Testo dell'articoloVigente
Art. 296 Cod. Amb. – Controlli e sanzioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi dell’articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni; la sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa all’acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti nell’impianto, ferma restando l’applicazione dell’ articolo 515 del codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta, dall’autorità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta, dall’autorità di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista dall’articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 294, si applica al responsabile per l’esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 284, comma
2. 4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui all’articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall’ articolo 650 del codice penale , ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell’articolo 295 e l’armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l’entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all’irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni: a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell’esercizio dei quali l’infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili, b) l’inibizione dell’accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l’infrazione o per le navi dell’armatore che ha commesso l’infrazione.
6. In caso di violazione dell’articolo 295, comma 10, il comandante è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 1193 del codice della navigazione .
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il campione di cui all’articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino in cui l’indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, senza commettere l’infrazione di cui al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto dall’articolo 295, comma
11. 8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati previsti dall’articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. All’accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all’ articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di polizia giudiziaria. All’irrogazione delle sanzioni previste da tali commi provvedono le autorità marittime competenti per territorio e, in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato, le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all’estero, le competenze attribuite alle autorità consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all’utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità: a) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182 del comitato MEPC dell’IMO ; b) mediante il campionamento e l’analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo, c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all’appendice VI dell’allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78.
10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell’Italia, l’armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l’obbligo di comunicare all’autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile a norma. È utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all’allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione è effettuata prima dell’accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di tali zone, prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all’estero, l’armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l’armatore o il comandante possono presentare all’autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l’obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell’ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l’obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell’accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l’autorità competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalità si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto è presentato almeno 48 ore prima dell’arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l’autorità competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi l’autorità competente all’irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l’entità della sanzione ai sensi dell’ articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , o adottare l’ordinanza di archiviazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, di tale legge.
10-quinquies. Le autorità che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, può attivare la procedura prevista all’articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l’autorità competente all’applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 296 chiude il titolo III sui combustibili con un articolato sistema sanzionatorio che combina sanzioni penali contravvenzionali e sanzioni amministrative. La struttura riflette la gravita differenziata delle violazioni: la combustione impropria di materiali non ammessi e illecito penale, mentre altre irregolarita sono punite in via amministrativa. La norma e cardine del presidio contro l'utilizzo improprio di combustibili.
Le contravvenzioni
La combustione di materiali o sostanze in difformita alle prescrizioni del titolo, quando gli stessi non costituiscono rifiuti, e punita con sanzioni penali contravvenzionali. Per gli impianti del titolo I (industriali), e prevista l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 258 a 1.032 euro; per gli impianti del titolo II (termici civili), la sanzione e differente, calibrata sulla minore rilevanza emissiva. La distinzione e ragionevole e coerente con il sistema di tutela differenziato.
Il coordinamento con la disciplina rifiuti
La norma si applica solo se la sostanza bruciata non costituisce rifiuto. Quando invece il materiale e qualificabile come rifiuto, si applica la piu severa disciplina della parte quarta del Codice (gestione dei rifiuti) e, in particolare, le sanzioni per attivita di gestione non autorizzate. Questo coordinamento evita sovrapposizioni e garantisce che ogni violazione sia perseguita nel quadro normativo proprio.
Il rinvio all'art. 29-quattuordecies
Per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la norma fa salvo quanto previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 4. La disciplina AIA copre infatti le installazioni piu impattanti con un regime sanzionatorio specifico, integrato e coordinato. Le grandi installazioni industriali sono dunque soggette al regime AIA, mentre il titolo III si applica residualmente.
Le pene contravvenzionali
Il legislatore ha scelto la qualificazione contravvenzionale, anziche delittuosa, per ragioni di proporzionalita e di efficienza del sistema. Le contravvenzioni permettono l'applicazione di strumenti deflattivi come l'oblazione (art. 162-bis c.p.) e, per i fatti minori, il meccanismo estintivo della parte sesta-bis del Codice (artt. 318-bis ss.). Questi meccanismi favoriscono la regolarizzazione e l'eliminazione della violazione, obiettivo prioritario della tutela ambientale.
Il ruolo degli organi di vigilanza
L'accertamento delle violazioni e compito degli organi di polizia giudiziaria, in primis ARPA e Carabinieri Forestali, oltre alle altre forze di polizia. La verifica si svolge tipicamente tramite ispezioni, prelievo di campioni di combustibile e analisi di laboratorio. La catena della prova deve essere accuratamente documentata per resistere al vaglio del giudice penale.
Profili difensivi
La difesa tecnica in materia di violazioni sui combustibili si concentra spesso sulla qualificazione merceologica del materiale (combustibile o rifiuto?), sulla corretta esecuzione del campionamento e sulla compatibilita dei limiti accertati con quelli prescritti. Il rigore tecnico dell'attivita di accertamento e essenziale, e i difensori valutano caso per caso la sostenibilita della contestazione.
Casi pratici
Caso 1: combustione impropria in impianto industriale
Tizio brucia in un impianto industriale un olio non rientrante nell'allegato X. L'autorita procede ai sensi dell'art. 296 con contestazione contravvenzionale, fermo restando il vaglio circa l'eventuale qualificazione del materiale come rifiuto, che porterebbe alla diversa disciplina della parte quarta.
Caso 2: prescrizione estintiva
Caio commette una violazione del titolo III che non ha cagionato danno o pericolo concreto. L'organo di vigilanza, in presenza dei presupposti, applica la prescrizione ex art. 318-ter; in caso di adempimento e pagamento, la contravvenzione si estingue.
Domande frequenti
La combustione impropria e reato?
Si, e contravvenzione punita con arresto o ammenda, modulata in base al tipo di impianto coinvolto.
E sempre applicabile l'art. 296?
No, se il materiale bruciato e un rifiuto si applica la piu severa disciplina della parte quarta; per le installazioni AIA si applica l'art. 29-quattuordecies.
Esistono strumenti deflattivi?
Si, oblazione ex art. 162-bis c.p. e meccanismo estintivo della parte sesta-bis (artt. 318-bis ss.) per le contravvenzioni che non hanno cagionato danno.