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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Detta le definizioni applicabili al titolo III sui combustibili
  • Specifica le categorie di olio combustibile (pesante, leggero, gasolio)
  • Distingue combustibili in base a codici NC doganali
  • Identifica i combustibili per uso marittimo e i loro derivati
  • Glossario tecnico essenziale per la corretta applicazione del titolo

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 292 Cod. Amb. — Definizioni

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.

2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni: a) olio combustibile pesante: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039 , escluso il combustibile per uso marittimo; 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata con tale metodo; b) gasolio: 1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019 ; 2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l’85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86; c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla “American Society for Testing and Materials” nell’edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti; d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217; e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità “DMB” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo; f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità “DMX”, “DMA” e “DMZ” alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo; g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all’esportazione e trasportati, a tale fine, all’interno delle cisterne di una nave; h) acque territoriali: zone di mare previste dall’ articolo 2 del codice della navigazione ; i) zona economica esclusiva: zona di cui all’articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689 ; l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61 ; m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione è stata assegnata dall’International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell’allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL; n) nave passeggeri: nave che trasporta più di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell’equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attività relative alla gestione della nave, nonché dei bambini di età inferiore ad un anno; o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purché effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l’orario può essere desunto anche dalla regolarità o dalla frequenza del servizio; p) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55 ; q) nave all’ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano; r) stazionamento: l’utilizzo dei motori su una nave all’ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico; s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente; t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all’articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.

Commento

L'articolo 292 e il glossario tecnico del titolo III dedicato ai combustibili. La precisione definitoria e particolarmente importante in questo ambito, perche le caratteristiche merceologiche dei combustibili e le loro classificazioni hanno conseguenze immediate su valori limite, regimi autorizzativi e sanzioni applicabili. La norma rinvia, ove non disponga diversamente, alle definizioni dei titoli I e II, costruendo cosi un sistema coerente di terminologia.

Le categorie di olio combustibile

La distinzione fondamentale e tra olio combustibile pesante e gli altri prodotti petroliferi. L'olio combustibile pesante e definito per riferimento ai codici NC della nomenclatura combinata doganale (NC 2710 1951 e seguenti). Questo aggancio alla classificazione doganale assicura uniformita con il diritto dell'Unione e con il sistema di tassazione dei prodotti energetici. La norma esclude espressamente il combustibile per uso marittimo, che ha disciplina autonoma.

Il riferimento ai codici NC

L'utilizzo dei codici NC come criterio definitorio e una scelta tecnicamente robusta: permette di individuare con precisione il prodotto a partire dalle sue caratteristiche fisico-chimiche, evitando dispute interpretative. Tuttavia, richiede da parte degli operatori una conoscenza della nomenclatura doganale o il supporto di consulenti specializzati. ISPRA e l'Agenzia delle Dogane forniscono in molti casi chiarimenti operativi.

Il gasolio

Il gasolio rappresenta una categoria specifica, distinta dall'olio combustibile pesante per caratteristiche fisiche (viscosita, densita, punto di scorrimento) e per usi tipici. La definizione di gasolio nella norma e funzionale al regime emissivo: i gasoli, contenendo meno zolfo e bruciando in modo piu pulito, sono soggetti a regime piu favorevole rispetto agli oli pesanti. La distinzione e dunque sostanziale, non solo formale.

Il combustibile per uso marittimo

La definizione di combustibile per uso marittimo identifica una categoria autonoma, che comprende prodotti specificamente destinati alla propulsione e al funzionamento delle macchine ausiliarie a bordo di navi. La specificita marittima riflette esigenze tecniche (le macchine navali tollerano combustibili piu densi) e una disciplina internazionale propria (MARPOL). La separazione concettuale rispetto agli altri prodotti petroliferi previene applicazioni promiscue di regimi diversi.

Rilievo applicativo

In sede di controllo, l'esatta classificazione del combustibile utilizzato e premessa per individuare i valori limite applicabili. Una errata classificazione puo portare a contestazioni infondate o, viceversa, a sottostima di obblighi. Per questo motivo i certificati di analisi del combustibile, che gli operatori conservano nel libretto di impianto, sono documento essenziale ai fini probatori.

Domande frequenti

Perche si usano i codici NC?

Per assicurare una classificazione uniforme con la nomenclatura doganale europea, evitando ambiguita merceologiche.

Olio combustibile pesante e gasolio sono la stessa cosa?

No, sono categorie distinte con caratteristiche fisico-chimiche e regimi emissivi differenti.

Il combustibile marittimo segue regole proprie?

Si, ha disciplina autonoma anche in ragione della convenzione internazionale MARPOL e della direttiva europea sulla tenore di zolfo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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