Autore: Andrea Marton

  • Art. 190 Cod. Amb.: Registro cronologico di carico e scarico

    Art. 190 Cod. Amb.: Registro cronologico di carico e scarico

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Registro cronologico di carico e scarico) 1.

    Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata , la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

    Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1.

    Fino alla data di entrata in vigore dei modelli contenuti nel suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148 , nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

    Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori di rifiuti , almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

    I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.

    Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

    Gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità , che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189 : a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 213 .

    I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

    Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

    Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.

    Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

    10.

    I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

    I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

    I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

    I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

    11.

    I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

    Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

    12.

    Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

    13.

    Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare

    Tutto sulla tredicesima mensilità, il welfare contrattuale e i premi nel CCNL Unionmeccanica Confapi: calcolo, ratei, quando e quanto si percepisce, e perché non è prevista la quattordicesima a livello nazionale.

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi prevede la tredicesima mensilità corrisposta a dicembre, pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto. Il contratto nazionale non prevede la quattordicesima. Il welfare contrattuale ammonta a 200 euro annui erogati in beni e servizi (confermato per il 2025). Il premio di risultato è demandato alla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Tredicesima
    173 ore di retribuzione globale, erogata a dicembre (proporzionale per part-time)
    Quattordicesima
    Non prevista dal CCNL nazionale (solo da accordi aziendali)
    Welfare contrattuale 2025
    200 euro in beni/servizi, entro febbraio 2025 (dichiarazione comune 17 gennaio 2025)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima mensilità stimata per livello – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (minimi settembre 2025)
    Livello Retribuzione mensile base (€) Tredicesima stimata (€)
    1.811,11 ~1.811,11
    2.009,48 ~2.009,48
    2.096,58 ~2.096,58
    2.245,87 ~2.245,87
    2.407,97 ~2.407,97
    2.583,36 ~2.583,36
    8° (Quadro B) 2.809,37 ~2.809,37
    9° (Quadro A) 3.124,30 ~3.124,30

    La tredicesima stimata coincide con la retribuzione mensile base perché è calcolata su 173 ore – lo stesso divisore che trasforma la retribuzione mensile in oraria e quindi in 173 ore mensili equivalenti. Eventuali scatti di anzianità, superminimi e indennità fisse si aggiungono. Per i part-time, la tredicesima è proporzionale alle ore contrattuali.

    Come si calcola la tredicesima: la formula

    Ai sensi del CCNL Unionmeccanica Confapi, la tredicesima è pari a 173 ore della retribuzione globale di fatto. La retribuzione globale di fatto comprende:

    • Il minimo tabellare mensile del livello di inquadramento.
    • Gli scatti di anzianità maturati.
    • Il superminimo individuale non assorbibile eventualmente concordato.
    • Le indennità fisse e continuative (es. indennità di funzione, cassa, rischio – se erogate in modo continuativo).

    Non rientrano nel calcolo della tredicesima le voci variabili (straordinario, compensi per lavori speciali, indennità occasionali) né il welfare contrattuale.

    La formula concreta: tredicesima = (retribuzione globale mensile ÷ 173) × 173 = retribuzione globale mensile, il che significa che la tredicesima è equivalente a un mese di retribuzione globale base. Il passaggio attraverso le ore serve per i contratti a tempo parziale (dove l’importo si riduce proporzionalmente).

    Ratei di tredicesima: assunzioni e cessazioni

    Per i rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, la tredicesima matura per dodicesimi: ogni mese intero lavorato dà diritto a 1/12 della tredicesima. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si arrotondano a un mese intero.

    In caso di cessazione del rapporto, le mensilità di tredicesima maturate e non ancora percepite sono liquidate come spettanza di fine rapporto (insieme al TFR e alle ferie non godute).

    Quattordicesima: non prevista dal CCNL nazionale

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi non prevede la quattordicesima mensilità come istituto contrattuale nazionale. Si tratta di un’importante differenza rispetto ad alcuni altri CCNL (es. commercio, turismo, artigianato metalmeccanico in alcune aree) che la prevedono. Le aziende metalmeccaniche PMI Confapi che volessero erogarla lo farebbero per accordo aziendale autonomo, non per obbligo contrattuale nazionale.

    Welfare contrattuale: i 200 euro annui

    Il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 ha introdotto l’erogazione annuale di strumenti di welfare contrattuale per 200 euro a favore dei dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno (o assunti nel corso dell’anno, proporzionalmente).

    Con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025, Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno confermato l’erogazione per il 2025, con pagamento entro il 28 febbraio 2025. Il welfare non è erogato in denaro ma in beni e servizi tramite piattaforme welfare (rimborsi spese sanitarie, istruzione, mobilità, ecc.) nel rispetto della normativa fiscale sull’art. 51, comma 3-bis, del TUIR.

    Premio di risultato: contrattazione aziendale

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi demanda il premio di risultato alla contrattazione di secondo livello (aziendale o, in mancanza, territoriale). I premi aziendali possono essere collegati a parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Le somme erogate come premi di risultato ai sensi degli accordi di secondo livello beneficiano della tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF) fino a 3.000 euro annui, ai sensi della L. 208/2015 e dei decreti attuativi.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima per anno intero al 5° livello
    Tizio è al 5° livello da gennaio con retribuzione mensile di 2.245,87 €, uno scatto biennale di circa 29 € e nessun superminimo. Retribuzione globale: 2.224,87 €. La tredicesima di dicembre sarà pari a circa 2.224,87 € lordi. Il netto dipenderà dall’aliquota IRPEF marginale applicabile, indicativamente circa 1.600 € netti.
    Caia – Assunzione a maggio, rateo tredicesima
    Caia è assunta il 5 maggio 2026 al 3° livello. Da maggio a dicembre lavora 8 mesi interi (maggio conta come mese intero perché l’assunzione avviene entro il 15). Il rateo tredicesima maturato è 8/12 di 2.009,48 € = circa 1.309,83 € lordi, liquidati a dicembre 2026.
    Sempronio – Welfare contrattuale 200 euro
    Sempronio è in forza al 1° gennaio 2025. L’azienda, entro il 28 febbraio 2025, accredita 200 euro di welfare contrattuale sulla piattaforma adottata (ad es. per rimborsi spesa farmaceutica o abbonamento trasporti). Sempronio utilizza il credito entro dicembre 2025. L’importo è esente da contributi e imposte nei limiti dell’art. 51, comma 3, TUIR (fringe benefit 2025).

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    A dicembre, in occasione della ricorrenza natalizia. Per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno, è proporzionale ai mesi interi lavorati (1/12 per ogni mese).
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL PMI Confapi?
    È pari a 173 ore della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + superminimi fissi + indennità continuative). In pratica equivale a un mese di retribuzione base. Per i part-time è proporzionale alle ore contrattuali.
    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi prevede la quattordicesima mensilità?
    No. Il CCNL Unionmeccanica Confapi non prevede la quattordicesima a livello nazionale. Solo eventuali accordi aziendali autonomi possono introdurla.
    Cos’è il welfare contrattuale da 200 euro nel CCNL PMI Confapi?
    Sono 200 euro annui in beni e servizi (non in denaro) erogati tramite piattaforme welfare, confermati per il 2025 con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Sono esenti da contributi nei limiti di legge.
    Come viene erogato il premio di risultato nel settore metalmeccanica PMI Confapi?
    Non è stabilito dal CCNL nazionale ma dalla contrattazione aziendale. Gli accordi aziendali su produttività, redditività o qualità consentono di applicare la tassazione agevolata al 5% fino a 3.000 euro annui.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 228 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 228 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • CCNL Stabilimenti Balneari: tredicesima, quattordicesima e premi 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Stabilimenti Balneari

    Il lavoratore balneare stagionale ha diritto a due mensilità aggiuntive, calcolate pro quota. La quattordicesima di luglio – che coincide con il culmine della stagione – è una voce economica rilevante che spesso sfugge al cedolino se non correttamente richiesta.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio). Entrambe maturano pro quota per i lavoratori stagionali. Il rinnovo 2024 ha garantito che i periodi di maternità e paternità obbligatoria maturino entrambe le mensilità aggiuntive per intero. Il premio di risultato è eventuale e dipende dalla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte specifica
    Art. 243 Titolo XII CCNL (mensilità aggiuntive per il personale stagionale)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive – calcolo pro quota per stagionali (esempio 4 mesi di lavoro)
    Istituto Periodo di maturazione Pagamento Pro quota 4 mesi su 12
    Tredicesima mensilità 1° dicembre – 30 novembre Con il cedolino di dicembre (o al fine rapporto) ~4/12 di una mensilità
    Quattordicesima mensilità 1° luglio – 30 giugno Con il cedolino di luglio (o al fine rapporto) ~4/12 di una mensilità

    Il calcolo pro quota si basa sui mesi di servizio effettivo nel periodo di riferimento (luglio-giugno per la quattordicesima; dicembre-novembre per la tredicesima). I mesi di assenza per malattia ridiscono la maturazione, salvo quanto previsto dalle norme specifiche (ad es. maternità obbligatoria, infortunio). Le frazioni di mese si computano come mese intero se si supera i 15 giorni di servizio nel mese.

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità – corrisposta tradizionalmente entro il 23-24 dicembre – è determinata sulla retribuzione di riferimento comprendente: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo individuale (assorbibile e non assorbibile) e gli altri elementi fissi e continuativi della retribuzione. Non si calcolano le voci variabili come lo straordinario, le maggiorazioni festive e il compenso percentuale.

    Per il lavoratore stagionale che cessa il rapporto prima di dicembre, la quota di tredicesima maturata viene corrisposta nel cedolino finale. L’importo si calcola come:

    Tredicesima pro quota = (retribuzione mensile × mesi maturati nel periodo dicembre-novembre) ÷ 12

    La quattordicesima mensilità: rilevanza per i lavoratori stagionali

    La quattordicesima mensilità è un istituto previsto dal CCNL Turismo Confcommercio, corrisposta con il cedolino di luglio. Il periodo di maturazione va dal 1° luglio al 30 giugno successivo. Per i lavoratori stagionali estivi – che tipicamente iniziano la stagione in maggio-giugno – la quattordicesima di luglio è il primo mese in cui compare una voce aggiuntiva significativa in busta paga.

    Un bagnino che inizia il contratto il 1° giugno e riceve la quattordicesima il 31 luglio ha maturato 2 mesi su 12: percepirà 2/12 di una mensilità come quattordicesima. Se il contratto è partito ad aprile, saranno 4/12.

    Maturazione durante maternità e paternità (novità 2024)

    Il rinnovo contrattuale del 5 giugno 2024 ha introdotto la norma per cui i periodi di congedo di maternità e di paternità obbligatori (e quello facoltativo) sono computati ai fini dell’integrale maturazione sia della tredicesima sia della quattordicesima. Prima di questo rinnovo, i periodi di congedo potevano ridurre proporzionalmente il rateo delle mensilità aggiuntive. Con il nuovo CCNL, la lavoratrice in maternità obbligatoria non subisce alcuna decurtazione delle mensilità aggiuntive.

    Il premio di risultato: strumento di secondo livello

    Il CCNL Turismo Confcommercio prevede la possibilità di introdurre, mediante contrattazione aziendale o territoriale, un premio di risultato legato a indicatori di produttività, fatturato, qualità del servizio o altri parametri concordati. Il premio di risultato è uno strumento di secondo livello: non è automatico né uniformemente diffuso nel settore balneare, dove la maggior parte degli stabilimenti è di piccola o media dimensione e raramente dispone di RSA o RSU interne.

    Quando esiste, il lavoratore può scegliere di destinare il valore del premio al Fondo di previdenza complementare Fon.Te, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per il welfare aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino stagionale, quattordicesima di luglio
    Tizio inizia il contratto il 3 giugno 2026 e termina il 30 settembre 2026. Il cedolino di luglio deve contenere la quattordicesima pro quota maturata fino al 30 giugno: 0 mesi interi (ha iniziato a giugno e il periodo di maturazione luglio-giugno prevede che il 2026/07/01 sia l’inizio del nuovo ciclo). Pertanto, la quattordicesima 2026 per Tizio corrisponde ai mesi maturati nel ciclo luglio 2026-giugno 2027: luglio, agosto, settembre = 3 mesi. Viene liquidata nel cedolino di settembre (fine rapporto) come 3/12 di una mensilità. Attenzione: i conteggi esatti vanno verificati con il consulente del lavoro, poiché la decorrenza del ciclo può variare.
    Caia – assunta dall’1 aprile, tredicesima e quattordicesima a luglio
    Caia è assunta dall’1 aprile al 31 ottobre. A luglio il cedolino contiene la quattordicesima maturata nel ciclo luglio 2025-giugno 2026: 3 mesi (aprile, maggio, giugno) = 3/12 di una mensilità. A fine rapporto (ottobre) il cedolino finale liquida anche i mesi di tredicesima maturati da dicembre 2025 a ottobre 2026 (11 mesi): quasi un’intera tredicesima. Il cedolino finale può quindi essere significativamente più alto rispetto ai cedolini ordinari della stagione.
    Sempronio – addetto bar annuale, quattordicesima e premio
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato come addetto bar (livello 4). A luglio riceve la quattordicesima intera (12/12). Il suo stabilimento ha siglato un accordo territoriale che prevede un premio di risultato di 400 € annui se il fatturato del bar supera il target. In accordo con il datore, Sempronio decide di destinare i 400 € a Fon.Te: l’importo non è soggetto a contributi previdenziali né a IRPEF fino al limite di legge (3.000 €/anno), ottenendo un risparmio fiscale concreto.

    Domande frequenti

    Quando vengono pagate la tredicesima e la quattordicesima negli stabilimenti balneari?
    La tredicesima viene corrisposta con il cedolino di dicembre. La quattordicesima con il cedolino di luglio. Per i lavoratori stagionali le mensilità aggiuntive vengono pagate pro quota in proporzione ai mesi lavorati, oppure liquidate a fine rapporto nel cedolino di conguaglio.
    Come si calcola la quattordicesima per un bagnino stagionale?
    Si calcola sulla retribuzione mensile di riferimento moltiplicata per i mesi di servizio maturati nel ciclo luglio-giugno, diviso 12. Un bagnino che lavora 3 mesi estivi matura 3/12 di quattordicesima, liquidata a luglio o a fine rapporto.
    Il lavoratore stagionale in maternità matura la quattordicesima?
    Sì, dal 1° giugno 2024. Il rinnovo CCNL ha stabilito che i periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità maturano tredicesima e quattordicesima per intero.
    Esiste un premio di risultato nel settore balneare?
    Il CCNL prevede la possibilità di un premio di risultato da negoziare a livello aziendale o territoriale. Non è automatico: dipende dall’accordo di secondo livello. Se presente, può essere destinato a Fon.Te con agevolazioni fiscali.
    Come vengono liquidate le mensilità aggiuntive a fine contratto stagionale?
    A fine rapporto, la tredicesima e la quattordicesima maturate e non corrisposte vengono liquidate nel cedolino finale, insieme a ferie non godute, ROL e TFR. Il datore è tenuto a corrisponderle entro i termini di legge per la liquidazione finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 54 L. 184/1983: Effetti della sentenza di revoca dell’adozione

    Art. 54 L. 184/1983 – Effetti della sentenza di revoca dell’adozione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

  • Dimissioni nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Dimissioni nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole e maggiorazioni

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Le maggiorazioni per turno, festività e domenica sono quelle del CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL riconosce la maggiorazione per il disagio:

    Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Turno notturno Maggiorazione oraria e/o indennità di turno notturno
    Lavoro festivo Maggiorazione per il festivo lavorato, spesso con riposo compensativo
    Domenica lavorata Maggiorazione quando il riposo cade in altro giorno
    Importi e percentuali sono fissati dal CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione per il notturno prevista dal CCNL; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole e tutele

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Scatti di anzianità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas): regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Maturano a scadenze fisse (biennio/triennio) fino a un tetto, con importo per livello stabilito dal contratto. Decorrono dal mese di maturazione, sono acquisiti in via definitiva e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti

    Negli enti di cura e assistenza gli scatti seguono lo schema contrattuale tipico, da verificare nelle tabelle del CCNL applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Maturazione a scadenze fisse (spesso biennale o triennale)
    Numero massimo Tetto al numero di scatti maturabili nel corso del rapporto
    Importo Cifra per livello/profilo, fissata dalle tabelle del contratto
    Cadenza, numero e importo sono materia del CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il passaggio a un profilo o livello superiore può comportare la rivalutazione o il consolidamento degli scatti già maturati, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, operatore socio-sanitario, raggiunge la scadenza prevista dal CCNL e matura un nuovo scatto. L’aumento decorre dal mese di maturazione e si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà reparto.
    Caia — passaggio di livello
    Caia viene inquadrata in un livello superiore. Il CCNL prevede come trattare gli scatti già maturati: in alcuni casi vengono rivalutati al nuovo importo, in altri consolidati. Caia verifica nelle tabelle del contratto quale regola si applica al suo settore.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 139 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 139

    Art. 139 D.Lgs. 42/2004 – Articolo 139

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate .

    2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione . . . interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

    3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

    4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

    5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

  • IMU sulla casa in affitto: come funziona per chi loca

    In sintesi

    • Il proprietario paga sempre: l’IMU è a carico di chi possiede l’immobile, non dell’inquilino, anche se la casa è affittata.
    • Canone concordato (legge 431/98, 3+2): l’imposta si riduce al 75%, cioè si paga solo i tre quarti dell’IMU ordinaria.
    • Aliquota deliberata dal Comune: le aliquote per gli immobili locati possono differire da quelle per le seconde case vuote; verificare sempre la delibera del proprio Comune.
    • Stessa base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente della categoria (160 per le abitazioni del gruppo A).
    • Due rate annuali: acconto al 16 giugno (aliquote anno precedente) e saldo al 16 dicembre (aliquote anno in corso).
    • Codice tributo F24: 3918 per gli altri fabbricati, incluse le abitazioni locate non di lusso.

    Chi paga l'IMU quando la casa è in affitto

    Una domanda frequente tra i proprietari di immobili che affittano è questa: se la casa è occupata dall’inquilino, l’IMU la paga lui o la pago io? La risposta è sempre la stessa: la paga il proprietario (o il titolare di un diritto reale come l’usufrutto). L’inquilino non è mai soggetto all’IMU, perché è il semplice detentore dell’immobile, non il titolare del diritto di proprietà.

    Per la casa locata non esiste quindi nessuna esenzione automatica. L’IMU si calcola con le stesse regole delle altre seconde case: rendita catastale rivalutata, moltiplicatore 160 per le abitazioni, aliquota deliberata dal Comune. L’unica agevolazione strutturale prevista dalla legge è la riduzione al 75% per gli immobili affittati con contratto a canone concordato (quello disciplinato dalla legge 431/1998, detto anche ‘3+2’).

    È importante distinguere due aspetti: l’IMU, che è un’imposta sul possesso dell’immobile e grava sul proprietario, e la tassazione del canone di affitto (IRPEF o cedolare secca), che riguarda il reddito che il proprietario ricava dall’affitto. Sono due imposte diverse con regole diverse; in questo articolo ci concentriamo sull’IMU.

    IMU e locazione: le misure principali
    Tipo di locazione IMU dovuta Note
    Contratto ordinario (4+4 o transitorio) 100% dell'imposta calcolata Aliquota deliberata dal Comune
    Contratto a canone concordato (legge 431/98, 3+2) 75% dell'imposta calcolata (riduzione del 25%) Serve contratto registrato e accordo territoriale
    Immobile locato a canone libero – aliquota Comune Verificare delibera comunale Il Comune può differenziare l'aliquota

    Esempio pratico

    • Tizio affitta il suo appartamento (categoria A/2, rendita catastale 500 euro) con contratto a canone concordato nel Comune di Bologna. Il Comune applica un’aliquota dell’1,00% sulle seconde case. Base imponibile: 500 × 1,05 × 160 = 84.000 euro. IMU ordinaria: 84.000 × 0,01 = 840 euro. Con la riduzione al 75% per canone concordato: 840 × 0,75 = 630 euro annui. Tizio versa 420 euro di acconto a giugno (il 50% dell’imposta dell’anno precedente, poi ricalcolata) e il saldo a dicembre. Il risparmio rispetto all’aliquota piena è di 210 euro all’anno.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (necessario per qualsiasi beneficio fiscale legato all’affitto)
    • Accordo territoriale del Comune (per i contratti a canone concordato legge 431/98)
    • Visura catastale con rendita catastale aggiornata
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
    • Modello F24 per il versamento (codice tributo 3918)

    Tizio affitta con contratto ordinario a canone libero

    Scenario. Tizio possiede un appartamento (categoria A/3, rendita catastale 350 euro) che affitta con contratto ordinario 4+4. L’inquilino vive nell’immobile tutto l’anno. Il Comune applica un’aliquota dell’0,86% sulle seconde case.

    Come si applica. Nonostante l’immobile sia occupato dall’inquilino, Tizio paga l’IMU per intero. Non ci sono riduzioni per i contratti ordinari. Base imponibile: 350 × 1,05 × 160 = 58.800 euro. IMU: 58.800 × 0,0086 = 505,68 euro. Tizio versa circa 252 euro di acconto a giugno e il saldo a dicembre. L’inquilino non ha nessun obbligo IMU.

    In pratica

    • Con contratto ordinario non c’è nessuna riduzione IMU: si paga l’imposta piena.
    • L’inquilino non paga e non deve preoccuparsi dell’IMU: è un onere solo del proprietario.
    • Controllare se il Comune applica un’aliquota diversa per gli immobili locati rispetto alle seconde case sfitte.

    Caio affitta a canone concordato e ottiene la riduzione al 75%

    Scenario. Caio affitta un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 600 euro) con contratto a canone concordato secondo la legge 431/98. Il contratto è regolarmente registrato e il canone è fissato in base all’accordo territoriale del Comune. L’aliquota comunale per questo tipo di immobile è l’1,00%.

    Come si applica. Caio ha diritto alla riduzione dell’IMU al 75%. Base imponibile: 600 × 1,05 × 160 = 100.800 euro. IMU intera: 100.800 × 0,01 = 1.008 euro. IMU ridotta al 75%: 1.008 × 0,75 = 756 euro. Risparmio: 252 euro rispetto all’aliquota piena. Caio deve conservare il contratto registrato e l’accordo territoriale per documentare il diritto alla riduzione in caso di controllo da parte del Comune.

    In pratica

    • La riduzione al 75% vale solo per i contratti a canone concordato ex legge 431/98 (i cosiddetti ‘3+2’), non per qualsiasi tipo di affitto.
    • Il contratto deve essere registrato: senza registrazione la riduzione non spetta.
    • Alcuni Comuni applicano aliquote agevolate specifiche per i canoni concordati: verificare la delibera locale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'IMU sulla casa in affitto la paga il proprietario o l'inquilino?

    La paga sempre il proprietario (o il titolare del diritto reale). L’inquilino non ha nessun obbligo IMU, indipendentemente da quanto prevede il contratto tra le parti.

    Cos'è il contratto a canone concordato (legge 431/98)?

    È un tipo di contratto di locazione a uso abitativo con durata minima di 3 anni (rinnovabili di 2) in cui il canone non è libero ma viene fissato entro i limiti stabiliti dagli accordi tra associazioni di proprietari e inquilini a livello locale. In cambio offre agevolazioni sia sul canone (vantaggi fiscali IRPEF) sia sull’IMU (riduzione al 75%).

    Come si documenta il diritto alla riduzione IMU per il canone concordato?

    Conservare il contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate e, dove richiesto dal Comune, la documentazione dell’accordo territoriale. In caso di controllo il Comune può richiedere la prova del rispetto delle condizioni.

    Se l'inquilino smette di pagare l'affitto, devo comunque pagare l'IMU?

    Sì. L’IMU è un’imposta sul possesso dell’immobile e non dipende dall’effettivo incasso del canone. Finché l’immobile è di proprietà, l’IMU è dovuta indipendentemente dalla situazione contrattuale con l’inquilino.

    Un immobile locato va in dichiarazione IMU?

    La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo solo se sono intervenute variazioni rilevanti non desumibili dalle banche dati catastali. Il semplice affitto con contratto registrato, di norma, non richiede la dichiarazione IMU separata, ma è sempre utile verificare con il Comune.

    L'IMU sulla casa locata è deducibile dalle tasse sui redditi da affitto?

    No. L’IMU è un’imposta a sé stante sul possesso dell’immobile e non è deducibile dal reddito fondiario ai fini IRPEF né dall’imponibile della cedolare secca. Sono due tributi separati che si calcolano in modo indipendente.

    Vedi anche: IMU sulla seconda casa, IMU prima casa, IMU dopo separazione o divorzio, Seconda casa, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato e IMU sui terreni agricoli.

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: tredicesima, quattordicesima e premi

    Il CCNL per i lavoratori dello spettacolo dal vivo riconosce ai dipendenti fissi 14 mensilità annue. Questa guida illustra come si calcola la tredicesima e la quattordicesima, come maturano per i lavoratori scritturati e quali benefici aggiuntivi il contratto prevede.

    In sintesi

    I dipendenti fissi di teatri e fondazioni hanno diritto a 14 mensilità: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Entrambe corrispondono a una mensilità intera della retribuzione base. Per i lavoratori scritturati le mensilità aggiuntive maturano proporzionalmente e vengono liquidate alla scadenza. Il welfare aziendale (250 €/anno nelle fondazioni) completa il quadro delle erogazioni non monetarie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Mensilità aggiuntive
    14 (tredicesima dicembre + quattordicesima giugno)
    Welfare fondazioni
    250 € annui (rinnovo ANFOLS 2024)
    Scatti di anzianità
    5 scatti biennali

    La tredicesima: quando e quanto

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Il suo importo corrisponde a una mensilità intera della retribuzione base del lavoratore, comprensiva di eventuali indennità fisse mensili, ma escludendo generalmente le voci variabili (straordinari, premi occasionali). Il calcolo tiene conto degli scatti di anzianità maturati.

    Chi è assunto o cessa il rapporto in corso d’anno matura la tredicesima proporzionalmente ai mesi lavorati: 1/12 dell’importo annuo per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di servizio nell’anno solare.

    La quattordicesima: specificità del settore teatrale

    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL per i lavoratori del settore spettacolo come ulteriore mensilità aggiuntiva, di norma erogata entro il mese di giugno. Come la tredicesima, corrisponde a una mensilità intera della retribuzione base.

    Questa previsione contrattuale rende il settore spettacolo uno di quelli con il trattamento economico complessivo più favorevole in termini di mensilità: 14 mensilità equivalgono a un incremento del reddito annuo di circa il 16,7% rispetto a un settore con sole 12 mensilità.

    Tabella riepilogativa – Mensilità aggiuntive e scadenze

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Spettacolo dal Vivo (dipendenti fissi)
    Istituto Scadenza erogazione Base di calcolo Maturazione
    Tredicesima mensilità Entro dicembre Retribuzione base mensile + scatti 1/12 per mese (gen-dic)
    Quattordicesima mensilità Entro giugno Retribuzione base mensile + scatti 1/12 per mese (giu-mag precedente)
    Rateo mensilità aggiuntive (scritturati) Alla scadenza scrittura Compenso giornaliero/mensile scrittura Prop. alla durata della scrittura
    Welfare aziendale (fondazioni) Nel corso dell’anno Credito piattaforma welfare (250 €) Anno solare; min. 115 gg contributivi

    Per i lavoratori in prova, la tredicesima matura anche nel periodo di prova se il rapporto viene poi confermato. In caso di dimissioni o licenziamento, i ratei maturati e non ancora liquidati sono corrisposti con l’ultima busta paga.

    Le mensilità aggiuntive per i lavoratori scritturati

    I lavoratori scritturati maturano la tredicesima e la quattordicesima in proporzione alla durata della loro scrittura. Nella pratica:

    • Il compenso giornaliero o mensile previsto dalla scrittura è già onnicomprensivo delle mensilità aggiuntive, oppure queste vengono calcolate e liquidate separatamente alla scadenza della scrittura.
    • Per le scritture di lunga durata (stagione intera), è possibile che le mensilità aggiuntive siano erogate alle stesse scadenze dei dipendenti fissi (dicembre e giugno), se il rapporto è ancora in corso.
    • Per le scritture brevi (singola produzione), il rateo delle mensilità viene liquidato contestualmente al saldo del compenso a fine scrittura.

    Scatti di anzianità: la componente crescente della retribuzione

    Il CCNL riconosce agli impiegati e ai tecnici dipendenti un sistema di scatti biennali di anzianità, fino a un massimo di 5 scatti. Gli scatti aumentano la retribuzione base e si riflettono quindi anche sull’importo della tredicesima e della quattordicesima (che sono calcolate sulla retribuzione base comprensiva di scatti). L’importo di ciascun scatto varia in base al livello di inquadramento e alle tabelle contrrattuali vigenti.

    Il welfare aziendale nelle fondazioni lirico-sinfoniche

    Il rinnovo del CCNL ANFOLS del 14 novembre 2024 ha confermato l’erogazione di 250 € annui di welfare aziendale ai lavoratori delle fondazioni. Questo credito, non monetizzabile direttamente in busta paga, può essere speso su piattaforme di welfare aziendale accreditate per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione dei figli, abbonamenti trasporto, attività culturali, ecc.). Ha diritto al welfare anche il personale a tempo determinato che abbia svolto almeno 115 giorni di lavoro contributivo nell’anno.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico dipendente: calcolo tredicesima con 3 scatti
    Tizio (livello 3b) ha una retribuzione base mensile di circa 1.700 € comprensiva di 3 scatti biennali maturati (importo indicativo degli scatti: circa 90 € mensili cumulati). La sua tredicesima è pari a circa 1.700 € lordi. Se cessa il rapporto il 30 settembre, il rateo di tredicesima per 9 mesi è pari a circa 9/12 × 1.700 € = 1.275 €, erogato con l’ultima busta paga.
    Caia – Attrice scritturata per 4 mesi: rateo mensilità aggiuntive
    Caia firma una scrittura di 4 mesi (settembre-dicembre) per una produzione di prosa. Matura 4/12 di tredicesima (circa 0,33 mensilità). Il rateo viene liquidato con il saldo del compenso a fine scrittura a dicembre. La quattordicesima per i mesi di scrittura (4/12 = circa 0,33 mensilità) viene liquidata contestualmente. In totale, per 4 mesi di scrittura, riceve circa 0,67 mensilità aggiuntive.
    Sempronio – Impiegato fondazione: welfare e quattordicesima
    Sempronio lavora in una fondazione lirico-sinfonica. A giugno riceve la quattordicesima (pari a circa 1.756 € lordi, il suo minimo tabellare al livello 2). Ha lavorato tutto l’anno quindi riceve il 100% della quattordicesima. Riceve anche i 250 € di welfare aziendale da spendere sulla piattaforma della fondazione per, ad esempio, abbonamenti teatrali per i figli o rimborsi di spese sanitarie.

    Domande frequenti

    Il CCNL Spettacolo prevede la tredicesima e la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL per i dipendenti di teatri e fondazioni prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre (una mensilità intera) e quattordicesima di norma a giugno (una mensilità intera). Entrambe maturano per 1/12 al mese.
    Come si calcola il rateo per chi è assunto in corso d’anno?
    Chi è assunto in corso d’anno matura i ratei di tredicesima e quattordicesima proporzionalmente ai mesi lavorati (1/12 per mese). Ogni mese con almeno 15 giorni lavorativi si conta come intero. Il rateo viene pagato alla scadenza ordinaria della mensilità aggiuntiva o all’uscita.
    Come funzionano le mensilità aggiuntive per i lavoratori scritturati?
    Per gli scritturati le mensilità aggiuntive maturano proporzionalmente alla durata della scrittura e vengono di norma liquidate alla scadenza del contratto come quota aggiuntiva del compenso, se non erano state erogate in corso di rapporto.
    Esiste un premio di risultato nel settore spettacolo?
    Il premio di risultato non è un istituto contrattuale generale del CCNL, ma può essere introdotto da accordi integrativi aziendali. Nelle fondazioni lirico-sinfoniche è previsto un welfare aziendale di 250 € annui (non monetizzabile direttamente in busta) come beneficio complementare.
    Le mensilità aggiuntive sono soggette a contribuzione FPLS?
    Sì. La tredicesima e la quattordicesima concorrono alla base imponibile previdenziale sia per i dipendenti fissi (contribuzione INPS ordinaria) sia per gli scritturati (contribuzione FPLS-INPS ex-ENPALS). Sono soggette a IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.