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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I danneggiati possono agire verso il Fondo di garanzia per i sinistri causati da imprese italiane in liquidazione coatta, nei limiti del massimale legale.
  • La richiesta va presentata all’impresa designata per il territorio del sinistro.
  • L’impresa designata risponde entro tre mesi con offerta motivata o diniego motivato.
  • In caso di accettazione dell’offerta l’indennizzo va corrisposto entro tre mesi.
  • Vietato subordinare il pagamento a condizioni diverse o alla prova dell’insolvenza del responsabile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 288 D.Lgs. 209/2005 — (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della Strada)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. I danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

2. 2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa designata: a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 2, lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

4. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e 3.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in quanto compatibili.))

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Commento

L’articolo 288 disciplina i diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia quando l’impresa di assicurazione, autorizzata in Italia al ramo RC auto e natanti, sia soggetta a procedure di liquidazione coatta o equivalenti procedure UE. La norma garantisce ai sinistrati una via di tutela parallela e autonoma rispetto all’insinuazione al passivo dell’impresa decotta.

Chi sono i destinatari della tutela

I danneggiati di veicoli o natanti assicurati con compagnie italiane in dissesto possono far valere direttamente i diritti contrattuali nei confronti di CONSAP-Fondo. La tutela opera nei limiti del massimale legale fissato dall’articolo 283, comma 4: non si tratta di rimborso integrale, ma del minimo garantito previsto dalla legge.

La procedura: tre mesi per la risposta

Il danneggiato si rivolge all’impresa designata competente per il territorio del sinistro. Entro tre mesi l’impresa deve scegliere tra due strade: offerta motivata di indennizzo (lettera a) o diniego motivato (lettera b). L’offerta motivata presuppone che i danni siano stati almeno parzialmente quantificati e che la responsabilità non sia contestata. Il diniego deve spiegare le ragioni del rifiuto.

Pagamento entro tre mesi dall’accettazione

Se il danneggiato accetta l’offerta, l’impresa designata deve liquidare senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi. Per i danni quantificati solo in parte si applica lo stesso termine, con imputazione della somma alla liquidazione definitiva. Si tratta di tempi ristretti, pensati per riequilibrare lo svantaggio del danneggiato che non può attendere la chiusura della procedura concorsuale dell’impresa.

Divieti di subordinazione

Il comma 4 vieta espressamente di subordinare il pagamento alla prova che il responsabile non sia in grado o rifiuti di pagare. È una garanzia di immediatezza della tutela: il Fondo opera come ammortizzatore autonomo, non come ultima ratio dopo aver esaurito ogni altra strada. Il richiamo all’articolo 146, comma 1, estende all’impresa designata gli stessi oneri istruttori della RC auto ordinaria.

Differenze con la procedura CARD

L’articolo 288 si applica alle compagnie in liquidazione coatta. Per i sinistri con compagnie operative vale invece la procedura del risarcimento diretto (CARD) ex articolo 149 del Codice. La differenza tecnica è netta: nella CARD risponde la compagnia del danneggiato (anche se non responsabile), nell’articolo 288 risponde l’impresa designata per conto del Fondo. Il danneggiato deve quindi identificare correttamente la procedura applicabile in base alla situazione dell’assicuratore del responsabile.

Tempi e sanzioni

I termini di tre mesi del comma 2 e del comma 3 sono cogenti. Il ritardo espone l’impresa designata a interessi di mora ex articolo 1224 c.c. e può integrare violazione delle convenzioni con CONSAP, con possibili penali contrattuali. IVASS riceve segnalazioni periodiche sui tempi di liquidazione e può sanzionare gli scostamenti rispetto agli standard fissati nelle convenzioni quadro.

Casi pratici

Caso 1: Compagnia in liquidazione coatta: l’offerta entro tre mesi

Caso 2: Diniego motivato e azione giudiziale

Domande frequenti

Devo prima provare ad agire contro il responsabile del sinistro?

No. L’articolo 288, comma 4, vieta di subordinare il pagamento alla prova dell’insolvenza del responsabile. Il diritto verso il Fondo è autonomo e immediato.

Cosa succede se l’impresa designata non risponde entro tre mesi?

Il silenzio equivale a diniego e legittima l’azione giudiziale. Il danneggiato può anche reclamare a IVASS per la mancata risposta.

Il massimale del Fondo è lo stesso di una polizza RC auto?

Il massimale legale del Fondo è quello previsto dall’articolo 283, comma 4: corrisponde ai minimi di legge per l’assicurazione obbligatoria, periodicamente aggiornati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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