Autore: Andrea Marton

  • Articolo 779 Codice di Procedura Civile: Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

    Articolo 779 Codice di Procedura Civile: Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

    Art. 779 c.p.c. – Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.

    Il pretore fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e comunicato alle parti dal cancelliere.

    Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario.

    Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 778 Codice di Procedura Civile: Reclami contro lo stato di graduazione

    Articolo 778 Codice di Procedura Civile: Reclami contro lo stato di graduazione

    Art. 778 c.p.c. – Reclami contro lo stato di graduazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell’aperta successione.

    Il valore della causa e determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.

    I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

  • Articolo 777 Codice di Procedura Civile: Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario

    Articolo 777 Codice di Procedura Civile: Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario

    Art. 777 c.p.c. – Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori.

  • Articolo 776 Codice di Procedura Civile: Consegna delle cose mobili inventariate

    Articolo 776 Codice di Procedura Civile: Consegna delle cose mobili inventariate

    Art. 776 c.p.c. – Consegna delle cose mobili inventariate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

  • Articolo 775 Codice di Procedura Civile: Processo verbale d’inventario

    Articolo 775 Codice di Procedura Civile: Processo verbale d’inventario

    Art. 775 c.p.c. – Processo verbale d’inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo verbale d’inventario contiene:

    la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

    la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

    l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

    l’indicazione delle altre attività e passività;

    la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

    Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

  • Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni

    Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni

    Art. 774 c.p.c. – Rinvio delle operazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

  • Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore

    Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore

    Art. 773 c.p.c. – Nomina di stimatore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

  • Articolo 772 Codice di Procedura Civile: Avviso dell’inizio dell’inventario

    Articolo 772 Codice di Procedura Civile: Avviso dell’inizio dell’inventario

    Art. 772 c.p.c. – Avviso dell’inizio dell’inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

    L’avviso non e necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, e nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

  • Articolo 771 Codice di Procedura Civile: Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario

    Articolo 771 Codice di Procedura Civile: Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario

    Art. 771 c.p.c. – Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Hanno diritto ad assistere alla formazione dell’inventario:

    il coniuge superstite;

    gli eredi legittimi presunti;

    l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

    i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

  • Articolo 770 Codice di Procedura Civile: Inventario da eseguirsi dal notaio

    Articolo 770 Codice di Procedura Civile: Inventario da eseguirsi dal notaio

    Art. 770 c.p.c. – Inventario da eseguirsi dal notaio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

    le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;

    copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;

    una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

    La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.