- Contiene le definizioni tecniche degli impianti termici civili e dei loro componenti
- Specifica concetti come impianto termico, generatore di calore, focolare, potenza nominale
- Distingue dispositivi di regolazione, controllo, distribuzione del calore
- Funge da glossario tecnico per l'intero titolo II della parte quinta
- Indispensabile per la corretta applicazione di obblighi e limiti emissivi
Testo dell'articoloVigente
Art. 283 Cod. Amb. — definizioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi; d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; e) potenza termica nominale dell’impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto; f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all’interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli; g) valore di soglia: potenza termica nominale dell’impianto pari a 0.035MW; h) modifica dell’impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all’ articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ; i) autorità competente: l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all’ articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale; l) installatore: il soggetto indicato dall’ articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ; m) responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo dell’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , e comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 .; n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l’adeguamento del regime dell’impianto termico alla richiesta di calore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 283 D.Lgs. 209/2005 — Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
- Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per
- Articolo 283 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 283 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in ap
- Articolo 283 Codice di Procedura Penale: Divieto e obbligo di dimora
- Art. 283 c.p.: Attentato contro la costituzione dello Stato
Commento
L'articolo 283 svolge la funzione di glossario tecnico per l'intero titolo dedicato agli impianti termici civili. La precisione definitoria e centrale nel diritto ambientale, dove l'inclusione o l'esclusione di un componente nella categoria normativa comporta conseguenze sostanziali su autorizzazioni, valori limite e responsabilita.
Le definizioni fondamentali
La norma definisce l'impianto termico come il complesso costituito da generatori di calore, sistema di distribuzione e dispositivi di regolazione e controllo. Il generatore di calore e a sua volta definito come dispositivo di combustione alimentato con combustibili per produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore. Il focolare e il punto in cui avviene la combustione. Questa nidificazione concettuale serve a dare rilievo a ciascuna fase del processo termico, con riferimenti distinti negli adempimenti.
La potenza nominale
Il concetto di potenza termica nominale e cruciale: e il dato che fa scattare la classificazione tra civile e industriale (art. 282), determina l'applicabilita di obblighi specifici e influenza i valori limite. La definizione precisa permette di evitare ambiguita su quale grandezza tecnica considerare (massima potenza al focolare, potenza utile, ecc.) e di uniformare i criteri di valutazione tra impianti diversi.
Dispositivi e componenti accessori
La norma include nel glossario anche i dispositivi di regolazione (termostati, sonde, valvole) e di controllo (sistemi di sicurezza, sensori di fiamma, analizzatori di combustione). Questa attenzione ai componenti accessori riflette la consapevolezza che il rendimento e le emissioni effettive di un impianto dipendono non solo dal generatore in se, ma anche dalla qualita e dalla manutenzione dei sistemi di regolazione.
Coordinamento con norme tecniche
Le definizioni di art. 283 si integrano con le norme tecniche UNI e con i criteri operativi adottati a livello regionale. In particolare, il libretto di centrale e il libretto di impianto utilizzano una terminologia coerente con la norma, e i tecnici certificatori si attengono alle definizioni codicistiche per uniformita di linguaggio. ISPRA, nelle proprie pubblicazioni tecniche, richiama costantemente queste definizioni.
Rilievo applicativo
In sede di contestazioni, perizie tecniche o procedimenti sanzionatori, l'esatta riconduzione di un componente a una determinata categoria definitoria puo essere decisiva. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, valorizza il rigore terminologico per evitare estensioni interpretative che amplino indebitamente il perimetro sanzionatorio. Per l'operatore, conoscere il glossario significa muoversi con sicurezza tra obblighi e adempimenti.
Domande frequenti
A cosa servono le definizioni dell'art. 283?
Definiscono i termini tecnici utilizzati nel titolo degli impianti termici civili, garantendo uniformita di linguaggio e certezza applicativa.
La potenza nominale e una grandezza univoca?
E la grandezza definita dalla norma e dai relativi allegati, riferita tipicamente al rendimento al focolare in condizioni nominali di funzionamento.
Le definizioni valgono anche per gli impianti industriali?
In linea generale si applicano al titolo II, ma molti concetti sono comuni e si integrano con quelli del titolo I dedicato agli stabilimenti.
Vedi anche