Autore: Andrea Marton

  • Art. 177 Cod. Amb.: Campo di applicazione e finalità

    Art. 177 Cod. Amb.: Campo di applicazione e finalità

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Campo di applicazione e finalità) 1.

    La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione .

    La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

    Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

    I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

    Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

    I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317 .

    Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Formazione Professionale: tredicesima, premi e fondo incentivi

    CCNL Formazione Professionale

    Tredicesima, premi e fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Cosa spetta a dicembre, come funziona il fondo incentivi e qual è la struttura delle mensilità aggiuntive per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 prevede la tredicesima mensilità erogata entro il 16 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione in godimento. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale. Il fondo incentivi (non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo) è oggetto di contrattazione di secondo livello. È possibile una somma una tantum di welfare fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede regionale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Tredicesima
    Entro il 16 dicembre, pari a 1 mensilità
    Quattordicesima
    Non prevista da contratto nazionale
    Fondo incentivi
    Non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Istituto Importo Quando Fonte
    Tredicesima mensilità Pari a 1 mensilità retribuzione Entro il 16 dicembre CCNL nazionale
    Quattordicesima Non prevista Non prevista da CCNL nazionale
    Fondo incentivi Non inferiore al 3% imponibile previdenziale annuo Definita dalla contrattazione di 2° livello CCNL + accordo regionale/ente
    Welfare una tantum Fino a 1.000 € pro capite Da definire in sede regionale CCNL (impegno negoziale)

    La tredicesima matura in proporzione ai mesi di servizio effettivo nell’anno. Chi ha lavorato 6 mesi ha diritto alla metà (1/2 mensilità). Durante malattia entro il comporto e maternità obbligatoria la tredicesima matura regolarmente.

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima mensilità è un istituto consolidato del diritto del lavoro italiano. Nel CCNL Formazione Professionale è erogata entro il 16 dicembre di ogni anno e è pari a una mensilità della retribuzione in godimento. La base di calcolo comprende:

    • Minimo tabellare;
    • Indennità di funzione eventuale;
    • Superminimo individuale non assorbibile (se presente).

    Chi non ha lavorato l’intero anno (es. assunto a marzo) riceve una tredicesima proporzionale: 1/12 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. La tredicesima è soggetta a contributi previdenziali e imposte IRPEF come la retribuzione ordinaria.

    La quattordicesima: assente dal contratto nazionale

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo è un elemento da considerare nella valutazione del trattamento economico complessivo del settore, rispetto a contratti collettivi che riconoscono 14 mensilità (ad esempio in alcuni settori del commercio o del turismo). Eventuali integrazioni in forma di quattordicesima possono derivare esclusivamente da accordi di secondo livello (regionali o di ente), non dalla norma contrattuale nazionale.

    Il fondo incentivi: come funziona

    Il CCNL prevede che in ogni ente sia istituito un fondo incentivi, destinato a remunerare la performance del personale. Il fondo deve essere di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo complessivo dei dipendenti. Le modalità di erogazione — se come una tantum annuale, come integrazioni mensili o come premio di risultato legato a obiettivi — sono stabilite dalla contrattazione di secondo livello (tavolo regionale o di ente).

    Il fondo incentivi rappresenta una componente variabile della retribuzione, non inclusa nel calcolo del TFR o della tredicesima, salvo diverso accordo. La sua effettiva erogazione dipende dalla disponibilità finanziaria dell’ente, a sua volta condizionata dal volume dei finanziamenti pubblici ricevuti.

    Il welfare contrattuale una tantum

    Il CCNL 2024-2027 ha introdotto la previsione di un’erogazione di welfare contrattuale fino a 1.000 € pro capite, da definirsi in sede di contrattazione regionale. Si tratta di un impegno negoziale, non di un beneficio automaticamente esigibile: è necessario che le parti regionali (organizzazioni datoriali locali e sindacati territoriali) raggiungano un accordo. Il welfare una tantum è di norma erogato in modalità non monetizzabile (piattaforma welfare aziendale) e beneficia del regime fiscale agevolato per il welfare aziendale (esenzione IRPEF entro i limiti di legge).

    Casi pratici

    Tizio – Formatore assunto ad aprile, tredicesima proporzionale
    Tizio è assunto il 1° aprile 2026 al livello V (minimo 2.057,63 €). A dicembre riceve la tredicesima proporzionale: ha lavorato 9 mesi (aprile-dicembre), quindi riceve 9/12 della tredicesima, pari a 2.057,63 × 9/12 = 1.543,22 € lordi. L’importo è assoggettato a IRPEF e contributi come la busta paga ordinaria.
    Caia – Coordinatrice con fondo incentivi annuale
    Caia è coordinatrice al livello VII. L’ente ha stipulato un accordo regionale che prevede un fondo incentivi pari al 4% dell’imponibile previdenziale annuo, distribuito in misura uniforme tra tutti i dipendenti. Con un imponibile annuo di circa 31.727 € (minimo × 13 mensilità), il 4% corrisponde a circa 1.269 € lordi annui, erogati in un’unica soluzione a giugno.
    Sempronio – Impiegato che confronta offerte di lavoro
    Sempronio valuta un’offerta da un ente di formazione e un’altra da una cooperativa di servizi che applica un CCNL con quattordicesima. L’ente di formazione offre minimo 1.834,59 € (livello III) + tredicesima + possibile fondo incentivi; la cooperativa offre 1.700 € + tredicesima + quattordicesima. Sempronio calcola che il reddito annuo dell’ente di formazione (1.834,59 × 13 = 23.849 €) supera quello della cooperativa (1.700 × 14 = 23.800 €), senza considerare l’eventuale fondo incentivi.

    Domande frequenti

    È prevista la quattordicesima nel CCNL Formazione Professionale?
    No, il CCNL 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. È prevista solo la tredicesima. Eventuali integrazioni possono derivare da accordi di secondo livello.
    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Formazione Professionale?
    Entro il 16 dicembre di ogni anno, pari a una mensilità della retribuzione in godimento. Chi ha lavorato meno di 12 mesi riceve una tredicesima proporzionale.
    Cosa è il fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale?
    Una somma annua, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale, erogata come incentivo alla performance. Il suo importo e le modalità di distribuzione sono definiti dalla contrattazione di secondo livello.
    La tredicesima matura anche durante la malattia e la maternità?
    Sì, durante la malattia entro il comporto e durante la maternità obbligatoria maturano la tredicesima e gli altri istituti retributivi, come se il lavoratore fosse in servizio.
    Cosa è la somma una tantum di welfare da 1.000 euro?
    Il CCNL 2024-2027 ha previsto la possibilità di erogare fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, da definire in sede di contrattazione regionale. Non è un beneficio automatico ma dipende dall’apertura dei tavoli regionali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto alla tredicesima prevista dal CCNL di settore. Il ristorno cooperativo e il premio di risultato hanno natura diversa e possono cumularsi: capire la differenza è essenziale per leggere correttamente la propria busta paga.

    In sintesi

    La tredicesima è un diritto del socio lavoratore, previsto dal CCNL di settore applicabile, corrisposta a dicembre proporzionalmente ai mesi lavorati. La quattordicesima è dovuta solo se prevista dal CCNL. Il ristorno è uno strumento mutualistico deliberato dall’assemblea, distinto dal premio di risultato contrattuale. I due istituti possono cumularsi.

    Dati contrattuali

    Tredicesima
    Prevista da tutti i principali CCNL di settore; corrisposta entro dicembre
    Quattordicesima
    Solo se prevista dal CCNL di settore applicabile (es. commercio, pulizie: sì; metalmeccanica: di norma no)
    Ristorno
    Delibera assembleare; max 30% trattamento complessivo (L.142/2001, art.3)
    Premio di risultato
    Contrattazione aziendale o di secondo livello; detassabile (D.Lgs. 80/2015)
    Norma di legge
    L. 142/2001, art.3; CCNL di settore

    La tredicesima nel lavoro cooperativo

    La tredicesima mensilità è un istituto contrattuale garantito da tutti i principali CCNL di settore applicabili alle cooperative (metalmeccanico, edile, logistica, multiservizi, igiene ambientale, ecc.). Viene corrisposta entro il mese di dicembre, salvo diversa indicazione del CCNL.

    Il diritto alla tredicesima matura proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare. Ogni mese intero di servizio (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la prassi di molti CCNL) genera il diritto a un dodicesimo della tredicesima annua.

    La base di calcolo è di norma il minimo tabellare più gli elementi stabili della retribuzione (scatti di anzianità, superminimo non assorbibile, indennità di funzione), secondo quanto indicato dal CCNL di settore.

    La quattordicesima: quando spetta

    La quattordicesima non è un istituto universale: spetta solo se il CCNL di settore la prevede espressamente. Tra i settori cooperativi più diffusi:

    • La prevede: CCNL Multiservizi / Pulizie (di norma corrisposta a luglio), CCNL Logistica (in alcuni comparti).
    • Non la prevede normalmente: CCNL Metalmeccaniche Cooperative, CCNL Edilizia Cooperative.

    Verificare sempre il testo del CCNL applicabile alla propria cooperativa.

    Il ristorno cooperativo: natura e differenza con i premi

    Il ristorno è un istituto tipico della cooperazione, distinto da qualsiasi voce retributiva contrattuale. Come previsto dall’art.3, comma 2, della L.142/2001, il ristorno è deliberato dall’assemblea dei soci e distribuito proporzionalmente agli scambi mutualistici (ore lavorate, qualità della prestazione, ecc.) nel limite del 30% del trattamento economico complessivo.

    Il premio di risultato è invece un istituto contrattuale, previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello, legato a parametri di produttività, qualità o redditività misurabili e verificabili. Può beneficiare della tassazione agevolata (aliquota del 10%, tetto di 3.000 euro) ai sensi del D.Lgs. 80/2015 se previsto da accordo aziendale depositato.

    I due strumenti sono cumulabili: il socio lavoratore può ricevere sia il ristorno (componente mutualistica) sia il premio di risultato (componente contrattuale).

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nel lavoro cooperativo
    Istituto Fonte normativa Obbligatorio? Calcolo Tassazione
    Tredicesima CCNL di settore Sì (se prevista dal CCNL) Minimo + elementi stabili × 1/12 per mese Ordinaria IRPEF
    Quattordicesima CCNL di settore (se previsto) Solo se il CCNL la prevede Come tredicesima Ordinaria IRPEF
    Ristorno L.142/2001, art.3; statuto; regol. interno No – delibera assembleare Max 30% trattamento complessivo; proporzionale agli scambi Come reddito da lavoro (se subordinato)
    Premio di risultato Contrattazione aziendale / 2° livello No – se previsto Parametri di produttività / risultato 10% (D.Lgs. 80/2015) se ≤ 3.000 euro e accordo depositato

    La tassazione agevolata del premio di risultato richiede che l’accordo aziendale sia depositato sul portale del Ministero del Lavoro. Verificare con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima in un anno con malattia
    Tizio, socio in cooperativa metalmeccanica, nel 2026 è stato in malattia per 2 mesi. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede che i periodi di malattia indennizzata siano computati ai fini della maturazione della tredicesima. Tizio matura quindi 12 dodicesimi (anno intero), anche se 2 mesi erano di malattia: percepisce la tredicesima piena.
    Caia – Ristorno + premio di risultato
    Caia lavora in una cooperativa logistica che ha chiuso l’esercizio con un buon risultato. L’assemblea delibera un ristorno pari al 12% del trattamento complessivo. Parallelamente, l’accordo aziendale prevede un premio di risultato di 900 euro detassato al 10%. Caia riceve entrambi: il ristorno (con tassazione ordinaria) e il premio (con tassazione agevolata al 10%).
    Sempronio – Quattordicesima in cooperativa di pulizie
    Sempronio lavora in una cooperativa che applica il CCNL Multiservizi / Pulizie. Il CCNL prevede la quattordicesima, corrisposta a luglio. Assunto in gennaio, Sempronio matura 6 dodicesimi di quattordicesima al momento dell’erogazione: riceve metà della quattordicesima mensile a luglio.

    Domande frequenti

    Il socio lavoratore ha diritto alla tredicesima?
    Sì. La tredicesima è prevista dal CCNL di settore applicabile come mensilità aggiuntiva corrisposta a dicembre. È un diritto del socio lavoratore al pari del dipendente ordinario.
    La quattordicesima spetta sempre al socio lavoratore?
    Solo se il CCNL di settore la prevede. Non tutti i CCNL la includono. Verificare il testo del proprio CCNL.
    Il ristorno cooperativo e il premio di risultato sono la stessa cosa?
    No. Il ristorno è una restituzione mutualistica deliberata dall’assemblea, non garantita e nel limite del 30%. Il premio di risultato è un istituto contrattuale legato a obiettivi misurabili, potenzialmente detassato.
    La tredicesima si calcola anche sui periodi di malattia?
    In genere sì: i periodi di malattia indennizzata sono utili ai fini della maturazione, salvo specifiche previsioni del CCNL di settore.
    Come si calcola la tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    Pro quota: un dodicesimo per ogni mese intero di servizio nell’anno (o frazione > 15 giorni), liquidata nel saldo finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per le specifiche di tredicesima, quattordicesima e premi occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 835 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 835 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Cooperative Agricole: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Cooperative Agricole

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Cooperative Agricole

    La gratifica natalizia, la quattordicesima mensilità e gli eventuali premi di produttività costituiscono una parte rilevante della retribuzione annua dei lavoratori delle cooperative agricole: comprendere come maturano, come si calcolano e cosa accade in caso di rapporto non annuale è essenziale per operai e impiegati del settore.

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Agricole tredicesima e quattordicesima maturano in proporzione ai mesi lavorati nell'anno. La tredicesima è un diritto consolidato per tutti i lavoratori subordinati, la quattordicesima è un beneficio introdotto dalla contrattazione collettiva; eventuali premi di produttività o risultato possono essere stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima mensilità: natura e fondamento

    La tredicesima mensilità — anche detta «gratifica natalizia» — è un emolumento aggiuntivo che matura nel corso dell'anno solare e viene corrisposto, di norma, nel mese di dicembre. Nonostante sia diventata prassi generalizzata, la sua fonte non è la legge bensì la contrattazione collettiva: in assenza di CCNL applicabile, la tredicesima potrebbe non essere dovuta (anche se la quasi totalità dei contratti in vigore la prevede).

    Il CCNL Cooperative Agricole disciplina la tredicesima per operai e impiegati, stabilendo il periodo di maturazione (di solito il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno), la scadenza di pagamento e la base di calcolo. La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione contrattuale lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, nei termini specificati dal contratto.

    Maturazione proporzionale e ratei

    Il principio della proporzionalità vale per tutti: chi ha lavorato l'intero anno percepisce la mensilità piena; chi ha prestato servizio solo per una parte dell'anno — perché assunto, dimessosi o licenziato nel corso dell'anno — ha diritto al rateo proporzionale ai mesi lavorati. La regola tipica è che la frazione di mese superiore ai quindici giorni vale come mese intero; quella inferiore non è computata. Il CCNL può stabilire criteri diversi: consultare il testo vigente.

    I periodi di assenza obbligatoria per maternità, malattia e infortunio sono generalmente computati nella maturazione della tredicesima, poiché si tratta di sospensioni del rapporto tutelate dalla legge o dal contratto. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: è opportuno verificarne il testo.

    La quattordicesima mensilità: origine contrattuale e ambito

    La quattordicesima mensilità è un istituto di pura fonte contrattuale, introdotto da alcuni CCNL del settore agricolo per migliorare il trattamento economico dei lavoratori. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta automaticamente a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a quelli cui si applica un contratto collettivo che la prevede.

    Nel CCNL Cooperative Agricole la quattordicesima, ove prevista, viene corrisposta di norma nel mese di giugno o in un diverso periodo indicato dal contratto. La base di calcolo e le modalità di maturazione sono analoghe a quelle della tredicesima: mensilità intera per chi ha lavorato l'intero periodo di riferimento, rateo proporzionale per chi ha lavorato solo una parte dell'anno.

    Distinzione fondamentale: la tredicesima è universale (in tutti i principali CCNL); la quattordicesima dipende dal contratto collettivo specifico applicato. In caso di dubbio, verificare la sezione «trattamento economico» del CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

    Calcolo dei ratei in caso di rapporto non annuale

    Il calcolo del rateo di tredicesima e quattordicesima segue una formula elementare ma applicata con attenzione alle frazioni mensili. La cooperativa calcola la quota spettante dividendo l'importo della mensilità contrattuale per il numero di mesi del periodo di riferimento e moltiplicando il risultato per i mesi (e le frazioni rilevanti) effettivamente lavorati.

    Elementi che incidono sul calcolo:

    • Data di assunzione o cessazione: determinano il numero di mesi (o frazioni) computabili.
    • Base di calcolo: di solito la retribuzione mensile lorda comprensiva di minimi tabellari, scatti di anzianità e altri elementi fissi; esclusi gli elementi variabili non continuativi (come i premi una tantum). Verificare la composizione indicata dal CCNL.
    • Assenze non retribuite: il CCNL può stabilire che periodi di assenza non retribuita riducano la maturazione delle mensilità aggiuntive.

    In caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima insieme alle altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, preavviso).

    Premi di produttività e premi di risultato

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere, o consentire alla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), l'istituzione di premi di produttività, di risultato o di rendimento. Questi strumenti retributivi variabili sono collegati al raggiungimento di obiettivi misurabili (produttivi, qualitativi, di efficienza) definiti a livello aziendale o di gruppo di cooperative.

    La distinzione con la tredicesima e la quattordicesima è netta:

    • Tredicesima e quattordicesima sono emolumenti fissi e certi (maturano per il solo fatto del rapporto di lavoro).
    • I premi di risultato sono emolumenti variabili e condizionati (dipendono dal raggiungimento di parametri concordati).

    Sul piano fiscale, i premi di produttività derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati possono beneficiare di un regime di tassazione agevolata (imposta sostitutiva IRPEF a tasso ridotto), nei limiti di importo e di reddito stabiliti dalla normativa fiscale vigente. È consigliabile verificare i requisiti con un consulente del lavoro o un CAF.

    Elemento economico di garanzia e premi territoriali

    Nei settori ad alta presenza di piccole e medie cooperative, la contrattazione territoriale — stipulata tra le organizzazioni datoriali e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL a livello provinciale o regionale — può istituire un elemento economico di garanzia (EEG) a beneficio dei lavoratori cui non si applica un premio aziendale. Si tratta di un importo forfettario erogato annualmente, a condizione che la cooperativa non abbia già corrisposto trattamenti economici equivalenti tramite la contrattazione aziendale.

    La presenza, l'importo e le modalità di erogazione dell'EEG variano da provincia a provincia: è necessario verificare gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

    Incidenza sugli altri istituti contrattuali

    Tredicesima e quattordicesima, in quanto parti della retribuzione annua, incidono su altri istituti:

    • TFR: le mensilità aggiuntive concorrono alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), nella misura stabilita dalla norma di legge (la retribuzione annua divisa per 13,5 per ottenere la quota annua di TFR).
    • Contribuzione previdenziale: tredicesima e quattordicesima sono soggette a contribuzione INPS come ogni altra voce retributiva.
    • IRPEF: sono tassate come reddito da lavoro dipendente, senza agevolazioni particolari (a differenza dei premi di risultato).
    • Indennità sostitutiva del preavviso: in caso di licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso viene di solito calcolata sulla retribuzione comprensiva di tredicesima e quattordicesima, secondo le istruzioni del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio stagionale, calcolo del rateo di tredicesima
    Tizio è assunto con contratto a tempo determinato stagionale dal 1º luglio al 30 settembre (tre mesi interi). Al termine del contratto ha diritto al rateo di tredicesima pari a tre dodicesimi della mensilità contrattuale. Se la tredicesima è pari a una mensilità intera, il rateo corrisponde a tre mesi su dodici. La cooperativa liquida tale importo insieme all'ultima busta paga. Tizio deve verificare nella propria lettera di assunzione o nella busta paga che la voce «rateo tredicesima» sia presente; in caso contrario può rivendicarla per iscritto o tramite il sindacato.
    Caia — Impiegata, verifica della base di calcolo della quattordicesima
    Caia è impiegata amministrativa a tempo indeterminato presso una cooperativa di trasformazione. Nel mese di giugno riceve la busta paga con la voce «quattordicesima». Vuole verificare se l'importo è corretto: controlla il CCNL applicato (o si fa aiutare dal delegato FLAI) per identificare la base di calcolo (minimi tabellari più scatti di anzianità e altri elementi fissi) e moltiplica per i mesi lavorati nell'anno in corso. Se è in servizio da gennaio, deve ricevere sei dodicesimi (gennaio-giugno). Eventuale difformità va segnalata alla cooperativa per iscritto.

    Domande frequenti

    La tredicesima mensilità spetta anche agli operai stagionali delle cooperative agricole?
    Sì. La tredicesima matura in proporzione ai mesi (o alle frazioni di mese) di servizio effettivamente prestato nel periodo di riferimento contrattuale. Anche il lavoratore stagionale che presta servizio solo per pochi mesi ha diritto al rateo corrispondente.
    Come si calcola il rateo di tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione del rapporto durante l'anno, la cooperativa è tenuta a liquidare il rateo di tredicesima maturato fino all'ultimo giorno di servizio. Il calcolo avviene dividendo la mensilità contrattuale per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi interi lavorati, aggiungendo eventuali frazioni mensili secondo la regola dei quindici giorni stabilita dal CCNL.
    La quattordicesima mensilità è obbligatoria in tutte le cooperative agricole?
    La quattordicesima mensilità non è un diritto di fonte legale ma di fonte contrattuale collettiva. Spetta se il CCNL applicato o accordi integrativi la prevedono per la categoria di appartenenza. Verificare il testo contrattuale vigente.
    I premi di produttività sono soggetti a tassazione agevolata?
    I premi di risultato collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità o efficienza possono beneficiare del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva IRPEF ridotta, nei limiti fissati annualmente dalla legge di bilancio) se derivano da contratti collettivi aziendali o territoriali depositati. Verificare la normativa fiscale vigente con un consulente.
    Le assenze per malattia incidono sulla maturazione della tredicesima?
    In linea generale la tredicesima matura anche nei periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità, in quanto questi periodi sono considerati utili ai fini dell'anzianità contrattuale. Il CCNL Cooperative Agricole può contenere disposizioni specifiche: verificare il testo vigente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per calcoli specifici e verifiche sulla propria busta paga è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

  • CCNL Elettrici: maternità, esonero centrali, paternità

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per personale tecnico (centrali, rete, manutenzione) la gravidanza comporta esonero da turni notturni, lavori in quota, lavori elettrici, esposizione a rumore/campi elettromagnetici. Spostamento mansione o maternità anticipata. Paternità 10 gg al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Elettrici
    Voce Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + datore 20%)
    Maternità anticipata centrali/rete Fino al parto 80% INPS
    Esonero lavoro elettrico gravidanza Da inizio gravidanza Mantenimento retribuzione (mansione diversa)
    Paternità obbligatoria 10 gg (dal 2024) 100%
    Congedo parentale 0-12 anni 9 mesi coppia (max 6 singolo) 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni)
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100% INPS
    Esonero notturno fino 1° anno figlio Mantenimento retribuzione
    Malattia figlio 0-3 anni Illimitata Non retribuita (legge)

    Maternità obbligatoria al 100%

    5 mesi obbligatori (2+3 o flessibilizzato 1+4) con integrazione CCNL al 100%.

    Esonero da lavori elettrici in gravidanza

    La gravidanza comporta esonero immediato da:

    • Lavori sotto tensione (rischio folgorazione)
    • Lavori in quota (rischio caduta + tralicci AT)
    • Esposizione a campi elettromagnetici elevati (sottostazioni AT, centrali)
    • Esposizione a rumore >85 dB (centrali termoelettriche)
    • Movimentazione manuale carichi >3 kg (D.Lgs. 151)
    • Esposizione a sostanze chimiche (oli minerali, SF6)
    • Turni notturni

    Soluzioni:

    • Spostamento mansione (ufficio, dispatching, formazione)
    • Maternità anticipata fino al parto se nessuna mansione alternativa (80% INPS)

    Paternità obbligatoria 10 gg

    10 giorni lavorativi al 100%, nei 5 mesi successivi al parto. Anche frazionabili. Per turnisti: sostituzione in turno.

    Congedo parentale

    9 mesi totali coppia, max 6 a singolo, fino a 12 anni del figlio. Indennità INPS 30% (80% primi 3 mesi se entro 6 anni del figlio).

    Allattamento e protezioni post-parto

    Fino a 1 anno del figlio:

    • Allattamento 2h/giorno
    • Esonero notturno
    • Esonero da turni 24/7 centrali e reperibilità H24 (su richiesta)
    • Esonero da lavori in quota e sotto tensione
    • Mansione adattata se mansione precedente incompatibile

    Casi pratici

    Tizio – Paternità tecnico AT
    Tizio (tecnico AT) fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nei 30 gg). Squadra reperibilità riorganizzata.
    Caia – Operatrice centrale maternità anticipata
    Caia (operatrice centrale termoelettrica) incinta: subito spostamento a ufficio dispatching. Mantenimento retribuzione. Maternità obbligatoria 5 mesi al 100% + 6 mesi parentale al 30%.
    Sempronio – Allattamento moglie tecnica
    Sempronio (manutentore meccanico) non ha allattamento. La moglie tecnica fruisce 2h/giorno per 12 mesi + esonero notti + esonero lavori in quota.

    Domande frequenti

    Una operatrice di centrale incinta può continuare nel ruolo?
    No, gravidanza comporta esonero immediato da lavori sotto tensione, in quota, esposizione campi elettromagnetici/rumore/sostanze chimiche, movimentazione carichi >3 kg, turni notturni. Spostamento mansione (ufficio, dispatching) o maternità anticipata.
    Quanto dura la maternità nel CCNL Elettrici?
    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%). Per esonero da lavori elettrici: maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri elettricisti hanno diritto alla paternità?
    Sì, 10 giorni lavorativi al 100% dal 2024. Fruibili nei 5 mesi dopo il parto. Per turnisti centrali: sostituzione organizzata in turno. Per reperibilità: riorganizzazione squadra.
    Posso allattare se lavoro in centrale o in rete?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno + esonero notturno + esonero reperibilità H24 + esonero lavori quota/tensione. Datore organizza orario compatibile.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 145 D.Lgs. 42/2004 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

    Art. 145 D.Lgs. 42/2004 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione , costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali .

    2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

    3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

    ((

    4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

    ))

    5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

  • Trasporto in ambulanza: la spesa è detraibile?

    In sintesi

    • Spesa sanitaria al 19%: il trasporto in ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1 del Modello 730.
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% si calcola sulla parte di spesa sanitaria complessiva che supera 129,11 euro.
    • Prestazioni del personale incluse: le prestazioni rese dal personale sanitario durante il trasporto (infermieri, soccorritori) concorrono alla spesa detraibile.
    • Pagamento tracciabile: per le strutture private non accreditate al SSN la detrazione richiede un metodo di pagamento tracciabile (bonifico, carta, ecc.).
    • Rimborsi esclusi: se la spesa è stata rimborsata dal SSN, da un’assicurazione sanitaria o dal datore di lavoro, non si può detrarre.

    Il trasporto in ambulanza è una spesa sanitaria

    Chiamare un’ambulanza può costare anche diverse centinaia di euro, specialmente se il servizio è fornito da un’associazione privata o da una cooperativa. In molti si chiedono se questa spesa possa essere recuperata nella dichiarazione dei redditi. La risposta è sì: il trasporto in ambulanza rientra tra le spese sanitarie detraibili.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 prevedono che le spese sanitarie, indicate nel rigo E1, diano diritto a una detrazione del 19%, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Il termine ‘spese sanitarie’ comprende una gamma ampia di prestazioni, tra cui il trasporto effettuato con mezzi di soccorso da soggetti autorizzati.

    La detrazione vale anche per le prestazioni del personale sanitario – infermieri, tecnici del 118, operatori di soccorso – che accompagnano il paziente durante il trasporto. Queste prestazioni fanno parte del servizio e sono incluse nel documento di spesa emesso dal soggetto che ha fornito il trasporto.

    Un aspetto da non trascurare riguarda il pagamento. Se l’ambulanza appartiene a una struttura pubblica o privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta anche se hai pagato in contanti. Se invece il soggetto non è accreditato al SSN, dal 2020 è obbligatorio pagare con metodo tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito) per poter detrarre la spesa.

    Trasporto in ambulanza: riepilogo detrazione
    Aspetto Regola
    Tipo di agevolazione Detrazione IRPEF 19%
    Rigo del 730 E1 (spese sanitarie)
    Franchigia 129,11 euro (sulla spesa sanitaria complessiva del rigo E1)
    Limite massimo di spesa Nessun tetto per le spese sanitarie ordinarie
    Pagamento tracciabile Obbligatorio per strutture private non accreditate al SSN
    Strutture pubbliche o accreditate SSN Pagamento in contanti ammesso
    Spese rimborsate da SSN o assicurazione Non detraibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha avuto un incidente domestico e ha chiamato un’ambulanza privata (non accreditata SSN). La fattura è di 450 euro, pagata con bonifico. Nel corso dell’anno Tizio ha altre spese sanitarie per 200 euro (visite mediche). Il totale del rigo E1 è 650 euro. La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente 129,11 euro: 650 – 129,11 = 520,89 euro. La detrazione spettante è 520,89 × 19% = 98,97 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale emessa dall’associazione o cooperativa che ha fornito il trasporto in ambulanza
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, scontrino POS) per le strutture private non accreditate SSN
    • Documentazione medica che giustifica il trasporto (referto del pronto soccorso, cartella clinica) – non obbligatoria ma utile in caso di controllo
    • Eventuale documentazione di rimborso (per escludere le spese già rimborsate)

    Caso 1 – Tizio: trasporto con associazione di volontariato privata

    Scenario. Tizio, 58 anni, ha avuto un malore improvviso. I familiari hanno chiamato un’associazione di volontariato che gestisce un servizio di ambulanze private, non convenzionata con il SSN. Il servizio è costato 380 euro, pagati con carta di credito. Tizio non ha altre spese sanitarie nel 2025 oltre a questa.

    Come si applica. La spesa di 380 euro è una spesa sanitaria detraibile nel rigo E1. Poiché l’associazione non è accreditata al SSN, il pagamento deve essere tracciabile: il pagamento con carta di credito soddisfa questo requisito. La detrazione del 19% si calcola sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro: 380 – 129,11 = 250,89 euro. La detrazione è 250,89 × 19% = 47,67 euro.

    In pratica

    • Conservare la fattura emessa dall’associazione e la ricevuta del pagamento con carta.
    • Se non si hanno altre spese sanitarie nell’anno, la franchigia di 129,11 euro si applica interamente su questa spesa.
    • Se il SSN o un’assicurazione avesse rimborsato anche solo una parte della spesa, quella parte non va indicata nel rigo E1.

    Caso 2 – Caio: trasporto del padre anziano da struttura pubblica

    Scenario. Il padre di Caio, 84 anni, è stato trasportato in ambulanza del 118 (servizio pubblico) all’ospedale. La famiglia ha ricevuto un ticket di 180 euro per il servizio. Il padre è fiscalmente a carico di Caio. Nel 2025 Caio ha già detratto 320 euro di altre spese sanitarie per il padre.

    Come si applica. Il ticket per il trasporto in ambulanza del 118 è una spesa sanitaria detraibile al rigo E1 in quanto resa da struttura pubblica. Poiché è una struttura pubblica, il pagamento in contanti è ammesso. Caio somma le spese sanitarie del padre: 320 + 180 = 500 euro. La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente 129,11 euro: 500 – 129,11 = 370,89 euro. La detrazione è 370,89 × 19% = 70,47 euro. La detrazione spetta a Caio perché il padre è fiscalmente a carico.

    In pratica

    • Il documento di spesa deve essere intestato a Caio (genitore che sostiene la spesa) o al padre fiscalmente a carico.
    • Se il padre non è a carico di Caio ma è portatore di patologie esenti, si applica la regola del rigo E2 (spese per familiari non a carico con patologie esenti).
    • La franchigia di 129,11 euro si calcola una sola volta sulla somma di tutte le spese sanitarie del rigo E1, non per ogni singola voce.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il trasporto in ambulanza si detrae sempre, o ci sono condizioni?

    Si detrae come spesa sanitaria al 19%, ma occorre che la spesa sia rimasta a carico del contribuente (non rimborsata da SSN, assicurazione o datore di lavoro) e, per le strutture private non accreditate, che il pagamento sia stato tracciabile.

    Quanto si risparmia con la detrazione del trasporto in ambulanza?

    La detrazione è il 19% della spesa che supera la franchigia complessiva di 129,11 euro sul rigo E1. Se il trasporto è costato 400 euro e non ci sono altre spese sanitarie, la detrazione è (400 – 129,11) × 19% = 51,47 euro circa.

    Le prestazioni dell'infermiere sull'ambulanza si detraggono?

    Sì. Le prestazioni del personale sanitario durante il trasporto fanno parte del servizio e sono incluse nella spesa detraibile, purché risultino dal documento emesso dal soggetto che ha fornito il servizio di trasporto.

    Il trasporto per dialisi o chemioterapia è detraibile?

    Sì. Il trasporto verso strutture sanitarie per cure continuative (dialisi, chemioterapia, radioterapia) è anch’esso una spesa sanitaria detraibile al 19% nel rigo E1, alle stesse condizioni del trasporto in ambulanza.

    Se l'ambulanza è stata chiamata dal Comune o dalla guardia medica, la spesa è detraibile?

    Dipende dal soggetto che ha emesso la fattura. Se la spesa è stata sostenuta e pagata dal contribuente, è detraibile. Se il servizio era completamente gratuito (a carico del SSN), non vi è spesa da indicare.

    Devo conservare la documentazione di trasporto anche se non ho avuto ricovero?

    Sì. La fattura o ricevuta del servizio di ambulanza e la prova del pagamento tracciabile (per strutture private) vanno conservate per almeno cinque anni dall’invio della dichiarazione, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • CCNL Aziende Termali: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Aziende Termali

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Aziende Termali

    Il CCNL Aziende Termali garantisce ai lavoratori 14 mensilità: oltre alle 12 ordinarie, la tredicesima di dicembre e la quattordicesima di luglio. Il rinnovo 2024 ha rafforzato le tutele per la maturazione di queste mensilità in caso di assenza per maternità e paternità.

    In sintesi

    Il CCNL Terme prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio), entrambe calcolate sulla retribuzione tabellare del mese di erogazione. Maturano in dodicesimi. Il rinnovo 2024 ha garantito la piena maturazione della quattordicesima durante la maternità/paternità obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Mensilità aggiuntive
    14ª (luglio) + 13ª (dicembre)
    Maturazione
    1/12 per ogni mese (frazioni >15 gg = mese intero)
    Novità 2024
    14ª al 100% durante maternità/paternità obbligatoria

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Aziende Termali
    Mensilità Periodo erogazione Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima Dicembre (con la retribuzione del mese) Retribuzione tabellare di dicembre 1/12 per ogni mese lavorato (gen-dic)
    Quattordicesima Luglio (con la retribuzione del mese) Retribuzione tabellare di luglio 1/12 per ogni mese lavorato (lug-giu)

    La retribuzione tabellare base comprende paga base, contingenza ed EDR, oltre agli scatti di anzianità maturati. I superminimi individuali possono essere inclusi o esclusi a seconda di quanto previsto dagli accordi aziendali o dalla lettera di assunzione (assorbibilità).

    La tredicesima: come funziona

    La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è erogata dal datore di lavoro entro il mese di dicembre, in coincidenza con la retribuzione mensile. L’importo è pari alla retribuzione mensile tabellare del mese di dicembre moltiplicata per il numero di dodicesimi maturati nell’anno solare (gennaio-dicembre).

    Per i lavoratori che hanno lavorato per l’intero anno solare senza interruzioni, la tredicesima corrisponde a una mensilità intera. Per chi è stato assunto nel corso dell’anno o ha avuto periodi di assenza non retribuita, matura la quota proporzionale.

    La quattordicesima: la specificità del termale

    La quattordicesima mensilità è erogata a luglio: una scelta che si intreccia con la stagionalità del settore. Luglio rappresenta il cuore dell’alta stagione termale, quando le strutture sono pienamente operative e la domanda di cure idrotermali è massima. L’erogazione di una mensilità aggiuntiva in questo momento garantisce al lavoratore una disponibilità economica superiore proprio nel picco lavorativo.

    La quattordicesima matura in dodicesimi per l’anno che va da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso. I lavoratori assunti nell’intervallo luglio-giugno maturano i ratei corrispondenti ai mesi di servizio.

    Novità del rinnovo 2024: la quattordicesima matura al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità. In precedenza potevano sussistere dubbi interpretativi su questo punto; il nuovo contratto li risolve espressamente a favore del lavoratore.

    Premi di risultato: contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Aziende Termali non fissa a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. La contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurre premi variabili legati a indicatori come:

    • Presenze dei curisti e tasso di occupazione della struttura;
    • Fatturato o margine operativo dell’azienda termale;
    • Soddisfazione dei clienti (rilevata con questionari);
    • Riduzione delle assenze e degli infortuni.

    I premi di risultato introdotti tramite contrattazione aziendale possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 1, co. 182-190, L. 208/2015 (tassazione al 10% fino a 3.000 euro annui, per lavoratori con reddito fino a 80.000 euro). Le aziende che non dispongono di contrattazione aziendale possono aderire ai contratti territoriali di secondo livello eventualmente stipulati dalle associazioni datoriali locali.

    Casi pratici

    Tizio — Stagionale, rateo quattordicesima
    Tizio lavora da aprile a ottobre (7 mesi). A luglio matura 1/12 di quattordicesima per ogni mese dell’anno di riferimento (luglio precedente – giugno corrente) in cui ha lavorato. Avendo iniziato ad aprile, ha lavorato aprile-giugno = 3 mesi. La sua quattordicesima a luglio è 3/12 della retribuzione tabellare di luglio. I rimanenti ratei (luglio-ottobre) saranno liquidati alla cessazione in ottobre come indennità sostitutiva.
    Caia — Tredicesima ridotta per assenza non retribuita
    Caia è a tempo indeterminato ma ha preso 3 mesi di aspettativa non retribuita (luglio-settembre). La sua tredicesima di dicembre sarà ridotta a 9/12 (12 mesi – 3 non retribuiti). Mesi con assenza non retribuita non generano rateo di tredicesima.
    Sempronio — Premio aziendale in struttura con accordo
    Sempronio lavora in uno stabilimento termale che ha siglato un accordo di secondo livello con le RSA. L’accordo prevede un premio annuale fino a 800 euro se il fatturato supera una soglia stabilita. Il premio è tassato al 10% (regime agevolato), riducendo il prelievo IRPEF rispetto alla tassazione ordinaria.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Terme?
    A luglio, con la retribuzione del mese. È calcolata sulla retribuzione tabellare di luglio e matura in dodicesimi.
    Come si calcola il rateo di tredicesima per un lavoratore stagionale?
    1/12 della tredicesima per ogni mese di servizio (o frazioni >15 giorni) nell’anno solare gennaio-dicembre. Il rateo non goduto viene liquidato alla cessazione del contratto.
    La quattordicesima si perde se si è in malattia a luglio?
    No: i ratei già maturati nei mesi precedenti non si perdono. Eventuali periodi di malattia a luglio possono incidere solo sul rateo del mese corrente, a seconda di quanto prevede il CCNL.
    Cosa sono i premi di risultato nel settore termale?
    Sono erogazioni variabili introdotte dalla contrattazione di secondo livello (aziendale), non dal CCNL nazionale. La loro misura dipende dagli obiettivi concordati: fatturato, presenze, qualità. Possono beneficiare della tassazione agevolata al 10%.
    La quattordicesima deve essere pagata anche ai lavoratori part-time?
    Sì, proporzionalmente all’orario ridotto. Si calcola sulla retribuzione mensile effettiva del contratto part-time.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 121 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo

    Art. 121 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: tredicesima e premi di risultato

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: tredicesima, premi di risultato e mensilità aggiuntive

    La tredicesima mensilità è il diritto più conosciuto dei lavoratori dipendenti italiani, ma spesso le regole di calcolo per chi è assunto a metà anno o cessa prima di dicembre non sono chiare. Questa guida illustra come si calcola la tredicesima nel CCNL Lapidei Industria e come funzionano i premi di risultato nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria prevede la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto. Il premio di risultato è demandato alla contrattazione aziendale di secondo livello. Non è prevista una quattordicesima generalizzata. La componente welfare una tantum 2025 (1.000 €) non concorre al TFR né alla tredicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Erogazione tredicesima
    Entro il 20 dicembre di ogni anno
    Premio di risultato
    Demandato alla contrattazione aziendale

    La tredicesima mensilità: base di calcolo e scadenza

    Il CCNL Lapidei Industria prevede l’erogazione della tredicesima mensilità entro il 20 dicembre di ogni anno. La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto, composta dalle voci fisse della busta paga:

    • Paga base tabellare;
    • Indennità di contingenza;
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione: 10,33 € mensili);
    • Scatti biennali di anzianità maturati;
    • Superminimi contrattuali e individuali (ove non assorbibili).

    Sono escluse dalla base di calcolo della tredicesima: le maggiorazioni per straordinario, le indennità variabili di turno (salvo accordo integrativo), l’indennità sostitutiva del preavviso e la componente welfare una tantum introdotta dal rinnovo 2025.

    Maturazione proporzionale e calcolo per assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno

    La tredicesima matura mensilmente: per ogni mese di effettivo servizio (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 del valore annuo. Il calcolo è automatico per il datore e deve essere riportato nella busta paga di dicembre. Esempi:

    • Un lavoratore assunto il 1° luglio e presente fino al 31 dicembre matura 6/12 della tredicesima;
    • Un lavoratore che cessa il rapporto il 30 settembre riceve nella liquidazione finale 9/12 della tredicesima maturata dall’1 gennaio;
    • Un lavoratore con l’intero anno di servizio riceve la tredicesima intera entro il 20 dicembre.

    Le assenze che non interrompono la maturazione (equiparate a servizio effettivo) comprendono: ferie, malattia nei limiti del comporto, maternità obbligatoria, infortunio sul lavoro, congedo di paternità obbligatorio, ROL e permessi retribuiti. Le assenze non retribuite prolungate (es. aspettativa non retribuita) sospendono la maturazione.

    La quattordicesima: esiste nel CCNL Lapidei Industria?

    A differenza di alcuni CCNL del settore commercio, turismo e artigianato, il CCNL Lapidei Industria non prevede una quattordicesima mensilità contrattuale generalizzata. I lavoratori del settore percepiscono pertanto 13 mensilità complessive (le 12 mensili ordinarie più la tredicesima di dicembre).

    Fanno eccezione le aziende che, in forza di contrattazione aziendale di secondo livello o di uso aziendale consolidato, riconoscono una quattordicesima o un premio individuale di giugno. In questi casi l’istituto è fonte contrattuale aziendale, non CCNL di categoria, e pertanto non è generalizzabile a tutto il settore.

    Il premio di risultato (PDR) e la contrattazione di secondo livello

    Il CCNL Lapidei Industria demanda la disciplina del premio di risultato (PDR) alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale di secondo livello. Il PDR è parametrato a indicatori di produttività, redditività, qualità o efficienza concordati tra le parti aziendali. Nelle imprese prive di RSU/RSA, le organizzazioni sindacali territoriali (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) possono negoziare accordi territoriali di settore.

    Il rinnovo del giugno-luglio 2025 ha confermato il rinvio alla contrattazione aziendale per il PDR e ha introdotto la componente welfare una tantum di 1.000 € (quattro rate da 250 € in luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026), non computabile nella base TFR e non soggetta a contribuzione previdenziale nei limiti di legge.

    Detassazione dei premi di risultato

    I premi di risultato corrisposti in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati telematicamente al Ministero del Lavoro beneficiano di tassazione sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria). Il beneficio si applica a condizione che:

    • Il reddito da lavoro dipendente del lavoratore nell’anno precedente non superi 80.000 € lordi;
    • Il PDR non ecceda i 3.000 € lordi annui (limite elevabile a 4.000 € nelle imprese con partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, ai sensi dell’art. 1, c. 182, l. 208/2015 e s.m.i.);
    • Il contratto aziendale/territoriale sia depositato prima dell’erogazione del premio.

    Il lavoratore può sempre optare per la tassazione IRPEF ordinaria se più conveniente (es. in caso di reddito basso con IRPEF aliquota marginale inferiore al 5%).

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima, premi e mensilità aggiuntive – CCNL Lapidei Industria
    Istituto Fonte Importo / modalità Scadenza/note
    Tredicesima mensilità CCNL 1 mensilità retrib. globale di fatto (matura 1/12 al mese) Entro 20 dicembre; proporzionale per assunzioni/cessazioni
    Quattordicesima Contrattazione aziendale (ove presente) Variabile (accordo aziendale o uso) Non prevista dal CCNL nazionale
    Premio di risultato (PDR) Contrattazione aziendale/territoriale Parametrico a produttività/qualità Detassazione 5% fino a 3.000 € (l. 208/2015)
    Una tantum welfare 2025-2026 Rinnovo CCNL giugno 2025 1.000 € in 4 rate da 250 € Luglio 2025, nov. 2025, lug. 2026, nov. 2026; non base TFR

    La tredicesima concorre alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.), mentre la componente welfare una tantum 2025 ne è esclusa. I superminimi individuali non assorbibili rientrano nella base di calcolo della tredicesima salvo diverso accordo.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di cave con 5 scatti di anzianità
    Tizio (livello C, paga base + contingenza + EDR = 2.111,34 €) ha maturato 5 scatti biennali da 8,82 € = 44,10 € di scatti. La sua retribuzione globale di fatto è 2.111,34 + 44,10 = 2.155,44 €. La tredicesima annua è esattamente 2.155,44 € lordi, erogata entro il 20 dicembre. Ai fini del TFR, il calcolo comprende anche questa voce: retribuzione annua = (2.155,44 × 12) + 2.155,44 = 25.865,28 + 2.155,44 = 28.020,72 €, diviso 13,5 = quota TFR annua di circa 2.075 €.
    Caia – Assunta ad aprile, calcolo tredicesima proporzionale
    Caia è stata assunta il 2 aprile 2025 (livello B, retribuzione globale di fatto 2.277,09 €). Lavora fino al 31 dicembre 2025 = 9 mesi interi. La sua tredicesima 2025 è: 2.277,09 × 9/12 = 1.707,82 € lordi, erogata nella busta paga di dicembre. Nell’ipotesi in cui Caia riceva anche la rata di una tantum welfare di novembre (250 €), questa non è sommata alla tredicesima e non entra nella base TFR.
    Sempronio – Premio di risultato aziendale in azienda con accordo
    Sempronio lavora in un’azienda di lavorazione del granito (livello A, reddito da lavoro dell’anno precedente 38.000 €) che ha depositato al Ministero del Lavoro un accordo aziendale PDR entro la scadenza prevista. Il PDR concordato è pari al 4% della retribuzione fissa per obiettivi di produzione raggiunti. Sempronio percepisce 2.679,37 × 12 × 4% = circa 1.286 € di PDR. L’intero importo (inferiore a 3.000 €) beneficia della tassazione sostitutiva del 5%, con un risparmio fiscale rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Lapidei?
    La tredicesima deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali).
    Come si calcola la tredicesima se sono stato assunto a luglio?
    Matura 1/12 per ogni mese di servizio (o frazione > 15 giorni). Un assunto il 1° luglio matura 6/12 della tredicesima = metà del valore annuo, ricevuti nella busta paga di dicembre.
    Esiste la quattordicesima nel CCNL Lapidei Industria?
    No, il CCNL nazionale Lapidei Industria non prevede una quattordicesima generalizzata. Può esistere in alcune aziende per uso aziendale o accordo integrativo, ma non è un diritto universale di categoria.
    Il premio di risultato è tassato meno della busta paga ordinaria?
    Sì, se corrisposto in attuazione di un contratto aziendale o territoriale depositato al Ministero del Lavoro, il PDR beneficia di tassazione sostitutiva del 5% (fino a 3.000 € per redditi fino a 80.000 €/anno).
    L’una tantum welfare 2025 si somma alla tredicesima?
    No. Le 4 rate da 250 € di welfare una tantum (luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026) sono voci distinte, non monetizzabili in busta paga ordinaria e non rientrano nella base di calcolo della tredicesima né del TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2120 c.c., l. 208/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Addebito della separazione: quando si chiede e quali conseguenze

    Nella separazione si può chiedere al giudice di stabilire “di chi è la colpa”: è l’addebito, disciplinato dall’art. 151 del codice civile. Non è un atto dovuto né automatico, e produce conseguenze pesanti soprattutto in materia economica e successoria. Vediamo quando ha senso chiederlo, cosa bisogna provare e quali effetti comporta.

    Che cos’è l’addebito

    Quando pronuncia la separazione, il giudice può, su richiesta di parte, dichiarare a quale coniuge sia addebitabile la separazione, cioè a chi sia imputabile la rottura per aver violato i doveri del matrimonio (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contribuzione). L’addebito presuppone quindi una condotta contraria a tali doveri.

    Cosa bisogna provare

    Non basta dimostrare il comportamento scorretto: occorre provare anche il nesso causale, cioè che proprio quella violazione abbia causato la crisi coniugale, e non che sia stata semplicemente conseguenza di un rapporto già compromesso. La prova è a carico di chi chiede l’addebito. Per questo, ad esempio, l’infedeltà successiva a una crisi già irreversibile spesso non porta all’addebito.

    Le conseguenze economiche

    L’effetto più rilevante è economico: il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 del codice civile. Gli resta soltanto, in caso di stato di bisogno, il diritto agli alimenti (il necessario per vivere), ben più limitato. L’addebito, invece, non incide automaticamente sull’affidamento dei figli e sul relativo mantenimento, che seguono criteri propri legati all’interesse dei minori.

    Le conseguenze successorie

    L’addebito incide anche sull’eredità. In base all’art. 548 del codice civile, il coniuge separato con addebito ha sui beni dell’altro, in caso di morte, soltanto un eventuale assegno vitalizio se godeva degli alimenti, e perde i diritti successori pieni che spetterebbero al coniuge separato senza addebito. È un effetto spesso sottovalutato ma molto concreto.

    Conviene chiedere l’addebito?

    Non sempre. L’addebito comporta un processo più lungo e conflittuale, con necessità di prove (testimoni, documenti) e con esiti incerti. Va valutato caso per caso: ha senso quando il vantaggio economico-successorio è significativo e la prova solida. In molte separazioni, soprattutto consensuali, le parti rinunciano all’addebito per chiudere in tempi rapidi e ridurre il conflitto.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa comporta l’addebito della separazione?

    Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (resta solo l’eventuale assegno alimentare in caso di bisogno) e perde rilevanti diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

    Basta il tradimento per ottenere l’addebito?

    No. Oltre alla violazione del dovere di fedeltà occorre provare il nesso causale con la rottura del matrimonio. Se la crisi era già irreversibile, l’infedeltà successiva di solito non porta all’addebito.

    L’addebito influisce sull’affidamento dei figli?

    No, non automaticamente. L’affidamento e il mantenimento dei figli seguono criteri propri, legati esclusivamente all’interesse dei minori.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.