- Fissa l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dall'allegato IX
- Consente ai piani di qualita dell'aria di imporre limiti piu restrittivi
- Coordina con la disciplina dei medi impianti di combustione
- E norma centrale di garanzia ambientale del titolo II
- Specifica modalita di misurazione e verifica dell'allegato IX, parte III
Testo dell'articoloVigente
Art. 286 Cod. Amb. — valori limite di emissione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 , ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.
1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall’allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio
2029.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . La parte III, sezione 1, dell’allegato IX alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale controllo dei valori di emissione non è richiesto o deve essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i documenti o le dichiarazioni che attestano l’espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.
2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto all’autorità competente entro 24 ore dall’accertamento, utilizzando il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. L’autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l’adempimento, e stabilire le condizioni per l’esercizio dell’impianto fino al ripristino. La continuazione dell’esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.
2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i seguenti atti: a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all’articolo 284, comma 2-quater; b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di combustibili utilizzati; c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell’impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente; d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma
2-bis.
3. Ai fini del campionamento, dell’analisi e della valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III dell’Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 286 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
- Art. 286 Codice Civile: Legittimazione domandata dall'ascendente
- Articolo 286 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 286 c.p.c.: Notificazione nel caso d’interruzione
- Art. 286 c.p.p.: Custodia cautelare in luogo di cura
- Articolo 286 Codice Penale: Guerra civile
In sintesi
L'articolo 286 e cuore sostanziale della disciplina ambientale degli impianti termici civili: dispone l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione (VLE) previsti dall'allegato IX, parte III. I VLE rappresentano la traduzione operativa degli obiettivi di tutela dell'aria in prescrizioni misurabili e verificabili.
La struttura dei valori limite
I VLE sono differenziati per tipo di impianto, combustibile utilizzato e potenza. Coprono i principali inquinanti emessi dai processi di combustione: ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), polveri totali sospese, ossidi di zolfo per i combustibili che li contengono. La struttura tabellare dell'allegato permette di identificare con immediatezza i limiti applicabili alla specifica configurazione dell'impianto.
I medi impianti di combustione
Il comma 1-bis introduce la disciplina dei medi impianti di combustione (1-50 MW), in attuazione della direttiva 2015/2193/UE. Per questa categoria, il legislatore ha previsto regole specifiche, con valori limite calibrati sulla dimensione e termini di adeguamento differenziati. Il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha completato il recepimento, rendendo la disciplina italiana pienamente conforme al quadro europeo.
Possibilita di limiti piu restrittivi
Come per le caratteristiche tecniche, anche per i VLE la norma consente ai piani di qualita dell'aria di prescrivere limiti piu severi. La logica e quella di permettere risposte differenziate alle criticita territoriali. Nelle zone in cui i parametri di qualita dell'aria sono superati o a rischio di superamento, le Regioni intervengono con misure addizionali che incidono direttamente sugli impianti.
Modalita di misurazione
L'allegato IX, parte III, non si limita a fissare i valori, ma disciplina anche le modalita di misurazione, i metodi analitici e i criteri di campionamento. Questa precisione e essenziale: senza regole omogenee di misurazione, lo stesso valore limite potrebbe portare a esiti diversi a seconda del soggetto controllante. ISPRA cura l'uniformita dei metodi a livello nazionale, mentre ARPA li applica sul territorio.
Verifica e controllo
Il rispetto dei VLE e verificato attraverso controlli periodici previsti dalla normativa e, in via puntuale, dalle autorita competenti. In caso di superamento, si applicano sanzioni amministrative o penali a seconda della gravita della violazione, in coordinamento con l'art. 288. La verifica strumentale, talvolta con campagne di misura in continuo, e elemento centrale del sistema di controllo.
Domande frequenti
Quali inquinanti coprono i VLE?
Tipicamente NOx, CO, polveri e ossidi di zolfo per i combustibili contenenti zolfo, con valori differenziati per impianto, combustibile e potenza.
I limiti possono essere piu severi a livello locale?
Si, i piani di qualita dell'aria possono prescrivere VLE piu restrittivi quando necessario al conseguimento degli obiettivi locali.
Come si misurano le emissioni?
Secondo metodi e criteri previsti dall'allegato IX, parte III, con riferimento alle norme tecniche e ai protocolli ARPA/ISPRA.