Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 86 L. 354/1975 – Personale per gli uffici di sorveglianza

    Art. 86 L. 354/1975 – Personale per gli uffici di sorveglianza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all’articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

  • CCNL Spettacolo: Preavviso e cessazione

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTD il contratto cessa automaticamente al wrap (fine produzione): nessun preavviso. Per OTI il preavviso varia da 30 gg (livello 1-2) a 180 gg (Quadri) in base a anzianità. Giusta causa senza preavviso (es. comportamenti dannosi su set, falsificazione cachet).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso e cessazione
    Voce Dettaglio
    Preavviso OTI

    30-60 gg livelli 1-2 (in base anzianità), 60-120 gg 3-5, 120-180 gg 6-Q. Dimissioni dimezzate.

    Cessazione OTD a wrap

    Il contratto OTD cessa automaticamente alla data di fine produzione (wrap). Nessun preavviso, nessuna indennità manca…

    Giusta causa

    Cause tipiche settore: comportamenti dannosi su set (sabotaggio scenografie), violenza verso colleghi/attori, furto a…

    Giustificato motivo

    Soggettivo o oggettivo. Per oggettivo OTI (es. cessazione attività casa produzione): tentativo conciliazione ITL se >…

    Dimissioni online

    Per OTI: portale Cliclavoro/INPS obbligatorio. Per OTD: cessazione automatica a wrap, no dimissioni online richieste….

    Preavviso OTI

    30-60 gg livelli 1-2 (in base anzianità), 60-120 gg 3-5, 120-180 gg 6-Q. Dimissioni dimezzate.

    Cessazione OTD a wrap

    Il contratto OTD cessa automaticamente alla data di fine produzione (wrap). Nessun preavviso, nessuna indennità mancato preavviso.

    Giusta causa

    Cause tipiche settore: comportamenti dannosi su set (sabotaggio scenografie), violenza verso colleghi/attori, furto attrezzature/costumi, falsificazione cachet o note spese, assenza ingiustificata in giornata ripresa.

    Giustificato motivo

    Soggettivo o oggettivo. Per oggettivo OTI (es. cessazione attività casa produzione): tentativo conciliazione ITL se >15 dip.

    Dimissioni online

    Per OTI: portale Cliclavoro/INPS obbligatorio. Per OTD: cessazione automatica a wrap, no dimissioni online richieste.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Preavviso e cessazione 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica preavviso e cessazione secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Preavviso e cessazione 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce preavviso e cessazione in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Preavviso e cessazione 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali preavviso e cessazione.

    Domande frequenti

    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.
    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.
    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.
    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 DPR 445/2000 – Decadenza dai benefici

    Art. 75 DPR 445/2000 – Decadenza dai benefici

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    ((

    1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)

    ))

  • Fattura elettronica: chi è obbligato a emetterla

    In sintesi

    • La fattura elettronica va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
    • L’obbligo è generalizzato: riguarda la quasi totalità dei soggetti IVA stabiliti in Italia.
    • Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda anche tutti i contribuenti in regime forfettario: l’ultimo esonero (ricavi fino a 25.000 euro) è venuto meno.
    • Il file XML della fattura elettronica sostituisce integralmente la fattura cartacea.
    • Per le operazioni con la Pubblica Amministrazione l’obbligo vige già da anni ed è assoluto.
    • Il codice destinatario o PEC del cliente è necessario per il corretto recapito tramite SdI.

    Perché la fattura elettronica è diventata la regola

    Fino a qualche anno fa la fattura era un documento cartaceo: si stampava, si firmava, si spediva per posta o si consegnava a mano. Oggi, per la grande maggioranza di chi ha una partita IVA in Italia, la fattura deve essere un file XML trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) – la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate. Solo dopo il ‘via libera’ di questo sistema il documento arriva al destinatario.

    L’obiettivo della digitalizzazione è duplice: ridurre l’evasione IVA e semplificare gli adempimenti nel lungo periodo. Per chi è abituato alla carta, la transizione richiede un po’ di pratica, ma il meccanismo di base non è complicato. Capire chi è obbligato – e chi invece è ancora escluso – è il primo passo.

    Questo articolo risponde alla domanda concreta: ‘Ho una partita IVA, devo emettere fattura elettronica?’ e spiega quando la risposta è sì, quando è no, e cosa fare in ciascun caso.

    Obbligo di fattura elettronica: chi è coinvolto
    Soggetto Obbligo e-fattura Note
    Imprese e professionisti in regime ordinario IVA Sì, obbligo generalizzato Trasmissione via SdI obbligatoria
    Contribuenti in regime forfettario Sì, obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024 Non addebitano IVA: fattura senza imposta con la dicitura del regime
    Operatori sanitari (medici, farmacisti, ecc.) Divieto di e-fattura per le prestazioni verso persone fisiche (a regime dal 2026) Tutela della riservatezza dei dati sanitari (D.Lgs. 81/2025)
    Fornitori della Pubblica Amministrazione Sì, obbligo assoluto (vige da 2014 per la PA centrale) Codice IPA obbligatorio come destinatario
    Soggetti non stabiliti in Italia Non tenuti a emettere e-fattura tramite SdI Sono i clienti/fornitori italiani a comunicare a SdI i dati delle operazioni transfrontaliere (ex esterometro)

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Tizio è un avvocato in regime IVA ordinario con uno studio a Milano. Assiste Beta Snc in una causa e a fine mese emette una parcella di 2.000 euro + IVA al 22% (pari a 440 euro), per un totale di 2.440 euro. Tizio deve trasmettere la fattura elettronica in formato XML tramite SdI, indicando il codice destinatario (o la PEC) di Beta Snc. Entro i termini di liquidazione, verserà i 440 euro di IVA raccolti. Se invece Tizio fosse in regime forfettario, non addebiterebbe IVA ma dal 1° gennaio 2024 sarebbe comunque obbligato a trasmettere la fattura in formato elettronico tramite SdI.

    Documenti necessari

    • File XML della fattura elettronica in formato FatturaPA (versione aggiornata disponibile sul sito SdI)
    • Codice destinatario a 7 cifre o indirizzo PEC del cliente (necessario per il recapito via SdI)
    • Ricevuta di consegna o ricevuta di impossibilità di consegna rilasciata da SdI
    • Registro delle fatture emesse (anche in forma elettronica o tramite portale AdE)
    • Software o servizio di fatturazione elettronica certificato, oppure portale gratuito AdE ‘Fatture e Corrispettivi’

    Caso 1 – Tizio, architetto in regime ordinario: obbligo pieno

    Scenario. Tizio è un architetto con partita IVA in regime ordinario. Progetta una ristrutturazione per Alfa Srl, un’impresa edile. A lavori ultimati emette una parcella per la propria prestazione professionale.

    Come si applica. Tizio è soggetto all’obbligo generalizzato di fattura elettronica. Deve preparare il file XML nel formato FatturaPA, inserire il codice destinatario di Alfa Srl e trasmetterlo tramite SdI. Il sistema controlla formalmente il file: se è corretto, lo recapita ad Alfa Srl e invia a Tizio la ricevuta di consegna. Solo da quel momento la fattura è giuridicamente emessa. Tizio non può inviare una fattura cartacea in alternativa: non avrebbe valore.

    In pratica

    • Senza ricevuta di consegna SdI la fattura non è considerata emessa: conservare sempre le ricevute.
    • Se Alfa Srl non ha comunicato il codice destinatario, Tizio può usare il codice generico ‘0000000’ e Alfa Srl recupererà la fattura dal proprio cassetto fiscale.
    • Il termine dei 12 giorni per l’emissione (fattura immediata) vale anche per l’e-fattura: conta la data di trasmissione a SdI.

    Caso 2 – Caio, personal trainer in regime forfettario: obbligo anche per lui dal 2024

    Scenario. Caio fa il personal trainer come libero professionista in regime forfettario. Non supera la soglia di accesso al regime agevolato e non applica IVA sulle sue prestazioni.

    Come si applica. Dal 1° gennaio 2024 anche Caio, come tutti i forfettari, è obbligato alla fattura elettronica: l’esonero che valeva per chi aveva ricavi o compensi fino a 25.000 euro è cessato con il 2023. Emette quindi fatture in formato XML tramite SdI, senza addebito di IVA e con la dicitura ‘operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario’; sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro assolve l’imposta di bollo da 2 euro. Se in futuro supera le soglie del regime e passa all’ordinario, cambia solo il contenuto della fattura (con l’IVA): il canale resta SdI.

    In pratica

    • L’obbligo per i forfettari è pieno dal 1° gennaio 2024: fino al 2023 era escluso chi nel 2021 aveva ricavi o compensi fino a 25.000 euro.
    • La fattura del forfettario non riporta IVA: si indica la natura dell’operazione (regime forfettario) e, sopra 77,47 euro, si assolve il bollo da 2 euro.
    • Il portale gratuito ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate basta per i volumi tipici di un professionista nei primi anni di attività.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora usare la fattura cartacea se preferisco?

    No, se sei soggetto all’obbligo. Per la grande maggioranza delle partite IVA in regime ordinario la fattura cartacea non ha valore fiscale: l’unico documento valido è quello trasmesso tramite SdI. La fattura cartacea resta possibile solo in casi residuali: il principale è quello degli operatori sanitari per le prestazioni verso persone fisiche, ai quali l’invio a SdI è addirittura vietato a tutela dei dati sanitari.

    Cosa succede se SdI rifiuta la mia fattura?

    SdI restituisce una ‘ricevuta di scarto’ con il codice di errore. La fattura non è stata emessa: devi correggerla e ritrasmettere entro i termini previsti per non incorrere in sanzioni. Gli errori più comuni riguardano il codice fiscale del destinatario, il formato del file o i campi obbligatori mancanti.

    Come fa un privato (persona fisica) a ricevere la fattura elettronica?

    Se il cliente è una persona fisica senza partita IVA, non ha un codice destinatario. Il fornitore inserisce nel campo ‘codice destinatario’ il valore generico ‘0000000’. La fattura viene depositata nel cassetto fiscale del privato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove può essere consultata con le proprie credenziali.

    Il portale gratuito dell'Agenzia delle Entrate è sufficiente per emettere e-fatture?

    Sì, il portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia è gratuito e permette di creare, trasmettere e ricevere fatture elettroniche. Per chi ha volumi elevati o esigenze di integrazione contabile, i software dedicati offrono funzionalità aggiuntive (automatismi, integrazione con la contabilità, conservazione sostitutiva).

    Cosa si intende per 'split payment' e come si indica in fattura?

    Lo split payment (scissione dei pagamenti) si applica alle forniture a Pubbliche Amministrazioni e a determinate società. Il fornitore espone l’IVA in fattura ma l’ente acquirente non la paga al fornitore: la versa direttamente all’Erario. In fattura va inserita la dicitura ‘scissione dei pagamenti’ e il tipo di esigibilità IVA ‘S’.

    I forfettari devono emettere fattura elettronica se vendono a una PA?

    Sì, come per tutte le altre operazioni: dal 1° gennaio 2024 i forfettari sono obbligati alla fattura elettronica in via generale. Verso gli enti pubblici resta la particolarità del codice univoco IPA come destinatario; la fattura non contiene IVA (operazione in regime forfettario).

    Vedi anche: Forfettario e fatturazione elettronica, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata, Bollo sulla fattura elettronica, Fattura immediata o differita, Autofattura e Acquisti intracomunitari.

  • Art. 239 RD 12/1941

    Art. 239 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 357 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 357 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) 72

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 243 bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

    Art. 243 Bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

  • IMU non pagata: come rimediare col ravvedimento

    In sintesi

    • Il ravvedimento operoso permette di sanare il mancato pagamento IMU versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
    • La sanzione diminuisce con il passare del tempo fino alla notifica di un accertamento: conviene intervenire prima possibile.
    • Le frazioni vanno da 1/10 del minimo entro 30 giorni fino a 1/6 oltre un anno dalla scadenza (ma prima della notifica dell’atto).
    • Oltre alla sanzione ridotta vanno versati gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente nell’anno.
    • Il versamento avviene con modello F24, indicando separatamente imposta, sanzione e interessi con i rispettivi codici tributo IMU.
    • Una volta notificato un avviso di accertamento, il ravvedimento ordinario non è più possibile: agite prima.

    Cosa fare se hai dimenticato di pagare l'IMU

    Capita: una scadenza si sovrappone a un periodo di lavoro intenso, un conto corrente va in rosso nel momento sbagliato, o semplicemente ci si dimentica. Se l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre dell’IMU non è stato versato (o è stato versato in misura inferiore al dovuto), non significa che sia tutto perduto. La legge prevede uno strumento chiamato ravvedimento operoso, cioè la possibilità di regolarizzare spontaneamente il pagamento pagando una sanzione ridotta rispetto a quella che scatterebbe in caso di accertamento.

    Il vantaggio del ravvedimento è doppio: si evita il rischio di ricevere un avviso di accertamento con sanzioni piene, e si risparmia perché la sanzione ridotta è tanto più bassa quanto prima si interviene. Se ci si ravvede entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è minima (1/10 del minimo edittale). Se si aspetta mesi o anni, la sanzione cresce, anche se resta sempre inferiore a quella piena.

    Il ravvedimento operoso per l’IMU funziona in modo identico a quello previsto per le altre imposte: si calcolano l’imposta non versata, la sanzione ridotta secondo la frazione applicabile e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Il tutto si versa con un unico modello F24, indicando i codici tributo specifici dell’IMU.

    Attenzione: il ravvedimento è possibile solo fino a quando non arriva la notifica di un avviso di accertamento o di altra contestazione formale da parte del Comune. Dopo la notifica, lo strumento non è più utilizzabile nelle forme ordinarie.

    Frazioni del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Quando si regolarizza Sanzione ridotta
    Entro 30 giorni dalla scadenza ('sprint' o breve) 1/10 del minimo edittale
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo edittale
    Entro il termine della dichiarazione relativa all'anno (o entro 1 anno dall'omissione) 1/8 del minimo edittale
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo edittale
    Oltre, fino alla notifica dell'atto di accertamento 1/6 del minimo edittale
    Dopo la constatazione della violazione (processo verbale) 1/5 del minimo edittale

    Esempio pratico

    • Tizio doveva versare il saldo IMU di 600 euro entro il 16 dicembre, ma se ne dimentica. Si accorge dell’errore il 10 gennaio, quindi è passato circa un mese. Rientra nel ravvedimento ‘sprint’ (entro 30 giorni): per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è del 25%, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni: la base è quindi 12,5% di 600 = 75 euro. Con la riduzione a 1/10: 75 / 10 = 7,50 euro di sanzione. A questi aggiunge gli interessi legali calcolati al tasso vigente per i giorni di ritardo (verificate il tasso annuo in vigore, fissato ogni anno dal MEF). Il totale da versare è: 600 euro di imposta + 7,50 euro di sanzione + interessi. Tutto con un unico F24, con i codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (per il versamento di imposta, sanzione e interessi)
    • Delibera comunale IMU con l’aliquota applicabile all’anno di riferimento (per verificare l’importo dovuto)
    • Documentazione del versamento originale (per calcolare l’importo mancante in caso di versamento parziale)
    • Eventuali F24 già versati (per evitare di pagare due volte)

    Dimenticato il saldo di dicembre: ravvedimento entro 30 giorni

    Scenario. Caio possiede un appartamento affittato a terzi (categoria A/2). Il saldo IMU del 16 dicembre non viene versato per una svista. Il 5 gennaio del mese successivo se ne accorge controllando il conto corrente.

    Come si applica. Sono passati 20 giorni dalla scadenza: Caio è ancora dentro la finestra del ravvedimento ‘sprint’ (entro 30 giorni). Calcola l’imposta che avrebbe dovuto versare, applica la sanzione ridotta a 1/10 del 12,5% (la base prevista per i versamenti entro 90 giorni) e aggiunge gli interessi legali per i 20 giorni di ritardo al tasso vigente. Versa tutto con F24: usa il codice tributo 3918 per l’imposta, e i codici specifici per sanzione e interessi previsti per l’IMU. Indica nell’F24 l’anno di imposta corrispondente al saldo non versato.

    In pratica

    • Con il ravvedimento ‘sprint’ la sanzione è minima: 1/10 del 12,5% dell’imposta, cioè solo l’1,25% del debito. Agire subito conviene moltissimo.
    • Gli interessi si calcolano giorno per giorno: anche pochi giorni di ritardo generano interessi, ma su importi normali sono pochi centesimi o pochi euro.

    Acconto di giugno mai versato: ravvedimento dopo molti mesi

    Scenario. Tizio non ha versato l’acconto IMU del 16 giugno. Se ne accorge solo a novembre, quando riceve da un amico il sollecito informale. Sono passati circa 5 mesi.

    Come si applica. Sono passati più di 90 giorni ma meno di un anno (e siamo prima del termine della dichiarazione relativa all’anno): si applica la frazione 1/8, cioè la sanzione ridotta è il 25% (la base per i ravvedimenti oltre i 90 giorni) diviso 8, ossia il 3,13%. Tizio calcola l’imposta dell’acconto non versato, la moltiplica per 25% e divide per 8 per ottenere la sanzione. Aggiunge poi gli interessi legali per tutti i giorni dal 16 giugno fino alla data del versamento. Versa con F24 indicando il codice tributo dell’imposta, quelli per sanzione e interessi, e l’anno di riferimento. Se Tizio aspetta oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno, si passa alla frazione 1/7, e poi ancora oltre.

    In pratica

    • Più si aspetta, più la sanzione (anche se ridotta) aumenta: dalla 1/8 si passa alla 1/7 e poi alla 1/6. Non conviene rimandare una volta che ci si è accorti dell’errore.
    • Se arriva prima un avviso di accertamento dal Comune, il ravvedimento non è più possibile. In quel caso si valuta se pagare con le sanzioni dell’avviso o presentare ricorso se si ritiene di non essere in torto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la sanzione ordinaria per omesso versamento IMU?

    Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria per omesso versamento è del 25% dell’imposta non versata, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni (per quelle anteriori resta il 30%). Il ravvedimento operoso permette di scendere ancora: dall’1,25% (1/10 del 12,5%, entro 30 giorni) fino a circa il 3,57% (1/7 del 25%, oltre il termine della dichiarazione dell’anno).

    Quali codici tributo uso per versare il ravvedimento IMU con F24?

    I codici tributo dell’IMU sono: 3918 per gli immobili ordinari (altri fabbricati), 3916 per le aree edificabili, 3914 per i terreni, 3925 e 3930 per gli immobili del gruppo D. Per sanzioni e interessi esistono codici tributo dedicati (verificate sul sito del Ministero dell’Economia o del vostro Comune i codici specifici per ravvedimento IMU).

    Il ravvedimento IMU si fa all'Agenzia delle Entrate o al Comune?

    Il versamento avviene con F24 (che può essere presentato in banca, online o tramite intermediari), ma l’IMU è un tributo comunale. Il codice catastale del Comune destinatario va indicato nell’F24. Non si va fisicamente al Comune per il ravvedimento: basta il versamento corretto con F24.

    Posso ravvedermi anche se ho pagato meno del dovuto (versamento parziale)?

    Sì. Il ravvedimento si applica anche all’importo insufficiente: si calcola la differenza tra quanto dovuto e quanto versato, e su quella differenza si applicano la sanzione ridotta e gli interessi. Il versamento già fatto non va rifatto.

    Cosa succede se il Comune mi manda un accertamento prima che mi ravveda?

    Una volta ricevuta la notifica di un avviso di accertamento, il ravvedimento ordinario non è più possibile. Dovrete pagare l’importo dell’accertamento con le sanzioni intere, oppure valutare la possibilità di presentare ricorso se ritenete l’accertamento errato.

    Gli interessi si calcolano su tutta l'imposta o solo sulla parte non versata?

    Gli interessi si calcolano sull’imposta non versata (o sulla differenza, in caso di versamento parziale) e vengono conteggiati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino alla data del versamento in ravvedimento. Il tasso legale annuo da applicare è quello fissato dal MEF per l’anno in corso: verificatelo prima di calcolare.

    Vedi anche: TARI non pagata, TARI: come fare la disdetta quando si lascia casa, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa, Scadenze IMU e IMU prima casa.

  • Articolo 23 L. 184/1983: Revoca dell’affidamento preadottivo

    Art. 23 L. 184/1983 – Revoca dell’affidamento preadottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

    2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

    3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile

  • Art. 135 L. 633/1941

    Art. 135 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

    Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art.

    132.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Spettacolo: Orario, turni e straordinari

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    L’orario nello Spettacolo è di 40h/settimana ma con flessibilità estrema: turni cinematografici di 10-12h sono la norma. Straordinari frequenti con maggiorazioni elevate. Riposo settimanale 24h (spesso domenica) con compensazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Orario, turni e straordinari
    Voce Dettaglio
    Turni 10-12 ore cinema/TV

    Set cinematografici tipici: 12 ore al giorno (es. 7-19 o 11-23). Straordinario frequente per finire …

    Teatro e spettacolo dal vivo

    Teatri: orario serale 18-24 + matinée weekend. Prove pomeridiane settimanali. Compensazione su 4 settimane.

    Maggiorazioni straordinario

    Feriale +30% (più alto vs media settori), notturno +50%, festivo +75%, notturno festivo +100%. Per scene cinematograf…

    Riposo settimanale e tra turni

    Riposo settimanale 24h (spesso domenica) + 11h tra turni. Per produzioni intensive: compensazione settimanale dopo wr…

    Lavoro notturno

    Frequente nei set cinematografici (notti per atmosfera). Indennità €6/h + maggiorazione. Esonero gravidanza/L.104.

    Turni 10-12 ore cinema/TV

    Set cinematografici tipici: 12 ore al giorno (es. 7-19 o 11-23). Straordinario frequente per finire la scena: maggiorazioni elevate.

    Teatro e spettacolo dal vivo

    Teatri: orario serale 18-24 + matinée weekend. Prove pomeridiane settimanali. Compensazione su 4 settimane.

    Maggiorazioni straordinario

    Feriale +30% (più alto vs media settori), notturno +50%, festivo +75%, notturno festivo +100%. Per scene cinematografiche complesse: negoziato a produzione.

    Riposo settimanale e tra turni

    Riposo settimanale 24h (spesso domenica) + 11h tra turni. Per produzioni intensive: compensazione settimanale dopo wrap.

    Lavoro notturno

    Frequente nei set cinematografici (notti per atmosfera). Indennità €6/h + maggiorazione. Esonero gravidanza/L.104.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Orario, turni e straordinari 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica orario, turni e straordinari secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Orario, turni e straordinari 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce orario, turni e straordinari in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Orario, turni e straordinari 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali orario, turni e straordinari.

    Domande frequenti

    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.
    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.
    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.
    Q1 Orario, turni e straordinari?
    Risposta sintetica su orario, turni e straordinari in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni nel CCNL Occhialeria (Anfao): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    Dimissioni nel CCNL Occhialeria (Anfao): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.