- Apre la parte sesta del Codice dedicata al danno ambientale
- Attribuisce al Ministero dell'ambiente (oggi MASE) le funzioni statali di tutela e ripristino
- Disciplina la collaborazione con Regioni, enti locali e soggetti pubblici
- Coordina la disciplina con il diritto UE sulla prevenzione del danno ambientale
- Recepisce la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilita ambientale
Testo dell'articoloVigente
Art. 299 Cod. Amb. — competenze ministeriali
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all’ambiente … .
2. L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo.
3. L’azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione.
4. Per le finalità connesse all’individuazione, all’accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale … ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.
6. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 299 D.Lgs. 209/2005 — Rimborsi tra organismi di indennizzo
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- Art. 299 c.p.: Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno St
Commento
L'articolo 299 apre la parte sesta del Codice, dedicata alla disciplina del danno ambientale. Si tratta di una delle sezioni piu innovative del Codice, che ha recepito la direttiva 2004/35/CE introducendo nell'ordinamento italiano un regime di responsabilita ambientale moderno, ispirato al principio chi inquina paga. L'articolo definisce il quadro istituzionale entro cui si esercitano le competenze pubbliche.
Le competenze ministeriali
Il comma 1 attribuisce al Ministro dell'ambiente (oggi MASE) le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. Si tratta di una competenza ampia, che copre l'intera filiera della responsabilita ambientale: dall'individuazione del responsabile alla quantificazione del danno, dall'ingiunzione di ripristino al recupero dei costi. Il Ministero opera tramite la propria struttura amministrativa, con il supporto tecnico di ISPRA.
Il principio di leale collaborazione
Il comma 2 valorizza il principio di leale collaborazione: l'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con Regioni, enti locali e soggetti di diritto pubblico ritenuti idonei. Questo approccio cooperativo riflette la natura multilivello della tutela ambientale: il danno ambientale si manifesta sul territorio, e la sua prevenzione e gestione richiedono l'intervento coordinato di piu autorita. Il Ministero ha il ruolo di regia, ma valorizza le competenze tecniche e territoriali degli altri soggetti.
Il coordinamento europeo
Il comma 3 richiama il rispetto della normativa comunitaria vigente. Il riferimento alla direttiva 2004/35/CE e centrale: la parte sesta del Codice ne costituisce il recepimento, e i suoi principi (responsabilita oggettiva per le attivita pericolose dell'allegato 5, principio di prevenzione, principio chi inquina paga) attraversano l'intera disciplina. La Corte di giustizia UE ha contribuito a definire i contorni applicativi della direttiva, con effetti diretti sull'interpretazione del Codice.
Il rapporto con la giurisdizione
La competenza ministeriale convive con la tutela giurisdizionale: i cittadini, le associazioni ambientali, gli enti locali possono attivare procedimenti giudiziari per la tutela dell'ambiente, anche in concorrenza con l'azione ministeriale. La parte sesta disciplina i rapporti tra azione amministrativa e azione giurisdizionale (in particolare l'art. 311 sull'azione risarcitoria in forma specifica), evitando duplicazioni e contraddizioni.
Il ruolo di ISPRA
ISPRA, ai sensi della legge istitutiva, supporta tecnicamente il MASE nelle attivita di tutela dell'ambiente. In materia di danno ambientale, ISPRA fornisce valutazioni scientifiche, quantificazioni economiche del danno, indicazioni sulle misure di ripristino. La sua autonomia tecnica e elemento di robustezza del sistema, che bilancia le scelte politiche con la valutazione scientifica.
Profili evolutivi
Il quadro istituzionale e stato oggetto di interventi di riorganizzazione, in particolare con la trasformazione del MATTM in MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e con l'aggiornamento delle competenze interne. Le funzioni di tutela del danno ambientale sono confluite nelle strutture del MASE preposte alla pianificazione ambientale, al contenzioso e al ripristino.
Domande frequenti
Chi e competente per il danno ambientale?
In linea generale il Ministero dell'ambiente (MASE), che opera in collaborazione con Regioni, enti locali e altri soggetti di diritto pubblico.
La disciplina italiana e in linea con quella europea?
Si, la parte sesta del Codice e recepimento della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilita ambientale.
ISPRA che ruolo svolge?
Supporta tecnicamente il MASE con valutazioni scientifiche, quantificazione del danno e indicazioni sulle misure di ripristino.
Vedi anche