Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 289 Cod. Amb. – abrogazioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615 , ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 .
Vedi anche
→art. 287 AMBIENTE→art. 288 AMBIENTE→art. 290 AMBIENTE→art. 291 AMBIENTE→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→art. 41 Cost. (Iniziativa economica)→Art. 286 Cod. Amb. – valori limite di emissione→Art. 292 Cod. Amb. – Definizioni→Art. 285 Cod. Amb. – Caratteristiche tecniche→Art. 293 Cod. Amb. – Combustibili consentiti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 289 dichiara espressamente abrogata la disciplina previgente in materia di combustibili e impianti termici, in primo luogo la legge 13 luglio 1966, n. 615 (la storica legge antismog) e il DPR 22 dicembre 1970, n. 1391, di sua attuazione. La portata di queste abrogazioni e simbolica e sostanziale: simbolica, perche cancella le pietre angolari di una stagione normativa che aveva regolato per decenni l'inquinamento atmosferico in Italia; sostanziale, perche assicura che la disciplina applicabile sia oggi quella organica del Codice.
La legge 615/1966
La legge antismog del 1966 e stata strumento fondamentale per affrontare l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane italiane in piena espansione industriale. Disciplinava i combustibili ammessi, prescriveva controlli sui camini e imponeva caratteristiche minime agli impianti. Il suo modello ispiratore e progressivamente confluito in fonti europee e in regolamentazioni piu sofisticate, fino al Codice. L'abrogazione e atto dovuto di coerenza sistematica.
Il DPR 1391/1970
Il regolamento attuativo del 1970 specificava il dettaglio operativo della legge antismog: caratteristiche dei combustibili, modalita di controllo, valori limite, sanzioni. Anche per questo testo l'abrogazione era necessaria per evitare sovrapposizioni con la disciplina del Codice e dei suoi allegati.
La clausola di salvezza
La formula iniziale dell'articolo (escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza) ha la consueta funzione di evitare vuoti normativi. Permette al legislatore di mantenere in vita norme tecniche specifiche o allegati che, pur facendo parte dei testi abrogati, conservano utilita applicativa o non sono ancora stati sostituiti da nuove discipline. L'interprete deve sempre coordinare l'art. 289 con le norme transitorie dell'art. 290.
Effetti sul diritto vivente
Per la prassi applicativa, l'art. 289 chiude definitivamente la possibilita di richiamare la legge 615/1966 e il DPR 1391/1970 come norme vigenti. Resta tuttavia possibile farne riferimento storico o sistematico, ad esempio per ricostruire il contenuto di autorizzazioni rilasciate sotto il vecchio regime o per dirimere questioni intertemporali. La continuita con le direttive europee assicura che i principi sostanziali della tutela dell'aria non subiscano regressioni.
Coordinamento sistematico
L'art. 289 va letto unitamente all'art. 280 (abrogazioni del titolo I) e all'art. 297 (abrogazioni del titolo III sui combustibili), che insieme costituiscono il pacchetto di abrogazioni della parte quinta. La struttura ricorrente del Codice mostra una tecnica legislativa accurata, che opera abrogazioni mirate per blocchi tematici, anziche generali e indistinte.
Casi pratici
Caso 1: richiamo storico in atto autorizzativo
Tizio gestisce un impianto autorizzato negli anni Settanta sulla base della legge 615/1966. L'autorizzazione conserva efficacia in via transitoria, ma in occasione del rinnovo si applica la disciplina del Codice, con eventuali adeguamenti tecnici.
Caso 2: ricerca documentale
Caio, in sede di due diligence su un sito industriale, deve ricostruire il quadro normativo applicabile a fatti del 1985. Pur essendo la legge 615/1966 oggi abrogata, e norma di riferimento storico per quel periodo e va richiamata in sede di analisi.
Domande frequenti
Cosa abroga l'art. 289?
Abroga espressamente la legge 615/1966 e il DPR 1391/1970, salve le disposizioni di cui il Codice prevede l'ulteriore vigenza.
Le autorizzazioni rilasciate sotto la legge 615/1966 sono ancora valide?
In linea generale conservano efficacia sino a scadenza o rinnovo, momento in cui vengono ricondotte al nuovo regime del Codice.
Si puo ancora richiamare la legge 615/1966?
Solo come riferimento storico o per fatti pregressi; per la disciplina vigente si applica oggi la parte quinta del D.Lgs. 152/2006.