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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Coordina l'applicazione del titolo III con la disciplina del titolo I sugli impianti
  • Stabilisce decorrenza degli adempimenti per impianti termici civili dell'art. 290 c. 3
  • Rinvia all'art. 281 per modifiche e integrazioni dell'allegato X
  • Coordina ruoli del MASE e di altri ministeri competenti
  • Norma di chiusura del titolo III sui combustibili

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 298 Cod. Amb. — disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti termici civili di cui all’articolo 290, comma 3, a partire dalla data in cui è effettuato l’adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 281, comma

3. 2. Alla modifica e all’integrazione dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste dall’articolo 281, commi 5 e

6. All’integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall’entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.

2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall’ISPRA entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell’anno civile precedente. I soggetti di cui all’articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all’ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalità previsti nella parte I, sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituita, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l’esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Commento

L'articolo 298 e il pendant transitorio per il titolo III dei combustibili, analogo a quanto gli artt. 281 e 290 sono per i titoli I e II. La sua funzione e coordinare l'entrata in vigore e l'applicazione del nuovo regime con le situazioni preesistenti, garantendo certezza giuridica e gradualita.

Coordinamento con il titolo I

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del titolo III relative agli impianti del titolo I si applicano agli impianti termici civili dell'art. 290 c. 3 a partire dall'adeguamento operato dalle autorizzazioni rilasciate ex art. 281 c. 3. Si tratta di una coordinazione tecnica: gli impianti termici civili sopra soglia, quando rientrano nel titolo I per via della loro potenza, devono adeguarsi anche alle prescrizioni sui combustibili, ma a partire dal momento in cui la nuova autorizzazione e operativa. Il meccanismo evita applicazioni retroattive o disorganiche.

L'aggiornamento dell'allegato X

Il comma 2 disciplina le modifiche e integrazioni dell'allegato X, rinviando alle modalita previste dall'art. 281 c. 5 e 6. Il meccanismo e quello tipico della delegificazione tecnica: il legislatore stabilisce nel Codice i principi e la cornice, e affida a decreti ministeriali del MASE, di concerto con altri dicasteri, l'aggiornamento del contenuto tecnico degli allegati. Questo permette di mantenere la disciplina aggiornata rispetto all'evoluzione del mercato dei combustibili e della tecnologia, senza dover intervenire con legge.

Procedura di aggiornamento

L'aggiornamento prevede consultazioni tecniche, valutazioni di impatto e coordinamento con i servizi della Commissione europea, in particolare quando si tratta di recepire nuove direttive o di adeguarsi a sviluppi tecnici riconosciuti a livello sovranazionale. ISPRA fornisce supporto scientifico, e le associazioni di categoria sono tipicamente coinvolte in fase consultiva.

Il dialogo Stato-Regioni

Pur essendo la materia dei combustibili di competenza statale, l'attuazione concreta coinvolge le Regioni, soprattutto in relazione alle autorizzazioni degli impianti e ai piani di qualita dell'aria. L'art. 298, e piu in generale la disciplina transitoria del Codice, valorizza la cooperazione tra livelli di governo, evitando sovrapposizioni e contrasti applicativi.

Profili applicativi

Per gli operatori, l'art. 298 e norma da consultare in occasione di adeguamenti tecnici o cambi di combustibile su impianti esistenti. Permette di capire da quando il nuovo regime si applica concretamente al singolo impianto e quale e la base giuridica per eventuali adempimenti documentali. Il coordinamento con il libretto di impianto e con le autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e essenziale.

Prassi e linee guida

Linee guida ISPRA · Linee Guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera

ISPRA fornisce uno strumento metodologico per la compilazione degli inventari locali di emissioni in atmosfera, definendo livelli di approfondimento e criteri di raccolta dati a supporto delle autorita regionali e provinciali competenti ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Leggi il documento su www.isprambiente.gov.it

Guida tecnica ISPRA/ARPA · Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)

ISPRA, di concerto con le ARPA/APPA, definisce le modalita di corretta gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) e dei sistemi di acquisizione dati, in applicazione della norma UNI EN 14181 e della Parte V del Codice dell'ambiente.

Leggi il documento su www.isprambiente.gov.it

Domande frequenti

Da quando si applica il titolo III agli impianti civili?

Per gli impianti termici civili sopra soglia di cui all'art. 290 c. 3, le disposizioni si applicano dall'adeguamento operato dall'autorizzazione ex art. 281 c. 3.

Chi aggiorna l'allegato X?

Il MASE, di concerto con altri dicasteri competenti, tramite decreti ministeriali secondo le modalita dell'art. 281.

Le Regioni hanno un ruolo?

Si, in particolare per le autorizzazioni degli impianti e per l'attuazione dei piani di qualita dell'aria, in coordinamento con la disciplina statale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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