRES effettiva 2025: 80.000 euro
    • Base storica corretta comma 58: 70.000 euro
    • Acconto con metodo storico: 70.000 euro
    • IRES prevista 2026: 60.000 euro
    • Acconto con metodo previsionale: 60.000 euro (risparmio: 10.000)

    Caso Sempronio: professionista non impattato dai commi 56-57

    Scenario. Sempronio è un avvocato in regime ordinario. Le disposizioni dei commi 56 e 57 non incidono sulla determinazione del suo reddito 2025 (riguardano categorie reddituali o fattispecie che non lo riguardano). La sua IRPEF 2025 è di 45.000 euro.

    Come si legge in pratica. Poiché Sempronio non è impattato dai commi 56 e 57, il comma 58 non modifica la sua base di calcolo. L’acconto IRPEF 2026 con il metodo storico è calcolato normalmente sul 100% di 45.000 euro (o sulla percentuale di acconto applicabile). Non vi è alcuna correzione da effettuare: la norma è rilevante solo per chi subisce l’effetto delle modifiche dei commi 56 e 57.

    Riepilogo Sempronio

    • IRPEF 2025: 45.000 euro
    • Impatto commi 56-57: nessuno
    • Correzione comma 58: non applicabile
    • Acconto 2026 metodo storico: 45.000 euro (calcolo ordinario)
    • Raccomandazione: verificare comunque se i commi 56-57 rilevano per la propria fattispecie

    Quando conviene una verifica

    La corretta applicazione del comma 58 richiede un calcolo simulato dell’imposta 2025 che tenga conto delle modifiche dei commi 56 e 57. Un commercialista può effettuare l’analisi e ottimizzare la scelta tra metodo storico e previsionale. Pianifica gli acconti 2026 con un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il comma 58 si applica a tutti i contribuenti o solo ad alcuni?

    Il comma 58 si applica ai soggetti che sono stati impattati dalle disposizioni dei commi 56 e 57 nella determinazione dell’imposta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Chi non subisce alcun effetto dai commi 56 e 57 calcola l’acconto 2026 con le regole ordinarie, senza modifiche. È quindi necessario verificare preliminarmente se le proprie fattispecie reddituali rientrano nell’ambito di applicazione di quei commi.

    Cosa succede se si versa un acconto inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 58?

    Se l’acconto versato è insufficiente rispetto a quello dovuto applicando le regole ordinarie (inclusa la correzione del comma 58), il contribuente è esposto alle sanzioni per insufficiente versamento degli acconti, pari al 30% della differenza (riducibile a seconda del ravvedimento operoso). È quindi importante calcolare correttamente la base di acconto prima di effettuare i versamenti di giugno e novembre.

    Il metodo previsionale è sempre preferibile al metodo storico corretto dal comma 58?

    Non necessariamente. Il metodo previsionale conviene quando si stima che l’imposta 2026 sarà inferiore all’imposta storica corretta. Tuttavia, se la stima si rivela eccessivamente ottimistica e l’imposta effettiva risulta superiore di oltre il 10% all’acconto versato in via previsionale, scattano le sanzioni. Il metodo storico corretto, pur potenzialmente più elevato, offre maggiore certezza sanzionatoria.

    Le modifiche dei commi 56 e 57 influenzano anche i soggetti IAS?

    Il comma 65 del medesimo blocco normativo prevede una disposizione specifica per i soggetti non IAS in merito alla valutazione dei titoli negli esercizi 2025 e 2026. I soggetti IAS/IFRS adottano principi contabili internazionali che hanno regole proprie. L’ambito soggettivo del comma 58 in relazione ai commi 56 e 57 va verificato rispetto alla propria situazione contabile e fiscale specifica.

    Quando vanno versate le rate di acconto 2026?

    Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la prima rata di acconto (pari al 40% o alla percentuale prevista dalla normativa IRES/IRPEF) scade a giugno 2026, e la seconda (il restante 60% o percentuale residua) a novembre 2026. I termini esatti possono variare in funzione di proroghe ministeriali. Il comma 58 non modifica i termini di versamento, ma solo la base di calcolo dell’acconto.

  • Compensi dei professionisti dalla PA 2026: cosa cambia con l’art. 48-bis, esempio

    In sintesi

    • Dal 15 giugno 2026, la verifica ex art. 48-bis DPR 602/73 si applica anche ai pagamenti fino a 5.000 euro
    • Riguarda i compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR, incluso il patrocinio a spese dello Stato
    • La PA deve verificare se il beneficiario è inadempiente a cartelle di pagamento di qualunque importo
    • In caso di morosità: pagamento all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito
    • L’efficacia operativa decorre dal 15 giugno 2026; la norma è in vigore dal 1° gennaio 2026

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 725 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) inserisce il comma 1-ter nell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Dal 15 giugno 2026, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare l’eventuale inadempienza da cartella di qualunque ammontare prima di pagare compensi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) anche sotto la soglia dei 5.000 euro, con obbligo di pagare direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito.

    Approfondimento normativo completo: Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti.

    La nuova verifica per i compensi professionali erogati dalla PA dal 2026

    Il comma 725 della legge di bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, inserendo un nuovo comma 1-ter che estende in modo significativo l’ambito applicativo della verifica di morosità obbligatoria. Sino al 14 giugno 2026, tale verifica era prevista solo per pagamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro. A decorrere dal 15 giugno 2026, la soglia viene eliminata per i compensi di lavoro autonomo: qualunque pagamento effettuato dalla PA a un professionista richiede la preventiva verifica presso l’agente della riscossione.

    La norma si rivolge ai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 48-bis – in primo luogo le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 – e trova applicazione in relazione alle somme di cui all’art. 54 TUIR: si tratta dei compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni, anche quando derivano da incarichi conferiti in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. La nuova disposizione incide quindi su una platea molto ampia di professionisti che lavorano stabilmente con le amministrazioni pubbliche.

    In caso di esito positivo della verifica – cioè quando risulta che il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare – la PA è tenuta a pagare direttamente all’agente della riscossione l’importo del debito fino a concorrenza delle somme dovute al professionista. L’eccedenza viene corrisposta al professionista. Il meccanismo si attiva in base all’esito della verifica, senza necessità di una pronuncia giudiziaria o di un provvedimento aggiuntivo.

    Cosa deve fare il professionista prima di emettere parcella alla PA

    • Verificare la propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
    • Regolarizzare eventuali cartelle di pagamento inevase, anche di importo ridotto, prima del 15 giugno 2026
    • Richiedere, se del caso, la rateizzazione del debito prima della data di efficacia operativa della norma
    • Informare il responsabile amministrativo della PA committente dell’eventuale presenza di cartelle
    • Consultare un commercialista per pianificare la gestione dei debiti tributari pregressi prima della nuova scadenza

    Caso 1: Tizio, avvocato con parcella da 3.000 euro e cartella inevasa

    Scenario. Tizio è un avvocato iscritto all’albo che nel luglio 2026 riceve un pagamento di 3.000 euro da un comune per una consulenza legale. L’importo è inferiore alla precedente soglia di 5.000 euro, ma la nuova norma si applica già dal 15 giugno 2026. Il comune, prima di disporre il pagamento, effettua la verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, e riscontra che Tizio ha una cartella di pagamento inevasa di 1.800 euro.

    Come si legge in pratica. Il comune è obbligato a pagare 1.800 euro direttamente all’agente della riscossione, a concorrenza del debito risultante dalla verifica. I restanti 1.200 euro vengono corrisposti a Tizio. Il meccanismo si attiva automaticamente in base all’esito della verifica, senza necessità di ulteriori procedimenti. Tizio avrebbe potuto evitare questa situazione regolarizzando la cartella o richiedendone la rateizzazione prima del 15 giugno 2026. Da quella data, anche i pagamenti sotto soglia sono soggetti alla verifica.

    Riepilogo Caso 1

    • Compenso dovuto dalla PA: 3.000 euro (sotto la precedente soglia di 5.000 euro)
    • Cartella inevasa risultante dalla verifica: 1.800 euro
    • Pagamento all’agente della riscossione: 1.800 euro
    • Pagamento al professionista: 1.200 euro
    • Norma applicata: art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/73, introdotto dal comma 725 LB 2026

    Caso 2: Caia, consulente del lavoro senza debiti con il fisco

    Scenario. Caia è una consulente del lavoro che nel settembre 2026 emette una parcella di 2.500 euro a favore di un ente pubblico per un’attività di assistenza nella gestione del personale. L’ente effettua la verifica obbligatoria ex art. 48-bis, comma 1-ter. L’esito della verifica è negativo: Caia non risulta inadempiente ad alcuna cartella di pagamento.

    Come si legge in pratica. Poiché la verifica dà esito negativo, l’ente pubblico paga l’intero importo di 2.500 euro direttamente a Caia, senza alcun trattenimento a favore dell’agente della riscossione. La verifica rimane un adempimento obbligatorio per l’ente, ma non produce effetti sul pagamento quando il professionista è in regola con i propri obblighi. Caia non deve fare nulla di diverso rispetto al passato, se non essere consapevole che dal 15 giugno 2026 la verifica avviene anche per compensi inferiori a 5.000 euro.

    Riepilogo Caso 2

    • Compenso dovuto dalla PA: 2.500 euro
    • Esito verifica art. 48-bis, comma 1-ter: nessuna cartella inevasa
    • Pagamento all’agente della riscossione: 0 euro
    • Pagamento al professionista: 2.500 euro (importo integrale)
    • Effetto pratico: nessuno, grazie alla posizione regolare del professionista

    Caso 3: Sempronio, commercialista con debito superiore al compenso

    Scenario. Sempronio è un commercialista che riceve un pagamento di 1.500 euro da un’azienda sanitaria locale per una consulenza fiscale. La verifica ex art. 48-bis rivela che Sempronio ha cartelle di pagamento inevase per un totale di 4.000 euro, quindi un importo superiore al compenso dovuto. La PA deve applicare il meccanismo previsto dal comma 725 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Poiché il debito di Sempronio (4.000 euro) è superiore al compenso dovuto (1.500 euro), la PA versa l’intero importo di 1.500 euro all’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica. A Sempronio non viene corrisposto nulla in questa occasione. Il debito residuo (2.500 euro) rimane a carico di Sempronio e sarà oggetto dei normali strumenti di riscossione. La norma si applica a cartelle di qualunque ammontare, come espressamente previsto dal comma 725 LB 2026.

    Riepilogo Caso 3

    • Compenso dovuto dalla PA: 1.500 euro
    • Debito da cartelle inevase: 4.000 euro (superiore al compenso)
    • Pagamento all’agente della riscossione: 1.500 euro (intero compenso, fino a concorrenza)
    • Pagamento al professionista: 0 euro
    • Debito residuo non coperto dal compenso: 2.500 euro (soggetto a ordinaria riscossione)

    Quando conviene una verifica

    Hai compensi pendenti da una PA e cartelle non regolarizzate? Un esperto può aiutarti a gestire la tua posizione prima del 15 giugno 2026. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Dal quando si applica la nuova verifica per i compensi professionali sotto 5.000 euro?

    La nuova verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/73, introdotta dal comma 725 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), ha efficacia operativa a decorrere dal 15 giugno 2026. La norma è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, ma l’applicazione pratica ai pagamenti è fissata al 15 giugno 2026. Prima di questa data, la soglia dei 5.000 euro continuava ad applicarsi per la verifica di morosità.

    Quali professionisti sono interessati dalla nuova norma?

    La norma riguarda i titolari di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti e ogni altro esercente arti e professioni che riceva compensi da soggetti pubblici rientranti nell’ambito dell’art. 48-bis, comma 1, DPR 602/73. È espressamente inclusa la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato, in cui il compenso è erogato dalla PA in favore del difensore del non abbiente.

    Cosa succede se il professionista ha più cartelle, di importi diversi?

    L’art. 48-bis, comma 1-ter, come inserito dal comma 725 LB 2026, fa riferimento all’inadempienza derivante dalla notifica di «una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare». La verifica tiene quindi conto dell’intero debito complessivo risultante da tutte le cartelle inevase. La PA pagherà all’agente della riscossione fino a concorrenza di tale importo complessivo, e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al professionista.

    Il professionista può fare qualcosa per evitare la trattenuta?

    Sì. Se il professionista regolarizza il proprio debito – pagando integralmente le cartelle o ottenendo una rateizzazione ammessa – prima che la PA effettui la verifica, l’esito sarà negativo e il pagamento avverrà per intero in suo favore. È opportuno verificare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con anticipo rispetto alla data del pagamento, e pianificare con un commercialista le modalità di regolarizzazione.

    Il patrocinio a spese dello Stato è incluso nella nuova norma?

    Sì. Il comma 725 LB 2026 menziona esplicitamente i compensi dovuti agli esercenti arti e professioni «anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato». Ciò significa che anche quando la liquidazione del compenso avviene in seguito all’ammissione al gratuito patrocinio e il pagamento è disposto dall’ufficio giudiziario o da altra PA, la verifica ex art. 48-bis, comma 1-ter, è obbligatoria a decorrere dal 15 giugno 2026.

  • Credito d’imposta agricoltura 2026: quali investimenti rientrano, caso pratico

    In sintesi

    • Base normativa: commi 454-458 L. 199/2025, attuati dai commi 459-462.
    • Decreto attuativo: MASAF-MIMIT-MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
    • Percentuale rideterminata: 58,7839% per microimprese e PMI agricole e forestali (comma 460).
    • Registro aiuti di Stato: adempimenti europei a cura del MASAF.
    • Operatività: il credito 2026 è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 459-462 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono sul credito d’imposta per investimenti in agricoltura e foreste (commi 454-458). Il comma 459 demanda a un decreto MASAF-MIMIT-MEF, da adottare entro 60 giorni, i criteri e le modalità attuative nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Il comma 460 ridetermina al 58,7839% la percentuale del credito per microimprese e PMI del settore agricolo e forestale, sulla base del provvedimento AdE del 12 dicembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Commi 459-462 LB 2026: credito d imposta agricoltura e foreste, attuazione.

    Il credito d'imposta per l'agricoltura 2026: una misura distinta dal credito ZES

    I commi 459-462 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) non istituiscono un nuovo incentivo autonomo, ma dettano le disposizioni attuative e integrative dei commi 454-458, che riconoscono un credito d’imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e delle foreste. Questa misura è distinta tanto dal credito ZES unica (commi 439-452) quanto dal credito ZES per agricoltura e pesca (commi 463-466): si applica a tutto il territorio nazionale, non solo all’area ZES del Mezzogiorno, ma richiede l’emanazione di un decreto interministeriale prima di poter essere operativa.

    Il comma 459 affida a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), il compito di stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione del credito, con particolare attenzione alle procedure di concessione finalizzate al rispetto dei limiti di spesa. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025 (ossia entro la fine di febbraio 2026), ma fino alla sua pubblicazione il credito non è concretamente fruibile.

    Il comma 460, invece, è già immediatamente applicabile: ridetermina nella misura del 58,7839% la percentuale del credito per le microimprese e le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore forestale, rideterminando il provvedimento AdE del 12 dicembre 2025 (prot. n. 570047/2025). Si tratta di un aggiustamento tecnico della percentuale già fissata, non dell’introduzione di un nuovo tasso per il 2026: gli operatori che avevano pianificato sulla percentuale precedente devono aggiornare i propri calcoli.

    Requisiti e adempimenti

    • Impresa del settore agricolo, della pesca o delle foreste con investimenti ammissibili.
    • Attendere il decreto MASAF-MIMIT-MEF (entro 60 giorni dall’1 gennaio 2026) per la concreta operatività.
    • Per le microimprese e PMI: percentuale rideterminata al 58,7839% ex comma 460.
    • Rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal comma 457 e delle procedure di concessione del decreto.
    • Iscrizione al Registro nazionale degli aiuti di Stato a cura del MASAF.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale olivicola, Lecce

    Scenario. Tizio è un produttore oleario con 30 ettari di oliveto nel Salento, qualificato come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2025 aveva già beneficiato del credito d’imposta agricoltura, con una percentuale del credito fissata dall’AdE. Nel 2026, con l’entrata in vigore della L. 199/2025, viene informato che la percentuale è stata rideterminata al 58,7839% dal comma 460, e che per accedere al credito per il 2026 occorre attendere il decreto MASAF-MIMIT-MEF.

    Come si legge in pratica. Il commercialista di Tizio aggiorna le proiezioni: la percentuale del 58,7839% si applica agli investimenti rientranti nel regime già definito dall’art. 16-bis e dai commi 454-458. Per gli investimenti del 2026 (ad esempio, acquisto di un nuovo frantoio da 200.000 euro) il credito teorico sarebbe pari al 58,7839% della spesa ammissibile, ma la fruizione concreta è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale e all’apertura delle finestre di accesso che il decreto stesso definirà. Tizio è invitato a monitorare la Gazzetta Ufficiale e a non impegnare risorse nell’attesa di un beneficio non ancora operativo.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento pianificato: 200.000 euro in nuovo frantoio.
    • Percentuale rideterminata (comma 460): 58,7839% per PMI agricole.
    • Credito teorico illustrativo: 58,7839% × 200.000 euro = circa 117.568 euro.
    • Condizione: operatività subordinata al decreto MASAF-MIMIT-MEF.
    • Adempimento: seguire le procedure di concessione che il decreto definirà.

    Caso 2: Caia, SRL forestale, Cosenza

    Scenario. Caia gestisce una SRL che opera nel settore forestale (taglio e commercio di legname) in provincia di Cosenza. La società è classificata come media impresa. Nel 2026 intende acquistare un harvester forestale (macchina combinata abbatti-allestisci) per 480.000 euro. Il consulente verifica se il bene rientri tra quelli agevolabili ai sensi dei commi 454-458 L. 199/2025 e quali siano le modalità di accesso al credito.

    Come si legge in pratica. L’harvester è un bene strumentale direttamente connesso all’attività produttiva forestale. Tuttavia, fino all’emanazione del decreto MASAF-MIMIT-MEF (comma 459), i criteri di ammissibilità per il 2026 non sono ancora formalmente definiti. Il consulente segnala che la percentuale di riferimento per le PMI è quella rideterminata al 58,7839% dal comma 460, ma avverte che il credito effettivo dipende dal rispetto dei limiti di spesa del comma 457 e dalle procedure di concessione che il decreto ministeriale stabilirà. L’acquisto è comunque documentato e le fatture conservate in vista dell’apertura delle domande.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento: 480.000 euro in harvester forestale.
    • Settore: forestale, rientrante nei commi 454-458 L. 199/2025.
    • Percentuale PMI (comma 460): 58,7839% – credito illustrativo circa 282.163 euro.
    • Operatività: subordinata al decreto MASAF-MIMIT-MEF ex comma 459.
    • Azione: documentare l’acquisto e attendere le procedure di concessione.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa di pesca, Mazara del Vallo

    Scenario. Sempronio è presidente di una cooperativa di pesca artigianale con sede a Mazara del Vallo. La cooperativa, classificata come piccola impresa, intende rinnovare parte della strumentazione di bordo e acquistare attrezzature di conservazione del pescato per 150.000 euro nel corso del 2026. Il consulente verifica se il settore della pesca sia incluso nel perimetro dei commi 454-458 (credito agricoltura generale) o solo nei commi 463-466 (credito ZES agricoltura/pesca).

    Come si legge in pratica. Il comma 459 della legge di bilancio 2026 si riferisce espressamente ai ‘commi da 454 a 458’, la cui portata include la produzione primaria agricola e il settore forestale come specificati dal comma 460. La norma non menziona esplicitamente la pesca nel comma 459, a differenza dei commi 463-466 che citano invece l’art. 16-bis del D.L. 124/2023. Sempronio è pertanto consigliato di approfondire, con il supporto di un professionista, se la propria attività ittica rientri nel perimetro dei commi 454-458 o se debba fare riferimento esclusivamente al credito ZES agricoltura e pesca dei commi 463-466, laddove l’investimento sia localizzato nell’area ZES unica.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento: 150.000 euro in attrezzature di pesca e conservazione.
    • Dubbio interpretativo: settore pesca nei commi 454-458 vs. soli commi 463-466.
    • Percentuale comma 460: applicabile alle PMI agricole e forestali (non menziona pesca).
    • Alternativa: credito ZES agricoltura/pesca (commi 463-466) se l’impresa è in area ZES.
    • Azione consigliata: verifica con professionista prima di presentare domanda.

    Quando conviene una verifica

    Per individuare il regime agevolativo più adatto alla tua impresa agricola o ittica: Parla con un consulente agricolo-fiscale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra il credito d'imposta agricoltura (commi 459-462) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

    I commi 459-462 attuano i commi 454-458 e riguardano investimenti agricoli e forestali su tutto il territorio nazionale, richiedendo un decreto MASAF-MIMIT-MEF per l’operatività. I commi 463-466 si applicano invece specificamente agli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 e prevedono un meccanismo di comunicazione diretta all’AdE con due finestre (aprile e novembre). I due crediti hanno basi normative, perimetri territoriali e procedure distinte.

    Il decreto MASAF-MIMIT-MEF è già stato pubblicato?

    Al momento dell’entrata in vigore della L. 199/2025 (1° gennaio 2026), il decreto del Ministro dell’agricoltura di concerto con MIMIT e MEF non era ancora stato emanato. Il comma 459 fissa un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il credito d’imposta per gli investimenti 2026 ex commi 454-458 non è concretamente fruibile. La presente pagina sarà aggiornata alla pubblicazione.

    La percentuale del 58,7839% vale per tutti i beneficiari?

    No. Il comma 460 della legge di bilancio 2026 ridetermina al 58,7839% la percentuale specificamente per le microimprese e le piccole e medie imprese del settore della produzione primaria agricola e del settore forestale. Le grandi imprese agricole seguono regole differenti, anche in relazione alla normativa UE sugli aiuti di Stato. Le eventuali percentuali per altri soggetti o settori dipendono dalle disposizioni del decreto attuativo.

    Il credito d'imposta agricoltura 2026 è cumulabile con altri incentivi?

    La legge di bilancio 2026 non regola espressamente la cumulabilità del credito con altri strumenti agevolativi. In generale, la compatibilità con altri incentivi – come i contributi europei del PSP 2023-2027 o le agevolazioni regionali – dipende dalle disposizioni specifiche di ciascuna misura e dai limiti previsti dalla normativa UE sugli aiuti di Stato. Il decreto MASAF-MIMIT-MEF potrà introdurre ulteriori chiarimenti sul punto.

    Cosa si intende per 'limiti di spesa' del comma 457?

    Il comma 457 dei commi 454-458 fissa un tetto complessivo alle risorse disponibili per il credito d’imposta agricoltura. Le procedure di concessione che il decreto MASAF-MIMIT-MEF definirà saranno finalizzate proprio ad assicurare il rispetto di questo limite, evitando che il totale dei crediti riconosciuti superi lo stanziamento autorizzato. Il meccanismo è pertanto a sportello o a riparto, secondo le modalità che il decreto stabilirà.

  • Borse di studio universitarie 2026: requisiti e importi, caso pratico

    In sintesi

    • Il fondo integrativo statale per borse di studio universitarie cresce di 250 milioni/anno dal 2026.
    • I livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario sono garantiti per legge.
    • La finalità è rimuovere ostacoli economici e sociali all’accesso universitario per i meritevoli privi di mezzi.
    • Decreto MUR in attesa: definirà le modalità di monitoraggio dei LEP con intesa in Conferenza unificata.
    • I criteri individuali (ISEE, merito) restano disciplinati dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti DSU.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 712-714 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, incrementano di 250 milioni di euro annui il fondo integrativo statale per le borse di studio (art. 18 D.Lgs. 68/2012), garantiscono i livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario e demandano a un decreto MUR – di concerto con MEF e Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere CTFS e intesa in Conferenza unificata – le modalità di monitoraggio dei LEP. La norma è in parte in attesa di decreto attuativo.

    Approfondimento normativo completo: Commi 712-714 LB 2026: borse di studio universitarie e LEP diritto allo studio.

    Il potenziamento delle borse di studio universitarie nella legge di bilancio 2026

    Il diritto allo studio universitario è da sempre uno dei pilastri del sistema educativo italiano, sancito dall’articolo 34 della Costituzione: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. I commi 712-714 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) richiamano esplicitamente questo principio e intervengono sul fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie, incrementandolo di 250 milioni di euro annui a partire dall’anno 2026.

    Il fondo integrativo statale è disciplinato dall’articolo 18 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ed è destinato a integrare le risorse regionali per la concessione di borse di studio agli studenti universitari. I commi 712-714 dispongono inoltre che siano fatti salvi i livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 68/2012. I LEP rappresentano il livello minimo di servizio che ogni regione deve garantire, indipendentemente dalla propria capacità fiscale.

    Il comma 714 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca (MUR), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto dovrà definire le modalità di monitoraggio dei LEP del diritto allo studio universitario. Fino alla sua pubblicazione, i criteri per la concessione delle borse di studio restano quelli già previsti dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti vigenti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Cosa sapere sulle borse di studio universitarie 2026

    • Il fondo statale per borse di studio universitarie aumenta di 250 milioni di euro annui dal 2026.
    • I LEP del diritto allo studio universitario sono garantiti dall’art. 7 D.Lgs. 68/2012.
    • I requisiti individuali (ISEE, merito accademico) restano regolati dal D.Lgs. 68/2012.
    • Il decreto MUR per il monitoraggio dei LEP è ancora in attesa di adozione.
    • L’incremento del fondo non modifica automaticamente gli importi individuali: dipende dalla ripartizione regionale.

    Caso 1: Tizio, studente fuori sede con ISEE basso

    Scenario. Tizio è uno studente universitario fuori sede iscritto al secondo anno di una laurea magistrale in una città diversa da quella di residenza. Il suo ISEE è inferiore alla soglia prevista dal proprio DSU regionale per le borse di studio. Si chiede se l’aumento del fondo integrativo statale di 250 milioni annui previsto dal comma 713 LB 2026 si tradurrà automaticamente in un aumento dell’importo della sua borsa.

    Come si legge in pratica. L’incremento del fondo integrativo statale di 250 milioni di euro annui potenzia le risorse disponibili a livello nazionale, ma non si traduce automaticamente in un aumento proporzionale dell’importo della borsa individuale di Tizio. La ripartizione del fondo tra le regioni avviene secondo criteri stabiliti dal D.Lgs. 68/2012 e dai decreti ministeriali attuativi; ciascuna regione poi determina gli importi delle borse in base al proprio bilancio, al numero di aventi diritto e ai propri regolamenti DSU. Tizio dovrà verificare l’avviso di borsa della propria regione per l’anno accademico 2026-2027, che rifletterà le nuove risorse disponibili.

    Riepilogo Caso 1

    • Incremento fondo statale: 250 milioni/anno dal 2026.
    • Effetto automatico sulla borsa individuale: non immediato, dipende dalla ripartizione regionale.
    • Requisiti: ISEE e merito regolati dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti DSU regionali.
    • Azione consigliata: verificare l’avviso DSU della propria regione per l’a.a. 2026-2027.
    • I LEP garantiti dalla norma tutelano il livello minimo del servizio su tutto il territorio nazionale.

    Caso 2: Caia, studentessa in sede con reddito medio-basso

    Scenario. Caia è iscritta al terzo anno di una laurea triennale nella città di residenza dei propri genitori. Il suo ISEE familiare è di 18.000 euro. Negli anni precedenti non ha ottenuto la borsa di studio perché la propria regione aveva esaurito i fondi. Si chiede se il potenziamento del fondo statale introdotto dai commi 712-714 LB 2026 le darà maggiori possibilità di ottenere la borsa nel 2026.

    Come si legge in pratica. Il comma 712 garantisce che siano fatti salvi i livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 68/2012. Ciò significa che le regioni sono tenute a garantire almeno il livello minimo di servizio previsto dai LEP. Con l’aumento del fondo statale di 250 milioni annui, le risorse complessive a disposizione delle regioni aumentano, il che potrebbe ridurre il rischio che studenti aventi diritto non ottengano la borsa per esaurimento fondi. Tuttavia, l’effettiva disponibilità per Caia dipende dalla regione, dal numero di domande presentate e dalla propria posizione nella graduatoria ISEE-merito.

    Riepilogo Caso 2

    • ISEE familiare ipotetico: 18.000 euro.
    • LEP garantiti: il diritto allo studio ha un livello minimo di prestazione tutelato per legge.
    • Maggiori risorse: il fondo statale aumenta di 250 milioni/anno, riducendo il rischio di capienza.
    • Procedura: domanda DSU da presentare secondo le scadenze regionali.
    • La posizione in graduatoria dipende da ISEE e requisiti di merito del regolamento regionale.

    Caso 3: Sempronio, responsabile del diritto allo studio di un ateneo

    Scenario. Sempronio è il responsabile dell’ufficio diritto allo studio di un ateneo statale. Deve aggiornare le informazioni sul sito dell’università per gli studenti che chiedono notizie sull’impatto dei commi 712-714 LB 2026 sulle borse di studio. Vuole capire cosa può comunicare con certezza e cosa è ancora in attesa di definizione.

    Come si legge in pratica. Sempronio può comunicare con certezza che il comma 713 prevede un incremento di 250 milioni di euro annui del fondo integrativo statale per le borse di studio a decorrere dal 2026, che il comma 712 garantisce i LEP del diritto allo studio universitario ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 68/2012, e che la finalità dichiarata è rimuovere gli ostacoli economici e sociali all’accesso universitario. Deve invece comunicare che il decreto MUR previsto dal comma 714, che definirà le modalità di monitoraggio dei LEP, non è ancora stato adottato e che gli importi individuali delle borse dipenderanno dalla ripartizione regionale del fondo aggiornato.

    Riepilogo Caso 3

    • Certo: fondo statale +250 milioni/anno dal 2026 (comma 713).
    • Certo: LEP del diritto allo studio garantiti (comma 712, art. 7 D.Lgs. 68/2012).
    • In attesa: decreto MUR per monitoraggio LEP (comma 714, intesa Conferenza unificata).
    • Da verificare: ripartizione regionale del fondo per determinare importi individuali.
    • Consiglio agli studenti: seguire le comunicazioni del proprio DSU regionale per le scadenze.

    Quando conviene una verifica

    Per orientamento sui requisiti e sulle procedure per le borse di studio universitarie: Consulta un esperto in diritto all'istruzione e borse di studio.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Di quanto aumenta il fondo statale per le borse di studio universitarie con la legge di bilancio 2026?

    Il comma 713 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) incrementa di 250 milioni di euro annui il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. L’incremento decorre dall’anno 2026 ed è strutturale, ovvero non limitato a un singolo esercizio finanziario. Le risorse si aggiungono alla dotazione già esistente del fondo.

    Cosa sono i LEP del diritto allo studio universitario garantiti dal comma 712?

    I livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio universitario sono definiti dall’articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Essi rappresentano il livello minimo di servizi – tra cui le borse di studio – che ogni regione è tenuta a garantire agli studenti aventi diritto, indipendentemente dalla propria capacità fiscale. Il comma 712 LB 2026 dispone che tali LEP siano fatti salvi, rafforzando la tutela degli studenti in regioni con minori risorse proprie.

    Il decreto MUR previsto dal comma 714 è già stato pubblicato?

    No. Il comma 714 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al momento dell’entrata in vigore della legge il decreto non era ancora stato adottato. Questa pagina sarà aggiornata quando il provvedimento verrà pubblicato.

    L'aumento del fondo statale modifica automaticamente i requisiti ISEE per le borse di studio?

    No. I requisiti di accesso alle borse di studio universitarie – in particolare le soglie ISEE e i requisiti di merito accademico – sono disciplinati dal D.Lgs. 68/2012 e dai regolamenti dei DSU regionali e degli atenei. I commi 712-714 LB 2026 incrementano le risorse disponibili e garantiscono i LEP, ma non modificano direttamente le soglie di reddito o le condizioni di ammissibilità. Eventuali variazioni ai criteri dovrebbero essere introdotte con specifici decreti ministeriali o regolamenti regionali.

    Uno studente che ha perso la borsa per esaurimento fondi può fare domanda di riesame grazie alla LB 2026?

    Il comma 713 incrementa il fondo integrativo statale a partire dal 2026, ma l’effetto si realizzerà sulle procedure di concessione delle borse relative all’anno accademico 2026-2027 e successivi. Non prevede meccanismi retroattivi per le procedure già concluse o per i fondi esauriti negli anni precedenti. Uno studente che abbia perso la borsa in passato per esaurimento fondi non ha titolo automatico al riesame per effetto della nuova norma; dovrà presentare nuova domanda nelle procedure future, verificando i bandi del proprio DSU regionale.

    Vedi anche: Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Donazioni a università ed enti di ricerca, Università non statali, Detrazione 19% spese istruzione e università e Alloggi per studenti universitari.

  • Credito d’imposta per imprese energivore e gasivore 2026: chi può richiederlo

    In sintesi

    • Beneficiari: imprese negli elenchi CSEA delle energivore o gasivore per l’anno 2025.
    • Investimenti agevolati: beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
    • Limite massimo di spesa pubblica: 10 milioni di euro per l’anno 2026.
    • Non cumulabilità: il credito non può cumularsi con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
    • Le percentuali massime del credito saranno definite da decreto MIMIT di concerto con MEF, sentito il MASE: il decreto non è ancora pubblicato.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 962-965 della L. 199/2025 riconoscono alle imprese iscritte agli elenchi CSEA delle energivore e gasivore per il 2025 un credito d’imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2026. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi. Le percentuali sono definite da decreto MIMIT/MEF/MASE non ancora pubblicato.

    Approfondimento normativo completo: Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres.

    Chi sono le imprese energivore e gasivore e perché il credito d'imposta 2026 le riguarda

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ai commi 962-965, introduce un credito d’imposta dedicato alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e a forte consumo di gas naturale (gasivore), iscritte nei rispettivi elenchi tenuti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2025. La misura riconosce che queste imprese, già gravate da costi energetici strutturalmente elevati, abbiano necessità di incentivi specifici per mantenere la competitività degli investimenti produttivi.

    Il credito riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa rientranti negli allegati A e B alla L. 232/2016, effettuati nel corso dell’intero anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025). Il limite massimo di spesa pubblica è fissato in 10 milioni di euro per il 2026 e il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97. Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo del MIMIT di concerto con MEF e MASE, che definirà criteri, modalità e percentuali massime del credito. Senza tale decreto, l’aliquota concreta non è ancora determinata.

    Sul piano della non duplicazione dei benefici, il credito non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Le imprese devono quindi verificare attentamente se i beni già beneficiano di altri incentivi (ad esempio il credito ordinario beni 4.0) prima di accedere a questa misura specifica.

    Checklist: l'impresa energivora o gasivora soddisfa i requisiti?

    • L’impresa è iscritta all’elenco CSEA delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025.
    • Gli investimenti in beni strumentali (allegati A e B L. 232/2016) sono stati effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025.
    • Si verifica che i medesimi costi non siano già oggetto di un’altra agevolazione (divieto di cumulo).
    • Si monitora la pubblicazione del decreto MIMIT/MEF/MASE per conoscere le percentuali massime del credito.
    • Il credito è inserito nel piano di compensazione F24 per il 2026, nel rispetto del limite complessivo di 10 milioni di euro.

    Tizio Acciaio S.p.A.: impresa energivora con investimento in linea automatizzata

    Scenario. Tizio Acciaio S.p.A. è un’acciaieria iscritta all’elenco CSEA delle energivore per il 2025. Nel corso del 2025 ha effettuato investimenti in una linea di produzione automatizzata rientrante nell’allegato A alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 3 milioni di euro.

    Come si legge in pratica. Tizio Acciaio S.p.A. soddisfa il requisito soggettivo (iscrizione CSEA energivore 2025) e quello oggettivo (beni allegato A, investimento 2025). Il credito d’imposta sarà calcolato sull’investimento effettuato, nei limiti percentuali che il decreto MIMIT/MEF/MASE andrà a definire. Poiché le percentuali non sono ancora note, non è possibile quantificare il credito spettante. L’impresa non potrà cumulare il credito con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi 3 milioni di euro di investimento.

    Punti chiave per Tizio Acciaio S.p.A.

    • Requisito soggettivo: iscrizione CSEA energivore per il 2025 verificata.
    • Requisito oggettivo: bene allegato A, investimento effettuato nel 2025.
    • Aliquota del credito: definita dal decreto MIMIT/MEF/MASE, non ancora pubblicato.
    • Divieto di cumulo: verificare l’assenza di altre agevolazioni sugli stessi costi.
    • Compensazione in F24 nel 2026, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro.

    Caia Gas S.r.l.: impresa gasivora con investimento in impianto di recupero

    Scenario. Caia Gas S.r.l. è iscritta all’elenco CSEA delle gasivore per il 2025. Ha investito nel 2025 in un sistema di recupero del calore di processo (allegato A L. 232/2016) per un valore ipotetico di 1,5 milioni di euro, beneficiando già di un contributo regionale del 5% sullo stesso impianto.

    Come si legge in pratica. Caia Gas S.r.l. soddisfa i requisiti soggettivo e oggettivo. Tuttavia, il comma 963 stabilisce espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il contributo regionale del 5% già percepito sullo stesso impianto potrebbe configurare un’agevolazione incompatibile. Prima di procedere alla compensazione, Caia Gas S.r.l. dovrà verificare se il contributo regionale ricade nel divieto di cumulo oppure se, per natura o base giuridica, ne è escluso.

    Punti chiave per Caia Gas S.r.l.

    • Verificare se il contributo regionale già percepito configura un’agevolazione incompatibile ex comma 963.
    • In caso di cumulo vietato, valutare la rinuncia al contributo regionale o l’esclusione di quella quota dalla base ammissibile.
    • La percentuale del credito sarà definita dal decreto MIMIT: attendere prima di quantificare il beneficio.
    • Il credito non concorre alla formazione del reddito IRES né alla base IRAP.
    • Il codice tributo per la compensazione F24 sarà istituito con risoluzione AdE successiva al decreto.

    Sempronio Vetro S.r.l.: impresa energivora con investimento in software allegato B

    Scenario. Sempronio Vetro S.r.l. è un’impresa vetraria energivora iscritta CSEA per il 2025. Ha acquistato nel 2025 un software di gestione energetica dell’impianto rientrante nell’allegato B alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 200.000 euro.

    Come si legge in pratica. Il comma 962 ricomprende espressamente i beni di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, quindi anche il software allegato B è agevolabile. Il limite massimo di spesa complessivo della misura è di 10 milioni di euro: data la limitatezza della dotazione rispetto alla platea potenziale, il decreto attuativo potrebbe introdurre criteri di priorità o percentuali di credito ridotte rispetto alle aliquote ordinarie del credito beni 4.0. Sempronio Vetro S.r.l. deve attendere il decreto MIMIT prima di procedere alla compensazione.

    Punti chiave per Sempronio Vetro S.r.l.

    • Il software allegato B è espressamente agevolabile dal comma 962.
    • Il limite massimo di 10 milioni dell’intera misura è contenuto: le percentuali effettive dipenderanno dal decreto.
    • Iscrizione CSEA energivore 2025: requisito soggettivo da documentare.
    • Nessun cumulo con agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi del software.
    • Conservare documentazione tecnica di qualificazione del software come bene allegato B.

    Quando conviene una verifica

    La misura è riservata a una platea specifica e dipende da un decreto attuativo non ancora pubblicato. Un esperto in fiscalità d’impresa può aiutarti a verificare l’iscrizione CSEA, analizzare il divieto di cumulo e pianificare la compensazione. Consulta un esperto in agevolazioni fiscali.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come si verifica se l'impresa è negli elenchi CSEA per il 2025?

    L’iscrizione agli elenchi delle imprese energivore e gasivore è gestita dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Le imprese presentano apposita istanza di iscrizione nei termini annualmente fissati. Per verificare la propria posizione, l’impresa deve fare riferimento alla documentazione rilasciata dalla CSEA per l’anno 2025. Il comma 962 richiede espressamente che l’iscrizione si riferisca all’anno 2025.

    Qual è la percentuale del credito d'imposta per energivori e gasivori?

    La norma non fissa direttamente le percentuali del credito. Il comma 964 demanda la definizione delle percentuali massime a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE. Fino alla pubblicazione di tale decreto, le percentuali non sono determinate. Il comma 962 richiama le misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024, come riferimento per la struttura del credito.

    Il credito energivori 2026 è cumulabile con il credito ordinario beni 4.0?

    No. Il comma 963 prevede espressamente che il credito d’imposta non sia cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Se un bene 4.0 è già oggetto del credito d’imposta ordinario (art. 1, c. 446, L. 207/2024), non può essere incluso nella base di calcolo del credito energivori. L’impresa deve scegliere quale agevolazione applicare per ciascun investimento o ripartire i costi su basi distinte.

    Il credito è tassato ai fini IRES e IRAP?

    No. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES, come dispone l’art. 83 TUIR nel coordinamento con la misura. Analogamente, il credito è escluso dal valore della produzione netta ai fini IRAP ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97. Si tratta di un beneficio netto per l’impresa, senza effetti di tassazione indiretta sul credito stesso.

    Cosa succede se il decreto attuativo non viene pubblicato entro il 2026?

    La norma (comma 964) prevede che il decreto MIMIT/MEF/MASE definisca criteri, modalità e percentuali. In assenza del decreto, il credito non è operativamente utilizzabile, poiché le percentuali e le modalità di presentazione delle comunicazioni non sarebbero determinate. Le imprese devono monitorare la Gazzetta Ufficiale. Il limite di spesa di 10 milioni per il 2026 suggerisce che il decreto verrà adottato nel corso del 2026 per rendere operativa la misura.

  • Articolo 30 TU Giustizia Tributaria: Attribuzioni

    Art. 30 D.Lgs. 175/2024 – Attribuzioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle corti di giustizia tributaria; f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni; h) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari; i) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata; l) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; m) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di loro funzionamento; n) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 19, comma 1; o) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; p) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

    2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.

    3. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'ufficio ispettivo può svolgere, col supporto del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

    4. I componenti dell'ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 19, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria.

  • Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva 2013/36/UE

    Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva 2013/36/UE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 15) è sostituito dal seguente:

    «15. Emissione di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *13 ) .

    16. Emissione di token collegati ad attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

    17. Servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

  • Art. 116 D.Lgs. 141/2024 – Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

    Art. 116 D.Lgs. 141/2024 – Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.