Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • IAP e agriturismo nel 730: redditi agrari e regimi agevolati

    In sintesi

    • Due redditi distinti: il terreno produce reddito dominicale (legato alla proprietà) e reddito agrario (legato all’attività agricola svolta).
    • Rivalutazione obbligatoria: il reddito dominicale è rivalutato dell’80%, quello agrario del 70%; entrambi sono ulteriormente rivalutati del 30%, ma non per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola.
    • Soglie di esenzione IAP 2025: i redditi dominicale e agrario dei coltivatori diretti e IAP concorrono al reddito complessivo solo in parte, con un regime agevolato a tre fasce.
    • Agriturismo e agroenergie: la produzione di energia da fonti agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno e fotovoltaiche fino a 260.000 kWh/anno è trattata come reddito agrario nel quadro A.
    • IMU e IRPEF: sui terreni non affittati l’IMU sostituisce l’IRPEF sul reddito dominicale; il reddito agrario resta sempre soggetto all’IRPEF ordinaria.

    Come funziona la dichiarazione dei redditi per chi lavora la terra

    Se possiedi o coltivi un terreno agricolo, nella dichiarazione dei redditi devi distinguere due voci: il reddito dominicale, che spetta al proprietario del fondo, e il reddito agrario, che spetta a chi esercita concretamente l’attività agricola. Se sei sia proprietario sia coltivatore, li dichiari entrambi. Se invece hai affittato il terreno, il reddito dominicale resta tuo, mentre il reddito agrario va dichiarato dall’affittuario.

    Entrambi i redditi si leggono dagli atti catastali e vengono inseriti nel quadro A del modello 730 o nel quadro RA del modello Redditi PF. Non devi fare i calcoli da solo: li effettua il CAF o il professionista che ti assiste.

    Per chi ha la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto, iscritto nella previdenza agricola, il 2025 conferma un regime agevolato significativo: una parte importante dei redditi agrari non è tassata. Questo vantaggio non si applica se i redditi provengono da colture prodotte in immobili censiti al catasto fabbricati.

    Regime agevolato IAP/coltivatore diretto 2025: percentuale imponibile
    Reddito dominicale + agrario (somma) Quota che concorre al reddito complessivo
    Fino a 10.000 euro 0% (esente)
    Da 10.001 a 15.000 euro 50%
    Oltre 15.000 euro 100%

    Esempio pratico

    • Tizio è coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola. Il suo reddito dominicale rivalutato è 6.000 euro e il reddito agrario rivalutato è 5.500 euro: in totale 11.500 euro. Fino a 10.000 euro l’IRPEF non è dovuta; sulla quota tra 10.000 e 11.500 euro (1.500 euro) concorre al reddito complessivo il 50%, cioè 750 euro. L’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica perché Tizio è IAP iscritto alla previdenza agricola.

    Documenti necessari

    • Visura catastale del terreno con reddito dominicale e reddito agrario
    • Certificato di iscrizione alla gestione previdenziale agricola (INPS) per coltivatori diretti o IAP
    • Contratto di affitto fondiario (se si è affittuari o si affitta a terzi)
    • Documentazione eventuale su denuncia di perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali
    • Certificazione per agevolazioni ai giovani imprenditori agricoli under 40 (se applicabile)

    Caso 1: Il proprietario che coltiva da solo (coltivatore diretto IAP)

    Scenario. Caio è proprietario di un fondo agricolo e lo coltiva personalmente. È iscritto come IAP nella gestione previdenziale agricola. Il reddito dominicale catastale è 3.000 euro, quello agrario è 2.500 euro.

    Come si applica. Caio deve compilare il quadro A indicando sia il reddito dominicale (colonna 1) sia il reddito agrario (colonna 3) e barrare la casella di colonna 10 ‘Coltivatore diretto o IAP’. Il CAF applicherà la rivalutazione dell’80% sul dominicale e del 70% sull’agrario, ma non applicherà l’ulteriore 30% grazie alla qualifica IAP. La somma dei due redditi rivalutati rientra nella prima fascia agevolata e non concorre all’IRPEF.

    In pratica

    • Barrare sempre la casella colonna 10 se si è IAP o coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola.
    • Il CAF calcola automaticamente la quota imponibile secondo le tre fasce: non devi farlo tu.
    • Se il terreno non è affittato e non è esente IMU, sul reddito dominicale è dovuta l’IRPEF ordinaria.

    Caso 2: Il proprietario che affitta a un giovane under 40

    Scenario. Sempronio possiede un terreno agricolo che ha affittato a un giovane imprenditore di 32 anni, con contratto di durata quinquennale. Il canone risulta dal contratto registrato.

    Come si applica. Sempronio dichiara solo il reddito dominicale nel quadro A (colonna 1) e inserisce il canone di affitto in regime vincolistico nella colonna 6. Alla colonna 7 indica il codice ‘4’ per l’agevolazione giovani imprenditori: in questo caso, le rivalutazioni dell’80% e del 30% sul reddito dominicale non si applicano. Il giovane affittuario, dal canto suo, dichiara il reddito agrario nel proprio quadro A (colonna 3), a partire dalla data di decorrenza del contratto.

    In pratica

    • Il proprietario che affitta non dichiara il reddito agrario: spetta all’affittuario.
    • L’agevolazione per giovani imprenditori agricoli under 40 richiede che il contratto abbia durata uguale o superiore a cinque anni.
    • Se il giovane acquisisce la qualifica di coltivatore diretto entro due anni dalla firma, mantiene l’agevolazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è la differenza tra reddito dominicale e reddito agrario?

    Il reddito dominicale è la parte di reddito catastale che spetta al proprietario del terreno in quanto tale. Il reddito agrario è la parte imputabile all’attività agricola svolta: spetta a chi coltiva concretamente il fondo, che sia il proprietario o l’affittuario.

    L'agriturismo va dichiarato nel quadro A?

    Solo se l’attività rientra nei limiti delle attività connesse all’impresa agricola. I fabbricati rurali destinati all’agriturismo non producono reddito di fabbricati. Se l’attività è prevalentemente agricola, il relativo reddito è già compreso in quello agrario del quadro A.

    Quanta energia posso produrre con pannelli fotovoltaici senza uscire dal reddito agrario?

    Fino a 260.000 kWh all’anno per il fotovoltaico e fino a 2.400.000 kWh per le fonti agroforestali. Se si superano questi limiti, non si può usare il modello 730: occorre il modello Redditi PF.

    Se il mio terreno è esente IMU, devo lo stesso pagare l'IRPEF?

    Sì. Se il terreno è esente IMU (ad esempio perché in zona montana), il reddito dominicale è soggetto all’IRPEF anche se il terreno non è affittato. Si barra la casella ‘IMU non dovuta’ nella colonna 9 del quadro A.

    Il familiare che aiuta in azienda può beneficiare dell'agevolazione IAP?

    Sì, a patto che appartenga allo stesso nucleo familiare del titolare, sia iscritto alla gestione previdenziale agricola come coltivatore diretto e partecipi attivamente all’impresa familiare agricola.

    Dove trovo i dati del reddito dominicale e agrario da inserire nel 730?

    Li trovi nella visura catastale del tuo terreno. Se la coltura praticata è diversa da quella risultante dal catasto, occorre seguire le istruzioni per la variazione di coltura indicate in Appendice alle istruzioni ufficiali del modello 730.

  • Art. 60 D.Lgs. 42/2004 – Acquisto in via di prelazione

    Art. 60 D.Lgs. 42/2004 – Acquisto in via di prelazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati , hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento .

    2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.

    3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

    4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

    5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

  • Art. 59 D.Lgs. 42/2004 – Denuncia di trasferimento

    Art. 59 D.Lgs. 42/2004 – Denuncia di trasferimento

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o , limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

    2. 2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall' articolo 623 del codice civile , salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile .

    3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

    4. 4. La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

    5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

  • Art. 58 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione alla permuta

    Art. 58 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione alla permuta

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

  • Articolo 101 TU Giustizia Tributaria – Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributa

    Art. 101 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.

    2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.

    3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

    4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

    5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

  • Art. 57 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 57

    Art. 57 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 57

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

  • Art. 56 D.Lgs. 42/2004 – Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

    Art. 56 D.Lgs. 42/2004 – Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

    2. 2. L'autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.

    3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.

    4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.

    4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.

    4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

    4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

    4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.

    4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.

    4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).

  • Art. 55-bis D.Lgs. 42/2004 – (Clausola risolutiva)

    Art. 55-bis D.Lgs. 42/2004 – (Clausola risolutiva)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell' articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

    2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

  • Quadro RF 2026: contabilità ordinaria e variazioni fiscali d’impresa

    In sintesi

    • Chi compila il quadro RF: imprenditori individuali e soci di società di persone in regime di contabilità ordinaria, obbligati o per scelta, i cui ricavi superano le soglie dell’art. 18 DPR 600/1973.
    • Punto di partenza: l’utile (o la perdita) civilistico – il risultato del conto economico redatto secondo le norme del Codice civile. Da lì si applicano le variazioni fiscali per arrivare al reddito imponibile IRPEF.
    • Variazioni in aumento (RF31): importi che il Fisco non riconosce come costo (spese non inerenti, ammortamenti eccedenti, compensi ai familiari oltre i limiti, ecc.) e che vengono aggiunti all’utile civile.
    • Variazioni in diminuzione (RF44): importi che il Fisco riconosce in deduzione anche se non imputati a conto economico (es. deduzione ACE, proventi esenti da IRPEF, quote di rivalutazione già tassate).
    • Reddito d’impresa (RF63): utile civile + variazioni in aumento – variazioni in diminuzione. È la base su cui si calcola l’IRPEF.
    • Noleggio occasionale di imbarcazioni: i proventi del noleggio assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento vanno indicati in RF44, mentre i relativi costi con codice 29 in RF31, per depurare l’utile di bilancio da queste partite.

    Perché il risultato di bilancio non è uguale al reddito imponibile

    Chi tiene la contabilità ordinaria redige ogni anno un bilancio secondo le norme del Codice civile: un conto economico con ricavi e costi, che porta a un utile o a una perdita. Peccato che il Fisco non accetti quel risultato così com’è. Le regole fiscali sono diverse da quelle contabili: alcuni costi che il bilancio ammette non sono deducibili (o lo sono solo in parte), e alcuni benefici fiscali non passano dal conto economico. Il quadro RF serve proprio per fare questa ‘riconciliazione’: si parte dall’utile di bilancio e si aggiungono o sottraggono le differenze, arrivando al reddito d’impresa imponibile.

    Il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione è il cuore del quadro RF. Le variazioni in aumento (colonna ‘RF31’ nel modello) aumentano il reddito: tipicamente sono i costi non deducibili che il Fisco non riconosce, come le quote di ammortamento eccedenti i coefficienti ministeriali, le spese di rappresentanza oltre i limiti, o i compensi ai familiari superiori al valore di mercato. Le variazioni in diminuzione (colonna ‘RF44’) invece abbassano il reddito: possono essere agevolazioni fiscali come la deduzione per gli investimenti, o proventi già tassati separatamente.

    Il risultato finale – reddito di impresa o perdita – confluisce nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF personale dell’imprenditore individuale. Per le società di persone in contabilità ordinaria, il reddito viene prima determinato nella dichiarazione della società (Modello Redditi SP) e poi ripartito tra i soci, che lo dichiarano nel proprio quadro RH.

    Schema delle variazioni nel quadro RF
    Tipo Esempi frequenti Effetto sul reddito
    Variazione in aumento (RF31) Quote di ammortamento oltre i limiti fiscali, spese auto eccedenti, spese di rappresentanza fuori soglia, compensi soci non deducibili Aumentano il reddito imponibile rispetto all'utile civile
    Variazione in aumento (RF31, cod. 29) Costi relativi al noleggio occasionale di imbarcazioni assoggettato a imposta sostitutiva 20% Neutralizzano il costo già a conto economico per la parte tassata separatamente
    Variazione in diminuzione (RF44) Proventi del noleggio occasionale imbarcazioni (imposta sostitutiva 20%), deduzione ACE, dividendi esenti al 95% Riducono il reddito imponibile
    Perdite pregresse (RF61) Perdite di esercizi precedenti riportate (in misura limitata all'80% del reddito, o integralmente nei casi speciali) Riducono il reddito dell'anno

    Esempio pratico

    • Tizio è un imprenditore individuale in contabilità ordinaria. Il conto economico 2025 mostra un utile netto di 75.000 euro. Variazioni in aumento: ammortamenti eccedenti i coefficienti fiscali per 3.000 euro; spese auto non deducibili per 2.500 euro (quota personale). Totale variazioni in aumento: 5.500 euro. Variazioni in diminuzione: nessuna nell’anno. Perdite pregresse utilizzabili (80% del reddito): 0 (nessuna perdita precedente). Reddito d’impresa RF63: 75.000 + 5.500 = 80.500 euro. Questo importo va nel quadro RN per il calcolo dell’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio 2025 (conto economico e stato patrimoniale) redatto secondo le norme del Codice civile
    • Libro giornale e libro degli inventari aggiornati al 31 dicembre 2025
    • Registro dei beni ammortizzabili con i coefficienti applicati
    • Prospetto riepilogativo degli acconti versati con F24 (per il confronto con l’imposta dovuta)
    • Documentazione di spese con deducibilità parziale (auto, telefono, spese di rappresentanza)
    • Eventuale dichiarazione IVA 2025 per la riconciliazione dei ricavi

    L'imprenditore con costi auto a uso promiscuo

    Scenario. Caio è titolare di una ditta individuale di consulenza tecnica in contabilità ordinaria. Ha un’auto aziendale usata anche per scopi personali. Il costo totale dell’auto (ammortamento + carburante + manutenzione) è di 8.000 euro. Caio si chiede quanta parte è deducibile.

    Come si applica. Le spese relative ad auto a uso promiscuo sono deducibili solo nella misura consentita dal TUIR (art. 164). Ipotizzando che la normativa vigente per il 2025 consenta la deducibilità parziale (la percentuale dipende dalla tipologia di veicolo e dall’uso), la quota non deducibile costituirà una variazione in aumento nel rigo RF31. Se per esempio solo il 20% è deducibile, la variazione in aumento sarà di 8.000 × 80% = 6.400 euro. Questo importo si somma all’utile civile, aumentando il reddito imponibile. Caio deve conservare tutta la documentazione delle spese auto (fatture carburante, manutenzione, estratto conto leasing o valore ammortamento) per giustificare l’importo indicato.

    In pratica

    • Il costo dell’auto a uso promiscuo è parzialmente deducibile: la quota non deducibile è una variazione in aumento nel quadro RF.
    • L’importo deducibile varia in base alla tipologia del veicolo e alle norme TUIR vigenti per il 2025.
    • Conserva tutte le fatture e la documentazione delle spese auto per eventuali controlli.

    Il noleggio occasionale di imbarcazione: imposta sostitutiva e quadro RF

    Scenario. Sempronio è un imprenditore individuale in contabilità ordinaria che possiede un’imbarcazione iscritta tra i beni d’impresa. Nel 2025 ha noleggiato occasionalmente la barca per 42 giorni complessivi e ha incassato proventi di 9.000 euro. Ha optato per l’imposta sostitutiva del 20 per cento.

    Come si applica. Poiché l’imbarcazione è tra i beni d’impresa e Sempronio ha scelto l’imposta sostitutiva del 20 per cento, deve depurare il suo utile di bilancio dai proventi e dai costi relativi al noleggio, per evitare di tassarli due volte. Nel quadro RF, nel rigo RF31 con il codice 29, indica la somma dei costi sostenuti per il noleggio (ad esempio 2.000 euro di carburante e manutenzione riferibili ai giorni di noleggio). Nel rigo RF44 indica i proventi del noleggio di 9.000 euro. Parallelamente, nel quadro RM del Fascicolo 2, ha già indicato i 9.000 euro di proventi e calcolato l’imposta sostitutiva: 9.000 × 20% = 1.800 euro.

    In pratica

    • Imbarcazione tra i beni d’impresa con noleggio occasionale e imposta sostitutiva 20%: i proventi (RF44) e i costi collegati (RF31, cod. 29) si neutralizzano nel quadro RF.
    • L’imposta sostitutiva del 20% si calcola e si versa separatamente nel quadro RM.
    • L’acconto IRPEF 2026 si calcola senza tenere conto dell’imposta sostitutiva sul noleggio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra utile civile e reddito fiscale?

    L’utile civile è il risultato del bilancio redatto secondo il Codice civile: ricavi meno tutti i costi imputati a conto economico. Il reddito fiscale è il risultato dopo aver applicato le regole del TUIR: alcuni costi vengono ridotti o eliminati (variazioni in aumento), altri benefici fiscali vengono aggiunti (variazioni in diminuzione). La differenza tra i due è esattamente ciò che si ‘riempie’ nel quadro RF.

    Chi è obbligato alla contabilità ordinaria?

    Sono obbligati alla contabilità ordinaria gli imprenditori i cui ricavi nell’anno precedente superano le soglie dell’art. 18 del DPR 600/1973 (diverse per prestazioni di servizi e per altre attività). Chiunque rientri entro tali soglie può scegliere la contabilità semplificata, ma può anche optare volontariamente per quella ordinaria.

    Cosa sono le perdite riportabili in misura piena?

    In via ordinaria, le perdite d’impresa degli esercizi precedenti possono abbattere il reddito degli anni successivi solo fino all’80 per cento del reddito stesso. Tuttavia, per le perdite dei primi tre periodi di imposta (se l’impresa è nata da zero) e in altri casi particolari indicati dall’art. 84 comma 2 del TUIR, le perdite sono riportabili in misura piena (100%), senza il limite dell’80 per cento.

    Come si indica in RF44 il provento del noleggio imbarcazioni?

    Il rigo RF44 raccoglie le variazioni in diminuzione. Per il noleggio occasionale di imbarcazioni con imposta sostitutiva al 20 per cento, si inserisce l’ammontare dei proventi del noleggio in RF44, in modo che non concorra al reddito d’impresa ordinario (sarebbe altrimenti tassato due volte: una con l’imposta sostitutiva e una con l’IRPEF ordinaria).

    Il socio di snc in contabilità ordinaria compila il quadro RF?

    No, non direttamente. La snc presenta il proprio Modello Redditi SP con il quadro RF, dove determina il reddito d’impresa della società. Poi lo attribuisce ai soci in base alle quote di partecipazione. Ciascun socio persona fisica non compila il quadro RF nella propria dichiarazione, ma il quadro RH, dove riporta la quota di reddito imputatagli dalla snc.

    Se sono in perdita nel quadro RF, devo comunque presentare la dichiarazione?

    Sì. La perdita d’impresa va dichiarata nel quadro RF anche se non genera imposta da pagare. La perdita viene poi riportata nel quadro RN e nel prospetto RS per tenere traccia delle perdite utilizzabili negli anni successivi. Presentare la dichiarazione anche in perdita è fondamentale per ‘cristallizzare’ il diritto a usare quella perdita in futuro.

  • Art. 55 D.Lgs. 42/2004 – Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

    Art. 55 D.Lgs. 42/2004 – Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

    2. 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

    3. 3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

    3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

    3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

    3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

    3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

    3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.

  • Art. 54 D.Lgs. 42/2004 – Beni inalienabili

    Art. 54 D.Lgs. 42/2004 – Beni inalienabili

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi. d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.

    2. 2. Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni … , fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 ; c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62 .

    3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

    4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

  • Pensione complementare nel 730/2026: come si tassa l’erogazione

    In sintesi

    • Due fasi diverse: nella fase di accumulo si deduce il versato; nella fase di erogazione si paga l’imposta sulla prestazione ricevuta.
    • Prestazioni maturate fino al 31/12/2006: i trattamenti periodici integrativi dei fondi pensione sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel quadro C, sezione I.
    • RITA (rendita integrativa temporanea anticipata): chi anticipa la pensione complementare può scegliere la tassazione ordinaria; in quel caso indica il reddito nel quadro C con il codice ’11’ nei casi particolari.
    • Riscatto volontario maturato 2001-2006: l’ammontare imponibile è reddito assimilato al lavoro dipendente e va anch’esso nel quadro C.
    • Certificazione Unica: le prestazioni erogate dal fondo pensione sono certificate dalla CU 2026, che riporta l’importo imponibile già calcolato.
    • Codice tipo reddito: in colonna 1 dei righi C1-C3 si usa il codice ‘2’ per i trattamenti pensionistici integrativi.

    Fondo pensione: cosa succede quando inizi a riscuotere

    La pensione complementare, quella che costruisci versando nel fondo pensione o nel piano individuale pensionistico (PIP), ha due momenti fiscali ben distinti. Durante gli anni in cui versi i contributi – la cosiddetta fase di accumulo – hai un vantaggio: puoi dedurre dal reddito quanto hai versato, entro i limiti previsti dalla legge. Ma quando arriva il momento di ricevere le prestazioni – la fase di erogazione – quel denaro torna a essere reddito tassabile.

    Le istruzioni del 730/2026 precisano che le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 erogate dai fondi pensione come trattamenti periodici integrativi sono redditi assimilati al lavoro dipendente. Vanno indicati nella sezione I del quadro C, esattamente come uno stipendio o una pensione INPS, usando il codice ‘2’ in colonna 1.

    Esiste poi uno strumento chiamato RITA (rendita integrativa temporanea anticipata): permette a chi è prossimo alla pensione di anticipare l’erogazione del fondo pensione come rendita. Normalmente la RITA è tassata in modo separato, ma chi lo preferisce può optare per la tassazione ordinaria: in quel caso la dichiara nel quadro C con uno specifico codice nei casi particolari.

    Prestazioni fondi pensione e quadro C 730/2026
    Tipologia prestazione Dove si dichiara / codice
    Trattamenti periodici fondi pensione (quota maturata fino al 31/12/2006) Quadro C, sezione I, codice '2' in colonna 1
    Riscatto volontario 2001-2006 (non da pensionamento) Quadro C, sezione I, codice '2' in colonna 1
    RITA con opzione tassazione ordinaria Quadro C, sezione I, codice '2' col. 1 + codice '11' in Casi particolari
    Ritenute imposta sostitutiva RITA (se tassazione ordinaria) Rigo C9, colonna 2 (importo da annotazione CU con codice AX)
    Giorni per RITA (tassazione ordinaria) Rigo C5, colonna 1 (da annotazione CU con codice AX)

    Esempio pratico

    • Tizio, 63 anni, ha aderito a un fondo pensione negli anni ’90. Nel 2025 riceve dal fondo una rendita integrativa periodica relativa alla quota accumulata fino al 31 dicembre 2006, pari a 4.800 euro lordi annui. La CU 2026 del fondo certifica questo importo. Tizio lo riporta nei righi C1-C3 del 730, codice ‘2’ in colonna 1, e l’importo lordo in colonna 3. L’assistenza fiscale calcola l’IRPEF con le aliquote ordinarie sull’importo imponibile certificato dal fondo. Caio invece ha scelto la RITA e opta per la tassazione ordinaria: usa il codice ’11’ nei casi particolari e riporta l’importo indicato nelle annotazioni della CU con il codice AX.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal fondo pensione (punto 1 o 2, o annotazioni con codice AX per la RITA)
    • Documentazione del fondo pensione relativa all’estratto posizione e all’erogazione
    • Comunicazione del fondo sulle ritenute operate
    • Modulo di opzione per la tassazione ordinaria della RITA (se applicabile)

    Rendita periodica dal fondo pensione (quota pre-2007)

    Scenario. Sempronio è andato in pensione nel 2024 e da gennaio 2025 riceve dal suo fondo pensione un trattamento integrativo periodico di 400 euro al mese, relativo alla quota accumulata fino al 31 dicembre 2006. Il fondo ha rilasciato la CU 2026 con l’importo al punto 1.

    Come si applica. I 4.800 euro annui (400 euro x 12) sono redditi assimilati al lavoro dipendente. Sempronio li inserisce nel rigo C1 del 730: codice ‘2’ in colonna 1, codice ‘1’ (tempo indeterminato) in colonna 2, 4.800 euro in colonna 3. Questi si sommano all’eventuale pensione INPS (codice ‘1’) per determinare il reddito complessivo. La detrazione spettante per questo tipo di reddito sarà calcolata dall’assistente fiscale.

    In pratica

    • Il fondo pensione rilascia la CU 2026 proprio come fa il datore di lavoro: controlla che ti sia arrivata.
    • Se hai sia pensione INPS sia rendita dal fondo pensione, compilerai due righi distinti nel quadro C.
    • La quota maturata dopo il 2006 segue regole diverse (tassazione alla fonte operata dal fondo): controlla le annotazioni della CU.

    RITA con opzione per tassazione ordinaria

    Scenario. Caio, 62 anni, ha maturato i requisiti per la RITA e nel 2025 ha percepito rendite integrative temporanee anticipate per 6.000 euro. Il fondo ha applicato l’imposta sostitutiva, ma Caio ritiene più conveniente la tassazione ordinaria.

    Come si applica. Caio deve indicare nella casella ‘Casi particolari’ del quadro C il codice ’11’. Nel rigo corrispondente (colonna 1 con codice ‘2’) riporta l’importo risultante dalle annotazioni della CU 2026 con il codice AX. Nel rigo C5, colonna 1, indica i giorni relativi alla RITA (anch’essi dall’annotazione AX). Nel rigo C9, colonna 2, riporta l’imposta sostitutiva già trattenuta dal fondo, che verrà conteggiata come acconto IRPEF.

    In pratica

    • La tassazione ordinaria della RITA conviene se hai un reddito complessivo basso: le aliquote IRPEF possono essere inferiori all’imposta sostitutiva applicata dal fondo.
    • Senza il codice ’11’ nei casi particolari, il sistema non sa che stai optando per la tassazione ordinaria: non dimenticarlo.
    • Le annotazioni della CU con codice AX contengono tutti i dati necessari (importo, giorni, ritenute): recupera la CU prima di compilare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare la pensione complementare nel 730?

    Dipende dal tipo di prestazione e dalla sua origine. Le rendite periodiche relative alla quota maturata fino al 31/12/2006 vanno dichiarate nel quadro C come redditi assimilati al lavoro dipendente. La quota maturata dopo il 2006 è in genere tassata direttamente dal fondo con imposta sostitutiva e non compare nel 730 come reddito imponibile.

    Cosa cambia tra fase di accumulo e fase di erogazione?

    Nella fase di accumulo deduci dal reddito i contributi versati (entro i limiti di legge) e paghi meno IRPEF oggi. Nella fase di erogazione ricevi le prestazioni e paghi l’imposta su quanto riscuoti. Le due fasi sono specularmente opposte: il vantaggio fiscale dell’accumulo si ‘restituisce’ all’atto del godimento.

    Il riscatto del fondo pensione va dichiarato?

    Il riscatto volontario (quello che non dipende da pensionamento o perdita del lavoro involontaria) relativo alla quota maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 è reddito assimilato al lavoro dipendente: va nel quadro C. Per le quote maturate dopo il 2006, il fondo applica una tassazione alla fonte con aliquota agevolata.

    La RITA si dichiara sempre nel 730?

    Non necessariamente. Di norma il fondo applica un’imposta sostitutiva sulla RITA e la tassazione avviene alla fonte. La dichiarazione nel 730 con codice ’11’ serve solo se il contribuente sceglie volontariamente la tassazione ordinaria, ritenendola più conveniente.

    Dove trovo i dati della pensione complementare nella CU 2026?

    Il fondo pensione rilascia la CU 2026 come qualsiasi datore di lavoro. L’importo della rendita periodica è in genere al punto 1 o 2. Per la RITA in tassazione ordinaria, i dati si trovano nelle annotazioni con il codice AX. Conserva tutte le CU ricevute anche dai fondi pensione.

    Vedi anche: TFR al fondo pensione, Pensioni estere, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103 e Pensione di vecchiaia.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.