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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Fondo di garanzia vittime della strada è amministrato da CONSAP sotto vigilanza del Ministero, con l’assistenza di un comitato tecnico.
  • Si finanzia con un contributo annuo delle imprese RC auto commisurato al premio incassato.
  • Il regolamento ministeriale fissa misura del contributo, condizioni di intervento e modalità di rendiconto.
  • Il Fondo coopera con omologhi UE e con l’Organismo di compensazione ex articolo 25-bis direttiva 2009/103/CE.
  • Esiste un contributo aggiuntivo specifico (comma 3-bis) per le funzioni transfrontaliere dell’Organismo di indennizzo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 285 D.Lgs. 209/2005 — Fondo di garanzia per le vittime della strada

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione istituiti ai sensi dell' articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE , con tutte le altre parti interessate, nonché con le autorità competenti degli Stati membri. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.

70

1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma 1, informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione della richiesta. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di detto Stato membro soggetta a procedura di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o il liquidatore, quali definiti, rispettivamente, all' articolo 268, lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE , della richiesta. L'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell' articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE , informa il Fondo di cui al comma 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1, che ha anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile ultimo per il sinistro.

70

1-quater. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al corrispondente organismo del suddetto Stato membro che provvede al pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto.

70

2. Il Ministro delle imprese del made in Italy disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1. 70

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.

3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1, lettera c), il contributo di cui al comma 3 è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

70

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall' articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 . L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea.

Commento

L’articolo 285 disciplina assetto istituzionale e finanziario del Fondo di garanzia per le vittime della strada. La norma assegna la gestione a CONSAP, società in mano pubblica, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy). Il Fondo è strumento di solidarietà introdotto dalla legge 990/1969 e oggi razionalizzato nel Codice delle assicurazioni private.

Architettura amministrativa

CONSAP esercita la gestione operativa: liquida indennizzi tramite imprese designate, gestisce il contenzioso, cura i rimborsi tra organismi. Il comitato di gestione affianca CONSAP per le scelte tecniche — ad esempio l’aggiornamento dei criteri di indennizzo o l’autorizzazione a convenzioni internazionali. Il Ministero vigila sull’equilibrio finanziario.

Il finanziamento

Il Fondo si alimenta con un contributo annuale a carico delle imprese autorizzate al ramo RC auto. La misura è percentuale del premio imponibile (entro un massimo fissato dal regolamento) ed è modulata dal Ministero in base ai risultati della liquidazione dell’esercizio precedente. Le compagnie traslano il contributo nei premi, secondo logica mutualistica.

Cooperazione europea

Il comma 1-bis impone la collaborazione con i fondi degli altri Stati membri e con l’Organismo di compensazione previsto dall’articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE. La cooperazione include scambio di informazioni su singole richieste di indennizzo, dettagli su procedure di liquidazione e rapporti contabili. Il comma 1-ter regola il flusso informativo nei casi di sinistri transfrontalieri con impresa in default.

Il contributo dedicato (comma 3-bis)

Per le funzioni nuove introdotte dalla direttiva 2021/2118, CONSAP riceve un contributo specifico, versato solo dalle imprese italiane RC auto. Esso copre i costi di indennizzo per i sinistri causati all’estero da veicoli assicurati con imprese in default — una garanzia di ultima istanza che amplia significativamente la tutela del danneggiato europeo.

Il finanziamento speciale del comma 3-bis

Il contributo dedicato alle nuove funzioni di tutela contro l’insolvenza transfrontaliera è separato dal contributo generale e versato esclusivamente dalle imprese italiane RC auto. La separazione contabile è essenziale: garantisce che il costo delle nuove funzioni non gravi sulle imprese che operano solo in Italia senza esposizione UE e tutela la trasparenza richiesta dalla direttiva 2021/2118. CONSAP rendiconta annualmente i flussi al Ministero, che approva il bilancio del Fondo e ne pubblica i dati di sintesi.

Vigilanza prudenziale e IVASS

Pur sotto la vigilanza ministeriale per gli aspetti strategici, il Fondo è soggetto anche al controllo prudenziale IVASS sulla solvibilità delle imprese designate e sulla correttezza delle liquidazioni. L’Autorità può chiedere informazioni, ispezionare i fascicoli e proporre al Ministero correttivi nelle convenzioni. Si realizza così un controllo a maglie strette che bilancia esigenze di efficienza e di tutela del danneggiato.

Casi pratici

Caso 1: Aumento del contributo dopo annate critiche

Caso 2: Cooperazione con il Fondo francese

Domande frequenti

Chi paga il Fondo di garanzia, lo Stato o le compagnie?

Le compagnie. Il Fondo è finanziato dai premi RC auto attraverso un contributo annuale commisurato al portafoglio. Lo Stato vigila tramite il Ministero ma non versa risorse di bilancio.

Il contributo è visibile nella mia polizza?

Sì, indirettamente. Le imprese lo includono nel premio finale come componente di costo. Non è una voce separata ma incide sulla tariffa.

Chi controlla la gestione finanziaria del Fondo?

Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza, IVASS effettua controlli prudenziali sui flussi tra CONSAP e imprese designate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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