← Torna a Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Attua il principio di precauzione di cui all'art. 174 c. 2 TCE (oggi art. 191 TFUE)
  • Impone alta protezione in caso di pericoli, anche potenziali, per salute e ambiente
  • Richiede valutazione scientifica obiettiva preliminare
  • Obbliga l'operatore a informazione, consultazione, misure precauzionali
  • Coordina con il quadro europeo sulla gestione del rischio

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 301 Cod. Amb. — attuazione del principio di precauzione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

3. L’operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l’informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

Commento

L'articolo 301 e tra i piu importanti dell'intera parte sesta perche traduce in disposizione di diritto positivo il principio di precauzione, fondamentale nel diritto ambientale europeo. Il principio di precauzione, sancito gia dal Trattato di Maastricht e oggi dall'art. 191 TFUE, permette di adottare misure di tutela anche in presenza di incertezza scientifica, quando esiste un rischio plausibile di danno alla salute o all'ambiente.

Il quadro europeo

Il comma 1 richiama espressamente l'art. 174, par. 2, del Trattato CE (oggi art. 191 TFUE), che inserisce il principio di precauzione tra i pilastri della politica ambientale europea. La Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000 sulla materia ha precisato che il principio di precauzione si applica quando una valutazione scientifica preliminare evidenzia ragionevoli motivi di preoccupazione, anche in assenza di prove conclusive sui rischi.

L'alto livello di protezione

Il principio impone di assicurare un alto livello di protezione. Si tratta di una scelta di valore: di fronte all'incertezza, l'ordinamento sceglie di tutelare la salute e l'ambiente piuttosto che attendere prove definitive del danno. Questo approccio e particolarmente significativo per i rischi a lungo termine, le sostanze chimiche di nuova introduzione e le tecnologie emergenti.

La valutazione scientifica obiettiva

Il comma 2 chiarisce un aspetto fondamentale: il principio di precauzione non e un principio di sospetto generalizzato, ma richiede una preliminare valutazione scientifica obiettiva. Il rischio deve essere identificato sulla base di dati scientifici disponibili, con metodo rigoroso. Questa precisazione bilancia la precauzione con l'esigenza di evitare reazioni emotive o sproporzionate, e di promuovere decisioni razionali e proporzionate.

Gli obblighi dell'operatore

Il comma 3 attribuisce all'operatore obblighi positivi: deve informare le autorita competenti e adottare ogni misura idonea a prevenire il danno potenziale. Si tratta di un obbligo di trasparenza e di azione tempestiva, che precede e si affianca all'azione amministrativa. La tempestivita dell'informazione e elemento qualificante della responsabilita dell'operatore.

Il rapporto con l'autorita

Le autorita competenti, ricevuta l'informazione, valutano il rischio e determinano le misure da adottare. Questa valutazione coinvolge ISPRA, l'Istituto superiore di sanita e, per i profili specifici, le altre agenzie scientifiche. La decisione finale e amministrativa, ma fondata su istruttoria tecnica trasparente e documentata.

Proporzionalita delle misure

Le misure precauzionali devono essere proporzionate al rischio. La Corte di giustizia UE ha piu volte ribadito che il principio di precauzione non legittima misure sproporzionate, eccessivamente afflittive o discriminatorie. La proporzionalita richiede di scegliere, tra le misure idonee, quelle meno restrittive per gli operatori, fermo restando il livello di tutela. ISPRA fornisce supporto tecnico al MASE nella valutazione di proporzionalita.

Applicazioni concrete

Il principio di precauzione trova applicazione in vari settori: nuove sostanze chimiche (regolamento REACH), biotecnologie, campi elettromagnetici, nanomateriali, sostanze emergenti come PFAS. Le misure adottate possono andare dall'obbligo di monitoraggio intensivo a divieti temporanei, dalla limitazione di usi a richiesta di studi aggiuntivi. La gestione del rischio e sempre attivita complessa, che richiede competenza tecnica e responsabilita politica.

Domande frequenti

Cos'e il principio di precauzione?

E un principio del diritto ambientale che consente di adottare misure di tutela in caso di rischi anche solo potenziali, dopo una valutazione scientifica preliminare.

Si possono adottare misure senza prove?

In linea generale si, ma le misure devono basarsi su una valutazione scientifica obiettiva del rischio ed essere proporzionate alla sua entita.

Cosa deve fare l'operatore in caso di rischio?

Informare tempestivamente le autorita competenti e adottare misure idonee a prevenire o limitare il danno potenziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.