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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce il danno ambientale come deterioramento significativo e misurabile di risorse naturali
  • Recepisce la nozione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilita ambientale
  • Include danni a specie e habitat protetti, acque, terreno
  • Riconduce a unita giuridica i diversi profili di lesione ambientale
  • E il presupposto fattuale per le azioni di prevenzione, ripristino e risarcimento

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 300 Cod. Amb. — danno ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE , fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE , nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE ; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

Commento

L'articolo 300 fornisce la nozione legale di danno ambientale, presupposto fattuale per l'applicazione dell'intera parte sesta del Codice. La definizione e centrale: senza danno ambientale (o senza minaccia imminente di danno) non scattano gli obblighi di prevenzione, ripristino e risarcimento. Il legislatore ha scelto una nozione ampia ma tecnicamente precisa, ricalcata sulla direttiva 2004/35/CE.

La nozione generale

Il comma 1 definisce il danno ambientale come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilita assicurata da quest'ultima. Tre sono gli elementi qualificanti: il deterioramento (modificazione in senso peggiorativo), la significativita (non ogni alterazione e rilevante, ma solo quelle di una certa entita), la misurabilita (l'effetto deve poter essere accertato con strumenti tecnici, non solo affermato). Il riferimento all'utilita assicurata estende la nozione anche ai servizi ecosistemici.

Il deterioramento diretto e indiretto

L'inclusione del danno indiretto e elemento qualificante. Non e necessario che la lesione si manifesti immediatamente sulla risorsa naturale: e sufficiente che derivi causalmente dall'azione, anche attraverso catene di eventi intermedi. Questa scelta amplia il perimetro della responsabilita, ma richiede particolare attenzione nella ricostruzione del nesso causale, oggetto di analisi tecnica specialistica.

Le categorie tutelate

Il comma 2 specifica le categorie di danno ambientale rilevanti ai sensi della direttiva 2004/35/CE: danno a specie e habitat naturali protetti, danno alle acque, danno al terreno. Per ciascuna categoria, le condizioni di rilevanza sono ulteriormente specificate. Per specie e habitat il riferimento e a quelli protetti dalla legge 157/1992 sulla fauna selvatica, dalla direttiva habitat (92/43/CEE), dalla direttiva uccelli (2009/147/CE) e dalle norme nazionali di recepimento.

Il danno alle acque

Il danno alle acque riguarda alterazioni significative delle condizioni ecologiche, chimiche o quantitative delle risorse idriche. Il riferimento e alla direttiva quadro acque (2000/60/CE) e alla parte terza del Codice, che definiscono lo stato delle acque e i criteri per la sua valutazione. La valutazione del danno richiede competenze scientifiche specifiche e l'utilizzo di indicatori biologici, chimici e idromorfologici.

Il danno al terreno

Il danno al terreno (contaminazione del suolo o del sottosuolo) rappresenta una delle ipotesi piu ricorrenti nella pratica. La sua valutazione si raccorda con la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati (artt. 239 ss. del Codice), con i valori soglia di contaminazione (CSC) e di rischio (CSR) e con le procedure di analisi di rischio sito-specifica. Le sovrapposizioni applicative tra danno ambientale e bonifica sono frequenti, e richiedono attenta lettura combinata delle discipline.

Profili interpretativi e probatori

Lo standard di significativita e di misurabilita ha generato un articolato dibattito interpretativo. La giurisprudenza, in linea generale, valorizza una valutazione caso per caso, con attenzione agli indicatori scientifici disponibili e ai dati pregressi sullo stato della risorsa. L'onere probatorio sulla sussistenza del danno e centrale, e la qualita delle indagini tecniche puo determinare l'esito dei procedimenti.

Domande frequenti

Quando un deterioramento e danno ambientale?

Quando e significativo, misurabile e riconducibile causalmente all'azione o all'omissione di un soggetto, secondo i criteri della direttiva 2004/35/CE.

Cosa si intende per utilita assicurata dalla risorsa?

Si tratta dei servizi ecosistemici che la risorsa fornisce, la cui lesione e considerata danno ambientale al pari del deterioramento materiale.

Tutte le risorse naturali sono protette?

In linea generale si, ma la disciplina e particolarmente dettagliata per specie e habitat protetti, acque e terreno, secondo i criteri dell'art. 300 c. 2.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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