- Fondo di garanzia per vittime della strada gestito presso CONSAP.
- Risarcisce danni da circolazione veicoli e natanti con obbligo di assicurazione.
- Casi tipici: veicolo non identificato, non assicurato, compagnia in LCA, contro volontà del proprietario.
- Massimali e franchigie: solo danni alla persona per veicolo non identificato, salvo danni gravi.
- Per veicoli esteri, recupero verso organismo di garanzia dello Stato di stabilimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 283 D.Lgs. 209/2005 — Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell' articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE , o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati; 70 c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; 70 d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. 70
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea.
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5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.
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Commento
L'art. 283 disciplina il Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS), istituito presso CONSAP. È un meccanismo di tutela essenziale: nel sistema della RC auto obbligatoria, la garanzia funziona solo se opera un risarcitore di "ultima istanza" per i casi in cui non si possa attingere a un'assicurazione attiva. La norma trova le sue radici nella convenzione di Strasburgo del 1959 e nella direttiva 2009/103/CE (consolidata, da ultimo modificata dalla direttiva UE 2021/2118).
Casi di intervento del Fondo
Il comma 1 elenca le ipotesi tassative di intervento. Le principali:
Massimali e franchigie
Il comma 2 differenzia il regime risarcitorio:
La franchigia di 500 euro sui danni alle cose nel caso del veicolo non identificato risponde alla finalità di scoraggiare frodi e di concentrare la copertura sulle situazioni di effettivo bisogno tutelare. I massimali assoluti sono fissati dal regolamento attuativo.
Azione diretta del danneggiato
Il sistema si combina con l'azione diretta del danneggiato di cui all'art. 144 cod. ass.: il danneggiato agisce direttamente verso il Fondo per le ipotesi della norma, secondo lo schema procedurale degli artt. 287 ss. (impresa designata, costituzione in mora, termini).
Recupero dell'esborso
Il Fondo che ha pagato si surroga nei diritti del danneggiato verso il responsabile (azione di regresso). Per le ipotesi transfrontaliere (lettera c, secondo periodo) il recupero avviene verso l'organismo di garanzia dello Stato dell'impresa estera, secondo i meccanismi di coordinamento previsti dalla direttiva 2009/103/CE.
Coordinamento sistematico
L'art. 283 è il punto di ingresso di un capo articolato (artt. 283-292) che disciplina dettagliatamente Impresa designata (art. 286), liquidazione (art. 287), termini di prescrizione, sanzioni e contributi al Fondo. Il danneggiato attiva il meccanismo presentando richiesta all'Impresa designata per la sua regione, secondo elenco aggiornato periodicamente da IVASS.
Casi pratici
Caso 1: Tizio investito da auto fuggita
Caso 2: Caio danneggiato da auto di compagnia in LCA
Domande frequenti
Cosa fare se sono investito da pirata della strada non identificato?
Il Fondo di garanzia presso CONSAP risarcisce i danni alla persona ex art. 283, comma 1, lettera a). I danni alle cose sono coperti solo in caso di danni gravi alla persona, con franchigia di 500 euro.
L'assicurazione del responsabile è fallita: chi paga?
Il Fondo ex art. 283, comma 1, lettera c), risarcisce i danni alla persona e alle cose senza franchigia, purché il danneggiato sia residente in Italia e il sinistro sia avvenuto in Italia. Per imprese di altri Stati UE, recupero verso il loro organismo di garanzia.
Il danneggiato deve fare causa al Fondo?
Il sistema prevede l'azione diretta verso l'Impresa designata dal Fondo per la regione del sinistro, secondo gli artt. 287 ss. cod. ass. La trattazione segue regole analoghe a quelle del CARD per la RC auto ordinaria.
Vedi anche