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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola installazione e modifica degli impianti termici civili sopra soglia
  • Coordina con il D.M. 37/2008 sulla dichiarazione di conformita degli impianti
  • Prevede attestazioni dell'installatore e integrazioni del libretto di centrale
  • Disciplina la documentazione da trasmettere al responsabile dell'impianto
  • Mira a tracciabilita degli interventi e responsabilita tecnica

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 284 Cod. Amb. — Installazione o modifica

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 , per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l’installatore verifica e dichiara anche che l’impianto è dotato della attestazione prevista all’articolo 282, comma

2-bis. In caso di modifica di impianti fuori produzione l’installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto da parte dell’installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L’autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 , provvede ad inviare tale atto all’autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l’installatore indica al responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286, affinchè tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 . Se il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto non è ancora individuato al momento dell’installazione, l’installatore, entro 30 giorni dall’installazione, invia l’atto e l’elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’articolo

286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo

286. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.

2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma

2-quater. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell’installazione o della modifica dell’impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all’allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta. Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione. »

2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio

2029. A tal fine il responsabile dell’esercizio e della manutenzione trasmette all’autorità titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all’ allegato I, parte IV-bis , alla Parte Quinta.

2-quater. È tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l’autorità competente effettua o nega l’iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.

Commento

L'articolo 284 governa il momento cruciale dell'installazione e della modifica degli impianti termici civili sopra soglia. La disposizione e il punto di contatto tra la disciplina ambientale del Codice e la disciplina della sicurezza degli impianti tecnologici dettata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che regola la qualificazione degli installatori e la dichiarazione di conformita.

L'integrazione con il D.M. 37/2008

La norma valorizza la verifica di conformita gia prevista per la sicurezza, ampliandola con un controllo specificamente ambientale. L'installatore, in occasione del rilascio della dichiarazione di conformita, deve verificare e attestare anche il possesso dell'attestazione prevista dall'art. 282, comma 2-bis. Si tratta di una soluzione efficiente, che evita duplicazione di adempimenti e sfrutta il momento documentale gia previsto dall'ordinamento.

La modifica di impianti fuori produzione

Particolare attenzione e riservata agli interventi su impianti non piu di nuova produzione. L'installatore deve dichiarare l'avvenuta integrazione del libretto di centrale, garantendo la continuita documentale dell'impianto. Il libretto di centrale e lo strumento che accompagna l'impianto nella sua intera vita utile, registrando interventi, manutenzioni e verifiche, e la sua corretta tenuta e essenziale per i controlli successivi.

Responsabilita dell'installatore

L'art. 284 attribuisce all'installatore una responsabilita pubblica significativa: le sue dichiarazioni hanno valenza di attestazione tecnica e possono fondare contestazioni in caso di non veridicita. Per questo il regime sanzionatorio dell'art. 288 punisce specificamente la mancata o incompleta redazione dell'atto. La professionalita dell'installatore e dunque presidio sostanziale del rispetto della disciplina.

Trasmissione al responsabile

La norma impone la trasmissione della documentazione al responsabile dell'esercizio e della manutenzione, o al committente. Questo passaggio chiude il cerchio della tracciabilita: l'installatore certifica la conformita, il responsabile la conserva e la rende disponibile ai controlli. Una catena documentale che, se correttamente alimentata, permette di ricostruire la storia dell'impianto in qualsiasi momento.

Coordinamento con la disciplina edilizia

Per gli interventi di una certa rilevanza, l'art. 284 si interseca con la disciplina edilizia e urbanistica, in particolare per gli impianti centralizzati di nuova installazione. I regolamenti edilizi comunali possono prevedere ulteriori prescrizioni in attuazione dei piani di qualita dell'aria, e l'installatore deve operare nel rispetto del complesso quadro autorizzativo locale.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 284?

In occasione di installazione o modifica di impianti termici civili sopra soglia, in coordinamento con la dichiarazione di conformita prevista dal D.M. 37/2008.

Cosa deve dichiarare l'installatore?

La conformita dell'impianto, il possesso dell'attestazione di cui all'art. 282 c. 2-bis e, per gli impianti fuori produzione, l'integrazione del libretto di centrale.

A chi va trasmessa la documentazione?

Al responsabile dell'esercizio e della manutenzione, o al committente, nei termini previsti dalle norme tecniche di settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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